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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 22 e il 27 Maggio
2025 in sostituzione dell'udienza del 30 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2906 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, nella Contrada Parte_1
Carbonaro snc, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Ribera (AG), in via Marconi n. 53, presso lo studio dell'Avv. Luigi Nicosia, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il
24/09/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana Carlisi e Giantony Ilardo in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente –
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 24 Settembre 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma,
c.p.c., il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per
il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo
1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 3 Marzo 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 Maggio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 22 e il 27 Maggio
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U.
richiesta dal ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa , nominato nel corso Persona_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui è affetto il signor sono tali da renderlo Parte_1
invalido civile in misura pari al 67%. Ragion per cui, non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento a suo favore del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Quindi, non sussistono in capo al ricorrente le condizioni di natura sanitaria stabilite dalla legge appena richiamata per accedere al beneficio richiesto.
2 Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, l'odierno istante ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, il signor non ha indicato specifici e precisi Parte_1
elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, il ricorrente ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, il signor non ha depositato agli atti del presente giudizio Parte_1
documentazione sanitaria successiva al deposito della nominata C.T.U., avvenuto il 9 Luglio
2024, attestante un aggravamento delle patologie da cui è affetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dall'istante.
Il ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1
avendo egli prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L.
n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che il signor non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 30 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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