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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4399/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249013356064000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130020541133000 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.5.2024, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Ricorrente_1Grado di Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249013356064 emessa dell'Agenzia delle
Entrate IS - Agente della riscossione per la provincia di Catania -, notificata il 16 aprile 2024, con la quale è stato intimato il pagamento delle sanzioni di cui alla Cartella di pagamento n. 29320130020541133000 per l'importo complessivo di €. 1.190,44. In tale ricorso ha eccepito il difetto di competenza territoriale, l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – IS, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il secondo motivo
(Omessa notifica dell'atto prodromico), il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tale motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato poiché adottata in assenza del presupposto impositivo. La notifica della cartella di pagamento, sottostante l'atto impugnato, è, condizione necessaria per la validità del procedimento di formazione della pretesa tributaria in quanto destinata a farla conoscere al destinatario, consentendogli, così, la possibilità di esercitare il suo legittimo diritto di difesa. L'omessa notifica di tale atto comporta la nullità dell'atto successivo, nella specie l'intimazione di pagamento. Ora ADER, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato per cui il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del difensore del ricorrente ex art 93 c.p.c., così come richiesto.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026
Giudice
ZI IA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4399/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249013356064000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130020541133000 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.5.2024, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1°
Ricorrente_1Grado di Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249013356064 emessa dell'Agenzia delle
Entrate IS - Agente della riscossione per la provincia di Catania -, notificata il 16 aprile 2024, con la quale è stato intimato il pagamento delle sanzioni di cui alla Cartella di pagamento n. 29320130020541133000 per l'importo complessivo di €. 1.190,44. In tale ricorso ha eccepito il difetto di competenza territoriale, l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – IS, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il secondo motivo
(Omessa notifica dell'atto prodromico), il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tale motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato poiché adottata in assenza del presupposto impositivo. La notifica della cartella di pagamento, sottostante l'atto impugnato, è, condizione necessaria per la validità del procedimento di formazione della pretesa tributaria in quanto destinata a farla conoscere al destinatario, consentendogli, così, la possibilità di esercitare il suo legittimo diritto di difesa. L'omessa notifica di tale atto comporta la nullità dell'atto successivo, nella specie l'intimazione di pagamento. Ora ADER, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato per cui il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore del difensore del ricorrente ex art 93 c.p.c., così come richiesto.
Così deciso in Catania il 28 gennaio 2026
Giudice
ZI IA