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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/02/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2244/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 11 gennaio 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via D. Manin n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTEVECCHI Maria Cristina ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Foligno, Via Brunesca n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. PASINATO Paola ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via Manzoni n. 71, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
Oggetto: divorzio congiunto pagina 1 di 4 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
10.01.2024 da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2023, i coniugi hanno chiesto concordemente a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Corciano in data 5.09.2009, trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Corciano, dell'anno 2009, parte II, serie C, atto n. 29.
In particolare, hanno esposto che:
- dalla loro unione sono nati i figli: , in data 20.04.2011 e in data 10.02.2015, Per_1 Per_2
minorenni;
- con sentenza n. 265/2020 del 11.03.2020, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 49/19, successivamente trasformato in consensuale, il Tribunale di
Spoleto ha omologato la separazione alle condizioni pattuite dalle Parti;
- con provvedimento del 5.05.2023 il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli minori;
Parte_1
- detto provvedimento è stato successivamente riformato in sede di reclamo davanti alla Corte
d'Appello di Perugia, che ha disposto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la prosecuzione delle attività di monitoraggio da parte dei Servizi specialistici incaricati.
Non essendo intervenuta riconciliazione, i coniugi hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Con decreto del 23.11.2023 il Giudice delegato all'istruttoria ha fissato udienza di comparizione al
10.01.2024 sostituita, su istanza delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Quindi, in conformità, i coniugi hanno trasmesso note dattiloscritte con cui hanno rinunciato alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla pagina 2 di 4 prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“A) I figli e stante le disposizioni contenute nel decreto Persona_3 Persona_4
della Corte di Appello di cui al punto n. 5 del presente ricorso da intendersi ivi integralmente richiamate, vengono affidati in via esclusiva alla IG.ra presso la cui abitazione, sita Controparte_1
in Foligno (Pg), Via della Libertà 23, sono collocati.
B) Gli odierni ricorrenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente accordo, ad adire nuovamente l'Intestato Tribunale al fine di regolamentare tempi di visita paterni e modificare la modalità di affidamento di cui al punto n. A sopra indicato, in affidamento congiunto, nel momento in cui, preso atto dell'esito positivo dei percorsi prescritti al signor e del buon andamento Parte_1
degli incontri protetti padre-figli, il Tribunale competente riterrà di revocare con formale decreto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale del e la modalità protetta di Parte_1
incontro.
C) Il IG. si impegna e si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario Parte_1
per i figli e la somma di euro 250,00 mensili cadauno per un totale complessivo di Per_1 Per_2
euro 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra Controparte_1
presso la Iban: [...]. Org_1
D) Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico ed ogni altro emolumento pubblico a beneficio del nucleo saranno percepiti per intero dalla signora che viene quindi a ciò Controparte_1
espressamente autorizzata da parte del signor . Attualmente il nucleo beneficia a Parte_1
titolo di assegno unico della somma di euro 435,00.
E) Gli odierni ricorrenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente accordo, ad adire nuovamente l'Intestato Tribunale al fine di modificare le condizioni economiche relative al mantenimento dei figli minori di cui al punto D) nel caso in cui l'assegno unico attualmente percepito dovesse subire rilevanti mutazioni a livello economico e/o essere revocato.
F) Le spese straordinarie saranno divise tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno e le medesime saranno individuate sulla base del “Protocollo di intese per il contributo al mantenimento ordinario e pagina 3 di 4 straordinario della prole non economicamente autosufficiente” stipulato dal Tribunale Civile di
Perugia, l'Ordine degli Avvocati di Perugia e le associazioni forensi in data 25 maggio 2016.
G) Il signor corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla signora la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra
[...]
presso la Iban: [...]. CP_1 Org_1
H) La IG.ra dichiara di rinunciare all'esposto dal quale scaturì il procedimento Controparte_1
penale n. R.G. 982/20 pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, prossima udienza 22.11.23, impegnandosi con la sottoscrizione del presente atto, immediatamente, a depositare remissione di querela presso i Carabinieri della Stazione di Foligno competenti.
I) Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente atto, hanno integralmente regolamentato tutte le questioni economiche pendenti tra gli stessi e di non aver più nulla a che pretendere gli uni dagli altri”.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti e, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Controparte_1 Parte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Controparte_1 Parte_1
in Corciano in data 5.09.2009, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio
[...]
dello Stato civile di Corciano, dell'anno 2009, parte II, serie C, atto n. 29.
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Corciano di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 22 febbraio 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott. Silvio Magrini Alunno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 11 gennaio 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via D. Manin n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTEVECCHI Maria Cristina ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Foligno, Via Brunesca n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. PASINATO Paola ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via Manzoni n. 71, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
Oggetto: divorzio congiunto pagina 1 di 4 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
10.01.2024 da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2023, i coniugi hanno chiesto concordemente a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Corciano in data 5.09.2009, trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Corciano, dell'anno 2009, parte II, serie C, atto n. 29.
In particolare, hanno esposto che:
- dalla loro unione sono nati i figli: , in data 20.04.2011 e in data 10.02.2015, Per_1 Per_2
minorenni;
- con sentenza n. 265/2020 del 11.03.2020, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 49/19, successivamente trasformato in consensuale, il Tribunale di
Spoleto ha omologato la separazione alle condizioni pattuite dalle Parti;
- con provvedimento del 5.05.2023 il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sui figli minori;
Parte_1
- detto provvedimento è stato successivamente riformato in sede di reclamo davanti alla Corte
d'Appello di Perugia, che ha disposto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la prosecuzione delle attività di monitoraggio da parte dei Servizi specialistici incaricati.
Non essendo intervenuta riconciliazione, i coniugi hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Con decreto del 23.11.2023 il Giudice delegato all'istruttoria ha fissato udienza di comparizione al
10.01.2024 sostituita, su istanza delle parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Quindi, in conformità, i coniugi hanno trasmesso note dattiloscritte con cui hanno rinunciato alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla pagina 2 di 4 prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“A) I figli e stante le disposizioni contenute nel decreto Persona_3 Persona_4
della Corte di Appello di cui al punto n. 5 del presente ricorso da intendersi ivi integralmente richiamate, vengono affidati in via esclusiva alla IG.ra presso la cui abitazione, sita Controparte_1
in Foligno (Pg), Via della Libertà 23, sono collocati.
B) Gli odierni ricorrenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente accordo, ad adire nuovamente l'Intestato Tribunale al fine di regolamentare tempi di visita paterni e modificare la modalità di affidamento di cui al punto n. A sopra indicato, in affidamento congiunto, nel momento in cui, preso atto dell'esito positivo dei percorsi prescritti al signor e del buon andamento Parte_1
degli incontri protetti padre-figli, il Tribunale competente riterrà di revocare con formale decreto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale del e la modalità protetta di Parte_1
incontro.
C) Il IG. si impegna e si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario Parte_1
per i figli e la somma di euro 250,00 mensili cadauno per un totale complessivo di Per_1 Per_2
euro 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra Controparte_1
presso la Iban: [...]. Org_1
D) Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico ed ogni altro emolumento pubblico a beneficio del nucleo saranno percepiti per intero dalla signora che viene quindi a ciò Controparte_1
espressamente autorizzata da parte del signor . Attualmente il nucleo beneficia a Parte_1
titolo di assegno unico della somma di euro 435,00.
E) Gli odierni ricorrenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente accordo, ad adire nuovamente l'Intestato Tribunale al fine di modificare le condizioni economiche relative al mantenimento dei figli minori di cui al punto D) nel caso in cui l'assegno unico attualmente percepito dovesse subire rilevanti mutazioni a livello economico e/o essere revocato.
F) Le spese straordinarie saranno divise tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno e le medesime saranno individuate sulla base del “Protocollo di intese per il contributo al mantenimento ordinario e pagina 3 di 4 straordinario della prole non economicamente autosufficiente” stipulato dal Tribunale Civile di
Perugia, l'Ordine degli Avvocati di Perugia e le associazioni forensi in data 25 maggio 2016.
G) Il signor corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla signora la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra
[...]
presso la Iban: [...]. CP_1 Org_1
H) La IG.ra dichiara di rinunciare all'esposto dal quale scaturì il procedimento Controparte_1
penale n. R.G. 982/20 pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, prossima udienza 22.11.23, impegnandosi con la sottoscrizione del presente atto, immediatamente, a depositare remissione di querela presso i Carabinieri della Stazione di Foligno competenti.
I) Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente atto, hanno integralmente regolamentato tutte le questioni economiche pendenti tra gli stessi e di non aver più nulla a che pretendere gli uni dagli altri”.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti e, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Controparte_1 Parte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Controparte_1 Parte_1
in Corciano in data 5.09.2009, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio dell'ufficio
[...]
dello Stato civile di Corciano, dell'anno 2009, parte II, serie C, atto n. 29.
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Corciano di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 22 febbraio 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott. Silvio Magrini Alunno
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