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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ______________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 174/2020 r.g., vertente
tra
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.da Forestella Parte_1
snc, ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mamone ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Rosarno alla Via Paolino n.26
APPELLANTE
CONTRO
(già denominata società con unico socio, Controparte_1 Controparte_2
soggetta a direzione e coordinamento da parte dell' P.I. - con sede in Roma, CP_2 P.IVA_1
via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria NF Badalamenti giusta procura generale alle liti rilasciata ai rogiti del Notaio Persona_1
di Roma rep. 48286 racc. 23666 del 16.06.2014, unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta di cui al giudizio di prime cure valevole per la presente fase, elett.te domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio della stessa sito in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 42 APPELLATO
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.9.2016, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Palmi, per vederla condannare al pagamento Controparte_2
della somma di € 14.071,08, oltre danni morali ed interessi.
Fondava tale richiesta di risarcimento sul presupposto che i danni cagionati agli elettrodomestici presenti nella propria abitazione erano da individuare nel comportamento negligente degli operatori i quali, a seguito dell'intervento sulla linea elettrica esterna CP_2
che interessava l'abitazione dell'attrice e nel tentativo di ristabilire il servizio, hanno fornito all'abitazione anziché la normale potenza di 220 Volt quella di 380 Volt.
Si costituiva , la quale, nel contestare le richieste di parte attrice, Controparte_2
chiedeva al Tribunale di voler ritenere e dichiarare che i fatti in contesa non sono ascrivibili alla odierna concludente;
che i fatti occorsi si sono verificati per cause non imputabili all' con rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attrice perché non dovute ed CP_2
in ogni caso eccessive e non provate.
La causa veniva istruita con la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti e mediante prova testimoniale.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palmi, così provvedeva: “rigetta la domanda,
condanna l'attrice a pagare alla società conventa Parte_1 Controparte_2
, già denominata – in persona del l.r.p.t., le spese di lite che
[...] Controparte_2
liquida in € 2.738,00, oltre alle spese generali, Iva e C.P.A. come per legge. Sentenza
provvisoriamente esecutiva”. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la sig.ra lamentando quanto Parte_1
segue: “risulta evidente, come la decisione del giudice di primo grado sia del tutto erronea,
frutto di una valutazione superficiale e parziale degli elementi probatori, documentali ed
orali, raccolti in giudizio, ragioni per le quali la sentenza impugnata deve essere censurata”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “preliminarmente (…) emettere Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'appello principale;
nel merito - rigettare l'appello
proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1
Sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 2 ottobre 2019, n. 891/2019; - condannare
l'appellante al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase di giudizio oltre
oneri di legge”.
Con ordinanza del 22/02/2021, questa Corte, ritenendo che “non ricorrono i presupposti di
cui all'art. 348bis c. p. c. per dichiarare inammissibile l'impugnazione” disponeva di procedere alla sua trattazione, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data
20/01/2022.
Con ordinanza del 17.02.2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03.02.2025,
svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo e secondo motivo di gravame l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata assumendo che le risultanze processuali, segnatamente prove orali e documentazione attestante l'an e il quantum delle istanze risarcitorie, siano state valutate dal Tribunale in modo parziale e superficiale, oltre che travisate.
Ritiene l'appellante, che l'escussione dei testi avrebbe confermato, senza alcun dubbio, il verificarsi dell'evento (anomalia di tensione), nonché i danni alle apparecchiature di pertinenza.
In realtà, il Tribunale, ha correttamente dedotto che non è stata fornita prova dell'esistenza del danno lamentato e che detta circostanza è sufficiente a fondare una pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, senza necessità di accertare la sussistenza degli altri elementi costitutivi della dedotta responsabilità.
Va evidenziato che le testimonianze rese dai testi indotti da parte attrice, non hanno fornito idonea prova con riferimento all'effettivo verificarsi dei danni ed alla loro quantificazione.
In particolare, la deposizione resa dal teste , tecnico intervenuto suoi luoghi, Tes_1 CP_2
nulla ha provato in merito al nesso eziologico fra l'evento asseritamente imputabile all'appellata e i lamentati danni.
Peraltro, come rilevato correttamente dal Giudice di prime cure, la dichiarazione resa dal suddetto teste, (il quale ha dichiarato: “durante l'intervento io non ho sentito puzza di
bruciato e di fumo neanche a casa”), si palesa in evidente contraddizione con quanto riferito dall'altro teste, sig. (secondo il quale “c'era puzza di bruciato e fumo da tutte le Tes_2
parti”).
Avuto riguardo alla deposizione del sig. – elettricista intervenuto su richiesta Tes_2
dell'attrice – il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che lo stesso, in quanto autore del preventivo posto a fondamento probatorio del danno, “era portatore di un interesse
potenziale all'esito della causa”, valutando di conseguenza l'attendibilità del suddetto teste.
Si consideri altresì che l'elettricista , si è limitato a confermare il preventivo dallo Tes_2
stesso redatto senza riferire alcuna ulteriore informazione in merito ai danni e alle caratteristiche specifiche delle apparecchiature asseritamente danneggiate, inoltre, il teste,
nulla ha riferito circa l'effettivo esborso da parte della sig.ra elle somme riportate Parte_1
nel suddetto preventivo, né alcun documento attestante l'effettivo pagamento è stato depositato in atti dall'odierna appellante.
Il Tribunale ha dunque correttamente valutato le testimonianze assunte, evidenziandone l'inidoneità a provare gli asseriti danni, nonché la documentazione prodotta dalla sig.ra
(preventivo, perizia e fatture), dall'esame della quale è emersa la carenza Parte_1
probatoria sia con riferimento all'an che al quantum delle pretese risarcitorie.
Invero il preventivo di riparazione e sostituzione versato in atti dall'odierna appellante, non poteva essere ritenuto idonea prova documentale, sia per difetto di sottoscrizione da parte del suo autore, sia perché generico, in quanto non indicativo del tipo, marca e quantitativo dei beni sostituiti o riparati.
Con riferimento alla perizia prodotta dall'odierna appellante, si rileva che, in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha ritenuto priva di valore probatorio la perizia stragiudiziale sulla lavatrice, considerato che la stessa costituisce una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.
Sul punto, immune da qualsivoglia censura si palesa l'argomentazione del Giudice di prime cure, il quale ha evidenziato altresì che la perizia tecnica di parte attrice si è limitata ad elencare, in maniera generica, una serie di materiali e costi per la riparazione del danno,
perizia che appare dunque simile ad un ulteriore preventivo di spesa, peraltro privo anch'esso di sottoscrizione.
Con riferimento alle fatture prodotte dalla sig.ra il Tribunale, correttamente, Parte_1
richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, ha confermato che la fattura non costituisce prova del danno, tanto più se non è accompagnata da quietanza o accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.
Nel caso di specie, va osservato che le suddette fatture non assumono alcun valore probatorio in quanto prive di sottoscrizione, quietanza o accettazione.
Non potendosi ritenere provata l'esistenza del danno per i suesposti motivi, va rilevata l'impossibilità giuridica di procedere, come richiesto da parte appellante con il terzo motivo di appello, alla valutazione equitativa del danno, atteso che “l'esercizio del potere
discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti
obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso
ammontare” (Cass. Civ., n. 25102/2017. Cfr. nn. 8615/2006; 9244/2007; 20990/2011;
27447/2011; 2370/2014; 17752/2015 e 127/2016).
Con riferimento al quarto ed ultimo motivo di gravame, atteso che la sentenza impugnata non appare meritevole di censura, si rileva che le spese del primo grado di giudizio sono state correttamente poste a carico della parte soccombente.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio,
introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la minima attività
svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Tali spese, si possono così quantificare: €. 4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio,
€. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale,
oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame),
previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13,
comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007,
ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
DPR 115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
(già denominata , disattesa ogni contraria domanda, Controparte_1 Controparte_2
eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 891/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 02/10/2019;
3) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/10/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ______________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 174/2020 r.g., vertente
tra
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.da Forestella Parte_1
snc, ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mamone ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Rosarno alla Via Paolino n.26
APPELLANTE
CONTRO
(già denominata società con unico socio, Controparte_1 Controparte_2
soggetta a direzione e coordinamento da parte dell' P.I. - con sede in Roma, CP_2 P.IVA_1
via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria NF Badalamenti giusta procura generale alle liti rilasciata ai rogiti del Notaio Persona_1
di Roma rep. 48286 racc. 23666 del 16.06.2014, unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta di cui al giudizio di prime cure valevole per la presente fase, elett.te domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio della stessa sito in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 42 APPELLATO
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.9.2016, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Palmi, per vederla condannare al pagamento Controparte_2
della somma di € 14.071,08, oltre danni morali ed interessi.
Fondava tale richiesta di risarcimento sul presupposto che i danni cagionati agli elettrodomestici presenti nella propria abitazione erano da individuare nel comportamento negligente degli operatori i quali, a seguito dell'intervento sulla linea elettrica esterna CP_2
che interessava l'abitazione dell'attrice e nel tentativo di ristabilire il servizio, hanno fornito all'abitazione anziché la normale potenza di 220 Volt quella di 380 Volt.
Si costituiva , la quale, nel contestare le richieste di parte attrice, Controparte_2
chiedeva al Tribunale di voler ritenere e dichiarare che i fatti in contesa non sono ascrivibili alla odierna concludente;
che i fatti occorsi si sono verificati per cause non imputabili all' con rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attrice perché non dovute ed CP_2
in ogni caso eccessive e non provate.
La causa veniva istruita con la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti e mediante prova testimoniale.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palmi, così provvedeva: “rigetta la domanda,
condanna l'attrice a pagare alla società conventa Parte_1 Controparte_2
, già denominata – in persona del l.r.p.t., le spese di lite che
[...] Controparte_2
liquida in € 2.738,00, oltre alle spese generali, Iva e C.P.A. come per legge. Sentenza
provvisoriamente esecutiva”. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la sig.ra lamentando quanto Parte_1
segue: “risulta evidente, come la decisione del giudice di primo grado sia del tutto erronea,
frutto di una valutazione superficiale e parziale degli elementi probatori, documentali ed
orali, raccolti in giudizio, ragioni per le quali la sentenza impugnata deve essere censurata”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “preliminarmente (…) emettere Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'appello principale;
nel merito - rigettare l'appello
proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1
Sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 2 ottobre 2019, n. 891/2019; - condannare
l'appellante al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase di giudizio oltre
oneri di legge”.
Con ordinanza del 22/02/2021, questa Corte, ritenendo che “non ricorrono i presupposti di
cui all'art. 348bis c. p. c. per dichiarare inammissibile l'impugnazione” disponeva di procedere alla sua trattazione, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data
20/01/2022.
Con ordinanza del 17.02.2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03.02.2025,
svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo e secondo motivo di gravame l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata assumendo che le risultanze processuali, segnatamente prove orali e documentazione attestante l'an e il quantum delle istanze risarcitorie, siano state valutate dal Tribunale in modo parziale e superficiale, oltre che travisate.
Ritiene l'appellante, che l'escussione dei testi avrebbe confermato, senza alcun dubbio, il verificarsi dell'evento (anomalia di tensione), nonché i danni alle apparecchiature di pertinenza.
In realtà, il Tribunale, ha correttamente dedotto che non è stata fornita prova dell'esistenza del danno lamentato e che detta circostanza è sufficiente a fondare una pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, senza necessità di accertare la sussistenza degli altri elementi costitutivi della dedotta responsabilità.
Va evidenziato che le testimonianze rese dai testi indotti da parte attrice, non hanno fornito idonea prova con riferimento all'effettivo verificarsi dei danni ed alla loro quantificazione.
In particolare, la deposizione resa dal teste , tecnico intervenuto suoi luoghi, Tes_1 CP_2
nulla ha provato in merito al nesso eziologico fra l'evento asseritamente imputabile all'appellata e i lamentati danni.
Peraltro, come rilevato correttamente dal Giudice di prime cure, la dichiarazione resa dal suddetto teste, (il quale ha dichiarato: “durante l'intervento io non ho sentito puzza di
bruciato e di fumo neanche a casa”), si palesa in evidente contraddizione con quanto riferito dall'altro teste, sig. (secondo il quale “c'era puzza di bruciato e fumo da tutte le Tes_2
parti”).
Avuto riguardo alla deposizione del sig. – elettricista intervenuto su richiesta Tes_2
dell'attrice – il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che lo stesso, in quanto autore del preventivo posto a fondamento probatorio del danno, “era portatore di un interesse
potenziale all'esito della causa”, valutando di conseguenza l'attendibilità del suddetto teste.
Si consideri altresì che l'elettricista , si è limitato a confermare il preventivo dallo Tes_2
stesso redatto senza riferire alcuna ulteriore informazione in merito ai danni e alle caratteristiche specifiche delle apparecchiature asseritamente danneggiate, inoltre, il teste,
nulla ha riferito circa l'effettivo esborso da parte della sig.ra elle somme riportate Parte_1
nel suddetto preventivo, né alcun documento attestante l'effettivo pagamento è stato depositato in atti dall'odierna appellante.
Il Tribunale ha dunque correttamente valutato le testimonianze assunte, evidenziandone l'inidoneità a provare gli asseriti danni, nonché la documentazione prodotta dalla sig.ra
(preventivo, perizia e fatture), dall'esame della quale è emersa la carenza Parte_1
probatoria sia con riferimento all'an che al quantum delle pretese risarcitorie.
Invero il preventivo di riparazione e sostituzione versato in atti dall'odierna appellante, non poteva essere ritenuto idonea prova documentale, sia per difetto di sottoscrizione da parte del suo autore, sia perché generico, in quanto non indicativo del tipo, marca e quantitativo dei beni sostituiti o riparati.
Con riferimento alla perizia prodotta dall'odierna appellante, si rileva che, in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha ritenuto priva di valore probatorio la perizia stragiudiziale sulla lavatrice, considerato che la stessa costituisce una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.
Sul punto, immune da qualsivoglia censura si palesa l'argomentazione del Giudice di prime cure, il quale ha evidenziato altresì che la perizia tecnica di parte attrice si è limitata ad elencare, in maniera generica, una serie di materiali e costi per la riparazione del danno,
perizia che appare dunque simile ad un ulteriore preventivo di spesa, peraltro privo anch'esso di sottoscrizione.
Con riferimento alle fatture prodotte dalla sig.ra il Tribunale, correttamente, Parte_1
richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, ha confermato che la fattura non costituisce prova del danno, tanto più se non è accompagnata da quietanza o accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.
Nel caso di specie, va osservato che le suddette fatture non assumono alcun valore probatorio in quanto prive di sottoscrizione, quietanza o accettazione.
Non potendosi ritenere provata l'esistenza del danno per i suesposti motivi, va rilevata l'impossibilità giuridica di procedere, come richiesto da parte appellante con il terzo motivo di appello, alla valutazione equitativa del danno, atteso che “l'esercizio del potere
discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti
obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso
ammontare” (Cass. Civ., n. 25102/2017. Cfr. nn. 8615/2006; 9244/2007; 20990/2011;
27447/2011; 2370/2014; 17752/2015 e 127/2016).
Con riferimento al quarto ed ultimo motivo di gravame, atteso che la sentenza impugnata non appare meritevole di censura, si rileva che le spese del primo grado di giudizio sono state correttamente poste a carico della parte soccombente.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio,
introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la minima attività
svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Tali spese, si possono così quantificare: €. 4.888,00 di cui €. 1.134,00 per la fase di studio,
€. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale,
oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame),
previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13,
comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007,
ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
DPR 115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
(già denominata , disattesa ogni contraria domanda, Controparte_1 Controparte_2
eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 891/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 02/10/2019;
3) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/10/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)