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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN LO AR, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A900487 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4542/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per i ricorrenti.
Resistente: la d.ssa Nominativo_1 - in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - si riporta ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 Maggio 2024, le signore Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , codice fiscale CF_Ricorrente_2 , ricorrono avverso l'avviso di accertamento n. TYS01A900487 /2023, relativo a IRPEF anno 2017, notificato in data 28.02.2024, recante la somma di euro
8.442,88 e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrenti, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepiscono:
Nullità dell'atto impugnato per inosservanza dello obbligo di chiarezza e di motivazione, ex art. 7 legge 27 luglio 2000 N. 212. Illegittimità delle regole operative seguite dall'Ufficio nel procedimento di accertamento e, quindi, nell'atto impositivo che si impugna, per grave violazione e falsa applicazione art. 41/ bis DPR
600/73 e art. 1 comma 72) Legge 23 dicembre 2014 N° 190: il passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfettario a un periodo d'imposta a regime ordinario, i cui compensi hanno concorso alla formazione del reddito con le regole del regime forfettario, non assumo rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tale periodo. Avendo l'Ufficio cambiato regime in corso d'anno, la tassazione dei compensi conseguiti dal professionista deceduto in euro 22.660 non possono essere considerati interamente reddito di esercizio, per cui dai maggiori compensi accertati bisogna, di necessità, detrarre le spese sostenute anche in misura forfettaria. Di conseguenza, il reddito dichiarato forfettariamente in euro 17.675, già depurato dai relativi costi forfettari, deve essere confermato, il cui reddito netto da sottoporre a tassazione IRPEF è euro 70.385 e non euro 77.027.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che il lavoratore dipendente che contemporaneamente vuole anche aprire una propria attività (con partita IVA) ed avvalersi del regime di favore c.c. forfettario, deve tenere contro di una delle clausole di esclusione previste dalla normativa di riferimento (comma 57 legge 190/2014 come modificato dalla legge 208/2015) secondo cui, non può operare nel predetto regime: il soggetto che nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a euro
30.000. Ciò significa che coloro che hanno iniziato l'attività (o intendono avviarla) nel 2017 potranno avvalersi del regime forfettario se nel 2016 non hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimiliato superiore ad euro 30.000 Orbene nel caso in esame, precisato che il de cuius era titolare di redditi di lavoro Dipendente la parte ha dichiarato redditi per euro 53.548,00, ponendosi pertanto al di fuori delle ipotesi per accedere al regime forfettario. Infine, per quanto concerne il preteso riconoscimento dei costi forfettari, si rappresenta che la determinazione forfettaria dei costi non può trovare applicazione relativamente ad un regime soggetto a tassazione con modalità ordinaria ma deve seguire le regole del predetto regime ed essere supporta da idonea documentazione, fra l'altro appare opportuno evidenziare che l'Ufficio prima di procedere ad accertamento ha emesso invito ex art 5 ter DLgs 218/97 n. TYSI1a900310/2023 notificato sia collettivamente ed impersonalmente agli eredi in data 23/05/2023 (non ritirato entro il prescritto periodo di giacenza) e rinotificato, in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione, alla sig.ra Ricorrente_2 – in qualità di erede – a mezzo pec in data 18/09/2023.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla dedotta nullità per difetto di motivazione e chiarezza (art.7 L.212/2000), Le ricorrenti lamentano che l'avviso sarebbe nullo per difetto di motivazione, non chiarendo: il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario;
le modalità di liquidazione delle imposte;
il mancato riconoscimento dei costi correlativi forfetari.
La censura non è fondata.
Dalla lettura dell'avviso di accertamento – come riportato e non contestato nei suoi tratti essenziali – emerge che l'Ufficio ha individuato il fatto giuridicamente rilevante su cui si fonda la pretesa: la percezione, da parte del de cuius, di redditi di lavoro dipendente per l'anno 2016 in misura superiore a € 30.000,00; ha richiamato la norma di riferimento, ossia l'art.1 L.190/2014, in particolare il comma 57, il quale prevede che non possono accedere o permanere nel regime forfetario i contribuenti che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati superiori alla predetta soglia;
ha esposto l'iter logico-giuridico seguito: esclusione del contribuente dal regime forfetario per l'anno 2017; conseguente applicazione del regime ordinario di determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo;
rideterminazione dell'imposta dovuta, con indicazione delle maggiori imposte e accessori. Tale apparato motivazionale: consente di individuare con chiarezza: il presupposto di fatto (reddito 2016 > € 30.000,00); il fondamento normativo
(clausola ostativa del comma 57 L.190/2014); la conseguenza giuridica (disapplicazione del regime forfetario e riliquidazione in ordinario); ha messo le ricorrenti in condizione di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare in concreto il diritto di difesa, come dimostrato dalla stessa articolazione del ricorso, che si confronta puntualmente con la ricostruzione operata dall'Ufficio. In giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui la motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando: indica gli elementi essenziali di fatto e di diritto posti a base della pretesa;
consente al contribuente di percepire l'iter logico dell'Ufficio e di difendersi adeguatamente. Nel caso in esame, tali requisiti risultano soddisfatti. La dedotta violazione dell'art.7 L.212/2000 va pertanto rigettata.
Sulla legittimità della disapplicazione del regime forfetario per l'anno 2017, il punto centrale della controversia concerne la possibilità per il de cuius di avvalersi del regime forfetario nel 2017, alla luce della disciplina di cui all'art.1, commi 54 ss. , L.190/2014, come modificata. In particolare, il comma 57 prevede tra le cause ostative che: non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati superiori a € 30.000,00. Dalle risultanze documentali richiamate dall'Ufficio (quadro RN della dichiarazione per l'anno d'imposta 2016) risulta che il de cuius: ha dichiarato per l'anno 2016 redditi complessivi di lavoro dipendente pari a € 53.548,00. Tale importo: supera ampiamente la soglia di € 30.000,00; costituisce, pertanto, causa ostativa legale e automatica all'accesso al regime forfetario nel 2017. Le ricorrenti sostengono, invece, che: si sarebbe trattato di un mero “passaggio” da un regime all'altro, con conseguente necessità di disciplinare i compensi “di competenza” degli anni successivi secondo i principi di transizione. Tale argomentazione non può essere condivisa. Nel caso di specie, infatti: non si verte in ipotesi di fisiologico passaggio di regime (ad es. per scelta del contribuente o per superamento di soglia reddituale in corso d'anno); bensì in una situazione in cui il contribuente, alla luce della propria situazione reddituale dell'anno precedente (2016), era già ab origine escluso dall'applicazione del regime forfetario nel 2017. Ne consegue che: l'applicazione del regime forfetario da parte del de cuius nel 2017 è risultata contra legem;
l'Ufficio ha legittimamente proceduto a: disapplicare il regime forfetario;
rideterminare il reddito imponibile 2017 in base al regime ordinario. Non vi è margine, in tale contesto, per invocare una sorta di “cristallizzazione” degli effetti del regime forfetario su compensi o redditi che, per legge, non potevano affatto beneficiare di tale regime. La doglianza, pertanto, è infondatata.
Sul mancato riconoscimento dei “costi forfetari”, le ricorrenti lamentano che: l'Ufficio, nel riliquidare il reddito a regime ordinario, avrebbe considerato integralmente come reddito di esercizio i compensi conseguiti, senza tener conto dei costi correlativi;
in particolare, assumono che il reddito dichiarato in forfetario (ad esempio, € 17.675,00) sarebbe già “depurato” dai costi presunti, e che, dunque, tale importo andrebbe assunto quale reddito netto imponibile, contestando la maggiore base imponibile (es. € 77.027,00). Anche tale censura non merita accoglimento. È principio pacifico che: nel regime forfetario, i costi sono considerati in via forfetaria, mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi; nel regime ordinario (sia esso semplificato o ordinario di contabilità), i costi sono deducibili in quanto: effettivi;
inerenti; di competenza del periodo;
documentati secondo le prescrizioni fiscali. Una volta accertata – come nel caso di specie – la non spettanza del regime forfetario, consegue che: non può essere trasposto nel regime ordinario il criterio di determinazione forfetaria dei costi tipico del forfetario;
i costi deducibili devono essere quelli concretamente sostenuti e provati dal contribuente, nel rispetto delle regole ordinarie. Le ricorrenti, tuttavia: non hanno fornito idonea prova documentale dei costi che assumono essere stati sostenuti nel 2017, limitandosi ad invocare in via meramente assertiva la “forfetizzazione” degli stessi;
non hanno allegato, né specificamente dedotto, elementi contabili o documentali idonei a dimostrare: la natura e l'importo dei costi effettivi;
la loro inerenza;
la loro corretta imputazione all'esercizio. Grava infatti sul contribuente, ai sensi dell'art.2697 c. c. , l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, fra i quali rientrano: i presupposti di deducibilità dei costi;
la spettanza di un regime agevolato. Nel caso in esame, gli eredi si sono limitati a contestare in diritto la non applicabilità del regime forfetario e a richiamare genericamente la necessità di considerare “costi correlativi”, senza, tuttavia, fornire quella prova analitica che il passaggio al regime ordinario rende imprescindibile. Ne consegue che: l'Ufficio ha correttamente proceduto a determinare il reddito imponibile 2017 secondo il regime ordinario;
non può essere riconosciuta alcuna deduzione di “costi forfetari” ormai giuridicamente inapplicabili, né sono stati dimostrati costi effettivi di ammontare diverso da quello considerato dall'Ufficio. La censura deve, dunque, essere respinta.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00
(ottocento/00). Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania il 17 Dicembre 2025.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN LO AR, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A900487 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4542/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per i ricorrenti.
Resistente: la d.ssa Nominativo_1 - in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - si riporta ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 Maggio 2024, le signore Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , codice fiscale CF_Ricorrente_2 , ricorrono avverso l'avviso di accertamento n. TYS01A900487 /2023, relativo a IRPEF anno 2017, notificato in data 28.02.2024, recante la somma di euro
8.442,88 e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrenti, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepiscono:
Nullità dell'atto impugnato per inosservanza dello obbligo di chiarezza e di motivazione, ex art. 7 legge 27 luglio 2000 N. 212. Illegittimità delle regole operative seguite dall'Ufficio nel procedimento di accertamento e, quindi, nell'atto impositivo che si impugna, per grave violazione e falsa applicazione art. 41/ bis DPR
600/73 e art. 1 comma 72) Legge 23 dicembre 2014 N° 190: il passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfettario a un periodo d'imposta a regime ordinario, i cui compensi hanno concorso alla formazione del reddito con le regole del regime forfettario, non assumo rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tale periodo. Avendo l'Ufficio cambiato regime in corso d'anno, la tassazione dei compensi conseguiti dal professionista deceduto in euro 22.660 non possono essere considerati interamente reddito di esercizio, per cui dai maggiori compensi accertati bisogna, di necessità, detrarre le spese sostenute anche in misura forfettaria. Di conseguenza, il reddito dichiarato forfettariamente in euro 17.675, già depurato dai relativi costi forfettari, deve essere confermato, il cui reddito netto da sottoporre a tassazione IRPEF è euro 70.385 e non euro 77.027.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che il lavoratore dipendente che contemporaneamente vuole anche aprire una propria attività (con partita IVA) ed avvalersi del regime di favore c.c. forfettario, deve tenere contro di una delle clausole di esclusione previste dalla normativa di riferimento (comma 57 legge 190/2014 come modificato dalla legge 208/2015) secondo cui, non può operare nel predetto regime: il soggetto che nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a euro
30.000. Ciò significa che coloro che hanno iniziato l'attività (o intendono avviarla) nel 2017 potranno avvalersi del regime forfettario se nel 2016 non hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimiliato superiore ad euro 30.000 Orbene nel caso in esame, precisato che il de cuius era titolare di redditi di lavoro Dipendente la parte ha dichiarato redditi per euro 53.548,00, ponendosi pertanto al di fuori delle ipotesi per accedere al regime forfettario. Infine, per quanto concerne il preteso riconoscimento dei costi forfettari, si rappresenta che la determinazione forfettaria dei costi non può trovare applicazione relativamente ad un regime soggetto a tassazione con modalità ordinaria ma deve seguire le regole del predetto regime ed essere supporta da idonea documentazione, fra l'altro appare opportuno evidenziare che l'Ufficio prima di procedere ad accertamento ha emesso invito ex art 5 ter DLgs 218/97 n. TYSI1a900310/2023 notificato sia collettivamente ed impersonalmente agli eredi in data 23/05/2023 (non ritirato entro il prescritto periodo di giacenza) e rinotificato, in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione, alla sig.ra Ricorrente_2 – in qualità di erede – a mezzo pec in data 18/09/2023.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla dedotta nullità per difetto di motivazione e chiarezza (art.7 L.212/2000), Le ricorrenti lamentano che l'avviso sarebbe nullo per difetto di motivazione, non chiarendo: il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario;
le modalità di liquidazione delle imposte;
il mancato riconoscimento dei costi correlativi forfetari.
La censura non è fondata.
Dalla lettura dell'avviso di accertamento – come riportato e non contestato nei suoi tratti essenziali – emerge che l'Ufficio ha individuato il fatto giuridicamente rilevante su cui si fonda la pretesa: la percezione, da parte del de cuius, di redditi di lavoro dipendente per l'anno 2016 in misura superiore a € 30.000,00; ha richiamato la norma di riferimento, ossia l'art.1 L.190/2014, in particolare il comma 57, il quale prevede che non possono accedere o permanere nel regime forfetario i contribuenti che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati superiori alla predetta soglia;
ha esposto l'iter logico-giuridico seguito: esclusione del contribuente dal regime forfetario per l'anno 2017; conseguente applicazione del regime ordinario di determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo;
rideterminazione dell'imposta dovuta, con indicazione delle maggiori imposte e accessori. Tale apparato motivazionale: consente di individuare con chiarezza: il presupposto di fatto (reddito 2016 > € 30.000,00); il fondamento normativo
(clausola ostativa del comma 57 L.190/2014); la conseguenza giuridica (disapplicazione del regime forfetario e riliquidazione in ordinario); ha messo le ricorrenti in condizione di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare in concreto il diritto di difesa, come dimostrato dalla stessa articolazione del ricorso, che si confronta puntualmente con la ricostruzione operata dall'Ufficio. In giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui la motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando: indica gli elementi essenziali di fatto e di diritto posti a base della pretesa;
consente al contribuente di percepire l'iter logico dell'Ufficio e di difendersi adeguatamente. Nel caso in esame, tali requisiti risultano soddisfatti. La dedotta violazione dell'art.7 L.212/2000 va pertanto rigettata.
Sulla legittimità della disapplicazione del regime forfetario per l'anno 2017, il punto centrale della controversia concerne la possibilità per il de cuius di avvalersi del regime forfetario nel 2017, alla luce della disciplina di cui all'art.1, commi 54 ss. , L.190/2014, come modificata. In particolare, il comma 57 prevede tra le cause ostative che: non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati superiori a € 30.000,00. Dalle risultanze documentali richiamate dall'Ufficio (quadro RN della dichiarazione per l'anno d'imposta 2016) risulta che il de cuius: ha dichiarato per l'anno 2016 redditi complessivi di lavoro dipendente pari a € 53.548,00. Tale importo: supera ampiamente la soglia di € 30.000,00; costituisce, pertanto, causa ostativa legale e automatica all'accesso al regime forfetario nel 2017. Le ricorrenti sostengono, invece, che: si sarebbe trattato di un mero “passaggio” da un regime all'altro, con conseguente necessità di disciplinare i compensi “di competenza” degli anni successivi secondo i principi di transizione. Tale argomentazione non può essere condivisa. Nel caso di specie, infatti: non si verte in ipotesi di fisiologico passaggio di regime (ad es. per scelta del contribuente o per superamento di soglia reddituale in corso d'anno); bensì in una situazione in cui il contribuente, alla luce della propria situazione reddituale dell'anno precedente (2016), era già ab origine escluso dall'applicazione del regime forfetario nel 2017. Ne consegue che: l'applicazione del regime forfetario da parte del de cuius nel 2017 è risultata contra legem;
l'Ufficio ha legittimamente proceduto a: disapplicare il regime forfetario;
rideterminare il reddito imponibile 2017 in base al regime ordinario. Non vi è margine, in tale contesto, per invocare una sorta di “cristallizzazione” degli effetti del regime forfetario su compensi o redditi che, per legge, non potevano affatto beneficiare di tale regime. La doglianza, pertanto, è infondatata.
Sul mancato riconoscimento dei “costi forfetari”, le ricorrenti lamentano che: l'Ufficio, nel riliquidare il reddito a regime ordinario, avrebbe considerato integralmente come reddito di esercizio i compensi conseguiti, senza tener conto dei costi correlativi;
in particolare, assumono che il reddito dichiarato in forfetario (ad esempio, € 17.675,00) sarebbe già “depurato” dai costi presunti, e che, dunque, tale importo andrebbe assunto quale reddito netto imponibile, contestando la maggiore base imponibile (es. € 77.027,00). Anche tale censura non merita accoglimento. È principio pacifico che: nel regime forfetario, i costi sono considerati in via forfetaria, mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi; nel regime ordinario (sia esso semplificato o ordinario di contabilità), i costi sono deducibili in quanto: effettivi;
inerenti; di competenza del periodo;
documentati secondo le prescrizioni fiscali. Una volta accertata – come nel caso di specie – la non spettanza del regime forfetario, consegue che: non può essere trasposto nel regime ordinario il criterio di determinazione forfetaria dei costi tipico del forfetario;
i costi deducibili devono essere quelli concretamente sostenuti e provati dal contribuente, nel rispetto delle regole ordinarie. Le ricorrenti, tuttavia: non hanno fornito idonea prova documentale dei costi che assumono essere stati sostenuti nel 2017, limitandosi ad invocare in via meramente assertiva la “forfetizzazione” degli stessi;
non hanno allegato, né specificamente dedotto, elementi contabili o documentali idonei a dimostrare: la natura e l'importo dei costi effettivi;
la loro inerenza;
la loro corretta imputazione all'esercizio. Grava infatti sul contribuente, ai sensi dell'art.2697 c. c. , l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, fra i quali rientrano: i presupposti di deducibilità dei costi;
la spettanza di un regime agevolato. Nel caso in esame, gli eredi si sono limitati a contestare in diritto la non applicabilità del regime forfetario e a richiamare genericamente la necessità di considerare “costi correlativi”, senza, tuttavia, fornire quella prova analitica che il passaggio al regime ordinario rende imprescindibile. Ne consegue che: l'Ufficio ha correttamente proceduto a determinare il reddito imponibile 2017 secondo il regime ordinario;
non può essere riconosciuta alcuna deduzione di “costi forfetari” ormai giuridicamente inapplicabili, né sono stati dimostrati costi effettivi di ammontare diverso da quello considerato dall'Ufficio. La censura deve, dunque, essere respinta.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00
(ottocento/00). Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania il 17 Dicembre 2025.