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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3410/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3410/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
APPRESENTANZA CP_1 Controparte_2
CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 13.35 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. RIPA GIOVANNI Parte_1
Per l'avv. SPADI Controparte_3
GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. SILVIA FEDRIGHI.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.55.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il 1° ottobre 1986 ed ivi residente in [...]
Bellini 27, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ripa del Foro di CodiceFiscale_1
Cremona; attore
contro
:
, in persona dei Procuratori Speciali Controparte_3
dott.ssa e dott. con sede a Verona in viale del Commercio 59, p.i. Controparte_4 Controparte_5
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spadi del Foro di Verona;
P.IVA_1 P.IVA_2
convenuta
iscritta al n. 3410/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al pagina 2 di 4 termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione notificato ritualmente.
Richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 12 settembre 2024.
Osservato che l'attore, richiedeva, di accertare la responsabilità della società convenuta per inadempimento contrattuale in relazione alla polizza n° 31460032, riferimento , Controparte_6
da cià, chiedeva di condannare al pagamento Controparte_3
nei confronti dell'attore della somma di € 21.547,90, oltre interessi ex. D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese legali sostenute per la procedura di mediazione per € 2.180,09 ed oltre le spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
La convenuta costituendosi ritualmente, chiedeva di accertare l'inoperatività della polizza assicurativa di tutela legale, quindi, chiedeva di dichiararsi non dovuto alcun indennizzo da parte di
[...]
e, per l'effetto, chiedeva di respingersi la domanda Controparte_3
avanzata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata:, nella Parte_1
denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta operativa la polizza assicurativa per cui è giudizio,
chiedeva di ridursi l'entità delle spese legali richieste in ragione di quanto risulterà provato e ritenuto congruo, anche in relazione al valore del giudizio a cui afferiscono, il tutto comunque entro il limite del massimale di polizza, con vittoria di spese e compenso dell'odierno giudizio.
Verificato che l'attore ha dimostrato che la causa iscritta nei confronti del fratello , di cui Parte_2
oggi chiede la rifusione delle spese legali, aveva ad oggetto la nullità dell'atto di cessione (falsità della pagina 3 di 4 firma apposta sul documento di cessione delle quote societarie da a e Parte_3 Parte_2
non afferiva a rapporti societari, così come invece affermato dall'odierna convenuta, che evidentemente sarebbero rimasti esclusi dalla copertura assicurativa. Da ciò, la domanda di rifusione delle spese legali sostenute dall'attore, ritenute congrue, tenuto conto della qualità e quantità delle attività svolte in suo favore dall'avv. Cariotti del Foro di Mantova, va accolta, ma nei limiti, comunque, dei previsti massimali di polizza pari ad € 20.000,00.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, da ultimo la perizia grafologica disposta dal
Tribunale di Cremona, depositata con nota del 20 febbraio 2025, che ha accertato che la firma apposta sul documento di cessione delle quote societarie fosse falsa, fondata la domanda dell'attore, con la condanna della convenuta al pagamento di € 20.000,00 al sig. ed alla rifusione a Parte_1
quest'ultimo delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda dell'attore;
condanna , in persona dei Procuratori Controparte_3
Speciali dott.ssa e dott. al pagamento in favore del sig. Controparte_4 Controparte_5 [...]
, della somma pari ad € 20.000,00; Parte_1
condanna la convenuta alla rifusione all'attore delle spese di procedimento, liquidate in € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, il 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3410/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
APPRESENTANZA CP_1 Controparte_2
CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 13.35 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. RIPA GIOVANNI Parte_1
Per l'avv. SPADI Controparte_3
GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. SILVIA FEDRIGHI.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.55.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il 1° ottobre 1986 ed ivi residente in [...]
Bellini 27, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ripa del Foro di CodiceFiscale_1
Cremona; attore
contro
:
, in persona dei Procuratori Speciali Controparte_3
dott.ssa e dott. con sede a Verona in viale del Commercio 59, p.i. Controparte_4 Controparte_5
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spadi del Foro di Verona;
P.IVA_1 P.IVA_2
convenuta
iscritta al n. 3410/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al pagina 2 di 4 termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione notificato ritualmente.
Richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 12 settembre 2024.
Osservato che l'attore, richiedeva, di accertare la responsabilità della società convenuta per inadempimento contrattuale in relazione alla polizza n° 31460032, riferimento , Controparte_6
da cià, chiedeva di condannare al pagamento Controparte_3
nei confronti dell'attore della somma di € 21.547,90, oltre interessi ex. D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese legali sostenute per la procedura di mediazione per € 2.180,09 ed oltre le spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
La convenuta costituendosi ritualmente, chiedeva di accertare l'inoperatività della polizza assicurativa di tutela legale, quindi, chiedeva di dichiararsi non dovuto alcun indennizzo da parte di
[...]
e, per l'effetto, chiedeva di respingersi la domanda Controparte_3
avanzata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata:, nella Parte_1
denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta operativa la polizza assicurativa per cui è giudizio,
chiedeva di ridursi l'entità delle spese legali richieste in ragione di quanto risulterà provato e ritenuto congruo, anche in relazione al valore del giudizio a cui afferiscono, il tutto comunque entro il limite del massimale di polizza, con vittoria di spese e compenso dell'odierno giudizio.
Verificato che l'attore ha dimostrato che la causa iscritta nei confronti del fratello , di cui Parte_2
oggi chiede la rifusione delle spese legali, aveva ad oggetto la nullità dell'atto di cessione (falsità della pagina 3 di 4 firma apposta sul documento di cessione delle quote societarie da a e Parte_3 Parte_2
non afferiva a rapporti societari, così come invece affermato dall'odierna convenuta, che evidentemente sarebbero rimasti esclusi dalla copertura assicurativa. Da ciò, la domanda di rifusione delle spese legali sostenute dall'attore, ritenute congrue, tenuto conto della qualità e quantità delle attività svolte in suo favore dall'avv. Cariotti del Foro di Mantova, va accolta, ma nei limiti, comunque, dei previsti massimali di polizza pari ad € 20.000,00.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, da ultimo la perizia grafologica disposta dal
Tribunale di Cremona, depositata con nota del 20 febbraio 2025, che ha accertato che la firma apposta sul documento di cessione delle quote societarie fosse falsa, fondata la domanda dell'attore, con la condanna della convenuta al pagamento di € 20.000,00 al sig. ed alla rifusione a Parte_1
quest'ultimo delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda dell'attore;
condanna , in persona dei Procuratori Controparte_3
Speciali dott.ssa e dott. al pagamento in favore del sig. Controparte_4 Controparte_5 [...]
, della somma pari ad € 20.000,00; Parte_1
condanna la convenuta alla rifusione all'attore delle spese di procedimento, liquidate in € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, il 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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