Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 355
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 50, c. 2, DPR n. 602/73

    Il giudice ha ritenuto che l'atto opposto non faccia parte della sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata e che la normativa non preveda il vincolo del criterio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la notifica delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione ha impedito il maturare della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 355
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 355
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo