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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400012976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5337/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400012976000, notificata il 21.10.24 da Agenzia delle Entrate Riscossione, opposta con riferimento a n. 2 cartelle sottese: n. 09420140022548846000 (tasse automobilistiche 2009/10) e n.
09420180012768006000 (tasse automobilistiche 2013/14).
Parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 50, c. 2, del DPR n. 602/73, l'assenza di proporzione,
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Infondata è, in primo luogo, la censura riferita al citato art. 50 del D.P.R. 602/73, tenuto conto che l'atto opposto, funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa, non fa parte della sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
inoltre la normativa regolante la fattispecie non prevede il vincolo del criterio di proporzionalità tra importo del credito erariale e valore del bene sottoposto a fermo.
Con riguardo, poi, alle cartelle sottese alla comunicazione la resistente Agenzia ne ha idoneamente dimostrato la notifica, così come altrettanto idoneamente è stata dimostrata la notifica di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (intimazione di pagamento n. 09420189000298013000, notificata il
17.05.2018; intimazione di pagamento n. 09420229000661445000, notificata il 10.06.2022; intimazione di pagamento n. 09420229006193632000, notificata il 17.12.2022; intimazione di pagamento n.
09420249001438361000, notificata il 04.06.2024), con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente.
Ne deriva, quindi, oltre all'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle, anche l'infondatezza della doglianza sulla prescrizione, che non è maturata per le pretese riferite alle due cartelle.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400012976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5337/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400012976000, notificata il 21.10.24 da Agenzia delle Entrate Riscossione, opposta con riferimento a n. 2 cartelle sottese: n. 09420140022548846000 (tasse automobilistiche 2009/10) e n.
09420180012768006000 (tasse automobilistiche 2013/14).
Parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 50, c. 2, del DPR n. 602/73, l'assenza di proporzione,
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Infondata è, in primo luogo, la censura riferita al citato art. 50 del D.P.R. 602/73, tenuto conto che l'atto opposto, funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa, non fa parte della sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
inoltre la normativa regolante la fattispecie non prevede il vincolo del criterio di proporzionalità tra importo del credito erariale e valore del bene sottoposto a fermo.
Con riguardo, poi, alle cartelle sottese alla comunicazione la resistente Agenzia ne ha idoneamente dimostrato la notifica, così come altrettanto idoneamente è stata dimostrata la notifica di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (intimazione di pagamento n. 09420189000298013000, notificata il
17.05.2018; intimazione di pagamento n. 09420229000661445000, notificata il 10.06.2022; intimazione di pagamento n. 09420229006193632000, notificata il 17.12.2022; intimazione di pagamento n.
09420249001438361000, notificata il 04.06.2024), con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente.
Ne deriva, quindi, oltre all'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle, anche l'infondatezza della doglianza sulla prescrizione, che non è maturata per le pretese riferite alle due cartelle.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).