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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il
Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2044/24
TRA
nata a [...] il Parte_1
26.07.1989, rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea
Cantiello
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Marcella
Cataldi
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 15.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che, in data 2.11.2023, l' aveva CP_1 comunicato un provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “segnalazione da
Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica” chiedendo quindi la restituzione della somma di € 9.484,54 per il periodo da ottobre 2021 a marzo 2023.
1 Avendo quindi eccepito la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' , il CP_1 tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla CP_1 domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata.
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto CP_1 della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante il reddito di cittadinanza.
Per tali ragioni sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano gli indebiti pensionistici che, pertanto, devono essere rigettati.
L'art. 13 co. 2 l. 412/1991, l'art. 52 l. 88/1989, e l'art. 1 co. 260 e segg. l. 662/1996 e l'art. 37 co. 8 l.
448/2001 sono norme eccezionali che derogano al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. ma riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n. 2506; Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un.
2 sentenze n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
L'indebito assistenziale, oggetto del presente giudizio, è infatti disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale. Come correttamente osservato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. sent. 23/01/2008 n. 1446 e Cass. sent. 1 ottobre 2015, n. 19638): “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L.
n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella
L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le CP_1 modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
3 decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona,
l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita
(Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”.
Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della
Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n.
18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal resistente/solvens.
Nel caso di specie parte resistente, nella propria memoria
4 difensiva, ha dedotto che, a causa della mancata coincidenza tra il nucleo indicato nella DSU e la famiglia anagrafica, come segnalato dal Comune, era stata disposta la revoca della prestazione ed il recupero di quanto corrisposto nel periodo da ottobre 2021 a marzo 2023. In particolare, dai controlli eseguiti, era emerso che il componente non era stato indicato nella Parte_2
DSU.
L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sulla ricorrente che, nel caso de quo, ha dimostrato di essersi separata dal coniuge Parte_2 già nel luglio 2020 e di aver poi divorziato nel settembre
2023 (cfr. ordinanza di separazione e sentenza di divorzio). Il nucleo familiare della ricorrente, dunque, come attestato anche dallo stato di famiglia, risulta composto dalla sig.ra e dai figli minori Pt_1
e conformemente a Persona_1 Persona_2 quanto riportato nella DSU.
A fronte dunque della dimostrazione, da parte della ricorrente, della fondatezza del diritto rivendicato,
l' non ha provato la sussistenza di motivi ostativi al CP_1 riconoscimento della prestazione in esame.
Devono pertanto ritenersi non dovute dalla ricorrente le somme concernenti il reddito di cittadinanza relative al periodo ottobre 2021 a marzo 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovuta la somma richiesta dall' pari ad € CP_1
9.484,54 con nota del 2.11.2023 relativamente al periodo da ottobre 2021 a marzo 2023.
5 Condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Aversa 6.02.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il
Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2044/24
TRA
nata a [...] il Parte_1
26.07.1989, rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea
Cantiello
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Marcella
Cataldi
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 15.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che, in data 2.11.2023, l' aveva CP_1 comunicato un provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “segnalazione da
Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica” chiedendo quindi la restituzione della somma di € 9.484,54 per il periodo da ottobre 2021 a marzo 2023.
1 Avendo quindi eccepito la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' , il CP_1 tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla CP_1 domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata.
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto CP_1 della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante il reddito di cittadinanza.
Per tali ragioni sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano gli indebiti pensionistici che, pertanto, devono essere rigettati.
L'art. 13 co. 2 l. 412/1991, l'art. 52 l. 88/1989, e l'art. 1 co. 260 e segg. l. 662/1996 e l'art. 37 co. 8 l.
448/2001 sono norme eccezionali che derogano al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. ma riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n. 2506; Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un.
2 sentenze n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
L'indebito assistenziale, oggetto del presente giudizio, è infatti disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale. Come correttamente osservato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. sent. 23/01/2008 n. 1446 e Cass. sent. 1 ottobre 2015, n. 19638): “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L.
n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella
L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le CP_1 modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
3 decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona,
l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita
(Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”.
Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della
Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n.
18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal resistente/solvens.
Nel caso di specie parte resistente, nella propria memoria
4 difensiva, ha dedotto che, a causa della mancata coincidenza tra il nucleo indicato nella DSU e la famiglia anagrafica, come segnalato dal Comune, era stata disposta la revoca della prestazione ed il recupero di quanto corrisposto nel periodo da ottobre 2021 a marzo 2023. In particolare, dai controlli eseguiti, era emerso che il componente non era stato indicato nella Parte_2
DSU.
L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sulla ricorrente che, nel caso de quo, ha dimostrato di essersi separata dal coniuge Parte_2 già nel luglio 2020 e di aver poi divorziato nel settembre
2023 (cfr. ordinanza di separazione e sentenza di divorzio). Il nucleo familiare della ricorrente, dunque, come attestato anche dallo stato di famiglia, risulta composto dalla sig.ra e dai figli minori Pt_1
e conformemente a Persona_1 Persona_2 quanto riportato nella DSU.
A fronte dunque della dimostrazione, da parte della ricorrente, della fondatezza del diritto rivendicato,
l' non ha provato la sussistenza di motivi ostativi al CP_1 riconoscimento della prestazione in esame.
Devono pertanto ritenersi non dovute dalla ricorrente le somme concernenti il reddito di cittadinanza relative al periodo ottobre 2021 a marzo 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovuta la somma richiesta dall' pari ad € CP_1
9.484,54 con nota del 2.11.2023 relativamente al periodo da ottobre 2021 a marzo 2023.
5 Condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Aversa 6.02.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
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