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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.16548 r.g. dell'anno 2024
TRA
, Via Trivio snc 80032 Casamarciano NA elett.te dom.to in Nola Parte_1 alla Via Padre Paolino Mancusi, 106 presso lo studio dell'avv. Mariano Amato
( che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato a margine del C.F._1 presente atto n. fax 0818237801“ , con sede legale in Via Parte_2 Pt_2 dei Fiorentini, n. 21 (P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa -giusta procura in calce al presente atto, rilasciata dall'Amministratore Delegato, dott. dagli avv.ti Francesco Castiglione CP_1
(C.F.: - Fax: 081-2481166) e Maria Rosaria NA (C.F. C.F._2
- Fax: 081-2481166), presso lo studio dei quali elegge domicilio C.F._3 in alla via G. Carducci n. 42. I predetti difensori dichiarano, ex art. 176, comma Pt_2
2°, c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria presso le rispettive caselle di posta elettronica certificata:
- Email_1
- Email_2 Email_3 [...]
[...]
, con sede legale in Via dei Fiorentini, n. 21 (P. I.V.A. Controparte_2 Pt_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa -giusta procura in calce al presente atto, rilasciata dall'Amministratore
Delegato, dott. dagli avv.ti Francesco Castiglione (C.F.: CP_1
- Fax: 081-2481166) e Maria Rosaria NA (C.F. C.F._2
1 - Fax: 081-2481166), presso lo studio dei quali elegge domicilio C.F._3 in alla via G. Carducci n. 42. I predetti difensori dichiarano, ex art. 176, comma Pt_2
2°, c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria presso le rispettive caselle di posta elettronica certificata:
- Email_1
- Email_4
nonché
contro
:
Fondo Complementare per il Lavoratori Controparte_3 CP_3
Quadri, Impiegati ed Operai delle Aziende Aderenti ad Assoaeropo
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato a mezzo p.e.c. alla “ in Parte_2 data 04.12.2024 (e al Fondo Prevaer) il ricorrente ha convenuto in giudizio il suo datore di lavoro ( ) dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo, in Parte_2 sintesi: di lavorare alle dipendenze della e di essere iscritto al Fondo Parte_2
Pensione Prevaer;
- di aver riscontrato delle irregolarità nei versamenti da parte della ino Parte_2 al 2023 per euro 8.937,98.
b. Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo che il Giudice adito, voglia: 1) accertare e dichiarare l'obbligo contributivo e la condanna di Parte_2 al versamento dei contributi dovuti al Fondo pensione Prevaer.
2) con vittoria delle spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
La si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimità e Parte_2
l'inammissibilità della domanda anche per carenza dell'interesse ad agire.
2 Il non si è costituito in giudizio e il ricorso va dichiarato CP_3 improcedibile nei suoi confronti. Non ne va dichiarata la contumacia in quanto non v'è prova della regolarità della notifica e in particolare che la stessa sia stata effettuata ad un indirizzo di p.e.c. presente nel sito INIPEC e nel REGINDE, sebbene ne sia stata certificata l'estrazione dal sito INPEC.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è infondata e va rigettata nei limiti segnati dalla presente motivazione, aderendo ex art. 118 disp. Att. c.p.c., per completezza ed esaustività, alle argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione Lavoro
(v., in particolare sent. n.6402/23, rel .dott.ssa Urzini).
In via preliminare, la destinazione al Fondo delle quote di TFR maturande da parte del ricorrente, risulta in modo inequivoco dalle buste paga depositate che attestano tale opzione.
E' preliminare, ai fini della soluzione della controversia, la questione inerente la legittimazione attiva della parte ricorrente, resa necessaria dalla prospettazione attorea dell'inerzia del Fondo e dalla eccepita carenza di legittimazione attiva.
Tale accertamento inerisce alla titolarità dell'azione.
E' noto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. sez. un.
16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371 -01)).
La carenza di titolarità, attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n.
2951).
Ciò posto, i versamenti effettuati al Fondo di previdenza complementare avvengono in base alla disciplina prevista dal d.lgs. 252 del 2005 che (rispetto alla previgente contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993, in attuazione della legge delega n.
3 421/1992) ha avuto il dichiarato intento di realizzare un'armonizzazione e razionalizzazione complessiva del settore, con l'obiettivo di "incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari" (art. 1, lett. e).
Con il D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 è stata, quindi, ridisegnata la disciplina delle forme pensionistiche complementari e all'art. 3, sono stati individuati i soggetti che possono istituirle e vi possono partecipare mentre all'art. 8, sono state definite le relative forme di finanziamento, prevedendo, per il caso di lavoratori dipendenti, che ciò possa avvenire attraverso il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente oltre che con il conferimento del Tfr.
Nel caso specifico, il Fondo Prevaer riceve il TFR ed i contributi degli aderenti (ad esso destinati) e provvede alla gestione delle risorse ricevute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
eroga le prestazioni previste dalla normativa in materia di previdenza complementare.
In conseguenza dell'adesione al Fondo, il datore di lavoro preleva dalla retribuzione una quota a titolo di contributo, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva o nella maggior misura indicata dal lavoratore (da riversare al Fondo unitamente al TFR) con obbligo per il datore di lavoro di versare una quota a suo carico, nella misura percentuale prevista dalla contrattazione collettiva (da riversare al
Fondo unitamente al TFR).
Come osservato nella recente sentenza della Cassazione sez. lav. del 10.07.2023
n. n.19510, “l'art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 252/2005 afferma la finalità di integrare, appunto in via complementare, i trattamenti erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in modo da "assicurare più elevati livelli dicopertura previdenziale"; in realtà, esso conferma la finalità già prevista dall'art. 3, lett. v) L. n. 421/1992, rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come detta finalità renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa "nel sistema dell'art. 38 Cost." (Corte Cost. 28 luglio 2000, n. 393, in adesione alla cd. teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare", già affermata da
Corte Cost. 8 settembre 1995, n. 421, sulla base della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale dei fondi pensione) …. caratteristica peculiare della previdenza complementare, ancorché funzionalizzata è l'autonomia.
4 Ciò si trae principalmente dalle previsioni, secondo cui: "L'adesione alle forme pensionistiche complementari... è libera e volontaria" (art. 1, comma 2 D.Lgs. cit.) e
"Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari", nella varia modulazione negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.,
"stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale" (art. 3, comma 3).
In estrema sintesi ed esclusivamente ai fini qui d'interesse, la disciplina delle forme pensionistiche complementari ne stabilisce un finanziamento attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, comma 1).
Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11.
A temperamento della rigidità degli effetti conseguenti alla scelta di adesione al fondo previsti dall'art. 11 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del comma 2, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1; con facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma del comma 7 dell'art. 11) e in funzione incentivante la partecipazione dei lavoratori, l'art. copertura previdenziale"; in realtà, esso conferma la finalità già prevista dall'art. 3, lett.
v) L. n. 421/1992, rimasta invariata nella formulazione e valorizzata dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato come detta finalità renda evidente la scelta legislativa di istituzione di un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare, collocando questa "nel sistema dell'art. 38 Cost." (Corte Cost. 28 luglio 2000, n. 393, in adesione alla cd. teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare", già affermata da Corte Cost. 8 settembre 1995, n. 421, sulla base della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale dei fondi pensione) …. caratteristica peculiare della previdenza complementare, ancorché funzionalizzata è l'autonomia.
Ciò si trae principalmente dalle previsioni, secondo cui: "L'adesione alle forme pensionistiche complementari... è libera e volontaria" (art. 1, comma 2 D.Lgs. cit.) e
"Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari", nella varia modulazione
5 negoziale collettiva e regolamentare stabilita dall'art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.,
"stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale" (art. 3, comma 3).
In estrema sintesi ed esclusivamente ai fini qui d'interesse, la disciplina delle forme pensionistiche complementari ne stabilisce un finanziamento attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del T.f.r. maturando (art. 8, comma 1).
Esse costituiscono risorse che i fondi di pensione gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e provvista per le prestazioni erogate a norma dell'art. 11.
A temperamento della rigidità degli effetti conseguenti alla scelta di adesione al fondo previsti dall'art. 11 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del comma 2, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1; con facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma del comma 7 dell'art. 11) e in funzione incentivante la partecipazione dei lavoratori,
l'art.14, comma 6 prevede la "portabilità" dell'intera posizione individuale, ossia la facoltà del suo trasferimento ad un'altra forma, così potendo essi scegliere le più convenienti opportunità di impiego nel risparmio previdenziale.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 154/2021, ha precisato “le ampie finalità impresse alla riforma, volta a incrementare i flussi di finanziamento destinati alle forme pensionistiche complementari e a garantire una più elevata copertura previdenziale, in modo da affiancare il sistema obbligatorio pubblico, in attuazione dei princìpi enunciati dall'art. 38 Cost. (sentenze n. 218 del 2019, n. 393 del 2000 e n. 421 del 1995; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 giugno 2021, n. 16084)”.
Il precipitato logico giuridico della ricostruzione dianzi riportata è che il versamento al fondo, si collocano nell'ambito di una delegazione di pagamento.
E' quanto sostenuto condivisibilmente dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 giugno 2023, n. 16116, in cui si legge che “occorre verificare se il "conferimento" del TFR si sia concretamente tradotto in una vera e propria cessione, ovvero in una delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1270 c.c., poiché, in caso di fallimento, il contratto di mandato - quale è la delegazione di pagamento - si scioglie (art. 78,
6 comma 2, l.fall.)… il contesto normativo di riferimento, e in particolare il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, (della cui esegesi si è dato conto sopra, anche alla luce della citata circolare n. 23/2008), lascia presumere che il "conferimento" in parola mantenga CP_4 ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento - destinata a sciogliersi con il fallimento, a norma dell'art. 78, comma 2, L.
Fall. - salvo che dai documenti prodotti dalle parti a supporto, rispettivamente, della domanda e della eventuale eccezione di difetto di legittimazione attiva, o comunque dall'istruttoria svolta, emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione di credito, con conseguente trasferimento del relativo diritto al Fondo complementare, da cui consegue la legittimazione attiva di quest'ultimo”.
Nella successiva pronuncia del 10/07/2023 n.19510 i Giudici di legittimità, confermando la sentenza n. 16116/2023, affermano che “il Fondo è stato designato quale creditore destinatario dell'adempimento della prestazione del lavoratore, quale suo debitore in base al contratto associativo tra loro stipulato, consistente nel conferimento delle quote di accantonate presso il suo datore di lavoro, tenuto al Pt_3 loro versamento al Fondo, per il rapporto di delegazione, ai sensi dell'art. 1269 c.c., tra questi istituito, per effetto dell'incarico al compimento di tali atti giuridici assegnato dal primo al secondo”.
Nella stessa sentenza n. 19510/2023, la Cassazione ritiene che “appare allora evidente come questa sia la natura del rapporto trilaterale tra le parti.
Non già di cessione del credito futuro (della parte di retribuzione ovvero, di quota di T.f.r. maturando), vantato dal lavoratore (cedente), nei confronti del datore (debitore ceduto), al Fondo di previdenza complementare (cessionario)” e afferma l'indispensabilità di operare “una distinzione:
a) da una parte, del versamento di contributi o del conferimento del T.f.r. maturando, da parte del lavoratore per l'accantonamento del proprio datore, in funzione, di predisposizione del “le risorse economiche e finanziarie da destinare all'erogazione delle prestazioni" (Cass. S.U. 9 giugno 2021, n. 16084, in motivazione sub p.to 78), che esse assicurano;
b) dall'altra, del "trattamento integrativo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dal
7 relativo statuto" (ancora Cass. S.U. 9 marzo 2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to
26), ossia la prestazione previdenziale da parte del F.c.p., in virtù del rapporto associativo tra detto Fondo e il medesimo lavoratore, di natura contrattuale.
Alla prima distinzione consegue la seconda, di ulteriore chiarificazione, in merito:
a) al rapporto di lavoro, che integra, ai fini qui d'interesse, il "rapporto di provvista", da cui il lavoratore trae appunto le risorse finanziarie, in virtù di un incarico (che ad esso sicuramente accede ma da cui altrettanto certamente esorbita), al proprio datore di lavoro, giuridicamente qualificabile (e qui già qualificato) come di delegazione o più propriamente di mandato;
b) al rapporto contrattuale ("di valuta"), finalizzato al "conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria... che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore", che "non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto" e che neppure "e' costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire"
(ancora Cass. S.U. 9 marzo 2015, n. 4684, in motivazione, sub p.to 26).
Dalla distinzione operata si ricava allora la giustificazione:
a) della natura retributiva, tanto della contribuzione, quanto del conferimento della quota di T.f.r. maturando, in quanto semplicemente "accantonati" presso il datore di lavoro - sia pure con un vincolo di destinazione, a che tali risorse finanziarie siano effettivamente versate al F.c.p., in termini di "patrimonio vincolato alle finalità previdenziali del fondo, id est... "patrimonio di destinazione" (v. art. 2117 c.c.) a precisazione del fondo nella posizione individuale"; in termini di "patrimonio di destinazione... vincolato alle finalità previdenziali del fondo pensione" si esprime anche Cass. s.u. 14 aprile 2022, n. 12209 - sulla base del mandato ad esso conferito dal lavoratore. Ciò in quanto parte di retribuzione accantonata, con la finalità detta, da realizzare;
b) della natura previdenziale, invece, del trattamento pensionistico integrativo, o della diversa prestazione previdenziale integrativa, negoziati dal lavoratore con il
F.c.p., secondo la previsione dello statuto dell'ente”.
Sulla base della natura giuridica dei diversi crediti e dei rapporti intercorrenti tra le parti, è possibile dunque ritenere che il meccanismo in esame sia riconducibile, anche
8 nella fattispecie per cui è causa, al modello della delegazione di pagamento ex artt.
1268 e segg. c.c. in quanto il lavoratore (delegante) incarica il proprio datore di lavoro
(delegato) di versare le quote maturande di T.F.R. nonché i contributi, di cui è debitore, al fondo di previdenza complementare (delegatario).
L'adesione al fondo da parte del lavoratore comporta, da un lato, il conferimento della delega al datore per la trattenuta della contribuzione e della quota di TFR e, dall'altro lato, determina la costituzione di un'obbligazione solidale in capo al lavoratore ed alla parte datoriale per i versamenti dovuti. Si tratta, quindi, di due obbligazioni strutturalmente diverse in quanto il lavoratore ha diritto al pagamento per intero del T.F.R. e al trattamento previdenziale scaturente dai contributi versati (sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore), solo alla cessazione del rapporto mentre il Fondo di previdenza complementare ha diritto al pagamento delle quote alle diverse scadenze.
Il lavoratore, finché permane il rapporto di lavoro, è quindi debitore verso il Fondo dell'obbligo di versamento delle quote di TFR e dei contributi e non già è creditore.
Sulla base di tale ricostruzione, dunque il lavoratore delega il proprio datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo, utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per T.F.R. e quanto da lui dovuto come contributi sicché con un unico versamento si estinguono due distinte obbligazioni riconducibili sia al rapporto di provvista, tra datore e lavoratore, sia a quello di valuta, tra lavoratore e fondo. Il pagamento effettuato dal datore di lavoro delegato è infatti adempimento dell'obbligazione del lavoratore nei confronti del Fondo.
Sul piano generale, la delegazione è un'operazione giuridica in virtù della quale un soggetto (delegante), incarica un altro soggetto (delegato), di assumere il debito che egli ha verso un terzo (delegatario), ovvero di adempiere il medesimo. Questa figura può presentarsi sotto due forme: la delegazione di pagamento (o "delegatio solvendi"), che si ha quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale paga il debito per conto dell'originario debitore;
la delegazione di debito (o "delegatio promittendi"), che ricorre quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale promette di pagare il debito in futuro. Tra delegante e delegato intercorre il c.d. rapporto “di provvista”, ossia un rapporto di debito tale per cui il delegato è debitore del delegante;
fra delegante e delegatario, invece, il rapporto è definito “di valuta”,
9 anch'esso normalmente di debito, nel senso che il delegante è debitore del delegatario.
Ciò premesso, avuto riguardo alla disciplina prevista dal d.lgs 252 del 2005, si ritiene trattarsi di una delegatio promittendi dal momento che il delegato, ossia il datore di lavoro, non adempie immediatamente il debito a titolo di TFR e di versamento contributivo ma assume l'impegno di pagarlo in futuro.
I giudici di legittimità nella sentenza n. 7945 del 20/04/2020, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato
è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato;
l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.”
Data la ricorrenza di una delegatio promittendi - in quanto, come già detto, il datore di lavoro non procede immediatamente al pagamento, come nel caso della delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., ma si obbliga ad adempiere in suo favore- la
Suprema Corte, nella citata sentenza n. 7945/2020, ha statuito che nella sola delegatio solvendi, è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato. Di contro, tale azione è prevista nella delegatio promittendi ove, se manca l'espressa liberatoria del debitore originario, il delegatario è obbligato a rivolgersi prima al delegato che al delegante (art. 1268 c.c., comma 2).
Il delegante, dunque, finché permane il mandato, ha interesse alla sua esecuzione, in quanto l'adempimento del delegato nelle mani del delegatario realizza il suo interesse all'estinzione del rapporto di valuta così come il suo interesse alla creazione di una posizione presso il Fondo (costituita dalle quote di TFR e dai contributi), ma, in caso di inerzia del delegatario nel richiedere la prestazione al delegato, il delegante può adempiere direttamente nelle mani del delegatario in ragione della natura cumulativa dell'istituto ex art. 1268, 2° comma c.c. In questo caso, il delegante, adempiendo nei confronti del delegatario, estingue il rapporto di valuta ed ha facoltà di agire nei confronti del delegato per conseguire quanto dovuto in base al rapporto di provvista. Il che si desume, anche a contrario, sia dal beneficium
10 ordinis, posto a tutela del delegante, che presuppone la sua responsabilità nei confronti del delegatario, sia dalla revoca ex art. 1270 c.c..
In relazione all'ammontare dei versamenti a carico della società datrice di lavoro, ancora inadempiuti non sussiste neanche, in costanza di rapporto e durante la vigenza della delegazione di pagamento, un interesse giuridicamente tutelabile ed autonomamente azionabile al solo accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare il versamento al Fondo di previdenza complementare, dal momento che tale accertamento è prodromico alla richiesta di condanna del datore di lavoro, formulata nelle conclusioni.
Deve quindi escludersi la possibilità che il delegante chieda l'accertamento dell'inadempimento ed agisca in giudizio per conseguire la condanna del delegato al pagamento in favore del delegatario, in assenza di alcuna richiesta da parte di quest'ultimo, in quanto col proprio adempimento può soddisfare anche il proprio interesse.
La tesi della contitolarità del diritto alla contribuzione del lavoratore e del fondo pensionistico tale da attribuire al lavoratore una separata ed autonoma legittimazione ad esigere i versamenti, è, pertanto, destituita di fondamento.
In primo luogo, la previsione della contitolarità, contenuta nell'articolo 1, comma 2, numero 8 della legge delega numero 243/2004, non ha trovato attuazione in sede delegata da parte delle norme del decreto legislativo 252 del 2005 che, anzi, per quanto sopra evidenziato, sottraggono al lavoratore la disponibilità del credito conferito/trasferito.
Inoltre, la predetta tesi è fuorviante, dal momento che il lavoratore, avendo operato una delegazione di pagamento, ha attribuito al suo debitore l'obbligo di effettuare i versamenti al Fondo e al Fondo l'iniziativa (quindi il diritto) e il corrispondente obbligo, di riscuotere i versamenti presso il proprio debitore, adempiendo in tal modo al suo debito nei confronti del delegatario.
Va aggiunto che, di fronte all'inerzia del Fondo nell'esigere dal datore di lavoro i versamenti inadempiuti, il lavoratore non è legittimato ex art.2900 cc. a surrogarsi al
Fondo, perché egli è debitore del Fondo e non è dunque “creditore del debitore inerte” come richiesto dalla norma, per cui, surrogandosi, farebbe valere in nome proprio il
11 diritto del delegatario a conseguire dal delegato quanto dovuto in base allo stesso rapporto di valuta, di cui egli stesso quale delegante risulta debitore.
Ecco dunque potersi affermare senza ragionevoli dubbi, che, in costanza di rapporto, il lavoratore non ha alcuna legittimazione attiva a conseguire la condanna del datore di lavoro ad effettuare i versamenti al Fondo giacché è solo quest'ultimo ad averla.
Di contro, il lavoratore è munito di legittimazione attiva allorquando l'adempimento non è più oggettivamente possibile, ossia quando il rapporto di lavoro è cessato o quando il datore di lavoro di lavoro è fallito, giacché in tali evenienze, come statuito dalla Cassazione “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al CP_5 comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva…Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2 l. fall.
e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo…" (cfr. Cass. 19510/2023).
Del resto, l'accertamento dell'obbligo e la condanna del datore di lavoro -richiesta dal lavoratore- ad effettuare i versamenti al fondo di previdenza complementare, giammai potrebbe munire il lavoratore di un titolo esecutivo da azionare nei confronti del datore di lavoro dal momento che, a mente dell'art. 475 c.p.c., la sentenza vale come titolo per l'esecuzione forzata solo per “la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento”, che in questo caso è il Fondo e non il lavoratore.
A tanto va aggiunto che la possibilità di un'azione giudiziale finalizzata a conseguire la condanna a favore di terzo, ha carattere eccezionale rinveniente la sua fonte solo in un'espressa previsione normativa (cfr. Cass. n. 19398 del 2014 e Cass.
n. 14853 del 2019, Cass. sentenza 21 settembre 2020, n. 19679), e si collega alla tematica della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., laddove invece nel caso in esame il lavoratore farebbe valere in nome proprio il diritto del delegatario a conseguire dal delegato, quanto dovuto in base allo stesso rapporto di valuta di cui egli quale delegante risulta debitore.
12 Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso, va quindi rigettato, assorbita ogni ulteriore valutazione.
La particolarità e complessità delle questioni esaminate in uno all'esito del giudizio e al contrasto giurisprudenziale, consentono la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in data 23.6.25.
Il Giudice
13