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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/06/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1839/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da in persona del (C.F. e P. IVA ), con Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 P.IVA_2 patrocinio degli avvocati Paola Desideri Zanardelli e Rosa Maria D'Agostino, e con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Roma, Via della Scrofa n. 57
APPELLANTE contro
(già , in persona del l.r.p.t. (C.F. e P. IVA ), con CP_1 CP_2 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. Luigi Antonio Maschio e con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano
(TV) al Viale Carducci n. 27
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare la sentenza n. 10119/2023 pubblicata il 14 dicembre 2023 dal Tribunale Civile di Milano
Giudice Dott.ssa Centola, nel giudizio RGN 107/2023 e non notificata, relativamente alle somme per pagina 1 di 13 cui è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente Pt_1 versare da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in premessa, rigettando CP_2 nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto Pt_1 con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto. Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“che questa Ecc.ma Corte voglia rigettare l'appello proposto dalla società e che, per Parte_1 l'effetto, voglia confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 10119/2023 pubblicata in data 14.12.2023 e di cui al giudizio R.G. N. 197/2023. Si chiede, altresì, che vengano interamente rifuse le spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10119/2023 pubblicata il 14/12/2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. formulata da – ora - nei confronti CP_2 CP_1
di , ha condannato quest'ultima a pagare a favore della ricorrente ed a titolo di Parte_1 restituzione dell'indebito, la somma di € 35.097,74 oltre Iva, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dalla domanda al saldo effettivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
A fondamento della propria decisione il primo giudice, ritenuta infondata la richiesta sospensione ex art. 295 cpc avanzata da in correlazione alla pendente questione di legittimità costituzionale, Pt_1 ha affermato l'illegittimità di tale sovrimposta per contrasto con l'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE
(come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-53313 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17), tanto da dover essere quindi disapplicata secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
ha interposto tempestivo appello, deducendo che erroneamente il Giudice di prime cure Parte_1
− ha ritenuto dovute in ripetizione le somme corrisposte prima del 1.4.2010,
− ha considerato la direttiva unionale prevalente rispetto a quella nazionale,
− ha ritenuto irrilevanti le questioni preliminare svolte su rinvii alla Corte Costituzionale,
− ha applicato orizzontalmente la direttiva comunitaria in un giudizio tra privati,
− ha riconosciuto il rimborso delle addizionali da parte degli Uffici Finanziari in applicazione dell'art. 14 c. 4 TUA,
− ha accolto la domanda comprensiva dell'IVA
Alla luce di tali rilievi, ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame con conferma della sentenza gravata la CP_1
vittoria delle spese processuali del grado.
pagina 2 di 13 All'udienza del 26.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Vanno in primo luogo esaminati il secondo e quarto motivo di impugnazione, da trattare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, a mezzo dei quali ha censurato il Pt_1
Tribunale per aver accolto la pretesa restitutoria avanzata da controparte ex art. 2033 c.c., sul presupposto dell'illegittimità delle addizionali provinciali sulle accise di cui all'art. 6 del D.L.
511/1988 in quanto in contrasto con l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE all'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, non potendo il Giudice nazionale disapplicare la norma interna per contrasto con una Direttiva unionale sopravvenuta e non essendo, d'altro lato, predicabile la disapplicazione della norma nazionale per contrarietà ai principi del diritto comunitario espressi dalla
CGUE trattandosi di principi di diritto vincolanti in fattispecie diverse da quelle di cui è causa.
Le censure non hanno pregio.
Va anzitutto osservato che la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, non solo originaria, ma anche sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
Né vi è dubbio che debba confermarsi il diritto di ad ottenere in restituzione le somme versate a CP_1 titolo di addizionale sulle accise per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2011 nel corso del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso, attesa l'illegittimità del relativo prelievo.
A conforto di tali asserzioni, si impone la necessità di rievocare brevemente i princìpi normativi che operano in materia.
Come noto, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario. Anzitutto, la Direttiva 92/12/CEE ha stabilito, all'art. 3, che “I prodotti di cui al paragrafo 1” – all'epoca indicati in oli minerali, alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati – “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
pagina 3 di 13 In seguito, con la Direttiva 2003/96/CE, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE cit., onde era appunto statuito che gli Stati membri della Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché
“aventi finalità specifiche”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 cit., istituendo imposte addizionali alle accise in favore dello ST e delle
Province e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della precedente Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha a sua volta statuito che
“Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2010, che però non è intervenuto sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007, alla cui abrogazione si è pervenuti solo nel
2012 (con D.Lgs. 23/2011 e 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale) su iniziativa del Governo, intenzionato ad evitare l'instaurarsi della procedura di infrazione già avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione Europea, per contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva 2008/118/CE, in quanto priva di una
“finalità specifica” differente rispetto al mero procacciamento delle ordinarie risorse necessarie ad assolvere i compiti istituzionali di Enti locali e Regioni (finalità che avrebbe dovuto in particolare individuarsi nella riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o nella promozione della coesione territoriale sociale).
, sul presupposto dell'abrogazione dell'art. 6 del D.L. 511/1988 e del recepimento della CP_1
Direttiva 2008/118/CE avvenuto con il D.lgs. 48/2010, ha reclamato, con la proposizione del presente giudizio, il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di Pt_1 imposta addizionale provinciale all'accisa per l'anno 2010 e 2011 sino a concorrenza dell'importo di €
35.097,74, oltre iva (importo non contestato).
A sostegno della domanda, ha invocato la contrarietà al diritto unionale delle norme che, come l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/88, istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
pagina 4 di 13 Come si è visto, il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche.
Tale requisito delle finalità specifiche, come ribadito dalla Cassazione in molte pronunce, non è stato in effetti rispettato dalla normativa interna.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-
103/17” (Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019
n. 15198).
Infatti, “perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono … essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ... 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 punto 23)”, dovendo il gettito di tale imposta essere Persona_1 obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (principi affermati con richiamo alle sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C 103/17).
Sulla base degli indicati principi, il Supremo Collegio ha quindi così concluso: “Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche pagina 5 di 13 finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Attesa l'antinomia evidenziata dal massimo organo nomofilattico tra normativa interna e diritto unionale, per avere la legge istitutiva dell'addizionale provinciale (e segnatamente l'art. 6 del D.L. n.
511/1988) omesso la previsione di alcuna finalità specifica del tributo, del tutto correttamente il primo
Giudice ha dunque accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale, essendo ineludibile la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 cit. e ciò non tanto per contrasto di tale norma con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro ST (e dunque in esecuzione della Direttiva n. 2208/112/CE), quanto per incompatibilità della stessa con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia
UE.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto dalla Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, riportante il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
E con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (fra tutte, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n.
10691/2020) che dunque “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o pagina 6 di 13 incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-
103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione tiene con evidenza conto dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE, onde il Giudice nazionale
è tenuto a disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto.
Tale essendo anche l'orientamento assunto da questa Corte, merita al riguardo confutare la tesi di
, espressa nel quinto motivo di impugnazione, volta a negare l'obbligo restitutorio dei fornitori Pt_1
in favore dei consumatori finali, sul rilievo che il Giudice nazionale sarebbe tenuto in realtà ad applicare il diritto interno, in quanto, ove si facesse valere il diritto unionale scolpito in una Direttiva, si finirebbe per concedere a tale fonte del diritto una efficacia c.d. orizzontale, in contrasto con i principi fondamentali del diritto europeo, secondo cui le direttive non possono essere fatte valere nelle controversie tra privati.
Occorre infatti ribadire che oggetto della pretesa rivolta dal consumatore finale nei confronti del fornitore non è la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto dell'Unione, ma la restituzione di un pagamento indebito, in quanto illegittimamente imposto da una norma nazionale contraria ai principi sanciti dalla Direttiva, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve certamente riconoscersi il potere del Giudice di disapplicare l'atto impositivo illegittimo non già per l'efficacia orizzontale della Direttiva 2008/118, bensì “in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia
U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria,
Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (tra le altre, Cass. n. 22343/2020).
Sempre la Corte di Cassazione ha poi rilevato che il titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria è in ogni caso il fabbricante, ovvero l'intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello ST, per il quale “l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IVA (Cass. n. 24015 del 03/10/2018) che può, e non deve, come per l'IVA, essere traslato sul consumatore finale quale componente del prezzo del bene ceduto”, con la conseguenza che “[i]l rapporto di imposta … rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa, e ad esso si affianca il diverso rapporto tra fornitore e pagina 7 di 13 consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico (cfr. Cass. n 9567/013 …)” (così
Cass. n. 22455/2020).
I rapporti tra fornitore e amministrazione finanziaria, da un lato, e tra fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono del tutto autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati, dal momento che il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può dunque agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione possa rivelarsi oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, Cass. n. 14200/2019, id. n. 10114/2020).
Spetta invece esclusivamente al fornitore richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali alle accise indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art.14 TUA.
È significativo che tale norma, rispetto alle ipotesi ordinarie che individuano in due anni il termine per esercitare l'azione di rimborso, consenta al soggetto passivo, in deroga alla decadenza biennale, di esercitare l'azione di rimborso, nelle ipotesi in cui sia condannato in sede giudiziale alla restituzione di somme a terzi, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento (“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il pagina 9 di 13 n. r.g. 426/2023 rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”).
La ratio della disposizione (ora inserita al comma 4 dell'art. 14 cit. dopo la riscrittura di quest'ultimo per effetto dell'art.
4-ter D.L. n. 193 del 22.10.2016, conv. in L n. 225 del 1.2.2016) a suo tempo introdotta nel comma 2 art. 14 TUA dall'art. 1, lett. q), D.Lgs. n. 48/2010, è proprio quella di evitare che il fornitore possa rimanere inciso dalle imposte di consumo in caso di condanna, magari a distanza di anni, alla relativa restituzione ai propri clienti a titolo di rivalsa, essendogli in tal modo assicurata, anche in applicazione dei princìpi europei di effettività, la possibilità di esercitare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il proprio diritto al rimborso a seguito dell'azione di ripetizione proposta dal consumatore finale, il quale può allo scopo usufruire di un termine di prescrizione decennale.
pagina 8 di 13 Poiché dunque, in caso di condanna alla restituzione delle accise indebitamente fatturate al proprio cliente, il fornitore è pienamente legittimato a proporre l'azione di rimborso nel termine di scadenza di cui all'art. 14 co. 4 TUA, è da ritenere che tale norma – come formulata – assicuri di fatto la neutralità dell'esborso, senza alcun rischio che il fornitore possa rimanere inciso da un tributo ormai abrogato.
Non è quindi censurabile che, nel caso di specie, , per la ripetizione dell'indebito, si sia rivolta a CP_1
ovvero al soggetto che, avendo fatturato le addizionali provinciali nelle sue bollette, ne aveva Pt_1 ricevuto in concreto il pagamento, derivando il diritto alla ripetizione non già dall'invalidità del contratto di fornitura in relazione al quale i tributi erano state versati, ma dal fatto stesso che si trattasse di pagamento non dovuto, siccome relativo ad accise in contrasto con il diritto unionale.
Va poi rimarcato che l'art. 5 del D.Lgs.
2.2.2007 n. 26, recependo la Direttiva 2003/96/CE, aveva istituito in favore dello ST e delle Province addizionali alle accise sull'energia elettrica con la previsione (art. 5 comma 3) che le stesse fossero “liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
Le addizionali devono dunque intendersi come facenti parte dell'accisa armonizzata in conformità alla citata Direttiva, come si ricava, del resto, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di porre in luce “il carattere meramente accessorio” dell'addizionale provinciale, rientrante nel “genus” delle imposte di consumo, e da riguardare in sostanza come un “inasprimento” dell'imposta già esistente” (v. Cass. ord. 20.9.2017 n. 21822, Cass.
9.7.2004 n. 12692).
Poiché dunque le addizionali sono componenti delle accise (con esse armonizzate), e non possono riguardarsi quali imposte ulteriori, non vi è modo in definitiva di configurare l'esistenza di alcun conflitto tra la normativa nazionale e le Direttive unitarie in materia di accise.
Le argomentazioni sin qui sviluppate, a differenza di quanto argomentato dall'appellante nel terzo motivo di impugnazione, non si pongono in contrasto con i princìpi che permeano la sentenza resa dalla
Corte di Giustizia Europea lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L.
n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita.
Ribadendo che le norme di diritto interno, in ossequio al principio di effettività, non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto UE, la Corte di Giustizia ha posto in evidenza che tale principio, nella materia che qui interessa, “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo ST membro il rimborso dell'onere economico supplementare pagina 9 di 13 sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Si è in particolare osservato che gli Stati membri sono tenuti “a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi”, né è accettabile che dalla violazione del diritto unionale lo ST membro interessato possa ottenere benefici.
Quando poi “l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ripercosso”, è il consumatore che “deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale ST membro o dal soggetto passivo venditore” e, “[in] quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve … avere la possibilità di chiedere a detto ST membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Se ne ricava che il principio di effettività è salvaguardato anche nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi al fornitore per il rimborso dell'addizionale indebitamente versata ed il fornitore abbia a sua volta la possibilità di ottenere dallo ST la compensazione del rimborso effettuato.
Appunto questa è la situazione regolata, nell'ordinamento interno, dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995, onde è previsto che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Con tale disposizione implicitamente si riconosce la possibilità per l'utente finale di agire nei confronti del fornitore con un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, nell'ambito del rapporto di rivalsa, per ottenere in restituzione le accise non dovute, mentre è riservata al fornitore la correlativa azione di recupero nei confronti dello ST, nell'ambito del rapporto di imposta, a seguito del provvedimento giudiziario di condanna che accolga la domanda di restituzione.
pagina 10 di 13 In questo modo, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo, e la sua conseguente disapplicazione, discende non già alla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risulta indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, che è l'unico soggetto in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello ST (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4
D.Lgs. n. 504/1995 cit.), una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ne risulta così salvaguardato il principio di effettività della tutela, in quanto il meccanismo descritto si dimostra certamente in grado di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione, evitando che il consumatore finale o il fornitore possano risultare definitivamente incisi dall'imposta non dovuta.
Va infine dato atto che, nelle more della presente decisione, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 43 depositata il 15 aprile 2025.
Con tale pronuncia la Corte, decidendo, fra l'altro, la questione sollevata dal Tribunale di Udine
(richiamata al paragrafo C dell'appello), ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
La Corte ha altresì precisato che tale conclusione “trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (già citata Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”.
La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa
C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia pagina 11 di 13 elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello ST anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore.
Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello ST.
Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello ST), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
Tale rilievo assorbe il primo motivo a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ridotto la pretesa creditoria di alle somme versate dopo l'1.4.2010 sul presupposto che CP_1 nelle mensilità antecedenti a tale data la normativa interna sull'addizionale sarebbe stata compatibile con il diritto comunitario.
All'illegittimità della imposizione dell'addizionale per le ragioni illustrate, consegue il diritto di consegue il diritto di ricevere in restituzione quanto pagato a tale titolo, spettandogli anche la CP_1 restituzione delle somme versate a titolo di IVA, aderendo questo Collegio all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, per il quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva.
Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e Cass. Ord. del 22.9.2021 n. 25741).
Per tutte le ragioni che precedono l'appello deve essere dunque respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
pagina 12 di 13 Le spese del grado, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, atteso il modesto impegno per essa profuso, di fatto limitato alla partecipazione ad un'unica udienza.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10119/2023 pubblicata il 14.12.2023, così provvede:
− respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €.
1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1839/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da in persona del (C.F. e P. IVA ), con Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 P.IVA_2 patrocinio degli avvocati Paola Desideri Zanardelli e Rosa Maria D'Agostino, e con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Roma, Via della Scrofa n. 57
APPELLANTE contro
(già , in persona del l.r.p.t. (C.F. e P. IVA ), con CP_1 CP_2 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. Luigi Antonio Maschio e con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano
(TV) al Viale Carducci n. 27
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare la sentenza n. 10119/2023 pubblicata il 14 dicembre 2023 dal Tribunale Civile di Milano
Giudice Dott.ssa Centola, nel giudizio RGN 107/2023 e non notificata, relativamente alle somme per pagina 1 di 13 cui è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente Pt_1 versare da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in premessa, rigettando CP_2 nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto Pt_1 con ogni conseguenza di legge con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto. Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“che questa Ecc.ma Corte voglia rigettare l'appello proposto dalla società e che, per Parte_1 l'effetto, voglia confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 10119/2023 pubblicata in data 14.12.2023 e di cui al giudizio R.G. N. 197/2023. Si chiede, altresì, che vengano interamente rifuse le spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10119/2023 pubblicata il 14/12/2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. formulata da – ora - nei confronti CP_2 CP_1
di , ha condannato quest'ultima a pagare a favore della ricorrente ed a titolo di Parte_1 restituzione dell'indebito, la somma di € 35.097,74 oltre Iva, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dalla domanda al saldo effettivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
A fondamento della propria decisione il primo giudice, ritenuta infondata la richiesta sospensione ex art. 295 cpc avanzata da in correlazione alla pendente questione di legittimità costituzionale, Pt_1 ha affermato l'illegittimità di tale sovrimposta per contrasto con l'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE
(come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-53313 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17), tanto da dover essere quindi disapplicata secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
ha interposto tempestivo appello, deducendo che erroneamente il Giudice di prime cure Parte_1
− ha ritenuto dovute in ripetizione le somme corrisposte prima del 1.4.2010,
− ha considerato la direttiva unionale prevalente rispetto a quella nazionale,
− ha ritenuto irrilevanti le questioni preliminare svolte su rinvii alla Corte Costituzionale,
− ha applicato orizzontalmente la direttiva comunitaria in un giudizio tra privati,
− ha riconosciuto il rimborso delle addizionali da parte degli Uffici Finanziari in applicazione dell'art. 14 c. 4 TUA,
− ha accolto la domanda comprensiva dell'IVA
Alla luce di tali rilievi, ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame con conferma della sentenza gravata la CP_1
vittoria delle spese processuali del grado.
pagina 2 di 13 All'udienza del 26.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Vanno in primo luogo esaminati il secondo e quarto motivo di impugnazione, da trattare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, a mezzo dei quali ha censurato il Pt_1
Tribunale per aver accolto la pretesa restitutoria avanzata da controparte ex art. 2033 c.c., sul presupposto dell'illegittimità delle addizionali provinciali sulle accise di cui all'art. 6 del D.L.
511/1988 in quanto in contrasto con l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE all'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, non potendo il Giudice nazionale disapplicare la norma interna per contrasto con una Direttiva unionale sopravvenuta e non essendo, d'altro lato, predicabile la disapplicazione della norma nazionale per contrarietà ai principi del diritto comunitario espressi dalla
CGUE trattandosi di principi di diritto vincolanti in fattispecie diverse da quelle di cui è causa.
Le censure non hanno pregio.
Va anzitutto osservato che la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, non solo originaria, ma anche sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
Né vi è dubbio che debba confermarsi il diritto di ad ottenere in restituzione le somme versate a CP_1 titolo di addizionale sulle accise per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2011 nel corso del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso, attesa l'illegittimità del relativo prelievo.
A conforto di tali asserzioni, si impone la necessità di rievocare brevemente i princìpi normativi che operano in materia.
Come noto, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario. Anzitutto, la Direttiva 92/12/CEE ha stabilito, all'art. 3, che “I prodotti di cui al paragrafo 1” – all'epoca indicati in oli minerali, alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati – “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
pagina 3 di 13 In seguito, con la Direttiva 2003/96/CE, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE cit., onde era appunto statuito che gli Stati membri della Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché
“aventi finalità specifiche”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 cit., istituendo imposte addizionali alle accise in favore dello ST e delle
Province e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della precedente Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha a sua volta statuito che
“Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2010, che però non è intervenuto sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007, alla cui abrogazione si è pervenuti solo nel
2012 (con D.Lgs. 23/2011 e 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale) su iniziativa del Governo, intenzionato ad evitare l'instaurarsi della procedura di infrazione già avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione Europea, per contrasto dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva 2008/118/CE, in quanto priva di una
“finalità specifica” differente rispetto al mero procacciamento delle ordinarie risorse necessarie ad assolvere i compiti istituzionali di Enti locali e Regioni (finalità che avrebbe dovuto in particolare individuarsi nella riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o nella promozione della coesione territoriale sociale).
, sul presupposto dell'abrogazione dell'art. 6 del D.L. 511/1988 e del recepimento della CP_1
Direttiva 2008/118/CE avvenuto con il D.lgs. 48/2010, ha reclamato, con la proposizione del presente giudizio, il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di Pt_1 imposta addizionale provinciale all'accisa per l'anno 2010 e 2011 sino a concorrenza dell'importo di €
35.097,74, oltre iva (importo non contestato).
A sostegno della domanda, ha invocato la contrarietà al diritto unionale delle norme che, come l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/88, istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
pagina 4 di 13 Come si è visto, il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche.
Tale requisito delle finalità specifiche, come ribadito dalla Cassazione in molte pronunce, non è stato in effetti rispettato dalla normativa interna.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-
103/17” (Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019
n. 15198).
Infatti, “perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono … essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ... 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 punto 23)”, dovendo il gettito di tale imposta essere Persona_1 obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (principi affermati con richiamo alle sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C 103/17).
Sulla base degli indicati principi, il Supremo Collegio ha quindi così concluso: “Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche pagina 5 di 13 finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Attesa l'antinomia evidenziata dal massimo organo nomofilattico tra normativa interna e diritto unionale, per avere la legge istitutiva dell'addizionale provinciale (e segnatamente l'art. 6 del D.L. n.
511/1988) omesso la previsione di alcuna finalità specifica del tributo, del tutto correttamente il primo
Giudice ha dunque accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale, essendo ineludibile la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 cit. e ciò non tanto per contrasto di tale norma con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro ST (e dunque in esecuzione della Direttiva n. 2208/112/CE), quanto per incompatibilità della stessa con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia
UE.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto dalla Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, riportante il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
E con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (fra tutte, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n.
10691/2020) che dunque “l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o pagina 6 di 13 incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-
103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione tiene con evidenza conto dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE, onde il Giudice nazionale
è tenuto a disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto.
Tale essendo anche l'orientamento assunto da questa Corte, merita al riguardo confutare la tesi di
, espressa nel quinto motivo di impugnazione, volta a negare l'obbligo restitutorio dei fornitori Pt_1
in favore dei consumatori finali, sul rilievo che il Giudice nazionale sarebbe tenuto in realtà ad applicare il diritto interno, in quanto, ove si facesse valere il diritto unionale scolpito in una Direttiva, si finirebbe per concedere a tale fonte del diritto una efficacia c.d. orizzontale, in contrasto con i principi fondamentali del diritto europeo, secondo cui le direttive non possono essere fatte valere nelle controversie tra privati.
Occorre infatti ribadire che oggetto della pretesa rivolta dal consumatore finale nei confronti del fornitore non è la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto dell'Unione, ma la restituzione di un pagamento indebito, in quanto illegittimamente imposto da una norma nazionale contraria ai principi sanciti dalla Direttiva, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve certamente riconoscersi il potere del Giudice di disapplicare l'atto impositivo illegittimo non già per l'efficacia orizzontale della Direttiva 2008/118, bensì “in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia
U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria,
Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (tra le altre, Cass. n. 22343/2020).
Sempre la Corte di Cassazione ha poi rilevato che il titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria è in ogni caso il fabbricante, ovvero l'intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello ST, per il quale “l'accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell'IVA (Cass. n. 24015 del 03/10/2018) che può, e non deve, come per l'IVA, essere traslato sul consumatore finale quale componente del prezzo del bene ceduto”, con la conseguenza che “[i]l rapporto di imposta … rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa, e ad esso si affianca il diverso rapporto tra fornitore e pagina 7 di 13 consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico (cfr. Cass. n 9567/013 …)” (così
Cass. n. 22455/2020).
I rapporti tra fornitore e amministrazione finanziaria, da un lato, e tra fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono del tutto autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati, dal momento che il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico.
Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può dunque agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione possa rivelarsi oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, Cass. n. 14200/2019, id. n. 10114/2020).
Spetta invece esclusivamente al fornitore richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali alle accise indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art.14 TUA.
È significativo che tale norma, rispetto alle ipotesi ordinarie che individuano in due anni il termine per esercitare l'azione di rimborso, consenta al soggetto passivo, in deroga alla decadenza biennale, di esercitare l'azione di rimborso, nelle ipotesi in cui sia condannato in sede giudiziale alla restituzione di somme a terzi, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento (“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il pagina 9 di 13 n. r.g. 426/2023 rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”).
La ratio della disposizione (ora inserita al comma 4 dell'art. 14 cit. dopo la riscrittura di quest'ultimo per effetto dell'art.
4-ter D.L. n. 193 del 22.10.2016, conv. in L n. 225 del 1.2.2016) a suo tempo introdotta nel comma 2 art. 14 TUA dall'art. 1, lett. q), D.Lgs. n. 48/2010, è proprio quella di evitare che il fornitore possa rimanere inciso dalle imposte di consumo in caso di condanna, magari a distanza di anni, alla relativa restituzione ai propri clienti a titolo di rivalsa, essendogli in tal modo assicurata, anche in applicazione dei princìpi europei di effettività, la possibilità di esercitare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il proprio diritto al rimborso a seguito dell'azione di ripetizione proposta dal consumatore finale, il quale può allo scopo usufruire di un termine di prescrizione decennale.
pagina 8 di 13 Poiché dunque, in caso di condanna alla restituzione delle accise indebitamente fatturate al proprio cliente, il fornitore è pienamente legittimato a proporre l'azione di rimborso nel termine di scadenza di cui all'art. 14 co. 4 TUA, è da ritenere che tale norma – come formulata – assicuri di fatto la neutralità dell'esborso, senza alcun rischio che il fornitore possa rimanere inciso da un tributo ormai abrogato.
Non è quindi censurabile che, nel caso di specie, , per la ripetizione dell'indebito, si sia rivolta a CP_1
ovvero al soggetto che, avendo fatturato le addizionali provinciali nelle sue bollette, ne aveva Pt_1 ricevuto in concreto il pagamento, derivando il diritto alla ripetizione non già dall'invalidità del contratto di fornitura in relazione al quale i tributi erano state versati, ma dal fatto stesso che si trattasse di pagamento non dovuto, siccome relativo ad accise in contrasto con il diritto unionale.
Va poi rimarcato che l'art. 5 del D.Lgs.
2.2.2007 n. 26, recependo la Direttiva 2003/96/CE, aveva istituito in favore dello ST e delle Province addizionali alle accise sull'energia elettrica con la previsione (art. 5 comma 3) che le stesse fossero “liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
Le addizionali devono dunque intendersi come facenti parte dell'accisa armonizzata in conformità alla citata Direttiva, come si ricava, del resto, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di porre in luce “il carattere meramente accessorio” dell'addizionale provinciale, rientrante nel “genus” delle imposte di consumo, e da riguardare in sostanza come un “inasprimento” dell'imposta già esistente” (v. Cass. ord. 20.9.2017 n. 21822, Cass.
9.7.2004 n. 12692).
Poiché dunque le addizionali sono componenti delle accise (con esse armonizzate), e non possono riguardarsi quali imposte ulteriori, non vi è modo in definitiva di configurare l'esistenza di alcun conflitto tra la normativa nazionale e le Direttive unitarie in materia di accise.
Le argomentazioni sin qui sviluppate, a differenza di quanto argomentato dall'appellante nel terzo motivo di impugnazione, non si pongono in contrasto con i princìpi che permeano la sentenza resa dalla
Corte di Giustizia Europea lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L.
n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita.
Ribadendo che le norme di diritto interno, in ossequio al principio di effettività, non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto UE, la Corte di Giustizia ha posto in evidenza che tale principio, nella materia che qui interessa, “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo ST membro il rimborso dell'onere economico supplementare pagina 9 di 13 sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Si è in particolare osservato che gli Stati membri sono tenuti “a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi”, né è accettabile che dalla violazione del diritto unionale lo ST membro interessato possa ottenere benefici.
Quando poi “l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ripercosso”, è il consumatore che “deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale ST membro o dal soggetto passivo venditore” e, “[in] quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve … avere la possibilità di chiedere a detto ST membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Se ne ricava che il principio di effettività è salvaguardato anche nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi al fornitore per il rimborso dell'addizionale indebitamente versata ed il fornitore abbia a sua volta la possibilità di ottenere dallo ST la compensazione del rimborso effettuato.
Appunto questa è la situazione regolata, nell'ordinamento interno, dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995, onde è previsto che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Con tale disposizione implicitamente si riconosce la possibilità per l'utente finale di agire nei confronti del fornitore con un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, nell'ambito del rapporto di rivalsa, per ottenere in restituzione le accise non dovute, mentre è riservata al fornitore la correlativa azione di recupero nei confronti dello ST, nell'ambito del rapporto di imposta, a seguito del provvedimento giudiziario di condanna che accolga la domanda di restituzione.
pagina 10 di 13 In questo modo, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo, e la sua conseguente disapplicazione, discende non già alla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risulta indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, che è l'unico soggetto in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello ST (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4
D.Lgs. n. 504/1995 cit.), una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ne risulta così salvaguardato il principio di effettività della tutela, in quanto il meccanismo descritto si dimostra certamente in grado di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione, evitando che il consumatore finale o il fornitore possano risultare definitivamente incisi dall'imposta non dovuta.
Va infine dato atto che, nelle more della presente decisione, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 43 depositata il 15 aprile 2025.
Con tale pronuncia la Corte, decidendo, fra l'altro, la questione sollevata dal Tribunale di Udine
(richiamata al paragrafo C dell'appello), ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
La Corte ha altresì precisato che tale conclusione “trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (già citata Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”.
La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa
C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia pagina 11 di 13 elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello ST anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore.
Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello ST.
Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello ST), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
Tale rilievo assorbe il primo motivo a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ridotto la pretesa creditoria di alle somme versate dopo l'1.4.2010 sul presupposto che CP_1 nelle mensilità antecedenti a tale data la normativa interna sull'addizionale sarebbe stata compatibile con il diritto comunitario.
All'illegittimità della imposizione dell'addizionale per le ragioni illustrate, consegue il diritto di consegue il diritto di ricevere in restituzione quanto pagato a tale titolo, spettandogli anche la CP_1 restituzione delle somme versate a titolo di IVA, aderendo questo Collegio all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, per il quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva.
Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e Cass. Ord. del 22.9.2021 n. 25741).
Per tutte le ragioni che precedono l'appello deve essere dunque respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
pagina 12 di 13 Le spese del grado, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, atteso il modesto impegno per essa profuso, di fatto limitato alla partecipazione ad un'unica udienza.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10119/2023 pubblicata il 14.12.2023, così provvede:
− respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €.
1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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