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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Stefano Rago,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
, E (C.F.
[...] Parte_2
; P.IVA_1 dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli – come nella specie – il contratto di garanzia (di un mutuo ipotecario fondiario prima casa contratto) per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. S.U. 5868/2023); ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che, ad una prima sommaria valutazione ed alla luce dei chiarimenti offerti dalla parte ricorrente, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n.
9479/2023);
INGIUNGE A
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 123.679,19;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in pagina 1 di 2 mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.
Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Reggio Emilia, 17/03/2025
Il giudice
Stefano Rago
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Stefano Rago,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
, E (C.F.
[...] Parte_2
; P.IVA_1 dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli – come nella specie – il contratto di garanzia (di un mutuo ipotecario fondiario prima casa contratto) per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. S.U. 5868/2023); ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che, ad una prima sommaria valutazione ed alla luce dei chiarimenti offerti dalla parte ricorrente, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n.
9479/2023);
INGIUNGE A
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 123.679,19;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovute;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in pagina 1 di 2 mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.
Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Reggio Emilia, 17/03/2025
Il giudice
Stefano Rago
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