Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4564/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Enza Daniela Leonardi e Antonino Barbaro Motta, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, codice CP_1 fiscale, numero di iscrizione nel registro delle imprese del Sud Est Sicilia e partita iva , P.IVA_1
REA CT-355104, con sede in San Giovanni La Punta (CT) alla via Fiuggi c/o Worky Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Nunzio Santi Giuseppe Di Paola
e Francesca Tambasco, giusta procura in atti;
C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_2 centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale
– presso il procuratore avv. Pier Luigi Tomaselli che lo rappresenta per procura generale alle CP_2 liti a rogito notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024; Persona_1
-resistenti-
Avente ad oggetto: differenze retributive – rapporto di lavoro privato.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 come dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, ad un trattamento economico parametrato ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time di 40 ore settimanali alla categoria di conducente di furgoncino per il trasporto di passeggeri, inquadrato nel livello 5 di cui alla classificazione che viene fatta dal CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive esposte in ricorso, complessivamente quantificate nella somma di €.170.060,78, ovvero in via gradata nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito di CTU tecnico contabile, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione di ogni singolo rateo fino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare la cod. fisc. , in persona CP_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Giovanni La Punta (CT), via Fiuggi snc, al pagamento nei confronti del ricorrente delle differenze retributive esposte in ricorso, complessivamente quantificate nella somma di €.170.060,78, ovvero in via gradata nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito di CTU tecnico contabile, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione di ogni singolo rateo fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, cod. fisc. in persona del CP_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Giovanni La Punta (CT), via Fiuggi snc, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro;
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva di essere stato assunto in data 16.5.2014 con regolare contratto a tempo indeterminato dalla con la qualifica e la mansione di CP_1 conducente di furgoncino per il trasporto di passeggeri, inquadrato nel livello 5 del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi, dapprima per 20 ore settimanali fino al
31.3.2017, poi per 35 ore settimanali dall'1.4.2017 al 12.4.2022 ed infine full-time dal 13.4.2022 fino alle dimissioni avvenute in data 1.4.2023.
Aggiungeva di avere sempre prestato, sin dall'inizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, attività lavorativa full time, di almeno 48 ore settimanali e più precisamente dal lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e poi dalle ore 15.00 alle ore 17.30 circa (durante i tour organizzati dalla
2 azienda l'orario di lavoro si svolgeva dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle CP_3
19.00/19.30), comprensivi del sabato, domenica e festivi, con un giorno di riposo settimanale non stabilito e con 30 giorni di ferie l'anno.
Riferiva di avere sempre percepito solamente la retribuzione indicata nelle buste paga, inferiore, quindi, rispetto a quella effettivamente dovuta in base all'orario di lavoro svolto ed al C.C.N.L. di settore applicato.
Precisava di essersi dimesso in data 1.4.2023 non solo perché il lavoro era divenuto eccessivamente oneroso - retribuito in misura inferiore rispetto alla quantità di lavoro in concreto svolto - ma anche perché all'interno dell'azienda si erano create situazioni stressanti anche a livello psicofisico.
Ribadiva, dunque, di avere diritto alla corresponsione in proprio favore della retribuzione per le ore lavorate in più rispetto a quelle previste contrattualmente (lavoro supplementare e straordinario), nonché al pagamento della retribuzione per il lavoro festivo e domenicale, delle differenze retributive di tredicesima e quattordicesima mensilità, delle differenze sul TFR, degli scatti di anzianità, oltre al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per come effettivamente dovuti.
Quantificava le somme spettanti in € 170.060,78, di cui: € 112.184,00 a titolo di differenze retributive,
€ 17.246,89 a titolo di rivalutazione, € 1.226,74 a titolo di interessi legali, € 6.028,41 differenza per
TFR ed € 33.374,74, per differenze contributive.
Riferiva di avere inoltrato in data 20.6.2023 alla società datoriale richiesta di pagamento delle differenze retributive, rimasta tuttavia priva di riscontro.
1.2. Con memoria di costituzione depositata in data 27 giugno 2024, si costituiva in giudizio la
[...] eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 n. 3 e 4 cpc e CP_4 dell'art. 156 comma 2 cpc, essendo incerto sia il petitum che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fondava la pretesa creditoria.
Contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente, precisando che il ricorrente aveva sempre lavorato solo ed esclusivamente per l'orario di lavoro previsto contrattualmente e riportato nelle buste paga, queste ultime tutte regolarmente quietanziate e non contestate dal lavoratore;
che il ricorrente nei mesi invernali, ovvero di bassa stagione, veniva comunque pagato pur non svolgendo attività lavorativa e che le giornate domenicali, così come i festivi lavorati, erano stati regolarmente pagati come risultanti dalle buste paga versate in atti.
Contestava la quantificazione degli importi spettanti effettuata dal ricorrente perché generica e contraddittoria, precisando a tal proposito che il prospetto di calcolo non avrebbe dovuto tenere in considerazione né il periodo del lockdown, durante il quale la società era rimasta chiusa e i lavoratori erano stati tutti posti in CIG, né il periodo compreso tra il 13.4.2022 ed il 1.4.2024 poiché il contratto di lavoro del ricorrente si era trasformato da part-time in full-time.
3 Riferiva, altresì, che il ricorrente aveva rassegnato le dimissioni perché aveva costituito una nuova società denominata “BE-ETNA tours s.r.l.s.” avente lo stesso oggetto sociale della resistente e ciò grazie alle conoscenze e all'esperienza maturata nel tempo presso di essa.
Eccepiva la violazione dell'art. 2697 c.c. stante la carenza di prova circa la diversa articolazione oraria per come riportata in ricorso.
Ribadiva l'irrilevanza dei prospetti di calcolo prodotti dalla parte ricorrente e avanzava richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Concludeva formulando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, dichiarare nullo il ricorso per difetto degli elementi essenziali ex art. 414 c.p.c.; -nel merito, dunque, accertare, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta da nei confronti di a titolo di differenze CP_1 Parte_1 retributive per gli anni 2014-2023 e/o ore di straordinario e/o di lavoro festivo e/o di festività non godute e/o TFR maturato e/o ferie non godute e/o scatti di anzianità e/o indennità di cassa e/o maggiorazioni per festivi e/o contributi previdenziali, fiscali e assicurativi;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse proposte da con ricorso introduttivo;
-condannare il Parte_1 ricorrente per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. al versamento di una somma ritenuta equa in favore del resistente. Con vittoria di spese e compensi.”
1.3. Con memoria di costituzione depositata in data 28 giugno 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “laddove sia Controparte_2 accertata la fondatezza delle domande del ricorrente, ritenere e dichiarare tenuta al CP_3 versamento all' dei contributi previdenziali dovuti sul rapporto di lavoro con il ricorrente, per CP_2
i periodi esposti nell'atto introduttivo del giudizio, nei limiti della prescrizione quinquennale disposta dall'art.3, co.9, legge n.335/1995. Per l'effetto, emettere sentenza di condanna generica di CP_3
al pagamento dei contributi complessivamente dovuti all' che si fa riserva di quantificare
[...] CP_2
a norma dell'art.1 d.l. n.338/1989 conv. in legge n.389/1989, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9. Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' CP_2
Con il favore di spese ed onorari di causa.”
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU contabile.
1.5. Viste le contestazioni mosse alle conclusioni formulate in sede peritale;
disposto il richiamo della
CTU ed il deposito di relazione integrativa di sintesi;
sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno
2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2.1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini appresso specificati.
4 2.2. Va innanzitutto esaminata e disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta di inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso tenuto conto che la parte resistente, a fronte del tenore della prospettazione difensiva spiegata dal ricorrente, comunque è riuscita ad impostare e svolgere argomentazioni volte a confutarne la fondatezza, mostrando così di aver ben compreso tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio le pretese formulate nei suoi confronti.
Secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass. 17.07.2018, n. 19009; conf., tra le tante, Cass. 08.02.2011 n. 3126; Cass. 24.10.2008 n. 25753).
2.3. Ciò considerato, nel merito è incontestato, risultando comunque dalla documentazione in atti, che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato iniziato in data 16.5.2014 e conclusosi l'1.4.2023 per dimissioni del lavoratore, mentre occorre stabilire quale sia stato l'effettivo impegno orario del ricorrente.
L'esistenza del predetto rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, dapprima a tempo parziale per 20 ore settimanali fino al 31.3.2017, poi per 35 ore settimanali dall'1.4.2017 al 12.4.2022 ed infine full-time dal 13.4.2022 fino alle dimissioni avvenute in data 1.4.2023, trova riscontro nelle buste paga, nell'estratto conto previdenziale e comunicazioni (cfr. doc. n. 5, 6, 7, 8, 10, 11 CP_5
e 13 fascicolo di parte ricorrente e doc. dal n. 1 al n. 4 e dal n. 6 al n. 9 fascicolo ). CP_2
Il ricorrente di contro ha sostenuto di avere lavorato almeno 48 ore settimanali durante tutto il rapporto di lavoro e più precisamente dal lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 circa, precisando, altresì, che durante i tours organizzati dalla azienda CP_3
l'orario di lavoro si svolgeva dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00/19.30, comprensivi del sabato, domenica e festivi, con un giorno di riposo settimanale non stabilito.
2.4. Ciò posto, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., grava sul creditore l'onere di provare la sussistenza del titolo da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità per causa a sé non imputabile (Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle pretese creditorie de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente e che tale rapporto si sia svolto con modalità tali da far sorgere i crediti oggetto di domanda.
5 2.5. Ciò detto, alla luce dell'attività istruttoria espletata appare fondata la domanda attorea concernente lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno sin dall'inizio del rapporto di lavoro subordinato iniziato in data 16.5.2014 nei periodi di alta stagione, ovvero da marzo a novembre.
Le dichiarazioni rese dai testi sia di parte ricorrente che di parte resistente hanno sostanzialmente confermato lo svolgimento di attività di lavoro full time per il periodo su indicato.
Ed infatti, il teste di parte ricorrente , escusso all'udienza del 14.11.2024, dopo avere Testimone_1 premesso di avere lavorato per la società resistente dalla metà dell'anno 2016 agli inizi del 2023 e di avere svolto l'attività di guida naturalistica ed autista, interrogato a prova diretta sul capitolato di prova n. 2 del ricorso1 ha riferito “adr cap. 2: […] Il ricorrente faceva lo stesso lavoro che facevo io
e spesso abbiamo lavorato insieme. Adr: ricordo che il ricorrente come pure io a volte cominciavamo
a lavorare alle ore 7,00 – 7,30 e continuavamo a lavorare fino alle opre 19,00 – 20,00, questo non accadeva sempre gli orari potevano variare. La mattina si cominciava quasi sempre all'orario che ho detto, ma a volte a seconda di quale era il tipo di escursione ed al luogo dove si dovevano prendere gli escursionisti si poteva finire anche prima intorno alle ore 17,00 – 18,00. Adr: ricordo che l'orario che prima ho riferito veniva svolto sia da me che dal ricorrente per sette giorni la settimana dal lunedì alla domenica. Di norma avevamo da mezz'ora ad un'ora di pausa per il pranzo. […] Adr: questa attività sia io che il ricorrente la svolgevamo per tutto l'anno, il periodo di altra stagione era da marzo a novembre, in inverno si lavorava di meno. Nel periodo natalizio si lavorava ma prima e dopo di questo periodo si lavorava poco, pochissimo. In questi periodi si lavorava a volte due giorni
a settimana, a volte tre e c'erano settimane in cui non si lavorava affatto.
Adr: preciso che venivamo pagati anche per i giorni e per le settimane in cui non lavoravamo nel periodo invernale.” (cfr. verbale di udienza del 14.11.2024, cit.).
Parimenti il teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del Testimone_2
14.11.2024, dopo avere premesso di essere “a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società resistente dall'anno 2014 o 2015 se non ricordo male. Io svolgevo l'attività di guida naturalistica – accompagnatore ed autista. Ho smesso di lavorare per la società resistente ad aprile
2023” interrogato a prova diretta sul capitolato di prova n. 2 del ricorso ha riferito “Adr cap. 2: quando io ho cominciato a lavorare per la società resistente il sig. già ci lavora da prima e abbiamo Pt_1 cessato di lavorare per la predetta società nello stesso periodo. Ho lavorato abbastanza spesso insieme al ricorrente perché lavoravamo in carovana di mezzi fuoristrada. Ricordo che iniziavamo a lavorare dalle ore 7,00 e continuavamo a lavorare fino alle ore 18.00 – 19,00, dipendeva dal traffico e da dove bisognava accompagnare i clienti. Facevamo una pausa pranzo di circa un'ora. Ricordo che questo orario di lavoro si osservava per sette giorni la settimana da lunedì a domenica. Non
c'era un giorno libero prestabilito per la settimana, veniva dato un giorno libero quando era possibile ogni 15 o venti giorni. Ricordo che è capitato che si è lavorato per 43 giorni consecutivamente. Ciò accadeva da marzo ai primi di novembre. Ne periodo invernale cioè da metà novembre a fine febbraio rimanevano in pochi a lavorare. Io Personalmente in questi periodi lavoravo raramente. […] Adr: preciso che a volte rientravamo dal lavoro anche alle ore 20,00, a volte capitava che a volte rientravamo alle 17,30.” (cfr. verbale di udienza del 14.11.2024, cit.).
Ancora, il teste di parte resistente, , escusso all'udienza del 14.11.2024, dopo aver Testimone_3 premesso di essere “a conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la società resistente dal 17 febbraio 2014 a tutt'oggi. Svolgo l'attività di accompagnatore – guida turistica, a volte faccio anche
l'autista”, interrogato sul capitolato di prova n. 2 del ricorso ha dichiarato: “adr cap. 2: se non ricordo male, il ricorrente ha cominciato a lavorare per la società resistente circa sei mesi dopo di me ed ha smesso di lavorare nel 2023, ma non ricordo precisamente quando. Preciso che io a volte ho lavorato assieme al ricorrente. Ricordo che al mattino si iniziava a lavorare alle ore 7,00 e si proseguiva fino alle ore 14,30, a volte 15,00 o 16,00 a seconda del traffico e di dove bisognava lasciare i clienti. La maggior parte delle escursioni erano su Taormina e Catania. A volte c'era il cosiddetto Ful Day ed in questo caso si finiva di lavorare alle ore 17,00 - 18,00, non ricordo quante volte nel corso di una settimana poteva capitare un Full Day. […] Adr: preciso che da novembre fino a marzo non si lavorava se non qualche giorno a richiesta. Adr: nei periodi invernali in cui non lavoravamo venivamo pagati” (cfr. verbale di udienza del 14.11.2024, cit.).
Parimenti il teste di parte resistente, , escusso all'udienza del 14.11.2024, dopo avere Testimone_4 premesso di essere “a conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la società resistente dall'anno 2017 a tutt'oggi. Io svolgo l'attività di autista e guida naturalistica” interrogato sul capitolato di prova n. 2 del ricorso ha dichiarato: “adr cap. 2: quando io ho cominciato a lavorare per la società resistente il ricorrente già ci lavorava ed ha smesso di lavorare l'anno scorso. Preciso che ho lavorato a volte in compagnia del sig. Ricordo che abbiamo lavorato con orario Pt_1 dalle ore 7,30 alle ore 17,30 – 18,00 con pausa pranzo di circa un'ora o a volte anche di più circa un'ora e mezza. L'orario che prima ho riferito si faceva per sei giorni a settimana con un giorno di riposo. […] Adr: in inverno l'azienda non lavora ma noi lavoratori veniamo comunque retribuiti.”
(cfr. verbale di udienza del 14.11.2024, cit.).
2.6. Sulla base delle allegazioni contenute in ricorso, delle superiori e sostanzialmente concordanti dichiarazioni nonché in difetto di specifiche deduzioni e prove contrarie fornite dalla parte resistente, può dunque reputarsi provato che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa non in
7 modalità part-time, ma full time sin dall'inizio del rapporto di lavoro nei periodi di alta stagione, con conseguente diritto alle differenze retributive, agli scatti di anzianità, alle differenze sulle mensilità aggiuntive e differenza sul TFR.
2.7. Infondata perché sfornita di adeguata allegazione e di riscontro probatorio è piuttosto la domanda relativa alle retribuzioni spettanti per il lavoro straordinario.
Invero, nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro straordinario, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore, in primo luogo, l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero delle ore effettivamente lavorate e, in secondo luogo, di fornire la prova del superamento dell'orario di lavoro riportato nelle buste paga, affinché possa oggettivamente riscontrarsi l'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
La maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti, rappresenta il fatto costitutivo del credito retributivo maturato dal lavoratore, corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta e quanto corrisposto dal datore di lavoro (cfr. fra le tante, in tema di rigore dell'onere di allegazione e prova dello straordinario, Cass. 16150/2018; Cass. 3714/2009).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegare, in via del tutto generica, di avere osservato un “orario di lavoro di almeno 48 ore settimanali sin dall'inizio del rapporto di lavoro” (cfr. pag. 2 del ricorso) senza nulla specificare in merito alla loro collocazione cronologica.
Di contro la società datoriale ha evidenziato come le ore di straordinario svolte dal ricorrente sono state tutte regolarmente pagate come risultante dalle buste paga in atti, non contestate da controparte;
sicché lo avrebbe dovuto meglio specificare per quali e quante ore di straordinario in ipotesi Pt_1
prestato non ha ricevuto la relativa retribuzione.
Il difetto di allegazione preclude al Tribunale di valutare se e in che misura sussista un inadempimento datoriale, dal momento che non vi è alcun elemento per determinare, già solo in punto di prospettazione in fatto, l'effettiva consistenza del lavoro straordinario.
2.8. Parimenti infondata è la domanda concernente lo svolgimento di lavoro domenicale e festivo.
Consolidato è il principio secondo il quale “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
8 Nel caso di specie, non è stato indicato il numero di giornate festive o domenicali lavorate, ma molto genericamente il ricorrente ha allegato di avere lavorato tutti i sabati e tutte le domeniche durante l'intero rapporto di lavoro;
di contro la società ha allegato che le giornate festive e domenicali lavorate sono state regolarmente retribuite come risultante dalle buste paga in atti e ha specificato, altresì, che l'allegazione di parte ricorrente non corrisponde a realtà, stante anche la chiusura della società durante il periodo di lockdown, tant'è che i lavoratori sono stati posti in CIG (circostanza quest'ultima confermata anche dai testi escussi).
I testi di parte ricorrente confermano la circostanza di cui al capitolato di prova n. 6 del ricorso2, ma specificano subito dopo di non avere lavorato durante il periodo di lockdown, i due testimoni di parte resistente riferiscono che solo nei casi di necessità si lavorava anche di sabato, di domenica e nei festivi, specificando anche essi che durante il periodo di lockdown la società è rimasta chiusa (cfr. verbale di udienza del 14.11.2024).
Dunque, in assenza di prova certa circa il numero di giornate domenicali e festivi lavorate la richiesta volta ad ottenere il pagamento di tali giornate va rigettata.
2.9. Infine e per completezza si rileva con riguardo alle ferie che parte ricorrente non ha formulato una richiesta specifica nelle conclusioni dell'atto introduttivo e anche in seno al ricorso non ha lamentato di non averne goduto o di averne goduto solo in parte, ma di averne usufruito solo nel periodo invernale.
Il capitolato di prova n. 8 del ricorso3, peraltro formulato più che altro al fine di dimostrare la fruibilità delle stesse solo nel periodo invernale, non è stato in ogni caso confermato dai testi, i quali non hanno saputo riferire nulla al riguardo, solo il teste di parte resistente, , ha precisato: “So che Testimone_4 poteva godere di ferie sia nel periodo estivo che nel periodo invernale” (cfr. verbale di Pt_1
udienza del 14.11.2024).
3. Ciò posto, al fine di quantificare le somme spettanti al ricorrente è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico di ufficio l'incarico di “quantificare le eventuali differenze retributive in ipotesi spettanti al ricorrente, tenuto conto dell'attività lavorativa espletata nel periodo indicato in ricorso quale conducente di furgoncino per il trasporto di passeggeri, livello 5 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione
e servizi, per 40 ore settimanali da marzo a novembre di ogni anno considerata la retribuzione ricevuta, come da documentazione in atti e quella spettante per il maggior orario lavorato nella predetta misura, salvo – nel predetto arco temporale - i periodi di assenze per malattia, ferie o CIG fruita nel periodo pandemico, procedendo altresì a quantificare le differenze eventualmente dovute sul tfr per effetto del ricalcolo del trattamento retributivo;
” (cfr. ordinanza del 19.12.2024).
In seguito, con ordinanza del 16.4.2025 è stato esteso il mandato al CTU chiedendo di quantificare altresì “le differenze su tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità per il periodo dal 16.5.2014 al 31.3.2023 per effetto del ricalcolo del trattamento retributivo;”.
E' stata quindi depositata relazione integrativa di sintesi
Ebbene all'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile si è avuto modo di accertare che il ricorrente risulta creditore per le superiori causali (id est: differenze retributive per Parte_1 il lavoro full time, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, scatti di anzianità triennali, nonché differenza sul TFR) nei confronti della società convenuta, della complessiva somma di €
39.157,58, di cui € 28.898,40 a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità, € 1.072,51 a titolo di differenza sul TFR, € 3,848,01 a titolo differenze sulla tredicesima mensilità ed euro 4.781,07 a titolo di differenze sulla quattordicesima mensilità.
Le conclusioni della CTU di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) risultano elaborate in assenza di errori logici e di calcolo, in ottemperanza al mandato affidato sì come alla integrazione di incarico, e vanno pertanto integralmente condivise in quanto immuni da vizi logici e derivanti dall'applicazione di criteri di conteggio corretti, anche a seguito delle modifiche apportate in ragione delle osservazioni del consulente di parte ricorrente.
3.1 Alla stregua di quanto precede, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente, per le predette causali, dell'importo complessivo di € 39.157,58.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
4. Infine, tenuto conto della evocazione in giudizio anche dell' , la società convenuta va CP_2 condannata al chiesto versamento all' dei corrispondenti contributi previdenziali omessi nei CP_2 limiti della prescrizione quinquennale ex lege 335/1995 oltre accessori come per legge.
5. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per un terzo, nel resto seguendo la soccombenza e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui ai DM 5/2014 come modificato dal DM 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori distrattari ex art. 93 c.p.c., all'evidenza carenti i presupposti per la richiesta condanna di parte ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte dell'accoglimento, per quanto parziale, del ricorso.
10 CP_ Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell' previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce, in parziale accoglimento del ricorso: condanna la per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 39.157,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge, per i titoli di cui in motivazione;
condanna la società convenuta a versare all' i relativi contributi previdenziali omessi, ove non CP_2
prescritti, oltre accessori come per legge;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite, che per i residui due terzi pone a carico di CP_1
e liquida in favore di in € 3.085,66 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
[...] Parte_1
IVA e CPA come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società convenuta.
Catania 16 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 2) Vero o no che il sig. dal 16/05/2014 ed il 31/03/2023 ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_3
[...
, dal lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e poi dalle 15.00 alle 17.30, comprensivi del sabato, domenica e festivi, con un giorno di riposo settimanale non prestabilito. 6 2 6) vero o no che il sig. ha svolto la sua attività lavorativa il sabato, la domenica e nei festivi, in Parte_1 quanto la organizzava tour nel week end e nei festivi, con orario dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle CP_3 19.00/19.30; 3 8) vero o no che il sig. ha goduto di 30 giorni di ferie l'anno, a cui era obbligato ad usufruire solo Parte_1 nel periodo invernale. 9