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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/08/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
N. R.G. 1533/2024
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 13.9.2024
da
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/02/1955, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Felloni del Foro di Piacenza,
elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via
Vittorio Veneto, n. 38, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.01.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Tosini, elettivamente domiciliato presso il relativo studio, in Alseno (PC), via Fratelli Cervi n. 143, in virtù di delega in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 1°.
7.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in Alseno (PC), in data 12.4.2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Alseno al n. 2, Parte 1, Anno 2003, dal quale non erano nati figli.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che il marito le aveva sempre impedito di svolgere qualsivoglia attività lavorativa,
di tal che essa ricorrente si era sempre occupata della cura e della gestione della casa,
producendo autonomamente alcune tipologie di cibi, coltivando un piccolo orto e allevando galline;
che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano acquistato un camper,
cointestato ad entrambi, con il quale avevano organizzato gite fuori porta;
le destinazioni venivano sempre scelte dal marito ed ogni possibile destinazione suggerita dalla ricorrente non veniva presa in considerazione;
che il signor aveva tenuto un comportamento irrispettoso, di disprezzo, CP_1
maleducato e violento nei confronti della moglie, anche in presenza dei nipoti;
che all'interno della casa familiare vi era una piccola scala a chiocciola, la quale conduceva al piano superiore dove si trovava la camera da letto, i cui gradini erano molto scivolosi, di tal che essa ricorrente aveva chiesto al marito di rimediare a tale condizione che rendeva la scala pericolosa, ma quest'ultimo non adottava alcuna misura per rendere sicure le scale e in un'occasione era scivolata dalla predetta scala procurandosi delle ferite alla schiena che le causavano ancora dolori e fastidi, sicché dal giorno della caduta, non sentendosi più di utilizzare la scala a chiocciola, era costretta a dormire nel locale adibito a cucina;
che nell'anno 2023 il signor si era allontanato da casa con il camper senza CP_1
avvisare né riferire alla moglie dove si sarebbe recato, facendo poi rientro dopo un mese senza dare alcuna spiegazione;
che in data 16.4.2024 essa ricorrente si era allontanata per pochi minuti da casa,
per recarsi al vicino negozio ad acquistare il cibo per gatti, ma, una volta rientrata a casa,
si era accorta che il camper non era più parcheggiato nel cortile dell'abitazione ed aveva constatato che era andato via di casa;
CP_1
che, nonostante avesse ripetutamente tentato – invano – di contattare telefonicamente il marito, dal 16.4.2024 il signor non aveva più fatto rientro a CP_1
casa;
che essa ricorrente non era economicamente autosufficiente, essendo totalmente a carico del marito, il quale, a partire dall'anno 2023, aveva iniziato a percepire una pensione di importo pari a circa € 1.300,00 mensili;
tale somma veniva accreditata sul conto corrente postale n. 42878975, aperto presso lo sportello di Alseno e cointestato ad entrambi i coniugi, sul quale venivano addebitate anche le utenze, di tal che, al netto delle somme ritirate dal alla ricorrente rimanevano a disposizione poche centinaia di CP_1
Euro al mese per vivere;
infatti, nel mese di agosto 2024, il signor a fronte di una CP_1
pensione percepita pari a € 2.305,83, aveva prelevato € 1.821,11 in data 01/08/2024 e,
pochi giorni dopo, aveva prelevato ulteriori € 250,00, lasciando così alla ricorrente solo €
234,72 per coprire le spese del mese;
che il signor aveva potuto risparmiare accantonando somme in una CP_1
pensione integrativa e in un'assicurazione che doveva essere cointestata con la moglie,
anche grazie all'impegno mostrato da quest'ultima nella cura e nella gestione della casa;
che essa ricorrente viveva nell'immobile sito in Alseno (PC), Via Strada Costa, n.
103 di cui era titolare CP_1
che essa ricorrente aveva sempre tollerato i comportamenti del marito, sperando che la situazione potesse migliorare;
che la decisione del marito di impedire alla moglie di svolgere attività lavorativa aveva comportato per la ricorrente l'impossibilità di versare i contributi e quindi di richiedere e di maturare una pensione tale da consentirle di essere economicamente autonoma;
che, infine, dal giorno dell'allontanamento da casa del signor essa CP_1
ricorrente viveva in un permanente stato d'ansia, sia per l'abbandono subito ad opera del marito sia per l'incertezza economica in cui si trovava a vivere.
Alla luce delle circostanze evidenziate nel ricorso, la ricorrente chiedeva, pertanto,
di sentire dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito, e, per quanto attiene alle condizioni di separazione, la ricorrente domandava: l'assegnazione in suo favore della casa familiare, con tutti i mobili ivi contenuti;
il versamento di un contributo a carico del signor a titolo di mantenimento della moglie pari a Euro CP_1
700,00 mensili, oltre al 50% delle somme accantonate/investite dallo stesso in prodotti assicurativi/pensioni integrative presso Sara Assicurazioni filiale di Fiorenzuola d'Arda
e/o presso altre compagnie assicurative e/o Istituti bancari;
l'obbligo in capo al signor di corrispondere in favore della ricorrente la metà del valore del camper, CP_1
cointestato ad entrambi i coniugi, con successiva unica intestazione allo stesso CP_1
Con decreto in data 16.9.2024, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 14.1.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con memoria depositata in data 11.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la ricostruzione operata dalla ricorrente, aderendo comunque alla
[...]
domanda di separazione personale proposta dalla moglie, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa. In particolare, deduceva:
che la ricorrente aveva volontariamente deciso di dimettersi per rimanere a casa e dedicarsi ai suoi interessi;
tale decisione veniva presa in assoluta autonomia dalla ricorrente in spregio ai consigli del marito, il quale invece insisteva affinché la moglie reperisse un diverso impiego;
che esso resistente aveva sempre cercato di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti della moglie, anche in caso di eccessiva autorità da parte di quest'ultima e, nell'aprile 2024, dopo l'ennesimo invito alla moglie di modificare le proprie abitudini di vita e di concedergli più spazi, aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione, spostandosi con il proprio camper in Liguria;
che con il trascorrere dei giorni il resistente aveva capito di non essere più
disposto a vivere succube della moglie e maturato così la decisione di non rientrare ad
Alseno;
che, pertanto, in data 3.9.2024, a mezzo del proprio difensore, esso resistente aveva comunicato alla moglie le proprie intenzioni mediante raccomandata a.r. e, solo in seguito alla ricezione della suddetta lettera, la IG aveva richiesto al marito Pt_1
la separazione;
che esso resistente allo stato viveva in camper, in assenza di altri parenti a cui chiedere ospitalità e, in attesa di rientrare nell'abitazione di sua proprietà ed al fine di consentire alla moglie di potere nel frattempo gestire l'abitazione di proprietà dello stesso, aveva destinato alla moglie un contributo mensile di importo pari a € 400,00,
confidando nel fatto che anche la IG , per quanto nelle sue possibilità, potesse Pt_1
attivarsi per reperire in autonomia un minimo di liquidità svolgendo attività lavorativa e facendosi sostenere dal figlio e dal fratello;
che la separazione non poteva essere attribuita a comportamenti colpevoli o irresponsabili del marito, ma piuttosto ad un logoramento progressivo e inevitabile della relazione scaturito dall'atteggiamento non collaborativo adottato dalla moglie;
che esso resistente non aveva in alcun modo lasciato la moglie in condizioni di gravi difficoltà economiche, né aveva agito in modo da pregiudicare il suo benessere finanziario;
pertanto, le difficoltà economiche della IG , se presenti, non Pt_1
erano in alcun modo riconducibili ad una condotta negligente o egoistica del signor
CP_1
Con memoria integrativa ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c., la ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo, contestando quanto eccepito nella comparsa di costituzione e integrando le allegazioni in atti al fine di confutare le argomentazioni del resistente, mentre con successiva memoria ex art. 473 bis.17, terzo comma, c.p.c. si opponeva all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte.
All'udienza del 14.1.2025, sentite entrambe le Parti, esperito il tentativo di conciliazione, i Procuratori delle stesse davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio in merito alle condizioni di separazione, come trasfuso nel verbale d'udienza,
e, per l'effetto, chiedevano un rinvio d'udienza al fine di poter verificare la possibilità di raggiungere un accordo anche in ordine alla divisione dei risparmi familiari, chiedendo in ogni caso di fissare udienza per la discussione orale, non ravvisando la necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, disponendo in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti;
ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, su concorde richiesta delle Parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva al fine di consentire alle stesse di precisare le conclusioni e, all'esito della discussione orale, di trattenere la causa in decisione.
All'udienza del 1°.7.2025, i Procuratori delle parti davano atto che la casa familiare era stata rilasciata dalla ricorrente a favore del resistente - che ne era il proprietario esclusivo - e precisavano la conclusioni come da accordo provvisorio di cui al verbale d'udienza del 14.1.2025, chiedendo altresì di statuire l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento di un assegno di separazione in favore della moglie a decorrere dal luglio 2025 pari a Euro 550,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Alla stessa udienza, già pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero. Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le Parti – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo e ribadita con la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., rileva evidenziare come la stessa non risulti però confermata in sede di precisazione delle conclusioni, così da intendersi rinunciata, anche a fronte del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione.
Al riguardo, rileva evidenziare che già all'udienza del 14.1.2025 le Parti hanno dato atto di aver concordato un regolamento di separazione, successivamente confermato e meglio precisato all'udienza del 1°.7.2025, determinandosi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, siano conformi alla legge e possano trovare accoglimento. In particolare, rileva considerare che le Parti hanno previsto il versamento di una somma mensile da parte del marito ed a favore della moglie a titolo di contributo al suo mantenimento, così mostrando di tener conto non solo dell'attuale situazione di svantaggio economico-reddituale della moglie rispetto al marito – posto che CP_1
attualmente percepisce una pensione pari a circa 1.300,00 Euro mensili, a differenza della moglie che non svolge alcuna attività lavorativa – ma anche del tenore di vita coniugale che veniva garantito principalmente dal resistente. Inoltre, quanto all'assegnazione della casa familiare, le Parti, all'udienza del
1°.7.2025, hanno dato atto che la stessa è stata già rilasciata dalla ricorrente a favore del signor che ne è esclusivo proprietario. CP_1
Pertanto, non si configurano ragioni che ostino a recepire tali accordi, laddove si prevede il versamento di una somma da parte del marito per il mantenimento della moglie che può ritenersi congrua, nonché pattuizioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Infine, con riguardo alle spese processuali, in virtù dell'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio, tenuto altresì conto che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle Parti:
1. Dato atto che la casa familiare è già stata rilasciata da a favore di Parte_1
che ne è il proprietario;
Controparte_1
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal mese di luglio 2025, l'assegno di separazione pari ad Euro 550,00 mensili, mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
- Spese di giudizio compensate tra le parti. - Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alseno
(PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 23 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
N. R.G. 1533/2024
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 13.9.2024
da
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/02/1955, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Felloni del Foro di Piacenza,
elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via
Vittorio Veneto, n. 38, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.01.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Tosini, elettivamente domiciliato presso il relativo studio, in Alseno (PC), via Fratelli Cervi n. 143, in virtù di delega in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 1°.
7.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in Alseno (PC), in data 12.4.2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Alseno al n. 2, Parte 1, Anno 2003, dal quale non erano nati figli.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che il marito le aveva sempre impedito di svolgere qualsivoglia attività lavorativa,
di tal che essa ricorrente si era sempre occupata della cura e della gestione della casa,
producendo autonomamente alcune tipologie di cibi, coltivando un piccolo orto e allevando galline;
che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano acquistato un camper,
cointestato ad entrambi, con il quale avevano organizzato gite fuori porta;
le destinazioni venivano sempre scelte dal marito ed ogni possibile destinazione suggerita dalla ricorrente non veniva presa in considerazione;
che il signor aveva tenuto un comportamento irrispettoso, di disprezzo, CP_1
maleducato e violento nei confronti della moglie, anche in presenza dei nipoti;
che all'interno della casa familiare vi era una piccola scala a chiocciola, la quale conduceva al piano superiore dove si trovava la camera da letto, i cui gradini erano molto scivolosi, di tal che essa ricorrente aveva chiesto al marito di rimediare a tale condizione che rendeva la scala pericolosa, ma quest'ultimo non adottava alcuna misura per rendere sicure le scale e in un'occasione era scivolata dalla predetta scala procurandosi delle ferite alla schiena che le causavano ancora dolori e fastidi, sicché dal giorno della caduta, non sentendosi più di utilizzare la scala a chiocciola, era costretta a dormire nel locale adibito a cucina;
che nell'anno 2023 il signor si era allontanato da casa con il camper senza CP_1
avvisare né riferire alla moglie dove si sarebbe recato, facendo poi rientro dopo un mese senza dare alcuna spiegazione;
che in data 16.4.2024 essa ricorrente si era allontanata per pochi minuti da casa,
per recarsi al vicino negozio ad acquistare il cibo per gatti, ma, una volta rientrata a casa,
si era accorta che il camper non era più parcheggiato nel cortile dell'abitazione ed aveva constatato che era andato via di casa;
CP_1
che, nonostante avesse ripetutamente tentato – invano – di contattare telefonicamente il marito, dal 16.4.2024 il signor non aveva più fatto rientro a CP_1
casa;
che essa ricorrente non era economicamente autosufficiente, essendo totalmente a carico del marito, il quale, a partire dall'anno 2023, aveva iniziato a percepire una pensione di importo pari a circa € 1.300,00 mensili;
tale somma veniva accreditata sul conto corrente postale n. 42878975, aperto presso lo sportello di Alseno e cointestato ad entrambi i coniugi, sul quale venivano addebitate anche le utenze, di tal che, al netto delle somme ritirate dal alla ricorrente rimanevano a disposizione poche centinaia di CP_1
Euro al mese per vivere;
infatti, nel mese di agosto 2024, il signor a fronte di una CP_1
pensione percepita pari a € 2.305,83, aveva prelevato € 1.821,11 in data 01/08/2024 e,
pochi giorni dopo, aveva prelevato ulteriori € 250,00, lasciando così alla ricorrente solo €
234,72 per coprire le spese del mese;
che il signor aveva potuto risparmiare accantonando somme in una CP_1
pensione integrativa e in un'assicurazione che doveva essere cointestata con la moglie,
anche grazie all'impegno mostrato da quest'ultima nella cura e nella gestione della casa;
che essa ricorrente viveva nell'immobile sito in Alseno (PC), Via Strada Costa, n.
103 di cui era titolare CP_1
che essa ricorrente aveva sempre tollerato i comportamenti del marito, sperando che la situazione potesse migliorare;
che la decisione del marito di impedire alla moglie di svolgere attività lavorativa aveva comportato per la ricorrente l'impossibilità di versare i contributi e quindi di richiedere e di maturare una pensione tale da consentirle di essere economicamente autonoma;
che, infine, dal giorno dell'allontanamento da casa del signor essa CP_1
ricorrente viveva in un permanente stato d'ansia, sia per l'abbandono subito ad opera del marito sia per l'incertezza economica in cui si trovava a vivere.
Alla luce delle circostanze evidenziate nel ricorso, la ricorrente chiedeva, pertanto,
di sentire dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito, e, per quanto attiene alle condizioni di separazione, la ricorrente domandava: l'assegnazione in suo favore della casa familiare, con tutti i mobili ivi contenuti;
il versamento di un contributo a carico del signor a titolo di mantenimento della moglie pari a Euro CP_1
700,00 mensili, oltre al 50% delle somme accantonate/investite dallo stesso in prodotti assicurativi/pensioni integrative presso Sara Assicurazioni filiale di Fiorenzuola d'Arda
e/o presso altre compagnie assicurative e/o Istituti bancari;
l'obbligo in capo al signor di corrispondere in favore della ricorrente la metà del valore del camper, CP_1
cointestato ad entrambi i coniugi, con successiva unica intestazione allo stesso CP_1
Con decreto in data 16.9.2024, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 14.1.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con memoria depositata in data 11.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la ricostruzione operata dalla ricorrente, aderendo comunque alla
[...]
domanda di separazione personale proposta dalla moglie, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa. In particolare, deduceva:
che la ricorrente aveva volontariamente deciso di dimettersi per rimanere a casa e dedicarsi ai suoi interessi;
tale decisione veniva presa in assoluta autonomia dalla ricorrente in spregio ai consigli del marito, il quale invece insisteva affinché la moglie reperisse un diverso impiego;
che esso resistente aveva sempre cercato di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti della moglie, anche in caso di eccessiva autorità da parte di quest'ultima e, nell'aprile 2024, dopo l'ennesimo invito alla moglie di modificare le proprie abitudini di vita e di concedergli più spazi, aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione, spostandosi con il proprio camper in Liguria;
che con il trascorrere dei giorni il resistente aveva capito di non essere più
disposto a vivere succube della moglie e maturato così la decisione di non rientrare ad
Alseno;
che, pertanto, in data 3.9.2024, a mezzo del proprio difensore, esso resistente aveva comunicato alla moglie le proprie intenzioni mediante raccomandata a.r. e, solo in seguito alla ricezione della suddetta lettera, la IG aveva richiesto al marito Pt_1
la separazione;
che esso resistente allo stato viveva in camper, in assenza di altri parenti a cui chiedere ospitalità e, in attesa di rientrare nell'abitazione di sua proprietà ed al fine di consentire alla moglie di potere nel frattempo gestire l'abitazione di proprietà dello stesso, aveva destinato alla moglie un contributo mensile di importo pari a € 400,00,
confidando nel fatto che anche la IG , per quanto nelle sue possibilità, potesse Pt_1
attivarsi per reperire in autonomia un minimo di liquidità svolgendo attività lavorativa e facendosi sostenere dal figlio e dal fratello;
che la separazione non poteva essere attribuita a comportamenti colpevoli o irresponsabili del marito, ma piuttosto ad un logoramento progressivo e inevitabile della relazione scaturito dall'atteggiamento non collaborativo adottato dalla moglie;
che esso resistente non aveva in alcun modo lasciato la moglie in condizioni di gravi difficoltà economiche, né aveva agito in modo da pregiudicare il suo benessere finanziario;
pertanto, le difficoltà economiche della IG , se presenti, non Pt_1
erano in alcun modo riconducibili ad una condotta negligente o egoistica del signor
CP_1
Con memoria integrativa ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c., la ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso introduttivo, contestando quanto eccepito nella comparsa di costituzione e integrando le allegazioni in atti al fine di confutare le argomentazioni del resistente, mentre con successiva memoria ex art. 473 bis.17, terzo comma, c.p.c. si opponeva all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte.
All'udienza del 14.1.2025, sentite entrambe le Parti, esperito il tentativo di conciliazione, i Procuratori delle stesse davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio in merito alle condizioni di separazione, come trasfuso nel verbale d'udienza,
e, per l'effetto, chiedevano un rinvio d'udienza al fine di poter verificare la possibilità di raggiungere un accordo anche in ordine alla divisione dei risparmi familiari, chiedendo in ogni caso di fissare udienza per la discussione orale, non ravvisando la necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, disponendo in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti;
ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, su concorde richiesta delle Parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva al fine di consentire alle stesse di precisare le conclusioni e, all'esito della discussione orale, di trattenere la causa in decisione.
All'udienza del 1°.7.2025, i Procuratori delle parti davano atto che la casa familiare era stata rilasciata dalla ricorrente a favore del resistente - che ne era il proprietario esclusivo - e precisavano la conclusioni come da accordo provvisorio di cui al verbale d'udienza del 14.1.2025, chiedendo altresì di statuire l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento di un assegno di separazione in favore della moglie a decorrere dal luglio 2025 pari a Euro 550,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Alla stessa udienza, già pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero. Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le Parti – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo e ribadita con la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., rileva evidenziare come la stessa non risulti però confermata in sede di precisazione delle conclusioni, così da intendersi rinunciata, anche a fronte del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione.
Al riguardo, rileva evidenziare che già all'udienza del 14.1.2025 le Parti hanno dato atto di aver concordato un regolamento di separazione, successivamente confermato e meglio precisato all'udienza del 1°.7.2025, determinandosi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, siano conformi alla legge e possano trovare accoglimento. In particolare, rileva considerare che le Parti hanno previsto il versamento di una somma mensile da parte del marito ed a favore della moglie a titolo di contributo al suo mantenimento, così mostrando di tener conto non solo dell'attuale situazione di svantaggio economico-reddituale della moglie rispetto al marito – posto che CP_1
attualmente percepisce una pensione pari a circa 1.300,00 Euro mensili, a differenza della moglie che non svolge alcuna attività lavorativa – ma anche del tenore di vita coniugale che veniva garantito principalmente dal resistente. Inoltre, quanto all'assegnazione della casa familiare, le Parti, all'udienza del
1°.7.2025, hanno dato atto che la stessa è stata già rilasciata dalla ricorrente a favore del signor che ne è esclusivo proprietario. CP_1
Pertanto, non si configurano ragioni che ostino a recepire tali accordi, laddove si prevede il versamento di una somma da parte del marito per il mantenimento della moglie che può ritenersi congrua, nonché pattuizioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Infine, con riguardo alle spese processuali, in virtù dell'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio, tenuto altresì conto che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle Parti:
1. Dato atto che la casa familiare è già stata rilasciata da a favore di Parte_1
che ne è il proprietario;
Controparte_1
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal mese di luglio 2025, l'assegno di separazione pari ad Euro 550,00 mensili, mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
- Spese di giudizio compensate tra le parti. - Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alseno
(PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 23 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti