TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 133/2019
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3497/2018 r.g.a.c.
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, Dott. P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Barile (Pz), al Rione I Maggio, 1, presso e
[...] nello studio dell'Avv. Donato Traficante (c.f. , dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa, in virtù dell'autorizzazione resa dal G.D. del Tribunale di Potenza del 12/01/2021 e mandato in calce all'atto di riassunzione del giudizio;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ (C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore con sede in viale Europa n. 190 Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ditolve e dall'avv. Alessandro Dentamaro, giusta procura generale alle liti (rep. n. 52163 - raccolta n. 14154, Notaio Per_1
in Roma, registrata in data 6 aprile 2017 - all. 1) ed elettivamente
[...]
domiciliato presso la Filiale della Società ubicata in via Grippo snc – CP_1
CONVENUTA
E
P.Iva R.I., C.F. in persona CP_3 CP_2 P.IVA_4 P.IVA_5
dei procuratori speciali Sigg.ri e muniti dei Parte_3 Parte_4
necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 4 maggio 2016 (prod. A), rappresentata e difesa - giusta procura alle liti (prod. B) apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Giovanni Campidoglio
[elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Lapolla in via Ciccotti n. 10; CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 26.06.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
querela di falso avverso i modelli F24 del 09.04.2018 e 10.04.2018, compilati con la partecipazione di e del 15.06.2018, riferibili a Che Controparte_2
Banca! convenendo entrambe le società in giudizio insieme all' CP_2 [...]
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
pag. 2/10 “1) Accogliere la domanda spiegata dall'attrice e, per l'effetto e per quanto di ragione, accertare e dichiarare la falsità delle deleghe Mod. F 24 del
09/04/2018, con codice tributo 1130 (indicante un'eccedenza di imposta sostitutiva da riportare nel quadro RT del Modello Unico per gli anni 2006-
2007-2008), sportello/cab 55111 dell'azienda , corrispondente a CP_4 [...]
di €54,15, € 50,94; € 52,23; € 61,07; € 58, 62 ed € 59,93; del CP_2
10/04/2018, con codice tributo 1678, sportello/cab 55111 dell'azienda CP_4
corrispondente a di € 47,82 e di € 60,34; de 15/06/2018, con CP_2 codice tributo 1678 (indicante un'eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali), sportello/cab 01604 dell'azienda 03058, corrispondente a Che Banca di Milano di € 44,10, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
2) con vittoria di spese e competenze legali, come per legge”.
A tal fine la querelante ha dedotto:
- di aver scoperto dell'esistenza dei documenti impugnati solo a seguito di verifica fiscale avviata da parte dell' ON
, in data 23.10.2018 e della richiesta di informazioni,
[...] CP_1 CP_1
avanzata durante il controllo alla dipendente “in merito ai crediti Persona_2
utilizzati per le compensazioni effettuate in data 09/04/2018, 10/04/2018 e
15/06/2018, con codici tributo 1130 e 1678 per un totale di 548.874,59”;
- che, in questo modo, l'Amministratore Unico della società istante “veniva a conoscenza che a nome della Società erano stati effettuati Parte_1 piccoli versamenti all' , con deleghe con il Mod. F24, Controparte_1
utilizzando, per la differenza, dei presunti crediti in compensazione, le cui operazioni, fino a quel momento, risultavano assolutamente sconosciute alla società, non essendo le deleghe di cui al mod. F24 utilizzate in alcun modo riferibili alla società medesima” (pag. 2 citazione).
pag. 3/10 La querelante ha quindi dedotto che “i documenti telematicamente inviati nel cassetto fiscale dell'istante presso l' di non sono in Controparte_1 CP_1
alcun modo attribuibili e riferibili alla Società ma a terzi Parte_1
ignoti che, con una tale fraudolenta condotta in danno della istante medesima, hanno posto in essere un'indebita e falsa compensazione, con lo scopo di procurare un danno, non solo economico, ma anche di immagine sia nei confronti della società, che nei confronti del suo amministratore unico”.
Ha riferito, inoltre, di aver presentato per i fatti narrati, denuncia-querela contro ignoti e di aver chiesto alle convenute documentazione delle operazioni poste in essere, senza ottenere tuttavia alcuna risposta.
Costituitasi in giudizio, si è limitata a contestare la propria Controparte_2
legittimazione passiva rilevando come le attività e i servizi di moneta elettronica e i connessi strumenti non appartengono più alla sfera giuridica e patrimoniale di bensì alla Società Postepay S.p.a., già Controparte_2 Controparte_6
cui ha conferito il ramo di azienda avente ad oggetto le attività ed i CP_2
servizi di moneta elettronica in data 25.6.2018, mediante atto pubblico del Notaio dr. dello studio notarile associato – - rep. Persona_3 Per_3 Per_4
56927 - racc. 28781 registrato in Roma 5 il 26.6.2018.
Costituitasi in giudizio Che Banca! ha eccepito la propria estraneità alla CP_2
vicenda, dichiarando di esserne venuta a conoscenza solo all'esito della denuncia-querela presentata dall'istante.
In particolare, l'istituto di credito ha chiarito che l'unica transazione operata per il tramite della banca è stata effettuata autonomamente dal correntista Pt_5
per il tramite del servizio di home banking del cliente, rispetto al quale
[...]
alcun potere può avere la Banca se non quello di quietanzare il pagamento richiesto (rilevando che essendo stato disposto da soggetto non possessore di partita Iva non opererebbero i limiti previsti dalla legge per le compensazioni fiscali).
pag. 4/10 Nessuno si costituiva per l' di cui veniva pertanto dichiarata Controparte_1 la contumacia all'udienza dell'11.12.2019.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., il giudizio è stato interrotto per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società querelante (dichiarato con sentenza del Tribunale di Potenza del 28/09/2020, n. 24/2020 R.G.) e, successivamente riassunto dalla Curatela con ricorso depositato in data
18.01.2021.
Dichiarata nuovamente la contumacia dell' , in mancanza di Controparte_1
reiterazione delle istanze istruttorie precedentemente formulate (avendo la parte querelante chiesto con le note scritte del 07.06.2021 fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni), la causa è stata ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. Sulla legittimazione passiva delle convenute costituite.
Sebbene non possa accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da sia in relazione alla nozione di legittimazione Controparte_2
passiva (che, come noto, attiene alla prospettazione di parte e non al merito della titolarità del rapporto dedotto in giudizio), sia avuto riguardo alla riferita cessione di ramo di azienda (avendo quest'ultima data successiva alle operazioni oggetto dei documenti quivi impugnati), va comunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva tanto di che di Che Banca! S.p.a. Controparte_2
Per orientamento giurisprudenziale costante, infatti, la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un autonomo giudizio diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia.
Pertanto, sussiste la legittimazione passiva soltanto dei soggetti che hanno pag. 5/10 interesse a valersi dell'atto tacciato di falsità e non anche di coloro che abbiano concorso materialmente nella causazione della falsità (l'istituto di credito delegato) in mancanza di un interesse ad avvalersi del documento.
È evidente che, nel caso di specie, manca qualsiasi interesse delle convenute ad avvalersi dei documenti impugnati, attesa la loro assoluta estraneità alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
§2. Sull'interesse ad agire della società querelante e sul merito della domanda.
Come noto, la parte che propone la querela di falso deve avervi un interesse attuale e concreto che, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., consiste nella necessità di un accertamento preventivo della falsità di un documento, la cui efficacia di prova legale potrebbe essere invocata da altri come mezzo di prova da opporre all'attore.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, che si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Cass., Sez. L, 3/6/2011, n. 12130), ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a
"far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge,
e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., Sez. 1, 20/6/2000, n. 8362).
È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad pag. 6/10 una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio (Cass., Sez. 1, 17/4/1997, n. 3305; Cass., Sez. 2, 15/11/1971, n.
3260), e, dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata (Cass.,
Sez. 1, 3/8/2017, n. 19413), oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo (Cass., Sez. 1, 7/6/1988, n.
3880).
Ciò significa che l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass.,
Sez. 1, 30/7/2015, n. 16162), non implica nella querela di falso, al pari di quanto accade in genere per le azioni di accertamento, l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice, oltre a identificarsi nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva
(Cass., Sez. 3, 28/7/1972, n. 2591) che deriva dalla veridicità del documento posto a fondamento dell'altrui pretesa, senza che la sua esistenza, secondo un giudizio da svolgersi a posteriori, possa essere condizionata dagli esiti dell'accertamento richiesto, allorché questo limiti la falsità ad una parte solo del documento esaminato, senza estenderla alla sua integralità.
Nella querela di falso, dunque, l'interesse ad agire si identifica nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva sulla autenticità del documento posto a fondamento dell'altrui pretesa, non rilevando, invece, l'incidenza della falsità del pag. 7/10 documento sul rapporto giuridico sostanziale (cfr., da ultimo, Cass. Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 12/01/2024, n. 1317).
Orbene, nella fattispecie in esame, deve rilevarsi la carenza di interesse ad agire del ricorrente alla proposizione della querela rispetto ai documenti impugnati difettando gli stessi di elementi di obiettiva incertezza sulla cui genuinità il
Giudice sarebbe chiamato a pronunciarsi.
Un documento può essere dichiarato falso in relazione all'estrinseco (l'elemento materiale) ovvero in relazione all'intrinseco (il contenuto).
Il contrasto tra la realtà e l'apparenza del documento genera una ipotesi di falsità materiale;
invece, la mancanza di corrispondenza tra il contenuto del documento e la verità dei fatti, genera una ipotesi di falso ideologico.
La falsità materiale può scaturire dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo).
La falsità ideologica, invece, consiste in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza). Il documento che non sia ideologicamente falso si dice veridico o veritiero.
In relazione ai documenti impugnati non vi sono elementi riconducibili alle nozioni di falso sopra delineate.
Nel caso in esame, la società querelante deduce la sua estraneità rispetto alle operazioni di compensazione indebita – apparentemente effettuate nel suo interesse – poste in essere da soggetti terzi a sua insaputa.
pag. 8/10 Trattasi a ben vedere di circostanza che la società potrebbe dimostrare con qualsiasi mezzo di prova, non essendo coperta da fede privilegiata l'effettiva esistenza del potere rappresentativo in capo ai soggetti che hanno effettuato, illegittimamente e all'insaputa della società – secondo la prospettazione di parte
– le operazioni in esame.
§2.1. Peraltro, la società attrice nulla ha chiarito in ordine a quanto riferito da
Che Banca! nella sua comparsa di risposta circa i rapporti esistenti con il soggetto che ha effettuato, in data 15.06.2018, il pagamento della delega F24, tale per conto e nell'interesse della società istante, non Parte_5
comprendendosi, allora, in cosa consisterebbe la falsità ideologica del documento che, ovviamente, non può essere dichiarata per il solo fatto – dedotto dall'istante
– della non riferibilità delle deleghe di pagamento all'amministratore/rappresentante legale della società (peraltro indagato, per espressa ammissione dell'attrice, per i medesimi fatti in sede penale), ben potendo tali operazioni essere state poste in essere da terzi per conto della società.
Si ribadisce che, in ogni caso, l'eventuale assenza di potere rappresentativo in capo ai soggetti che hanno effettuato tali operazioni e la prova, dunque, del loro carattere abusivo può essere fornita dalla società con qualsiasi mezzo di prova in un eventuale giudizio avente ad oggetto la pretesa finanziaria dell'agente della riscossione e le eventuali sanzioni, non avendo i documenti impugnati alcun valore probatorio privilegiato in parte qua, con conseguente inammissibilità della proposta querela di falso.
§3. Sulle spese.
In ragione della natura della controversia, della limitata attività difensiva svolta dalle convenute estranee ai fatti di causa, dell'assenza di attività istruttoria costituenda, si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022;
pag. 9/10
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la querela di falso inammissibile;
2) Condanna Parte_6
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...]
che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre Iva, cpa e Controparte_2
spese generali come per legge;
3) Condanna Parte_6
al pagamento delle spese di lite in favore di Che Parte_1
Banca! che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre Iva, cpa e CP_2
spese generali come per legge;
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.03.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 133/2019
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3497/2018 r.g.a.c.
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, Dott. P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Barile (Pz), al Rione I Maggio, 1, presso e
[...] nello studio dell'Avv. Donato Traficante (c.f. , dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa, in virtù dell'autorizzazione resa dal G.D. del Tribunale di Potenza del 12/01/2021 e mandato in calce all'atto di riassunzione del giudizio;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ (C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore con sede in viale Europa n. 190 Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ditolve e dall'avv. Alessandro Dentamaro, giusta procura generale alle liti (rep. n. 52163 - raccolta n. 14154, Notaio Per_1
in Roma, registrata in data 6 aprile 2017 - all. 1) ed elettivamente
[...]
domiciliato presso la Filiale della Società ubicata in via Grippo snc – CP_1
CONVENUTA
E
P.Iva R.I., C.F. in persona CP_3 CP_2 P.IVA_4 P.IVA_5
dei procuratori speciali Sigg.ri e muniti dei Parte_3 Parte_4
necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 4 maggio 2016 (prod. A), rappresentata e difesa - giusta procura alle liti (prod. B) apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Giovanni Campidoglio
[elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Pierluigi Lapolla in via Ciccotti n. 10; CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 26.06.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
querela di falso avverso i modelli F24 del 09.04.2018 e 10.04.2018, compilati con la partecipazione di e del 15.06.2018, riferibili a Che Controparte_2
Banca! convenendo entrambe le società in giudizio insieme all' CP_2 [...]
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
pag. 2/10 “1) Accogliere la domanda spiegata dall'attrice e, per l'effetto e per quanto di ragione, accertare e dichiarare la falsità delle deleghe Mod. F 24 del
09/04/2018, con codice tributo 1130 (indicante un'eccedenza di imposta sostitutiva da riportare nel quadro RT del Modello Unico per gli anni 2006-
2007-2008), sportello/cab 55111 dell'azienda , corrispondente a CP_4 [...]
di €54,15, € 50,94; € 52,23; € 61,07; € 58, 62 ed € 59,93; del CP_2
10/04/2018, con codice tributo 1678, sportello/cab 55111 dell'azienda CP_4
corrispondente a di € 47,82 e di € 60,34; de 15/06/2018, con CP_2 codice tributo 1678 (indicante un'eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali), sportello/cab 01604 dell'azienda 03058, corrispondente a Che Banca di Milano di € 44,10, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
2) con vittoria di spese e competenze legali, come per legge”.
A tal fine la querelante ha dedotto:
- di aver scoperto dell'esistenza dei documenti impugnati solo a seguito di verifica fiscale avviata da parte dell' ON
, in data 23.10.2018 e della richiesta di informazioni,
[...] CP_1 CP_1
avanzata durante il controllo alla dipendente “in merito ai crediti Persona_2
utilizzati per le compensazioni effettuate in data 09/04/2018, 10/04/2018 e
15/06/2018, con codici tributo 1130 e 1678 per un totale di 548.874,59”;
- che, in questo modo, l'Amministratore Unico della società istante “veniva a conoscenza che a nome della Società erano stati effettuati Parte_1 piccoli versamenti all' , con deleghe con il Mod. F24, Controparte_1
utilizzando, per la differenza, dei presunti crediti in compensazione, le cui operazioni, fino a quel momento, risultavano assolutamente sconosciute alla società, non essendo le deleghe di cui al mod. F24 utilizzate in alcun modo riferibili alla società medesima” (pag. 2 citazione).
pag. 3/10 La querelante ha quindi dedotto che “i documenti telematicamente inviati nel cassetto fiscale dell'istante presso l' di non sono in Controparte_1 CP_1
alcun modo attribuibili e riferibili alla Società ma a terzi Parte_1
ignoti che, con una tale fraudolenta condotta in danno della istante medesima, hanno posto in essere un'indebita e falsa compensazione, con lo scopo di procurare un danno, non solo economico, ma anche di immagine sia nei confronti della società, che nei confronti del suo amministratore unico”.
Ha riferito, inoltre, di aver presentato per i fatti narrati, denuncia-querela contro ignoti e di aver chiesto alle convenute documentazione delle operazioni poste in essere, senza ottenere tuttavia alcuna risposta.
Costituitasi in giudizio, si è limitata a contestare la propria Controparte_2
legittimazione passiva rilevando come le attività e i servizi di moneta elettronica e i connessi strumenti non appartengono più alla sfera giuridica e patrimoniale di bensì alla Società Postepay S.p.a., già Controparte_2 Controparte_6
cui ha conferito il ramo di azienda avente ad oggetto le attività ed i CP_2
servizi di moneta elettronica in data 25.6.2018, mediante atto pubblico del Notaio dr. dello studio notarile associato – - rep. Persona_3 Per_3 Per_4
56927 - racc. 28781 registrato in Roma 5 il 26.6.2018.
Costituitasi in giudizio Che Banca! ha eccepito la propria estraneità alla CP_2
vicenda, dichiarando di esserne venuta a conoscenza solo all'esito della denuncia-querela presentata dall'istante.
In particolare, l'istituto di credito ha chiarito che l'unica transazione operata per il tramite della banca è stata effettuata autonomamente dal correntista Pt_5
per il tramite del servizio di home banking del cliente, rispetto al quale
[...]
alcun potere può avere la Banca se non quello di quietanzare il pagamento richiesto (rilevando che essendo stato disposto da soggetto non possessore di partita Iva non opererebbero i limiti previsti dalla legge per le compensazioni fiscali).
pag. 4/10 Nessuno si costituiva per l' di cui veniva pertanto dichiarata Controparte_1 la contumacia all'udienza dell'11.12.2019.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., il giudizio è stato interrotto per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società querelante (dichiarato con sentenza del Tribunale di Potenza del 28/09/2020, n. 24/2020 R.G.) e, successivamente riassunto dalla Curatela con ricorso depositato in data
18.01.2021.
Dichiarata nuovamente la contumacia dell' , in mancanza di Controparte_1
reiterazione delle istanze istruttorie precedentemente formulate (avendo la parte querelante chiesto con le note scritte del 07.06.2021 fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni), la causa è stata ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. Sulla legittimazione passiva delle convenute costituite.
Sebbene non possa accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da sia in relazione alla nozione di legittimazione Controparte_2
passiva (che, come noto, attiene alla prospettazione di parte e non al merito della titolarità del rapporto dedotto in giudizio), sia avuto riguardo alla riferita cessione di ramo di azienda (avendo quest'ultima data successiva alle operazioni oggetto dei documenti quivi impugnati), va comunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva tanto di che di Che Banca! S.p.a. Controparte_2
Per orientamento giurisprudenziale costante, infatti, la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un autonomo giudizio diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia.
Pertanto, sussiste la legittimazione passiva soltanto dei soggetti che hanno pag. 5/10 interesse a valersi dell'atto tacciato di falsità e non anche di coloro che abbiano concorso materialmente nella causazione della falsità (l'istituto di credito delegato) in mancanza di un interesse ad avvalersi del documento.
È evidente che, nel caso di specie, manca qualsiasi interesse delle convenute ad avvalersi dei documenti impugnati, attesa la loro assoluta estraneità alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
§2. Sull'interesse ad agire della società querelante e sul merito della domanda.
Come noto, la parte che propone la querela di falso deve avervi un interesse attuale e concreto che, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., consiste nella necessità di un accertamento preventivo della falsità di un documento, la cui efficacia di prova legale potrebbe essere invocata da altri come mezzo di prova da opporre all'attore.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, che si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Cass., Sez. L, 3/6/2011, n. 12130), ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a
"far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge,
e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., Sez. 1, 20/6/2000, n. 8362).
È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad pag. 6/10 una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio (Cass., Sez. 1, 17/4/1997, n. 3305; Cass., Sez. 2, 15/11/1971, n.
3260), e, dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata (Cass.,
Sez. 1, 3/8/2017, n. 19413), oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo (Cass., Sez. 1, 7/6/1988, n.
3880).
Ciò significa che l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass.,
Sez. 1, 30/7/2015, n. 16162), non implica nella querela di falso, al pari di quanto accade in genere per le azioni di accertamento, l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice, oltre a identificarsi nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva
(Cass., Sez. 3, 28/7/1972, n. 2591) che deriva dalla veridicità del documento posto a fondamento dell'altrui pretesa, senza che la sua esistenza, secondo un giudizio da svolgersi a posteriori, possa essere condizionata dagli esiti dell'accertamento richiesto, allorché questo limiti la falsità ad una parte solo del documento esaminato, senza estenderla alla sua integralità.
Nella querela di falso, dunque, l'interesse ad agire si identifica nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva sulla autenticità del documento posto a fondamento dell'altrui pretesa, non rilevando, invece, l'incidenza della falsità del pag. 7/10 documento sul rapporto giuridico sostanziale (cfr., da ultimo, Cass. Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 12/01/2024, n. 1317).
Orbene, nella fattispecie in esame, deve rilevarsi la carenza di interesse ad agire del ricorrente alla proposizione della querela rispetto ai documenti impugnati difettando gli stessi di elementi di obiettiva incertezza sulla cui genuinità il
Giudice sarebbe chiamato a pronunciarsi.
Un documento può essere dichiarato falso in relazione all'estrinseco (l'elemento materiale) ovvero in relazione all'intrinseco (il contenuto).
Il contrasto tra la realtà e l'apparenza del documento genera una ipotesi di falsità materiale;
invece, la mancanza di corrispondenza tra il contenuto del documento e la verità dei fatti, genera una ipotesi di falso ideologico.
La falsità materiale può scaturire dalla contraffazione (formazione ex novo di un documento che risulti formato da soggetto diverso dal suo autore apparente, ovvero in circostanze di tempo e luogo diverse da quelle in esso indicate, e quindi risulti falso nella sua totalità) o dalla alterazione (falsità materiale solo parziale che si verifica, cioè, quando sul documento originale siano state compiute interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni, che ne abbiano modificato il testo).
La falsità ideologica, invece, consiste in una enunciazione non vera del contenuto documentale in relazione alla parte narrativa (narrazione non veridica di fatti narrativi o dichiarazioni di scienza). Il documento che non sia ideologicamente falso si dice veridico o veritiero.
In relazione ai documenti impugnati non vi sono elementi riconducibili alle nozioni di falso sopra delineate.
Nel caso in esame, la società querelante deduce la sua estraneità rispetto alle operazioni di compensazione indebita – apparentemente effettuate nel suo interesse – poste in essere da soggetti terzi a sua insaputa.
pag. 8/10 Trattasi a ben vedere di circostanza che la società potrebbe dimostrare con qualsiasi mezzo di prova, non essendo coperta da fede privilegiata l'effettiva esistenza del potere rappresentativo in capo ai soggetti che hanno effettuato, illegittimamente e all'insaputa della società – secondo la prospettazione di parte
– le operazioni in esame.
§2.1. Peraltro, la società attrice nulla ha chiarito in ordine a quanto riferito da
Che Banca! nella sua comparsa di risposta circa i rapporti esistenti con il soggetto che ha effettuato, in data 15.06.2018, il pagamento della delega F24, tale per conto e nell'interesse della società istante, non Parte_5
comprendendosi, allora, in cosa consisterebbe la falsità ideologica del documento che, ovviamente, non può essere dichiarata per il solo fatto – dedotto dall'istante
– della non riferibilità delle deleghe di pagamento all'amministratore/rappresentante legale della società (peraltro indagato, per espressa ammissione dell'attrice, per i medesimi fatti in sede penale), ben potendo tali operazioni essere state poste in essere da terzi per conto della società.
Si ribadisce che, in ogni caso, l'eventuale assenza di potere rappresentativo in capo ai soggetti che hanno effettuato tali operazioni e la prova, dunque, del loro carattere abusivo può essere fornita dalla società con qualsiasi mezzo di prova in un eventuale giudizio avente ad oggetto la pretesa finanziaria dell'agente della riscossione e le eventuali sanzioni, non avendo i documenti impugnati alcun valore probatorio privilegiato in parte qua, con conseguente inammissibilità della proposta querela di falso.
§3. Sulle spese.
In ragione della natura della controversia, della limitata attività difensiva svolta dalle convenute estranee ai fatti di causa, dell'assenza di attività istruttoria costituenda, si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022;
pag. 9/10
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la querela di falso inammissibile;
2) Condanna Parte_6
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...]
che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre Iva, cpa e Controparte_2
spese generali come per legge;
3) Condanna Parte_6
al pagamento delle spese di lite in favore di Che Parte_1
Banca! che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 oltre Iva, cpa e CP_2
spese generali come per legge;
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.03.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
pag. 10/10