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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 870 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torre Annunziata alla via Carlo Poerio n. 11 presso lo studio dell'avv.to Maria Pirozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall' Avv. Achille Pascià presso C.F._2 lo studio del quale elettivamente domicilia in San US NO (NA) alla Via Scudieri, 185;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
29.06.2006 in San US NO con la sig.ra dalla cui unione erano nati i Controparte_1 figli nata a [...] il [...], e il figlio , nato a [...] Per_1 Per_2
NO il 09.10.2008, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della prole;
vinte le spese di lite di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto. La resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo, l'affido condiviso della prole con collocazione presso di sè, l'assegnazione della casa familiare e un mantenimento per sé e per la prole. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e resa sentenza parziale sullo status, espletata prova orale, con ordinanza del 10.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata resa sentenza sullo status, non resta che esaminare le altre domande proposte dalle parti.
In ordine alla domanda di addebito proposta da parte resistente, non pare superfluo rammentare che la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che alcune violazioni particolarmente gravi (come fatti di violenza ai danni del coniuge o l'avere intrapreso una relazione extraconiugale) sono tali da fare presumere che esse siano causa esclusiva o, comunque, assolutamente prevalente della crisi coniugale determinando al più una inversione dell'onere probatorio.
Orbene, tornando al caso di specie, posto che è pacifico, in quanto dichiarato dallo stesso ricorrente sin dal ricorso, che questi intraprese una relazione extraconiugale in costanza di convivenza matrimoniale, non può non evidenziarsi che il ricorrente non ha fornito prova della circostanza che tra le parti fosse in corso una separazione di fatto già prima che ebbe inizio la predetta relazione.
Dall'escussione dei testi è emerso piuttosto che il rapporto coniugale era caratterizzato da alti e bassi, anche economicamente, che effettivamente subito dopo il matrimonio ci fu tra le parti un aspro litigio tanto che la NOa insieme alla minore si allontanò da casa per alcuni giorni (cfr. CP_1 Per_1 testimonianza resa dal teste di parte ricorrente NOa all'udienza del 24.10.2024) Testimone_1 laddove l'altro teste ascoltato all'udienza del 27.11.2024, ha riferito che il Testimone_2 comportamento del con la famiglia in sua presenza fu sempre costante, ma ha dichiarato di Pt_1 non avere frequentato quotidianamente la famiglia. Il teste di parte resistente ha Testimone_3 riferito che la coppia era molto affiatata, conduceva una vita sociale insieme, faceva viaggi, andava al ristorante etc ma che nel 2018 la iniziò a sospettare di una relazione extraconiugale del CP_1 marito, poi confermata attraverso il controllo del telefono del marito e pedinamenti. Il teste riferisce che la relazione del con tale NOa dura tutt'ora. L'altro teste di parte Pt_1 Persona_3 resistente, , riferisce di avere conosciuto i coniugi nell'aprile 2018 in occasione di una Tes_4 vacanza e conferma la relazione extraconiugale del Pt_1
Orbene, dall'esame testimoniale è emerso che la coppia svolgeva una vita ordinaria, fatta da alti e bassi, e che la crisi definitiva fu determinata proprio dalla relazione extraconiugale del Né i Pt_1 testi di parte ricorrente hanno riferito di una pregressa separazione di fatto tra i coniugi, anzi è stato confermato che la famiglia faceva vacanze insieme e svolgeva una vita sostanzialmente ordinaria. Né rileva la circostanza che in occasione di un acceso litigio avvenuto subito dopo il matrimonio, la NOa si allontanò per alcuni giorni dalla casa familiare, atteso che, all'evidenza, tale fatto CP_1 non ha impedito alla coppia di decidere di avere un altro figlio e rimanere insieme per altri quindici anni. Ne deriva che la relazione extraconiugale, scoperta dalla nel 2018 tramite messaggi e CP_2 appostamenti (come riferito dal teste e dalla teste ) e non rivelata Tes_4 Testimone_3 spontaneamente dal marito come conseguenza naturale della separazione di fatto tra le parti (come dal sostenuto ma non confermato dai testi escussi) risulta essere stata la causa determinante la Pt_1 cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Né in senso contrario possono valere le dichiarazioni del figlio , secondo il quale tra i genitori vi erano state sempre discussioni. È Per_2 noto al riguardo che le dichiarazioni rese dai minori in sede di ascolto (comunque nella specie non condivise e non confermate dall'altra figlia non possono valere come elementi di prova. Per_1
La separazione va, per tal via, addebitata al sig. . Parte_1
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, va evidenziato che la figlia è diventata Per_1 maggiorenne di tal chè alcuna determinazione potrà essere assunta in merito ad affido, collocamento e visita per la stessa. E', peraltro, pacifico che la figlia non sia economicamente Per_1 indipendente e viva con la madre nella casa familiare sita in San US NO alla Traversa
Pasquale Falciatore 1/9.
Altrettanto pacifico è che, invece, il figlio vive da circa cinque anni con il padre in immobile Per_2 in locazione.
Orbene, considerato che il lungo tempo trascorso da quando è andato a vivere con il padre, Per_2 ha certamente reciso il legame tra il minore e la casa familiare, considerato altresì che il ricorrente non si è mai opposto all'assegnazione della casa familiare alla NOa , si ritiene di CP_1 confermare l'assegnazione della casa familiare sita in San US NO alla Traversa
Pasquale Falciatore alla resistente che ivi vive insieme con la figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente.
Quanto al regime di affidamento del minore , incontestata la capacità genitoriale di entrambe Per_2 le parti, il minore andrà affidato ad entrambi i genitori ma collocato, in conformità ai suoi desiderata
(cfr. verbale di ascolto del minore del 08.11.2021) presso il padre. Il minore potrà vedere la madre, anche tenuto conto dell'età avanzata di 16 anni, liberamente previo accordo, ma non meno di domeniche alternate a pranzo, festività natalizie comprese le vigilie alternate, Pasqua e Lunedì in
Albis ad anni alterni, 15 giorni non anche non continuativi nel periodo estivo da individuarsi d'accordo tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio probatorio in atti è emerso che il ricorrente è titolare di un concessionaria di auto, ha prodotto CUD per il 2021 da cui emerge un reddito annuale netto di circa 26.000,00, vive in immobile in locazione, si è sempre dichiarato disponibile a versare per il mantenimento della figlia euro 500,00 mensili, di recente nel 2022 ha avuto dalla nuova unione un altro figlio, ; la resistente lavora invece nel market di famiglia denominato Le Persona_4 delizie (come confermato dai testi escussi), ha prodotto estratto INPS da cui risultava un reddito annuale nel 2019 di 18.000,00 € mentre non è andato conoscere i redditi attuali (verosimilmente simili).
In conclusione, considerate le richieste delle parti e le risultanze istruttorie, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla Per_1 resistente entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 600,00 e alla resistente l'obbligo di versare al ricorrente per il mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 100,00. Le Per_2 predette somme andranno annualmente ed automaticamente rivalutate secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021 saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Va invece rigettava la domanda di mantenimento avanzata da parte resistente per sé, la quale lavora nell'attività di famiglia, è assegnataria della casa familiare costituente posta attiva economicamente e patrimonialmente valutabile, non ha prodotto adeguata e completa documentazione reddituale patrimoniale idonea a comprovare una disparità patrimoniale con il ricorrente.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di pagamento delle cartelle esattoriali, bollette GORI ed ENEL proposta dalla resistente in quanto la questione, la cui inammissibilità è stata rilevata fin dal primo scritto difensivo dal ricorrente, è estranea al tema del presente giudizio.
Non resta, a questo punto, che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la pronuncia di addebito, seguiranno il principio della soccombenza e saranno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri di medi di cui al decreto ministeriale 55/2004, del valore indeterminabile della controversia a complessità bassa e tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara che la separazione è addebitabile al sig. ; Parte_1 b) assegna la casa familiare sita in San US NO alla Traversa Pasquale Falciatore
1/9 alla NOa;
Controparte_1
c) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
Per_2
d) disciplina i tempi di permanenza di questi con la madre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_1 versando alla NOa entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 600,00, importo CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 versando al NO entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 100,00, Parte_1 importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
g) pone le spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021 a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
h) rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente;
i) dichiara inammissibile le domande di pagamento proposte da parte resistente;
j) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.331,20 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 870 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torre Annunziata alla via Carlo Poerio n. 11 presso lo studio dell'avv.to Maria Pirozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall' Avv. Achille Pascià presso C.F._2 lo studio del quale elettivamente domicilia in San US NO (NA) alla Via Scudieri, 185;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
29.06.2006 in San US NO con la sig.ra dalla cui unione erano nati i Controparte_1 figli nata a [...] il [...], e il figlio , nato a [...] Per_1 Per_2
NO il 09.10.2008, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della prole;
vinte le spese di lite di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto. La resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo, l'affido condiviso della prole con collocazione presso di sè, l'assegnazione della casa familiare e un mantenimento per sé e per la prole. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e resa sentenza parziale sullo status, espletata prova orale, con ordinanza del 10.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata resa sentenza sullo status, non resta che esaminare le altre domande proposte dalle parti.
In ordine alla domanda di addebito proposta da parte resistente, non pare superfluo rammentare che la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che alcune violazioni particolarmente gravi (come fatti di violenza ai danni del coniuge o l'avere intrapreso una relazione extraconiugale) sono tali da fare presumere che esse siano causa esclusiva o, comunque, assolutamente prevalente della crisi coniugale determinando al più una inversione dell'onere probatorio.
Orbene, tornando al caso di specie, posto che è pacifico, in quanto dichiarato dallo stesso ricorrente sin dal ricorso, che questi intraprese una relazione extraconiugale in costanza di convivenza matrimoniale, non può non evidenziarsi che il ricorrente non ha fornito prova della circostanza che tra le parti fosse in corso una separazione di fatto già prima che ebbe inizio la predetta relazione.
Dall'escussione dei testi è emerso piuttosto che il rapporto coniugale era caratterizzato da alti e bassi, anche economicamente, che effettivamente subito dopo il matrimonio ci fu tra le parti un aspro litigio tanto che la NOa insieme alla minore si allontanò da casa per alcuni giorni (cfr. CP_1 Per_1 testimonianza resa dal teste di parte ricorrente NOa all'udienza del 24.10.2024) Testimone_1 laddove l'altro teste ascoltato all'udienza del 27.11.2024, ha riferito che il Testimone_2 comportamento del con la famiglia in sua presenza fu sempre costante, ma ha dichiarato di Pt_1 non avere frequentato quotidianamente la famiglia. Il teste di parte resistente ha Testimone_3 riferito che la coppia era molto affiatata, conduceva una vita sociale insieme, faceva viaggi, andava al ristorante etc ma che nel 2018 la iniziò a sospettare di una relazione extraconiugale del CP_1 marito, poi confermata attraverso il controllo del telefono del marito e pedinamenti. Il teste riferisce che la relazione del con tale NOa dura tutt'ora. L'altro teste di parte Pt_1 Persona_3 resistente, , riferisce di avere conosciuto i coniugi nell'aprile 2018 in occasione di una Tes_4 vacanza e conferma la relazione extraconiugale del Pt_1
Orbene, dall'esame testimoniale è emerso che la coppia svolgeva una vita ordinaria, fatta da alti e bassi, e che la crisi definitiva fu determinata proprio dalla relazione extraconiugale del Né i Pt_1 testi di parte ricorrente hanno riferito di una pregressa separazione di fatto tra i coniugi, anzi è stato confermato che la famiglia faceva vacanze insieme e svolgeva una vita sostanzialmente ordinaria. Né rileva la circostanza che in occasione di un acceso litigio avvenuto subito dopo il matrimonio, la NOa si allontanò per alcuni giorni dalla casa familiare, atteso che, all'evidenza, tale fatto CP_1 non ha impedito alla coppia di decidere di avere un altro figlio e rimanere insieme per altri quindici anni. Ne deriva che la relazione extraconiugale, scoperta dalla nel 2018 tramite messaggi e CP_2 appostamenti (come riferito dal teste e dalla teste ) e non rivelata Tes_4 Testimone_3 spontaneamente dal marito come conseguenza naturale della separazione di fatto tra le parti (come dal sostenuto ma non confermato dai testi escussi) risulta essere stata la causa determinante la Pt_1 cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Né in senso contrario possono valere le dichiarazioni del figlio , secondo il quale tra i genitori vi erano state sempre discussioni. È Per_2 noto al riguardo che le dichiarazioni rese dai minori in sede di ascolto (comunque nella specie non condivise e non confermate dall'altra figlia non possono valere come elementi di prova. Per_1
La separazione va, per tal via, addebitata al sig. . Parte_1
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, va evidenziato che la figlia è diventata Per_1 maggiorenne di tal chè alcuna determinazione potrà essere assunta in merito ad affido, collocamento e visita per la stessa. E', peraltro, pacifico che la figlia non sia economicamente Per_1 indipendente e viva con la madre nella casa familiare sita in San US NO alla Traversa
Pasquale Falciatore 1/9.
Altrettanto pacifico è che, invece, il figlio vive da circa cinque anni con il padre in immobile Per_2 in locazione.
Orbene, considerato che il lungo tempo trascorso da quando è andato a vivere con il padre, Per_2 ha certamente reciso il legame tra il minore e la casa familiare, considerato altresì che il ricorrente non si è mai opposto all'assegnazione della casa familiare alla NOa , si ritiene di CP_1 confermare l'assegnazione della casa familiare sita in San US NO alla Traversa
Pasquale Falciatore alla resistente che ivi vive insieme con la figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente.
Quanto al regime di affidamento del minore , incontestata la capacità genitoriale di entrambe Per_2 le parti, il minore andrà affidato ad entrambi i genitori ma collocato, in conformità ai suoi desiderata
(cfr. verbale di ascolto del minore del 08.11.2021) presso il padre. Il minore potrà vedere la madre, anche tenuto conto dell'età avanzata di 16 anni, liberamente previo accordo, ma non meno di domeniche alternate a pranzo, festività natalizie comprese le vigilie alternate, Pasqua e Lunedì in
Albis ad anni alterni, 15 giorni non anche non continuativi nel periodo estivo da individuarsi d'accordo tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio probatorio in atti è emerso che il ricorrente è titolare di un concessionaria di auto, ha prodotto CUD per il 2021 da cui emerge un reddito annuale netto di circa 26.000,00, vive in immobile in locazione, si è sempre dichiarato disponibile a versare per il mantenimento della figlia euro 500,00 mensili, di recente nel 2022 ha avuto dalla nuova unione un altro figlio, ; la resistente lavora invece nel market di famiglia denominato Le Persona_4 delizie (come confermato dai testi escussi), ha prodotto estratto INPS da cui risultava un reddito annuale nel 2019 di 18.000,00 € mentre non è andato conoscere i redditi attuali (verosimilmente simili).
In conclusione, considerate le richieste delle parti e le risultanze istruttorie, si stima congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla Per_1 resistente entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 600,00 e alla resistente l'obbligo di versare al ricorrente per il mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 100,00. Le Per_2 predette somme andranno annualmente ed automaticamente rivalutate secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021 saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Va invece rigettava la domanda di mantenimento avanzata da parte resistente per sé, la quale lavora nell'attività di famiglia, è assegnataria della casa familiare costituente posta attiva economicamente e patrimonialmente valutabile, non ha prodotto adeguata e completa documentazione reddituale patrimoniale idonea a comprovare una disparità patrimoniale con il ricorrente.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di pagamento delle cartelle esattoriali, bollette GORI ed ENEL proposta dalla resistente in quanto la questione, la cui inammissibilità è stata rilevata fin dal primo scritto difensivo dal ricorrente, è estranea al tema del presente giudizio.
Non resta, a questo punto, che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la pronuncia di addebito, seguiranno il principio della soccombenza e saranno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri di medi di cui al decreto ministeriale 55/2004, del valore indeterminabile della controversia a complessità bassa e tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara che la separazione è addebitabile al sig. ; Parte_1 b) assegna la casa familiare sita in San US NO alla Traversa Pasquale Falciatore
1/9 alla NOa;
Controparte_1
c) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
Per_2
d) disciplina i tempi di permanenza di questi con la madre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_1 versando alla NOa entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 600,00, importo CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 versando al NO entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 100,00, Parte_1 importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
g) pone le spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021 a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
h) rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente;
i) dichiara inammissibile le domande di pagamento proposte da parte resistente;
j) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.331,20 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)