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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1991/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di OV, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1991/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.PIZZA Parte_1
TT
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ORANGES FRANCESCO PAOLO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con ricorso depositato il 11/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere intrattenuto dal 2016 al 2024 una relazione more uxorio,
[...]
che dalla unione erano nati i figli ed riconosciuti da entrambi i genitori e Per_1 CP_1
rappresentavano di voler cessare la convivenza e di voler regolamentare i rapporti nell'interesse dei figli minore alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, preso atto della cessazione della convivenza, deve essere pronunciata la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità a quella indicata nel ricorso di seguito trascritta:
1)Affido congiunto dei due minori con domicilio e residenza prevalente presso la madre sig.ra all'indirizzo in premessa indicato;
Parte_1
2) Mantenimento da porre in capo al padre per i due minori pari Controparte_1
a complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 a bambino) da versarsi il 25 di ogni mese con adeguamenti istat;
3) Assegno Unico familiare da riconoscere interamente alla sig.ra ; Parte_1
Determinazioni degli orari e giorni di vista.
I minori dimoreranno presso la residenza della madre.
Il padre potrà vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità:
Durante l'inverno ed il periodo scolastico:
Il mercoledì e il venerdì pomeriggio di ogni settimana dalle 16,00 alle 21,00 con rientro a casa della madre dopo aver cenato con il papà; Il Sabato e la Domenica alterni nel mese. In particolare se non vi è scuola il Sig. CP_1
potrà prendere i bambini il sabato mattina dalle ore 10 ,00 e ricondurli a casa alle ore 23,00.
La
domenica il padre potrà prenderli con sé alle ore 10,00, e in considerazione che il giorno successivo c'è scuola faranno rientro alle 21.
Durante il periodo estivo: ovvero dalla chiusura delle scuole e sino ad una settimana prima del suo inizio i minori staranno con il padre tre giorni a settimana: martedì-giovedì e venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 23.30 oltre ad un sabato e domenica alternati nel mese. Nella
settimana in cui sono previsti i giorni di sabato e domenica i bambini staranno con il papà il
Martedì e Giovedì sempre dalle ore 10.30 alle 23.30;
Feste di Natale
Ad anni alterni i bambini trascorreranno le feste di Natale con ciascuno dei genitori i giorni
24.25. 26 . Così anche a Capodanno staranno con ciascuno dei genitori il giorno 31-1-2.
Nel caso di specie il padre ricondurrà i bambini a casa entro e non oltre le ore 23,00 dei giorni stabiliti, per poi riprenderli il giorno successivo alle ore 10.30.
Feste di Pasqua.
I minori trascorreranno la Domenica di Pasqua ed il lunedì di pasquetta ad anni alterni con ciascuno dei genitori. In tal caso il padre li prenderà la Domenica di Pasqua alle ore 10,00
e li ricondurrà la sera alle ore 23; parimenti il Lunedì di Pasquetta.
E' per il momento escluso il pernottamento dei bambini dal padre data la loro età e atteso che non hanno mai dormito senza la mamma.
I giorni e gli orari indicati potranno essere oggetto di modifica , previo accordo di entrambi i genitori , compatibilmente con gli impegni dei bambini ( attività scolastica, ludiche , feste ecc) e previo avviso anche con messaggio sms e/o WA di almeno 24 ore prima.
I genitori contribuiranno al 50% di tutte le spese straordinarie dei bambini e nello specifico si richiama in questa sede la convenzione CNF in materia di famiglia .” Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di Pt_1
nata a [...] il [...] e di nato
[...] Controparte_1
a CO BR (CS) il 19/06/1984 nei confronti dei figli minori ed Per_1
in conformità a quella riportata in parte motiva che qui si intende interamente CP_1
richiamata e trascritta.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
OV , 11 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento