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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1818/2019
e RG n. 3182/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1818 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliata in Cascina (PI) alla Via Tosco Romagnola n. 1896 presso lo studio dell'Avv. GIOIA
ANTONIO, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme, Via L. Alamanni n. 2, presso lo studio dell'Avv. POLI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti
Massimo Mordiglia e Francesco Gasparini giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Altri contratti d'opera”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accertare l'inesistenza e l'inesigibilità del credito
[...] vantato nei suoi confronti dalla in forza della fattura nr. 48 del 10.04.2019, emessa Controparte_1 per l'importo di € 34.648,00 per lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni eseguite sull'imbarcazione di proprietà dell'attrice.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato: - di avere concluso in data 7 dicembre 2015 con la un contratto di appalto, avente ad oggetto il rimessaggio, refit e lavorazioni annesse Parte_1
(meglio descritte nell'apposito allegato contrattuale) dell'imbarcazione MY Saint Raphael di sua proprietà per un importo concordato € 1.250.000,00, con consegna del natante lavorato stabilita al
20.01.2017; - che detto contratto è stato successivamente integrato da ordini aggiuntivi del
14.3.16/13.06.2016, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori euro 1.600.000,00; - che in data
27.6.16 è stata stipulata tra le parti un'appendice al contratto, con cui il prezzo è stato elevato a ad euro 1.856.000,00 e la data di consegna è stata posticipata al 15.01.18 con previsione di un periodo di tolleranza di 15 giorni e penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, salva la clausola risolutiva;
- che nell'occasione il termine massimo del 30.01.18 è stato qualificato come perentorio ed essenziale;
- che, fermo restando il precedente regolamento contrattuale, il contratto è stato integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.16 e del 23.12.16, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori euro 912.000,00; - che, pertanto, il totale della commessa è divenuto pari al complessivo importo di euro 2.768.000,00 da pagarsi a SAL mensili;
- di aver saldato i Sal emessi dalla sino al CP_1 numero XI, per complessivi euro € 2.164.743,39.
L'attrice ha ulteriormente dedotto: - che la convenuta, nonostante il pagamento di quanto dovuto, ha ingiustificatamente trattenuto merce di proprietà della committenza;
- di avere quindi intimato alla per il ritiro della merce rimasta depositata presso i cantieri, con Controparte_1 diffide del 20.07.2018, 12.12.2018 e 04.01.2019, rimaste prive di riscontro;
- che solo in data
4.03.2019 la ha autorizzato il ritiro dei materiali, esclusi quelli Controparte_1 di risulta, riservandosi di quantificare la spesa necessaria per lo smaltimento di questi ultimi;
- di aver corrisposto alla società convenuta i costi per lo smaltimento dei rifiuti e del materiale di risulta quantificati forfettariamente in € 5.000,00, addebitati secondo quanto previsto dall'allegato al contratto di appalto stipulato fra le parti;
- che gli importi di cui alla fattura oggetto di causa non sono dovuti in quanto non contrattualmente pattuiti e unilateralmente determinati sia nelle causali sia nel quantum;
- che nel preventivo allegato al contratto di appalto del 07.12.2015 e nei SAL, i costi fatturati dal cantiere in maniera arbitraria e senza accordi tra le parti erano assimilati dalla stessa e quantificati in € 5.000,00 considerata l'esiguità degli stessi rispetto al prezzo appaltato;
CP_1
- che dalla lettera del contratto, alcun importo poteva essere richiesto in via ulteriore dall'appaltatrice in caso di controversia e/o inadempimento contrattuale.
In data 16.10.2019 si è ritualmente costituita che ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di cui alla fattura oggetto di contestazione, deducendo: - che in data 7 febbraio 2018, a seguito di un contenzioso sorto fra le parti relativo all'esecuzione del contratto, le società hanno pattuito tramite accordo scritto l'obbligo dell'attrice di ritirare entro la data del 15 febbraio 2019 i materiali di sua proprietà custoditi presso il cantiere (pertinenze dell'imbarcazione, che erano state sbarcate dalla nave, nuove forniture necessarie per le lavorazioni e per i progetti ed autorizzazioni relative a detti interventi di refitting), mentre i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate sulla nave, in particolare i grossi quantitativi di acciaio e stucchi di lavorazione derivati dal taglio e dalla modifica dello scafo della nave, avrebbero dovuto essere ritirati dalla società attrice entro il giorno 4 marzo 2019, sostenendo la società armatrice i relativi costi;
- che, nonostante l'impegno formalmente assunto, l'attrice non si è mai attivata per lo smaltimento dei materiali di risulta;
- che stante l'inerzia della e Parte_1
l'impossibilità di custodire legittimamente detti materiali sulle aree aperte del cantiere considerata la loro natura di “rifiuti speciali”, essa convenuta si è vista costretta ad affidare alla ditta specializzata
Società Bonifika S.r.l. l'incarico di provvedere nel rispetto della vigente normativa allo smaltimento di detti materiali, dietro il corrispettivo di € 34.684,00 (€ 28.400,00 oltre IVA); - di avere quindi diritto al rimborso di quanto corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti speciali nell'inerzia della
[...]
trattandosi di costi che si sono resi necessari a causa dell'inerzia dell'attrice. Pt_1
All'udienza del 03.03.2020 è stata disposta la riunione – al presente giudizio - della causa RG n.
3182/2019.
Tale giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 903/19, era stato introdotto dall'odierna convenuta al fine di sentire dichiarare inesistente il diritto della
[...] alla restituzione dei beni mobili costituiti da pertinenze dell'imbarcazione M/Y Saint Raphael, Pt_1 nonché dei progetti e della documentazione inerente i lavori inizialmente commissionati (che, secondo la tesi della ingiungente, si sarebbe rifiutata di Controparte_1 consegnare alla società armatrice). Nell'occasione, la ha altresì Controparte_1 proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 34.648,00, corrispondente a quanto pagato alla Società Bonifika S.r.l. per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione dell'imbarcazione. Infine, ha chiesto la condanna della ricorrente opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Le cause riunite sono state istruite in via documentale e tramite escussione di testimoni alle udienze del 21.12.2022 e del 7.04.2023.
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del 13.03.2025; in pari data la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***** 1. Risulta agli atti ed è in ogni caso pacifico (art 115 c.p.c.), che: a) con il contratto sottoscritto in data
7.12.2015 le parti hanno convenuto l'esecuzione delle lavorazioni indicate nell'apposito allegato contrattuale, con consegna prevista per il 20.01.2027, dietro corrispettivo di euro 1.250.000,00 da versare, quanto ad euro 70.000,00 in acconto al momento della firma ed il resto a S.A.L. mensili, al giorno 30 di ciascun mese;
b) successivamente, in data 14.3.16/13.06.2016, essendo già prevista nel contratto la facoltà di commesse integrative, è stata ampliata la “lista” dei lavori da eseguire, con incremento del prezzo delle lavorazioni sino ad euro 1.600.000,00, ferma però la data di consegna del 20.01.17 e la modalità di pagamento a SAL mensili;
c) in data 27.6.16 è stata stipulata tra le parti un'appendice al contratto, con cui è stato elevato il prezzo a euro 1.856.000,00. La data di consegna
è stata posticipata al 15.01.18 ed è stato indicato un periodo di tolleranza di 15 giorni (il termine massimo del 30.01.18 è stato espressamente indicato perentorio ed essenziale); d) il contratto è stato ulteriormente integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.16 e del 23.12.16, aventi ad oggetto la fornitura e l'installazione dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché ulteriori forniture e lavorazioni, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori euro 912.000,00.
2. Con l'introduzione del giudizio RG n. 1818/2019, a chiesto l'accertamento negativo Parte_1 del diritto di credito pari a € 36.648,00 portato dalla fattura n. 48 del 10.04.2019, emessa dalla società convenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo Controparte_1 smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni eseguite sull'imbarcazione MY Saint
Raphael, di proprietà della medesima attrice.
La difesa attrice ha contestato la pretesa creditoria sia nell'an, stante l'assenza di una pattuizione fra le parti tale da legittimare la richiesta di rimborso avanzata dalla convenuta, sia nel quantum, unilateralmente determinato da quest'ultima.
Di contro, la convenuta ha dedotto che la pretesa creditoria Controparte_1 trova fondamento nell'accordo sottoscritto tra le parti in data 7 febbraio 2019, con cui l'attrice avrebbe assunto l'impegno di procedere alla rimozione dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni eseguite sulla propria imbarcazione a proprie spese, asserendo che, a fronte dell'inadempimento di tale obbligo, essa convenuta si è trovata costretta a sostituirsi alla sostenendo i relativi costi e versando Parte_1 all'impresa incaricata di smaltimento l'importo oggetto della fattura poi richiesto a titolo di rimborso.
3. Il thema decidendum verte, pertanto, dell'accertamento della infondatezza del diritto di credito contestato dall'attrice, tramite la verifica della sussistenza della causa debendi allegata dalla convenuta.
A detto accertamento si aggiunge quello, oggetto della causa riunita n. 3182/2019, che verte del diritto della lla restituzione dei beni mobili costituiti da Controparte_1 pertinenze dell'imbarcazione M/Y Saint Raphael, nonché dei progetti e della documentazione inerente ai lavori inizialmente commissionati (beni che, secondo la tesi della ingiungente,
[...] si sarebbe rifiutata di consegnare alla società armatrice). In tale giudizio, Controparte_1 ha altresì introdotto domanda riconvenzionale, chiedendo Controparte_1 condannarsi l'opposta al pagamento della somma di € 34.648,00, corrispondente a quanto pagato alla
Società Bonifika S.r.l. per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione dell'imbarcazione.
4. La domanda di cui al giudizio RG n. 1818/2019 è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1 Sul piano processuale, in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. civ., ordinanza n. 9706 del 10 aprile 2024), in linea con il consolidato orientamento per cui, con riferimento all'onus probandi, occorre guardare al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Spetta quindi al creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. in tal senso, Cass. civ., n. 16917/2012; Cass. civ., 10.11.2010 n. 22862; Cass. civ.,
10.9.2010 n. 19354; Cass. civ., 18.5.2010 n. 12108).
4.2. Nella fattispecie, sebbene possa dirsi raggiunta la prova dell'accordo intercorso fra le parti in data 07.02.2019 con il quale l'attrice si era assunta l'impegno di procedere a proprie spese alla rimozione dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni eseguite sulla propria imbarcazione ancora presenti a quella data sui cantieri della (doc. 15 allegato alla Controparte_1 compara di costituzione), la pattuizione non è sufficiente a dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria della società convenuta, la quale, in deroga a quanto pattuito e senza il consenso dell'attrice ha provveduto, stante l'inadempimento di quest'ultima, allo smaltimento dei rifiuti.
4.3. Inoltre, ed è dirimente, è rimasto indimostrato l'esborso che, secondo la prospettazione della convenuta, avrebbe dato origine alla pretesa creditoria, atteso che la si è limitata a CP_1 produrre un mero preventivo di spesa (doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione), peraltro privo della sottoscrizione per accettazione del cliente, di per sé inidoneo - in assenza di ulteriori riscontri -
a dimostrare che la spesa oggetto della richiesta restitutoria sia stata effettivamente sostenuta.
Nessuna rilevanza in senso contrario può essere accordata alla dichiarazione testimoniale del teste
, il quale, rispondendo sul capitolo di prova n. 9 della memoria ex Testimone_1 artt. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. della difesa convenuta ha dichiarato: “Non ricordo l'importo. So che è stato pagato, ma non ricordo quanto. Perché il bonifico viene fatto dall'ufficio amministrativo, che è lo stesso che paga tutti i collaboratori e gli artigiani. Chi ha eseguito i lavori va all'ufficio acquisti e poi all'ufficio pagamento”.
Costituisce, infatti, pacifico principio della Suprema Corte quello per cui "poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cass. 20.4.2020, n. 7940;
Cass. 25.5.1993, n. 5884).
Ebbene, nel caso in esame la convenuta non ha provato e per la verità nemmeno allegato la sussistenza di impedimenti alla produzione di idonea documentazione comprovante il pagamento della somma, peraltro significativa, in tesi corrisposta alla società Bonifika S.r.l.
In assenza di prova scritta attestante lo spostamento patrimoniale, non è neppure ipotizzabile l'esistenza, in capo alla convenuta, del ventilato diritto al rimborso.
5. Dall'accoglimento della domanda principale nel giudizio 1818/2019 deriva il rigetto della domanda riconvenzionale, introdotta da in sede di opposizione a d.i. nel giudizio riunito CP_1
RG n. 3182/2019, avente medesimi elementi costitutivi.
6. La domanda, svolta nel procedimento RG n. 3182/2019, con cui Controparte_1 ha chiesto (art. 645 c.p.c.) la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi
[...] confronti avente ad oggetto la riconsegna dei beni mobili costituiti da pertinenze dell'imbarcazione
M/Y Saint Raphael, nonché dei progetti e della documentazione inerente ai lavori inizialmente commissionati è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini che seguono.
6.1. Si rammenta, sul piano processuale, che - in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697
c.c. (come interpretati da Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001) - al creditore che deduce l'inadempimento del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore che eccepisce di avere esattamente, correttamente e completamente adempiuto spetta di provare il fatto estintivo della pretesa avversaria. Ne consegue che il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà poi il debitore a dover dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Si tratta di un principio al quale non può derogarsi in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che ha natura di giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), sul quale quindi grava l'onere di provare l'avvenuta verificazione dei fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
6.2 Nel caso di specie, risulta per tabulas (doc. 15 allegato alla citazione) che in data 7 febbraio 2019
è stato formalizzato un accordo con cui le parti hanno pattuito la riconsegna di tutti i beni dalle stesse analiticamente individuati in giacenza presso il cantiere dell'opponente Controparte_1 tenuta alla restituzione).
[...]
È stata quindi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo del diritto dell'opposta alla riconsegna dei beni oggetto dell'ingiunzione.
Quanto al preteso integrale adempimento, è documentalmente provato che in data 8 febbraio 2019 la ha ritirato parte dei beni oggetto del decreto ingiuntivo opposto (doc. 16 allegato alla Parte_1 citazione). Tuttavia, non ha provato la consegna Controparte_1 della totalità dei beni oggetto di ingiunzione, come emerge dal confronto tra l'elenco dei beni di cui al ricorso per d.i. e il verbale di riconsegna prodotto dalla parte opponente.
Nel dettaglio, nel verbale di consegna datato 8.02.2019 non risultano menzionati: a) Progetto tecnico della nuova struttura resistente e della tipologia di ancoraggio;
b) Approvazione da parte del Per_1 del progetto di modifica dell'imbarcazione; c) timoneria asservita elettronica follow up completa di nr. 2 cilindri;
nr 1 centralina elettroidraulica completa di elettrovalvole;
d) Nr. 1 unità di comando elettronica per stazione principale;
e) Nr. 1 valvola di non ritorno completa di tappi;
f) Nr. 1 pannello di comando;
g) nr. 1 stazione di emergenza idraulica composta da pompa idraulica timoneria con valvola di non ritorno e serbatoio;
e neppure la prova dell'effettiva consegna di detti beni è emersa aliunde. Ne deriva che la opponente è comunque tenuta a restituire i beni di cui all'elenco che precede, non espressamente menzionati nel verbale di riconsegna sottoscritto dalla Parte_1
6.3. Al parziale accoglimento dell'opposizione segue la revoca del d.i. e la condanna della CP_1 alla restituzione dei beni non ricompresi nell'elenco di cui al verbale dell'8.2.2019 e il rigetto
[...] della domanda di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opponente, per carenza del presupposto della “soccombenza”.
7. La liquidazione delle spese di lite deve essere svolta per ciascuno dei rapporti processuali che costituiscono oggetti dei giudizi riuniti.
Le spese di lite nel giudizio RG n. 1818/2019 seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.)
e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni giuridiche prospettate) e dell'attività processuale in concreto espletata. Le spese di lite nel giudizio riunito RG n. 3182/2019 sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca (l'opponente ha visto accogliere parzialmente l'opposizione, ed è risultata vittoriosa sul punto, mentre la opposta è risultata vittoriosa rispetto alla domanda riconvenzionale avversaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti indicati in epigrafe, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea nel giudizio RG n. 1818/2019 e, per l'effetto, DICHIARA non sussistere il diritto della convenuta al rimborso di quanto asseritamente corrisposto come da fattura nr. 48 del 10.04.2019;
CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 264,000 per spese, € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore del difensore antistatario;
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione a d.i. oggetto del giudizio riunito RG n. 3182/2019; per l'effetto, REVOCA il d.i. emesso dal Tribunale di Pisa n. 903/2019 e CONDANNA l'opponente alla restituzione, in favore della opposta, dei soli beni mobili non inclusi nel verbale dell'8.2.2019, elencati in parte motiva;
RIGETTA la domanda (riconvenzionale) svolta dall'opponente avente ad oggetto la condanna della opposta al rimborso dell'importo di euro 34.648,00;
COMPENSA integralmente le spese di lite del giudizio riunito RG n. 3182/2019.
Si comunichi.
Pisa, 24/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
e RG n. 3182/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1818 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliata in Cascina (PI) alla Via Tosco Romagnola n. 1896 presso lo studio dell'Avv. GIOIA
ANTONIO, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme, Via L. Alamanni n. 2, presso lo studio dell'Avv. POLI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti
Massimo Mordiglia e Francesco Gasparini giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Altri contratti d'opera”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accertare l'inesistenza e l'inesigibilità del credito
[...] vantato nei suoi confronti dalla in forza della fattura nr. 48 del 10.04.2019, emessa Controparte_1 per l'importo di € 34.648,00 per lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni eseguite sull'imbarcazione di proprietà dell'attrice.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato: - di avere concluso in data 7 dicembre 2015 con la un contratto di appalto, avente ad oggetto il rimessaggio, refit e lavorazioni annesse Parte_1
(meglio descritte nell'apposito allegato contrattuale) dell'imbarcazione MY Saint Raphael di sua proprietà per un importo concordato € 1.250.000,00, con consegna del natante lavorato stabilita al
20.01.2017; - che detto contratto è stato successivamente integrato da ordini aggiuntivi del
14.3.16/13.06.2016, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori euro 1.600.000,00; - che in data
27.6.16 è stata stipulata tra le parti un'appendice al contratto, con cui il prezzo è stato elevato a ad euro 1.856.000,00 e la data di consegna è stata posticipata al 15.01.18 con previsione di un periodo di tolleranza di 15 giorni e penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, salva la clausola risolutiva;
- che nell'occasione il termine massimo del 30.01.18 è stato qualificato come perentorio ed essenziale;
- che, fermo restando il precedente regolamento contrattuale, il contratto è stato integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.16 e del 23.12.16, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori euro 912.000,00; - che, pertanto, il totale della commessa è divenuto pari al complessivo importo di euro 2.768.000,00 da pagarsi a SAL mensili;
- di aver saldato i Sal emessi dalla sino al CP_1 numero XI, per complessivi euro € 2.164.743,39.
L'attrice ha ulteriormente dedotto: - che la convenuta, nonostante il pagamento di quanto dovuto, ha ingiustificatamente trattenuto merce di proprietà della committenza;
- di avere quindi intimato alla per il ritiro della merce rimasta depositata presso i cantieri, con Controparte_1 diffide del 20.07.2018, 12.12.2018 e 04.01.2019, rimaste prive di riscontro;
- che solo in data
4.03.2019 la ha autorizzato il ritiro dei materiali, esclusi quelli Controparte_1 di risulta, riservandosi di quantificare la spesa necessaria per lo smaltimento di questi ultimi;
- di aver corrisposto alla società convenuta i costi per lo smaltimento dei rifiuti e del materiale di risulta quantificati forfettariamente in € 5.000,00, addebitati secondo quanto previsto dall'allegato al contratto di appalto stipulato fra le parti;
- che gli importi di cui alla fattura oggetto di causa non sono dovuti in quanto non contrattualmente pattuiti e unilateralmente determinati sia nelle causali sia nel quantum;
- che nel preventivo allegato al contratto di appalto del 07.12.2015 e nei SAL, i costi fatturati dal cantiere in maniera arbitraria e senza accordi tra le parti erano assimilati dalla stessa e quantificati in € 5.000,00 considerata l'esiguità degli stessi rispetto al prezzo appaltato;
CP_1
- che dalla lettera del contratto, alcun importo poteva essere richiesto in via ulteriore dall'appaltatrice in caso di controversia e/o inadempimento contrattuale.
In data 16.10.2019 si è ritualmente costituita che ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di cui alla fattura oggetto di contestazione, deducendo: - che in data 7 febbraio 2018, a seguito di un contenzioso sorto fra le parti relativo all'esecuzione del contratto, le società hanno pattuito tramite accordo scritto l'obbligo dell'attrice di ritirare entro la data del 15 febbraio 2019 i materiali di sua proprietà custoditi presso il cantiere (pertinenze dell'imbarcazione, che erano state sbarcate dalla nave, nuove forniture necessarie per le lavorazioni e per i progetti ed autorizzazioni relative a detti interventi di refitting), mentre i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate sulla nave, in particolare i grossi quantitativi di acciaio e stucchi di lavorazione derivati dal taglio e dalla modifica dello scafo della nave, avrebbero dovuto essere ritirati dalla società attrice entro il giorno 4 marzo 2019, sostenendo la società armatrice i relativi costi;
- che, nonostante l'impegno formalmente assunto, l'attrice non si è mai attivata per lo smaltimento dei materiali di risulta;
- che stante l'inerzia della e Parte_1
l'impossibilità di custodire legittimamente detti materiali sulle aree aperte del cantiere considerata la loro natura di “rifiuti speciali”, essa convenuta si è vista costretta ad affidare alla ditta specializzata
Società Bonifika S.r.l. l'incarico di provvedere nel rispetto della vigente normativa allo smaltimento di detti materiali, dietro il corrispettivo di € 34.684,00 (€ 28.400,00 oltre IVA); - di avere quindi diritto al rimborso di quanto corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti speciali nell'inerzia della
[...]
trattandosi di costi che si sono resi necessari a causa dell'inerzia dell'attrice. Pt_1
All'udienza del 03.03.2020 è stata disposta la riunione – al presente giudizio - della causa RG n.
3182/2019.
Tale giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 903/19, era stato introdotto dall'odierna convenuta al fine di sentire dichiarare inesistente il diritto della
[...] alla restituzione dei beni mobili costituiti da pertinenze dell'imbarcazione M/Y Saint Raphael, Pt_1 nonché dei progetti e della documentazione inerente i lavori inizialmente commissionati (che, secondo la tesi della ingiungente, si sarebbe rifiutata di Controparte_1 consegnare alla società armatrice). Nell'occasione, la ha altresì Controparte_1 proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 34.648,00, corrispondente a quanto pagato alla Società Bonifika S.r.l. per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione dell'imbarcazione. Infine, ha chiesto la condanna della ricorrente opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Le cause riunite sono state istruite in via documentale e tramite escussione di testimoni alle udienze del 21.12.2022 e del 7.04.2023.
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del 13.03.2025; in pari data la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***** 1. Risulta agli atti ed è in ogni caso pacifico (art 115 c.p.c.), che: a) con il contratto sottoscritto in data
7.12.2015 le parti hanno convenuto l'esecuzione delle lavorazioni indicate nell'apposito allegato contrattuale, con consegna prevista per il 20.01.2027, dietro corrispettivo di euro 1.250.000,00 da versare, quanto ad euro 70.000,00 in acconto al momento della firma ed il resto a S.A.L. mensili, al giorno 30 di ciascun mese;
b) successivamente, in data 14.3.16/13.06.2016, essendo già prevista nel contratto la facoltà di commesse integrative, è stata ampliata la “lista” dei lavori da eseguire, con incremento del prezzo delle lavorazioni sino ad euro 1.600.000,00, ferma però la data di consegna del 20.01.17 e la modalità di pagamento a SAL mensili;
c) in data 27.6.16 è stata stipulata tra le parti un'appendice al contratto, con cui è stato elevato il prezzo a euro 1.856.000,00. La data di consegna
è stata posticipata al 15.01.18 ed è stato indicato un periodo di tolleranza di 15 giorni (il termine massimo del 30.01.18 è stato espressamente indicato perentorio ed essenziale); d) il contratto è stato ulteriormente integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.16 e del 23.12.16, aventi ad oggetto la fornitura e l'installazione dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché ulteriori forniture e lavorazioni, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori euro 912.000,00.
2. Con l'introduzione del giudizio RG n. 1818/2019, a chiesto l'accertamento negativo Parte_1 del diritto di credito pari a € 36.648,00 portato dalla fattura n. 48 del 10.04.2019, emessa dalla società convenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo Controparte_1 smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni eseguite sull'imbarcazione MY Saint
Raphael, di proprietà della medesima attrice.
La difesa attrice ha contestato la pretesa creditoria sia nell'an, stante l'assenza di una pattuizione fra le parti tale da legittimare la richiesta di rimborso avanzata dalla convenuta, sia nel quantum, unilateralmente determinato da quest'ultima.
Di contro, la convenuta ha dedotto che la pretesa creditoria Controparte_1 trova fondamento nell'accordo sottoscritto tra le parti in data 7 febbraio 2019, con cui l'attrice avrebbe assunto l'impegno di procedere alla rimozione dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni eseguite sulla propria imbarcazione a proprie spese, asserendo che, a fronte dell'inadempimento di tale obbligo, essa convenuta si è trovata costretta a sostituirsi alla sostenendo i relativi costi e versando Parte_1 all'impresa incaricata di smaltimento l'importo oggetto della fattura poi richiesto a titolo di rimborso.
3. Il thema decidendum verte, pertanto, dell'accertamento della infondatezza del diritto di credito contestato dall'attrice, tramite la verifica della sussistenza della causa debendi allegata dalla convenuta.
A detto accertamento si aggiunge quello, oggetto della causa riunita n. 3182/2019, che verte del diritto della lla restituzione dei beni mobili costituiti da Controparte_1 pertinenze dell'imbarcazione M/Y Saint Raphael, nonché dei progetti e della documentazione inerente ai lavori inizialmente commissionati (beni che, secondo la tesi della ingiungente,
[...] si sarebbe rifiutata di consegnare alla società armatrice). In tale giudizio, Controparte_1 ha altresì introdotto domanda riconvenzionale, chiedendo Controparte_1 condannarsi l'opposta al pagamento della somma di € 34.648,00, corrispondente a quanto pagato alla
Società Bonifika S.r.l. per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione dell'imbarcazione.
4. La domanda di cui al giudizio RG n. 1818/2019 è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1 Sul piano processuale, in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass. civ., ordinanza n. 9706 del 10 aprile 2024), in linea con il consolidato orientamento per cui, con riferimento all'onus probandi, occorre guardare al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Spetta quindi al creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. in tal senso, Cass. civ., n. 16917/2012; Cass. civ., 10.11.2010 n. 22862; Cass. civ.,
10.9.2010 n. 19354; Cass. civ., 18.5.2010 n. 12108).
4.2. Nella fattispecie, sebbene possa dirsi raggiunta la prova dell'accordo intercorso fra le parti in data 07.02.2019 con il quale l'attrice si era assunta l'impegno di procedere a proprie spese alla rimozione dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni eseguite sulla propria imbarcazione ancora presenti a quella data sui cantieri della (doc. 15 allegato alla Controparte_1 compara di costituzione), la pattuizione non è sufficiente a dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria della società convenuta, la quale, in deroga a quanto pattuito e senza il consenso dell'attrice ha provveduto, stante l'inadempimento di quest'ultima, allo smaltimento dei rifiuti.
4.3. Inoltre, ed è dirimente, è rimasto indimostrato l'esborso che, secondo la prospettazione della convenuta, avrebbe dato origine alla pretesa creditoria, atteso che la si è limitata a CP_1 produrre un mero preventivo di spesa (doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione), peraltro privo della sottoscrizione per accettazione del cliente, di per sé inidoneo - in assenza di ulteriori riscontri -
a dimostrare che la spesa oggetto della richiesta restitutoria sia stata effettivamente sostenuta.
Nessuna rilevanza in senso contrario può essere accordata alla dichiarazione testimoniale del teste
, il quale, rispondendo sul capitolo di prova n. 9 della memoria ex Testimone_1 artt. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. della difesa convenuta ha dichiarato: “Non ricordo l'importo. So che è stato pagato, ma non ricordo quanto. Perché il bonifico viene fatto dall'ufficio amministrativo, che è lo stesso che paga tutti i collaboratori e gli artigiani. Chi ha eseguito i lavori va all'ufficio acquisti e poi all'ufficio pagamento”.
Costituisce, infatti, pacifico principio della Suprema Corte quello per cui "poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cass. 20.4.2020, n. 7940;
Cass. 25.5.1993, n. 5884).
Ebbene, nel caso in esame la convenuta non ha provato e per la verità nemmeno allegato la sussistenza di impedimenti alla produzione di idonea documentazione comprovante il pagamento della somma, peraltro significativa, in tesi corrisposta alla società Bonifika S.r.l.
In assenza di prova scritta attestante lo spostamento patrimoniale, non è neppure ipotizzabile l'esistenza, in capo alla convenuta, del ventilato diritto al rimborso.
5. Dall'accoglimento della domanda principale nel giudizio 1818/2019 deriva il rigetto della domanda riconvenzionale, introdotta da in sede di opposizione a d.i. nel giudizio riunito CP_1
RG n. 3182/2019, avente medesimi elementi costitutivi.
6. La domanda, svolta nel procedimento RG n. 3182/2019, con cui Controparte_1 ha chiesto (art. 645 c.p.c.) la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi
[...] confronti avente ad oggetto la riconsegna dei beni mobili costituiti da pertinenze dell'imbarcazione
M/Y Saint Raphael, nonché dei progetti e della documentazione inerente ai lavori inizialmente commissionati è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini che seguono.
6.1. Si rammenta, sul piano processuale, che - in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697
c.c. (come interpretati da Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001) - al creditore che deduce l'inadempimento del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore che eccepisce di avere esattamente, correttamente e completamente adempiuto spetta di provare il fatto estintivo della pretesa avversaria. Ne consegue che il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà poi il debitore a dover dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Si tratta di un principio al quale non può derogarsi in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che ha natura di giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), sul quale quindi grava l'onere di provare l'avvenuta verificazione dei fatti estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
6.2 Nel caso di specie, risulta per tabulas (doc. 15 allegato alla citazione) che in data 7 febbraio 2019
è stato formalizzato un accordo con cui le parti hanno pattuito la riconsegna di tutti i beni dalle stesse analiticamente individuati in giacenza presso il cantiere dell'opponente Controparte_1 tenuta alla restituzione).
[...]
È stata quindi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo del diritto dell'opposta alla riconsegna dei beni oggetto dell'ingiunzione.
Quanto al preteso integrale adempimento, è documentalmente provato che in data 8 febbraio 2019 la ha ritirato parte dei beni oggetto del decreto ingiuntivo opposto (doc. 16 allegato alla Parte_1 citazione). Tuttavia, non ha provato la consegna Controparte_1 della totalità dei beni oggetto di ingiunzione, come emerge dal confronto tra l'elenco dei beni di cui al ricorso per d.i. e il verbale di riconsegna prodotto dalla parte opponente.
Nel dettaglio, nel verbale di consegna datato 8.02.2019 non risultano menzionati: a) Progetto tecnico della nuova struttura resistente e della tipologia di ancoraggio;
b) Approvazione da parte del Per_1 del progetto di modifica dell'imbarcazione; c) timoneria asservita elettronica follow up completa di nr. 2 cilindri;
nr 1 centralina elettroidraulica completa di elettrovalvole;
d) Nr. 1 unità di comando elettronica per stazione principale;
e) Nr. 1 valvola di non ritorno completa di tappi;
f) Nr. 1 pannello di comando;
g) nr. 1 stazione di emergenza idraulica composta da pompa idraulica timoneria con valvola di non ritorno e serbatoio;
e neppure la prova dell'effettiva consegna di detti beni è emersa aliunde. Ne deriva che la opponente è comunque tenuta a restituire i beni di cui all'elenco che precede, non espressamente menzionati nel verbale di riconsegna sottoscritto dalla Parte_1
6.3. Al parziale accoglimento dell'opposizione segue la revoca del d.i. e la condanna della CP_1 alla restituzione dei beni non ricompresi nell'elenco di cui al verbale dell'8.2.2019 e il rigetto
[...] della domanda di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opponente, per carenza del presupposto della “soccombenza”.
7. La liquidazione delle spese di lite deve essere svolta per ciascuno dei rapporti processuali che costituiscono oggetti dei giudizi riuniti.
Le spese di lite nel giudizio RG n. 1818/2019 seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 c.p.c.)
e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni giuridiche prospettate) e dell'attività processuale in concreto espletata. Le spese di lite nel giudizio riunito RG n. 3182/2019 sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca (l'opponente ha visto accogliere parzialmente l'opposizione, ed è risultata vittoriosa sul punto, mentre la opposta è risultata vittoriosa rispetto alla domanda riconvenzionale avversaria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti indicati in epigrafe, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea nel giudizio RG n. 1818/2019 e, per l'effetto, DICHIARA non sussistere il diritto della convenuta al rimborso di quanto asseritamente corrisposto come da fattura nr. 48 del 10.04.2019;
CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 264,000 per spese, € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore del difensore antistatario;
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione a d.i. oggetto del giudizio riunito RG n. 3182/2019; per l'effetto, REVOCA il d.i. emesso dal Tribunale di Pisa n. 903/2019 e CONDANNA l'opponente alla restituzione, in favore della opposta, dei soli beni mobili non inclusi nel verbale dell'8.2.2019, elencati in parte motiva;
RIGETTA la domanda (riconvenzionale) svolta dall'opponente avente ad oggetto la condanna della opposta al rimborso dell'importo di euro 34.648,00;
COMPENSA integralmente le spese di lite del giudizio riunito RG n. 3182/2019.
Si comunichi.
Pisa, 24/07/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino