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11 gennaio 2024
11 gennaio 2024
Art. 14. Disposizioni per la promozione del settore
della nautica da diporto 1. All' articolo 27 del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 , nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando la data e il luogo di acquisto nonche' le generalita' del venditore », b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalita' del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all' articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e' aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere ».
della nautica da diporto 1. All' articolo 27 del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 , nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando la data e il luogo di acquisto nonche' le generalita' del venditore », b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalita' del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all' articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e' aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere ».
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 1
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