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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce
Prima Sezione VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. Il giorno 05/12/2025, innanzi al Giudice dott. Daniele Gallucci, viene chiamata la causa R.G. n. 8747 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1 Si dà atto che alle ore 10.30 nessuno è comparso per parte attrice.
E' comparso l'avv. ERNESTO LEGANZA in sostituzione dell'avv.ta IL TIZIANA per il quale insiste per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Il procuratore di parte appellata discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 12.32 il giudice rientra in aula e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti, nel frattempo allontanatesi dall'aula.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale di Lecce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, all'udienza del 05/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta in appello al n. 8747 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AC ANGELO e AC ED ( ; con elezione di domicilio digitale presso il difensore: C.F._1
Email_1 parte appellante CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
IL TIZIANA, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE 23 CASSINO e domicilio digitale: PEC: Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 5918/23 del 14/06/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il 14/06/2023 e notificata il 17.10.2023. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il verbale n. 36791/2022 elevato dalla Polizia Locale del per la violazione dell'art 126bis, comma 2, Controparte_1
C.d.S. La sanzione è stata comminata per aver omesso l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale n. 5272/22 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di con cui si contestava la violazione dell'art. 142 com.8, C.d.S. CP_1
In particolare, il ricorrente ha eccepito la nullità del verbale impugnato non potendo essere comminata la violazione di cui all'art. 126bis c.p.c. per l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria del verbale prodromico, a
Tribunale di Lecce
seguito della emissione della sentenza di annullamento dello stesso. Costituitosi in giudizio, il ha resistito ai motivi di Controparte_1 opposizione e ha insistito per il rigetto delle domande. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Lecce ha rigettato l'opposizione, confermando il verbale d'infrazione dell'art. 126bis CdS, e ha compensato integralmente le spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Parte_1
Con un unico motivo, ha censurato la decisione del Giudice di Pace per contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ribadendo quanto dedotto in primo grado, ossia che “il ricorrente non avrebbe dovuto comunicare i dati del conducente, visto appunto l'esito FAVOREVOLE del giudizio avverso il verbale presupposto, dato che è venuto meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126 bis comma 2”. Costituito in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per tardività e, per l'effetto, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Ad avviso di questo giudice, l'appello è da ritenere tardivo per inosservanza del termine perentorio sancito dagli artt. 325 e 326 c.p.c.. Premesso che ai sensi degli artt. 2 e 7 D.Lvo 150/2011 il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa segue le regole del rito lavoro, dalla documentazione in atti risulta che l'odierno gravame è stato introdotto con citazione e non con ricorso. Sebbene l'erronea scelta dell'atto introduttivo da parte dell'appellante non comporti la nullità dell'appello, ai fini della tempestività dello stesso, occorre, tuttavia, accertare che la citazione, predisposta in luogo del corretto ricorso, non solo sia stata notificato, ma anche depositata in cancelleria prima della scadenza del termine perentorio prescritto dalla legge. (vedi Cassazione civile sez. un., 13/02/2014, n.33081). Avendo il notificato la sentenza impugnata presso il Controparte_1 domicilio digitale del difensore dell'odierno appellante (“ ), ed essendosi la notifica perfezionata il Email_3
17.10.2023, l'appello è da ritenersi tardivo, in quanto la citazione è stata notificata il 15.12.2023 e depositata il 22.12.2023, ben oltre il termine di 30
Tribunale di Lecce
giorni sancito dagli artt. 325 e 326 c.p.c. per l'impugnazione delle sentenze oggetto di notifica. Né può invocarsi alcuna rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c., dedotta nei seguenti termini dal difensore di parte appellante nelle note di trattazione scritta del 17.10.2025 “ la mancata tempestiva proposizione dell'atto di appello da parte del sottoscritto difensore è dipesa da una colpevole omissione nella visione della PEC di notifica, non potendo tale circostanza comportare pregiudizio definitivo per la parte rappresentata dallo scrivente, in ossequio ai principi di effettività della difesa e del giusto processo”, essendo stato chiarito dalle Sezioni Unite che l'evento dedotto a giustificazione della decadenza deve essere assoluto e non imputabile ad una colpa del richiedente. (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/03/2025, n.6431). Per tutti questi motivi conclude il Tribunale come in dispositivo con conferma della sanzione amministrativa n. 36791/2022. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante (liquidate in dispositivo mediante l'applicazione dei parametri minimi e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità della lite), L'appellante è altresì tenuto al versamento ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 232,00 oltre I.V.A., C.P.A e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Così deciso in Lecce, all'udienza del 09/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
Tribunale di Lecce
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
Tribunale di Lecce
Tribunale di Lecce
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purchè questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011)”
Prima Sezione VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. Il giorno 05/12/2025, innanzi al Giudice dott. Daniele Gallucci, viene chiamata la causa R.G. n. 8747 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1 Si dà atto che alle ore 10.30 nessuno è comparso per parte attrice.
E' comparso l'avv. ERNESTO LEGANZA in sostituzione dell'avv.ta IL TIZIANA per il quale insiste per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Il procuratore di parte appellata discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni dei propri atti. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 12.32 il giudice rientra in aula e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti, nel frattempo allontanatesi dall'aula.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale di Lecce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, all'udienza del 05/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta in appello al n. 8747 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AC ANGELO e AC ED ( ; con elezione di domicilio digitale presso il difensore: C.F._1
Email_1 parte appellante CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
IL TIZIANA, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE 23 CASSINO e domicilio digitale: PEC: Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 5918/23 del 14/06/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il 14/06/2023 e notificata il 17.10.2023. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il verbale n. 36791/2022 elevato dalla Polizia Locale del per la violazione dell'art 126bis, comma 2, Controparte_1
C.d.S. La sanzione è stata comminata per aver omesso l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale n. 5272/22 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di con cui si contestava la violazione dell'art. 142 com.8, C.d.S. CP_1
In particolare, il ricorrente ha eccepito la nullità del verbale impugnato non potendo essere comminata la violazione di cui all'art. 126bis c.p.c. per l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria del verbale prodromico, a
Tribunale di Lecce
seguito della emissione della sentenza di annullamento dello stesso. Costituitosi in giudizio, il ha resistito ai motivi di Controparte_1 opposizione e ha insistito per il rigetto delle domande. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Lecce ha rigettato l'opposizione, confermando il verbale d'infrazione dell'art. 126bis CdS, e ha compensato integralmente le spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Parte_1
Con un unico motivo, ha censurato la decisione del Giudice di Pace per contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ribadendo quanto dedotto in primo grado, ossia che “il ricorrente non avrebbe dovuto comunicare i dati del conducente, visto appunto l'esito FAVOREVOLE del giudizio avverso il verbale presupposto, dato che è venuto meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126 bis comma 2”. Costituito in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per tardività e, per l'effetto, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Ad avviso di questo giudice, l'appello è da ritenere tardivo per inosservanza del termine perentorio sancito dagli artt. 325 e 326 c.p.c.. Premesso che ai sensi degli artt. 2 e 7 D.Lvo 150/2011 il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa segue le regole del rito lavoro, dalla documentazione in atti risulta che l'odierno gravame è stato introdotto con citazione e non con ricorso. Sebbene l'erronea scelta dell'atto introduttivo da parte dell'appellante non comporti la nullità dell'appello, ai fini della tempestività dello stesso, occorre, tuttavia, accertare che la citazione, predisposta in luogo del corretto ricorso, non solo sia stata notificato, ma anche depositata in cancelleria prima della scadenza del termine perentorio prescritto dalla legge. (vedi Cassazione civile sez. un., 13/02/2014, n.33081). Avendo il notificato la sentenza impugnata presso il Controparte_1 domicilio digitale del difensore dell'odierno appellante (“ ), ed essendosi la notifica perfezionata il Email_3
17.10.2023, l'appello è da ritenersi tardivo, in quanto la citazione è stata notificata il 15.12.2023 e depositata il 22.12.2023, ben oltre il termine di 30
Tribunale di Lecce
giorni sancito dagli artt. 325 e 326 c.p.c. per l'impugnazione delle sentenze oggetto di notifica. Né può invocarsi alcuna rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c., dedotta nei seguenti termini dal difensore di parte appellante nelle note di trattazione scritta del 17.10.2025 “ la mancata tempestiva proposizione dell'atto di appello da parte del sottoscritto difensore è dipesa da una colpevole omissione nella visione della PEC di notifica, non potendo tale circostanza comportare pregiudizio definitivo per la parte rappresentata dallo scrivente, in ossequio ai principi di effettività della difesa e del giusto processo”, essendo stato chiarito dalle Sezioni Unite che l'evento dedotto a giustificazione della decadenza deve essere assoluto e non imputabile ad una colpa del richiedente. (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/03/2025, n.6431). Per tutti questi motivi conclude il Tribunale come in dispositivo con conferma della sanzione amministrativa n. 36791/2022. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante (liquidate in dispositivo mediante l'applicazione dei parametri minimi e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità della lite), L'appellante è altresì tenuto al versamento ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 232,00 oltre I.V.A., C.P.A e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Così deciso in Lecce, all'udienza del 09/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
Tribunale di Lecce
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
Tribunale di Lecce
Tribunale di Lecce
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purchè questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011)”