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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8870/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata ad [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Acireale, via Ispica n. 94, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Nunzia Di Carlo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 24.09.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1415/2024
r.g., assumendo, in estrema sintesi, che il CTU non ha adeguatamente valutato il quadro patologico di cui è affetta, avendo affermato che “la paziente non si presenta dispnoica, ma ciò
è dovuto solo ed esclusivamente per il collegamento al ventilatore meccanico, che le permette di respirare con più tranquillità, ma sicuramente non le permette di muoversi in modo autonomo senza l'aiuto di un'assistenza continua”, altresì trascurando di considerare che la grave insufficienza respiratoria importa un costante impegno cardiaco, inoltre restando omesso nell'elaborato peritale l'apprezzamento della varicosità delle vene provocata dall'insufficienza circolatoria di cui è affetta.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di statuire che “… dichiarare … (che è) invalida nella misura del 100%, con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 18/80 e successive modifiche, con decorrenza dalla data della domanda, avvenuta il 09/11/2022; - conseguentemente, condannare l' a corrispondere in (suo) favore … le CP_2
consequenziali provvidenze economiche dovute così come per legge, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria … Con condanna alle spese ed onorari del giudizio e distrazione degli stessi in favore del … (procuratore) ex art. 93 c.p.c. …”. CP_ In data 6.01.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 17.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 24.09.2024 e, dunque, in
Pagina 2 piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 30.08.2024, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
5.08.2024.
Nel merito, il thema decidendum oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento, laddove la ricorrente, tanto in sede amministrativa quanto nella fase sommaria del procedimento de quo, è stata già riconosciuta invalida totale e permanente nella misura del 100% nonché portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma3 ai sensi della l. n. 104/1992.
Ciò posto, occorre rilevare che l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Nel verificare la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, il CTU nominato in sede sommaria ha attenzionato la documentazione medica prodotta in atti e, dopo aver raccolto
Pagina 3 l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica di ha sottoposto quest'ultima Parte_1
ad un accurato esame obiettivo, appurando personalmente che trattasi di “Soggetto normotipo- macrosplancnico, in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, in sovrappeso(Peso=78 Kg. H=1,60 m.). Cute e mucose visibili di color roseo, non cianosi né sub cianosi.Pannicolo adiposo sottocutaneo iper-rappresentato specie in sede addominale. Masse muscolari ipertoniche e normotrofiche in correlazione all'età. Stazioni linfoghiandolari superficiali indenni”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha accertato:
- con riferimento al sistema nervoso e psichico che la ricorrente è “Soggetto vigile e ben orientato nel tempo e nello spazio. Ben collaborante, con risposte congrue al contesto comunicativo. Pupille isocoriche ed isocromiche, normoreagenti alla luce ed all'accomodazione. Motilità oculare estrinseca normale. Non dolenti i punti di emergenza dei nervi cranici. e prove cerebellari negative. R.O.T. nella norma. Assenza di riflessi CP_3 patologici. Vista=n.d.r.; Udito=n.d.r.”;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare che “Rachide in asse, con atteggiamento curvo ipercifotico ed iperlordosi lombare. Riferite spinalgie pressorie. Escursioni libere e complete, come pure alle grosse articolazioni. Cambi posturali autonomi. La deambulazione avviene autonomamente, a piccoli passi, sostenuta dalla figlia, con andatura regolare del passo”;
- con riferimento all'apparato respiratorio “Non dispnoica. Collegata a ventilatore meccanico portatile. Torace normoconformato, ipoespansibile con gli atti respiratori. F.V.T. normotrasmesso su tutto l'ambito; suono plessico iper- fonetico, con basi ipomobili nelle profonde inspirazioni. M.V. fisiologico a timbro aspro, con qualche gemito inspiratorio in sede basale, bilateralmente”;
- con riferimento all'apparato cardiovascolare “Assenza di bozze e pulsazioni abnormi. Non fremiti palpatori. Itto non visibile e non palpabile. Aia cardiaca mal delimitabile.Toni cardiaci parafonici e indeboliti su tutti i focolai d'auscultazione. P.A. =130/80;F.C.=R.S. 80/min.
Arterie periferiche normopulsanti nei punti di repere anatomici. Non edemi periferici.
Teleangectasie diffuse agli arti inferiori con cordoni varicosi e groviglio in sede perimalleolare bilateralmente,con iperdiscromia”;
- con riferimento all'apparato digerente “Addome di forma globosa e di volume aumentato per discreto pannicolo adiposo sottocutaneo. . Ben trattabile alla Controparte_4
palpazione superficiale e profonda. Peristalsi presente e valida. Organi ipocondriaci nei limiti”;
- con riferimento all'apparato urinario “Manovra del Giordano negativa bilateralmente.
Pagina 4 Masse renali non palpabili.Non dolenti i punti d'elezione: ureterali, costo-vertebrali e costo- lombari”.
Per una migliore valutazione medico-legale del caso concreto, il tecnico d'ufficio ha ritenuto di richiedere una ecocardiografia, dalla quale è emerso “-VS lievemente ipertrofico, normale per i diametri cavitati e cinesi segmentaria. Funzione contrattile globale conservata
(F.E.=53%).Atrio sin. nei limiti. Ventricolo dx. con ipocinesia della parete libera. TAPSE 21 mm. Radice aortica e tratto aortico ascendente fino al limite massimo esplorabile nella norma.
Cuspidi aortiche e lembi mitralici fibrotici. Valvole semilunari polmonari morfologicamente normali. Insufficienza mitralica di grado lieve. Paps 35 mmHg. Conclusioni=cardiopatia ipertensiva con ipocinesia del VD”.
Procedendo a compendiare il complesso patologico riscontrato a carico della ricorrente, il
CTU ha diagnosticato che “è affetta da: - grave insufficienza respiratoria cronica in Parte_1
O2-terapia H/24 in BPCO con enfisema;
-IVC arti inferiori”.
Nell'analizzare la gravità dell'insufficienza respiratoria nell'ambito del quadro clinico emerso a carico della periziata in funzione di sincerarsi dell'eventuale compromissione della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, l'ausiliario dell'Ufficio ha osservato
“Anzitutto in netta contraddizione tale giudizio tra il certificato pneumologico del 3/2/2022 e quello successivo dell'aprile '22 in cui - ..autonomia completa negli spostamenti in casa e fuori, nelle ADL e nella gestione domestica..-” e che “A tutt'oggi … discretamente compensata
l'insufficienza respiratoria a carattere cronico, seppure con qualche riacutizzazione, mediante ossigenoterapia con ventilatore portatile, come da riscontro ultimo (marzo 2024) di – saturazione dell'ossigeno 88% in aria ambiente ed SpO2 95% in O2 2 l/min.. Infatti, se il saturimetro evidenzia indici inferiori al 95%, si parla d'ipossia, che può essere lieve (tra 91-
94%), moderata (tra 86-90%) e grave (pari o inferiori all'85%). Inoltre, quello che è più importante anche dal punto di vista clinico è che, pur se inveterata, non sarebbe emerso alcunché di strumentale e/o obiettivo ad indicazione di un peggioramento evolutivo della patologia di cui trattasi, quale una ripercussione sulle cavità dx. del cuore (cuore polmonare) con segni di scompenso cardiaco di tipo congestizio ed infine non evidente alcuno stato dispnoico e/o cianosi o sub cianosi, situazione che si verifica quando si ha un aumento della quantità di emoglobina ridotta a motivo di insufficiente diffusione gassosa alveolo-capillare.
Infine, significativo quanto emergerebbe dalle “indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali “annesse alle Tabelle Ministeriali in cui, a proposito dell'-apparato-respiratorio- assieme ad altri parametri si parlerebbe di insufficienza respiratoria grave quando presenti anche complicanze cardiache. Nulla da aggiungere alle altre infermità riconosciute, quali: il
Pagina 5 sovrappeso e l'IVC arti inferiori”. Per l'effetto, il tecnico d'ufficio ha concluso che “Pur ammettendo la severità del quadro clinico respiratorio tale da avere determinato la concessione dello status di- portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 Comma 3) -ai sensi della legge 104/92 da parte della si condivide con la stessa anche il CP_5
riconoscimento della totale inabilità, senza accompagno, non sussistendo i requisiti di cui alla legge 18/80”.
A fronte delle superiori risultanze, non è superfluo sottolineare che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale senza che rilevino episodiche situazioni, essendo richiesta –come già detto- la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale, per esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
Nella fattispecie concreta, il CTU si è soffermato nella valutazione del grado di disautonomina della periziata, escludendo che le patologie di cui soffre, rebus sic stantibus, siano tali da annullare e/o limitare in misura rilevante le sue capacità nel compiere le attività semplici e complesse del vivere quotidiano, avendo riscontrato la sussistenza, in linea con l'età della stessa, di “Masse muscolari ipertoniche e normotrofiche”, l'effettuazione di “Cambi posturali autonomi”, di “Escursioni libere e complete, come pure alle grosse articolazioni”, capacità di deambulazione autonoma, sia pure “a piccoli passi”, peraltro mantenendo “andatura regolare del passo”, in un soggetto la cui sfera intellettiva, cognitiva o volitiva non risulta intaccata da stati patologici ovvero da carenze intellettive.
Di qui, il fatto che la ricorrente si avvalga costantemente di un ventilatore meccanico portatile, per quanto possa crearle delle difficoltà negli spostamenti, non esclude –come condivisibilmente sottolineato dal CTU- che la stessa conservi “autonomia completa negli spostamenti in casa e fuori, nelle ADL e nella gestione domestica” senza che sussista alcuna verifica clinica che offra obiettivo riscontro che la predetta non sia in grado di svolgere nell'ambiente domestico gli elementari atti giornalieri (lavarsi, vestirsi, alimentarsi da sé, spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona senza assistenza, espletare da sola l'igiene personale e i bisogni fisiologici) anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e della sua dignità come persona.
Non a caso, la Suprema Corte, nell'interpretare i requisiti sanitari richiesti alternativamente per accedere all'indennità di accompagnamento (rectius: l'impossibilità di deambulare senza
Pagina 6 l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità della presenza di quest'ultimo per compiere gli atti quotidiani della vita di un'assistenza continua) ha sottolineato che il concetto di “impossibilità” non può essere riduttivamente inteso come semplice difficoltà di deambulazione, ma è ben diverso e più rigoroso in quanto deve risolversi in una limitazione di spostamenti nello spazio e nel tempo tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore: concetto quest'ultimo che esprime l'esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni episodici contesti ovvero soltanto alcuni atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o degli atti giornalieri (Cass. 02.08.2016, n. 16092 che richiama tra le altre Cass. 3.04.1999, n. 3228; Cass. 9.10.1998, n. 10056; conf. ancora, ex plurimis, Cass. 30.03.2011, n.7273; Cass. 19.08.2022, n. 24980)
In considerazione di quanto precede, il certificato del 5.12.2024 non introduce elementi utili all'accoglimento della domanda per cui è causa, non apparendo superfluo sottolineare che all'esito della visita pneumologica effettuata dalla ricorrente l'11.03.2024 resta attestata una situazione di mera difficoltà per riferita dispnea da sforzi nel vestirsi e nel deambulare che, pur limitando, non esclude del tutto la capacità di spostamento e nel compimento degli atti di vita quotidiana grazie all'efficacia della terapia a cui si è sottoposta e il piano terapeutico del
28.03.2024 ribadisce che durante l'utilizzo del predetto ausilio la ricorrente è in grado di effettuare in autonomia la deambulazione anche fuori dal domicilio.
Alla luce di quanto precede, le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico. La Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, la censura è da considerarsi una semplice manifestazione di dissenso diagnostico, insufficiente di per sé solo per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria
A fronte dei superiori rilievi, pertanto, assorbita la disamina di ogni ulteriore profilo,
l'opposizione va rigettata restando fatto proprio nelle statuizioni di cui in dispositivo l'apprezzamento medico legale del CTU nominato in fase sommaria.
Pagina 7 Le spese giudiziali, ivi compresi i costi di CTU della fase sommaria, stante le condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c., vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % a far data dalla domanda amministrativa
ACCERTA altresì che è soggetto portatore di handicap in situazione di Parte_1
gravità ex art. 3 comma 3 ai sensi della l. n. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico della parte resistente
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 18.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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