Art. 3.
Gli istituti ed aziende di credito, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo capoverso dell' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 , e successive modificazioni.
Gli istituti ed aziende di credito, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo capoverso dell' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 , e successive modificazioni.