TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4082/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Pierpaolo Ingrosso;
e
( , rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Pierpaolo Ingrosso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. Part 1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Gallipoli in data 28/06/2014 e iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 56, parte II, serie C, anno 2014). R.G.V.G. 4082/2024
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Lecce, Persona_1
14/08/2016) e (Lecce, 20/02/2020). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 01/10/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e rinunciando ad ogni reciproco addebito;
B. Affidare i figli minori ed Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre sig.ra Parte_1 ed ivi presso la abitazione di sua proprietà;
[...]
C. La casa sin qui coniugale, di proprietà della sig.ra Parte_2 identificata al N.C.E.U. del Comune di Aradeo, al
[...]
Foglio 6, part. 903, sub . 12 – cat. A/3, sita in Aradeo (Le) alla via Einstien n. 26, piano terzo, unitamente al box auto/garage di pertinenza identificato al N.C.E.U. del
Comune di Aradeo al Foglio 6, part. 903, sub . 15, Piano S1, sito in Aradeo (Le) con accesso dalla via Grieco n. 18, viene individuata quale abitazione e residenza dei figli minori con il consenso del sig. , per essere adibita ad CP_1 abitazione degli stessi;
D. Il mobilio e tutti gli arredi ed accessori esistenti all'interno dell'abitazione, vengono assegnati alla sig.ra Parte_1
[...]
E. I ricorrenti concordano e convengono di determinare in €
1.200,00 (Euro milleduecento/00) mensili, l'importo dell'assegno quale mantenimento dei figli minori Per_1
e ponendo detto importo a
[...] Persona_2 carico del genitore sig. . CP_1
Il predetto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
2 R.G.V.G. 4082/2024
F. A seguito e per l'effetto della cessazione del legame affettivo, considerato che la sig.ra ha Parte_1 lavorato alle dipendenze della e che, venuti CP_2 meno i vincoli familiari ed affettivi e la reciproca convivenza, il sig. ritiene inopportuna una prosecuzione del CP_1 rapporto lavorativo della alle dipendenze della Pt_1 società da lui controllata per il tramite della Parte_3
lo stesso ha inteso interrompere e cessare il rapporto
[...] di lavoro della sig.ra con decorrenza dal Parte_1
01 giugno 2024;
G. Considerato, pertanto, che la sig.ra è Parte_1 stata dipendente da 13 anni della e che la CP_2 stessa aveva diritto alle indennità dovute per legge ed al
TFR maturato a seguito della interruzione del rapporto lavorativo, complessivamente quantificate in € 29.000,00, alla data del 01 giugno 2024, comprensiva delle somme dovute a titolo di ratei della retribuzione maturati (13.ma e
14.ma mensilità), ferie e permessi non goduti, nonché indennità di mancato preavviso e quanto altro spettante per legge, come da conteggio concordato fra le parti, le parti si danno atto che la sig.ra ha già ricevuto la Parte_1 somma complessivamente dovuta dalla CP_2 rinveniente dalla cessazione del predetto rapporto lavorativo, come meglio innanzi quantificata per complessivi
€ 29.000,00 (ventinovemila/00);
H. La sig.ra è altresì titolare della quota del Parte_1
1,66% della di cui è socio di maggioranza Parte_3 il sig. e che il valore della predetta quota di CP_1 partecipazione societaria è concordemente individuato in €
51.000,00 (cinquantunomila/00), alla data del 05 maggio
2024, anche sulla base del bilancio provvisorio al
31/12/2023;
3 R.G.V.G. 4082/2024
I. Il sig. ha, quindi, richiesto alla sig.ra la CP_1 Pt_1 disponibilità alla cessione delle quote societarie dalla stessa detenute, a fronte del controvalore concordato, pari ad €
51.000,00 (cinquantunomila/00), in favore del medesimo sig. e/o di altra persona fisica o giuridica da CP_1 individuarsi, entro il termine di 45 giorni dall'omologazione della presente separazione consensuale;
J. La sig.ra ha, altresì, diritto a beneficiare di un Pt_1 assegno alimentare e di mantenimento da porsi a carico del separando coniuge sig. ; CP_1
K. La sig.ra si dichiara qui disponibile a Parte_1 cedere le predette quote societarie in favore del sig.
[...]
e/o di altra persona fisica o giuridica da CP_1 individuarsi, entro 45 giorni dall'omologazione della presente separazione consensuale, a fronte del pagamento del controvalore di € 51.000,00 innanzi concordato, a condizione che venga altresì corrisposto, in favore della stessa, anticipatamente, un importo a titolo di una tantum sostitutivo dell'assegno di mantenimento dovuto, pari ad €
80.000,00 (ottantamila/00);
L. Il sig. si dichiara quindi disponibile ad CP_1 assumere l'obbligo di versare a titolo di una tantum sostitutiva dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra la complessiva somma di € Parte_1
80.000,00 (Euro ottantamila/00), per le ragioni anzidette, a beneficio della stessa, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra di pari importo, da effettuarsi Parte_1 entro e non oltre 30 giorni dall'omologazione della sentenza;
M. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei figli minori, il padre avrà diritto e potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei week-end, a fine settima alternati, intendendosi dal venerdì pomeriggio al termine degli orari
4 R.G.V.G. 4082/2024
scolastici e sino alla domenica sera, con le modalità più opportune e compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori e fatta salva la possibilità di un diverso accordo tra i coniugi, nel rispetto delle modalità e tempistiche che qui sono state concordate fra gli odierni ricorrenti;
N. Considerata la tenera età dei figli minori e la necessità di consolidare il più possibile nei bambini la corretta individuazione dei ruoli e delle figure genitoriali, il padre, nel corso di ciascuna settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, potrà altresì tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20,00, in ciascuna settimana (orientativamente nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio).
Allo scopo di attenuare il più possibile le conseguenze della separazione sui bambini, le visite del padre prevederanno sempre, salvo casi eccezionali, la compresenza di entrambi i figli minori e, ove occorra, previo accordo e comunicazione sull'orario e sui giorni con la sig.ra Parte_1 potranno svolgersi anche presso l'abitazione della madre e dei bambini, in Aradeo alla via Einstein n. 26;
O. I ricorrenti concordano inoltre che, durante le festività natalizie, il padre/la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre
5 R.G.V.G. 4082/2024
festività e per il giorno del compleanno di ciascuno dei figli minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o altro meglio da determinarsi;
P. I ricorrenti concordano, infine, che rimarrà a carico del sig. il pagamento del 66% delle spese CP_1 straordinarie sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, restando a carico della madre il rimanente 34%.
Nello specifico ed a titolo di mero esempio e non esaustivo, le spese relative a vacanze-studio, apparecchi per la salute, visite mediche specialistiche o comunque e più in generale spese non coperte dal SSN;
R. Il sig. dichiara di aver lasciato già da qualche CP_1 tempo la casa coniugale e di avere stabilito la propria residenza in Gallipoli alla via degli Usignoli n. 14, avendo già portato via i propri effetti personali.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
− in aggiunta alla condizione sub C, la seguente: la casa familiare resterà assegnata a nell'interesse della prole;
Parte_1
− a precisazione della condizione sub E, la seguente: la somma di €
1.200,00 si intenderà imputata al mantenimento dei minori per €
600,00 ciascuno;
− in aggiunta alla condizione sub P, la seguente: per i profili non espressamente concordati tra le parti, le spese straordinarie saranno regolate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di
Lecce.
6 R.G.V.G. 4082/2024
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4082/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 01/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Lentini Parte_1
(SR), 19/03/1989) e (Copertino (LE), 30/10/1982) CP_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate all'udienza del 31/01/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
7