TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3029/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ROMITO Parte_1 C.F._1
IO ( elettivamente domiciliato in Corso Umberto I, 55/4, C.F._2
65122 in Pescara presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
AN EA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in via C.F._4
Orazio 123, in Pescara presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni
Conclusioni: così come precisate all'udienza del 23 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16 che in data 31/08/2018 alle ore 19.25, si trovava all'interno del Controparte_2 proprio negozio ed aveva posteggiato nel parcheggio pubblico sito sulla via Marconi e prospiciente l'ingresso del proprio negozio il motoveicolo di proprietà Honda VF750F, tg.
AQ35062; che sopraggiungeva alla guida del proprio autoveicolo Audi A6 sw tg.
ED065TM il il quale, dopo aver tentato di parcheggiare il mezzo Controparte_1 all'interno dello stazzo già parzialmente occupato dal motoveicolo, inveiva ad alta voce nei confronti del con le seguenti parole: “tu la moto qui non ce la poi tenere, la devi Pt_1 togliere perché io devo parcheggiare”; che il dall'interno del negozio avvisava il Pt_1
che stava per chiudere e che di lì a pochi minuti avrebbe liberato il parcheggio;
CP_1 che a quel punto il ingranava la retromarcia e volontariamente e con violenza
CP_1 urtava i motociclo facendolo cadere rovinosamente a terra e trascinandolo in avanti per circa un metro e mezzo;
che il arrestato il proprio veicolo scendeva dalla
CP_1 propria auto e inveendo contro il , portatosi fuori dell'ingresso del negozio, dopo Pt_1 avergli detto 'Tu mi hai rotto lu caz, mo ti crep, mo ti massacro di mazzate' lo colpiva violentemente con una testata al centro del setto nasale;
che il perdeva l'equilibrio e Pt_1 si adagiava su una pila di bancali ma che il anziché arrestare la sua condotta
CP_1 violenta continuava a sferrare pugni sulla testa e sul corpo di quest'ultimo facendolo cadere a terra esanime, che la condotta così descritta proseguiva fino all'intervento di Tes_1
e i quali con la forza bloccavano il;
che chiesto
[...] Testimone_2 CP_1
l'intervento dell'ambulanza e delle forze dell'ordine l'attore veniva trasportato presso il nosocomio di Pescara dove veniva diagnosticato “trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione” con prognosi temporanea di giorni 10 salvo complicazioni;
che per i fatti indicati il sporgeva formale denuncia nei confronti del convenuto e presso la Pt_1
Procura del Tribunale di Pescara veniva aperto il procedimento penale n. 5257/2018 rgnr –
n. 1756/2019 Reg. Gip.; che il Pubblico Ministero chiedeva emettersi nei confronti dell'attuale convenuto decreto penale di condanna alla pena di € 9000,00 di multa, in sostituzione della pena di mesi quattro di reclusione, per i reati commessi in Pescara il
31.08. 2018, di cui : all'art. 582 c.p. "perchè cagionava al lesioni personali Parte_1 consistite in "Trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione", all' art. 612, co. 2,
c.p. "per avere rivolto minacce di morte e di lesioni nei confronti del sig. Parte_1
pagina 2 di 16 pronunziando le parole "Tu mo mi hai rotto lu cazz, mò ti crepo, mò di massacro di mazzate", all'art. 635, 2 comma, c.p. "perchè ingranando la retromarcia al proprio autoveicolo Audi A6tg. ED065TM urtava il motoveicolo Honda VF750F tg. AQ35062 di proprietà del sig. che si trovava parcheggiato sull'area di parcheggio Parte_1 pubblico prospiciente il negozio di quest'ultimo, facendolo cadere a terra e trascinandolo per circa un metro e mezzo"; che il Gip del Tribunale di Pescara accoglieva la predetta richiesta ed emetteva il 03.03.2021 il decreto penale di condanna n. 65/202; che il
[...]
spiegava opposizione formulando istanza sospensione del procedimento penale per CP_1 la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. – 464 bis c.p.p.; che a seguito dei fatti illeciti così descritti il subiva danni alla persona per € 5.185,26 (nella specie la dott.ssa Pt_1 [...] accertava una invalidità permanente nella misura del 4% e invalidità Persona_1 temporanea totale per giorni 15, al 75% per giorni 15, al 50% per giorni 10 e al 25% per giorni 20); danni non patrimoniali da valutarsi in via equitativa nella misura di € 10.000; danni patrimoniali pari ad €4.090,20, giusta nota preventivo redatta il 20-03-2029 dal
[...] della ditta Daytona Plurimoto. CP_3
Concludeva dunque come di seguito: “accertare e dichiarare il convenuto responsabile dei fatti di cui in premessa;
per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patiti dall'attore e pertanto al pagamento della residua somma di € 16.507,16 (€ 19.507,16 - €
3.000,00), -o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria- di cui: a) danno alla persona, pari ad €
5.185,26 (€ 3.345,02 per 4% di invalidità su soggetto di anni 52 + € 712,35 per 15 gg. al
100% + € 534,26 per 15 gg. al 75% + € 356,18 per 15 gg. al 50% + € 237,45 per 20 gg. al
25%); b) il danno non patrimoniale, ex art.li 185 c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c., da valutarsi in via equitativa nella misura di € 10.000,00; c) il danno patrimoniale relativo ai danni provocati al motoveicolo dell'attore pari ad € 4.090,20, giusta nota preventivo redatta il
20.03.2019 dal sig. della ditta dalla ditta Daytona Plurimoto.” Oltre Controparte_3 spese mediche con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. pagina 3 di 16 n. 132 del 2014; nel merito eccepiva la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni occorsi al motoveicolo non potendosi applicare al caso di specie la prescrizione ex art. 2947 comma 3 “giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale, tuttavia è pur sempre necessario l'accertamento del fatto reato, che nel caso di specie non è avvenuto.” ed individuandosi il primo atto interruttivo della prescrizione nella notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 14/07/2021; contestava inoltre il quantum richiesto sia a titolo di danno non patrimoniale anche alla luce delle risultanze della valutazione medico-legale effettuata dal consulente di parte dott. sia a titolo di danno patrimoniale, alla Persona_2 luce della dedotta inidoneità del preventivo in atti e delle incongruente da esso risultanti in punto di data ed in punto di danni riportati ai componenti del motoveicolo incompatibili con la circolazione dello stesso.
Concludeva dunque come di seguito: “In via preliminare, in rito: dichiarare
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda relativa al risarcimento del danno occorso al motoveicolo di proprietà del Signor per le motivazioni di cui in premessa;
Nel merito: Parte_1 respingere le domande spiegate dal Signor con l'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, volte ad ottenere un risarcimento del danno nella misura di € 19.507,16
e, per l'effetto, ridurre l'entità della somma spettante al Signor per tutte le Parte_1 ragioni su esposte;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Assunta la prova orale e disposta la ctu medico legale espletata dalla dott.ssa Per_3
all'udienza del 23 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con
[...] concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a far data dal 20/06/2025.
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta stante il deposito dell'invito alla negoziazione assistita in atti e dovendosi ritenere pienamente soddisfatta la condizione di procedibilità. pagina 4 di 16 Come già precisato con l'ordinanza del 27/04/2022, costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014, n.
162 l'invito rivolto, tramite il proprio avvocato, alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 2 e consistente in “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”; rilevato che nel caso di specie, rivolto dall'attore al convenuto l'invito di cui sopra tramite pec del 3-12-2021, ha fatto seguito l'accordo sottoscritto in data 21-12-2021, con il quale si
è espressamente convenuto che le trattative sarebbero state condotte a distanza mediante scambio di pec per il tramite dei rispettivi avvocati
Gli elementi costitutivi della negoziazione si riscontrano nella negoziazione depositata in atti e con la quale le parti espressamente convenivano “che le trattative sarebbero state condotte a distanza mediante scambio di pec per il tramite dei rispettivi avvocati”, modalità che è ulteriormente giustificata “dal timore dell'attore di incontrare il convenuto, già imputato dei delitti di lesione personale e minaccia ai suoi danni.”.
Passando alla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si osserva quanto segue.
Lamenta il convenuto che il mancato accertamento dell'elemento soggettivo, dolo, impedirebbe l'applicazione dell'art. 2947 comma 3 con conseguente applicazione del termine prescrizionale breve (biennale) ex art. 2947 comma 2.
Nella ricostruzione della vicenda, va anzitutto rilevato che, come precisato con l'ordinanza del 22/12/2022, l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non è idonea in sè ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità del
[...]
in ordine ai fatti reato. CP_1
Ed allora, andranno compiutamente esaminati gli elementi di prova emergenti dagli atti del procedimento penale unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale svolta in questa causa. pagina 5 di 16 Va premesso che la parte convenuta contesta in punto di an, la ricostruzione della parte attrice con limitato riferimento alla dedotta (da parte attrice ) intenzionalità della causazione della caduta della moto. Nulla quaestio invece sulle lesioni volontarie.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, stante la negazione da parte convenuta della volontarietà della condotta, occorre dunque valutare se dalle indicate risultanze emerga o meno la volontarietà della condotta relativamente al dedotto danneggiamento, tenendo conto che l'elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere, in tutto o in parte inservibile, la cosa che si sa essere altrui.
Il reato integrabile secondo le deduzioni di parte attrice è infatti quello di cui all'art. art. 635 comma 2 il quale, ricollegandosi al primo comma del medesimo articolo, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque distrugge, disperde, deteriora, o rende, in tutto o in parte inservibili le seguenti cose altrui: 1) […] o altre cose indicate al numero 7 dell'art. 625.” ossia le cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
Oggetto giuridico della norma è l'inviolabilità del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Come plasticamente evidenziato dalla mera lettura dell'art. 43 del c.p., il dolo viene fondato sul rapporto soggettivo che c'è tra l'azione e l'evento: nel reato doloso l'evento è previsto e voluto dall'agente come conseguenza dell'azione. L'intenzionalità deve involgere tutti gli elementi del fatto tipico: la condotta e l'evento, da intendersi comprensivi di tutti gli attributi che li connotano all'interno della fattispecie, nonché i loro presupposti.
L'accertamento dell'elemento psicologico è effettuato attraverso un procedimento logico – inferenziale di tipo abduttivo, desunto dal complesso dei dati oggettivi disponibili sull'atteggiamento psicologico dell'agente.
Tali dati oggettivi devono individuarsi in tutte le circostanze esteriori che possono essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, potendosi prendere in considerazione tutti quei dati e circostanze aventi valore sintomatico ai fini della sussistenza della volontà dolosa, quali gli stessi elementi obiettivi della fattispecie, le pagina 6 di 16 modalità della condotta, le circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti, nonché gli elementi soggettivi come i moventi e le manifestazioni d'animo.
Si deve peraltro ritenere pertinente al caso di specie la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Ebbene nel caso di specie la versione dei fatti fornita dal querelante deve essere ritenuta credibile, come del resto è stata ritenuta in sede penale stante la richieste di emissione di decreto penale e successiva emissione dello stesso. Ciò anche alla luce dell'istruttoria svolta in questa sede.
Va anzitutto rimarcato che sono state confermati sia in questo giudizio che in sede di sommarie informazioni i pregressi dissidi tra le due parti di questo procedimento legati al
'parcheggio' di cui si è parlato.
Nel caso di specie, emergono plurimi dati a conferma della sussistenza del dolo generico: la piena rappresentazione della altruità del mezzo quale mezzo appartenente al Pt_1
(elemento peraltro non contestato); le circostanze antecedenti emerse, ossia gli attriti preesistenti tra le parti in merito al medesimo parcheggio;
il posizionamento del motoveicolo nello stallo in modo da rendere difficoltoso o impossibile il posteggio dell'auto di proprietà del , elemento questo di avvio della reazione della parte CP_1 convenuta;
la modalità di tempo della condotta concretamente adottata, immediatamente successiva alla richiesta del di attendere. Da ultimo, la piena rappresentazione e Pt_1 volontà del fatto tipico, trova schiacciante conferma proprio nella condotta posta in essere successivamente al danneggiamento del motoveicolo: è ragionevole ritenere che se il
[...]
avesse danneggiato il mezzo altrui senza alcuna intenzionalità, di certo nell'entrare CP_1
pagina 7 di 16 nel negozio si sarebbe scusato con il e non gli avrebbe provocato le lesioni Pt_1 personali per cui è causa.
D'altra parte sia in sede testimoniale che di sommarie informazioni Testimone_1 conferma che nell'occorso il , dopo l'aggressione fisica perpretata ai danni del CP_1
, abbia anche preso di peso la moto ribaltandola. Pt_1
Vi è dunque ben motivo di ritenere che il convenuto pur avendo piena rappresentazione che il parcheggiare l'audi avrebbe danneggiato il motoveicolo ha scelto di porre in essere la condotta causativa dell'evento di danno.
Fugato ogni dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione del reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2 c.p., deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione, avendo il avviato il procedimento civile entro i sei anni Pt_1 da calcolarsi ai sensi degli art 156 cp e 2947 terzo comma cod civ.
Passando alla quantificazione del danno, vi è da ritenere il che preventivo di spesa in atti, nella specie non seguito da fattura, né da quietanza offre degli elementi di prova che non sono stati idoneamente integrati da ulteriore documentazione ( ad esempio documentazione fotografica a riscontro preciso dei danni, listino prezzi che consenta di verificare la conformità delle voci di spesa necessarie per le riparazioni).
Le fotografie in atti risultano comunque utili a comprendere quale sia il lato di caduta del motoveicolo (nella specie il destro).
Ad ogni modo considerando che non è in discussione che l'Audi del abbia CP_1 urtato il motoveicolo del e che lo abbia fatto cadere provocando danni Pt_1 conseguenziali, avendo parte convenuta contestato solo il quantum , il preventivo ( che reca la somma complessiva di euro 4.090,20 ) potrà fungere da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione del danno che viene effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nell'importo di € 2.000,00.
pagina 8 di 16 Sul quantum richiesto a titolo di danno non patrimoniale, ribadito che parte convenuta nulla ha contestato in punto di an, deve preliminarmente darsi conto delle risultanze cui è pervenuta la c.t.u. . Alla dott.ssa veniva richiesto di accertare “alla luce delle Per_3 prospettazioni delle parti e delle emergenze dell'istruttoria orale e documentale, secondo i criteri della medicina legale (inabilità temporanea assoluta e parziale, postumi di invalidità permanente), l'entità della lesione anatomo-funzionale di carattere fisico e psichico patita dall'attore medesimo in nesso di causalità con i fatti per cui è causa;
se le spese mediche documentate siano congrue e se se ne prevedano di future.”.
Dalla espletata CTU è emerso quanto segue.
“[…] Il signor in conseguenza e per causa dell'aggressione fisica subita in Parte_1 data 31/08/2018 ha riportato “Trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione”, così come risulta dal verbale di Pronto Soccorso dove gli furono prestate le prime cure del caso. Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quella desumibile dagli atti di causa ed in parte riferita dallo stesso interessato e consistita in una aggressione fisica (pugni e calci) da parte di una persona nota a seguito di un diverbio verbale intercorso per questioni di viabilità stradale e parcheggio.
Il trattamento è consistito in un periodo di riposo funzionale e cure mediche durante il quale il periziando ha lamentato una persistente sintomatologia caratterizzata da cefalea, cervico-brachialgia sinistra e dolore persistente a carico dell'articolazione temporo- mandibolare (ATM) sinistra. L'infortunato ha inoltre sviluppato uno stato ansioso reattivo all'evento traumatico vissuto per cui ha fatto ricorso a cure mediche specialistiche psichiatriche con assunzione di farmaci psicoattivi, sospesi autonomamente dopo un breve periodo di tempo (circa 60 giorni) per intervenuto miglioramento clinico. Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo ed entità delle lesioni riportate e tenuto conto del trattamento adottato, nonché della documentazione sanitaria visionata, può essere ragionevolmente stimato in giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
pagina 9 di 16 Per quanto riguarda la situazione attuale si rileva come le lesioni subite dal periziando in occasione dell'evento lesivo per cui è causa sono andate incontro a guarigione clinica con postumi permanenti invalidanti caratterizzati da una lieve cervico-brachialgia sinistra, in mancino, in esiti di trauma indiretto del rachide cervicale con sindrome miofasciale reattiva, coinvolgente l'ATM. Si tratta di una menomazione che, tenuto conto del prolungato periodo di tempo ormai trascorso dall'eventi traumatico (oltre 5 anni), può esse considerata di natura permanente e produttiva di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge1 nonché linee guida della SIMLA2, nella ragionevole misura del 2% (due per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico). Per quanto riguarda infine il quesito relativo alle spese mediche si rileva come quelle sostenute in proprio dal periziando e documentate in atti nella misura complessiva di € 202.99 risultano tutte attinenti all'evento traumatico oggetto di causa e sono da ritenere quantitativamente congrue. Non sono invece prevedibili spese future, ad eccezione del saldo del preavviso di parcella di € 400.00 relativo all'onorario per l'assistenza tecnica in CTU a firma del CTP
- dott.ssa - prodotto in sede di visita peritale e allegato alla presente Persona_4 relazione.”
Il c.t.u. ha concluso, dunque, come di seguito: in conseguenza e per causa Parte_1 dell'aggressione fisica subita in data 31/08/2018 ha riportato “Trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato un periodo di inabilità temporanea di giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci)
a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti produttivi di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 2% (due per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Le spese mediche sostenute in proprio dal periziando e documentate in atti nella misura complessiva di € 202.99 risultano attinenti e congrue mentre non sono prevedibili spese future ad eccezione del saldo del preavviso di parcella di € 400.00 relativi all'onorario del
CTP, prodotto in sede di visita peritale e allegato alla presente relazione.” pagina 10 di 16 Al deposito della perizia non sono seguite osservazioni critiche delle parti.
Tali argomentazioni e conclusioni, per la loro logicità, chiarezza e completezza non possono che essere integralmente recepite.
D'altronde la logicità e coerenza delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. incaricato trovano riscontro nella documentazione medica in atti, nella specie nei verbali di pronto soccorso.
Prima di passare alla liquidazione del danno, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle
Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato
"ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: unitarietà nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,226,2056,2059
c.c.); onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici).
Con la riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la precedente rubrica “danno biologico” è stata sostituita dal "danno non patrimoniale", al cui interno è possibile distinguere le due voci di “danno biologico
/dinamico-relazionale” e di “danno da sofferenza soggettiva interiore” (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
La fenomenologia della lesione non patrimoniale deve dunque essere valutata sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. da sofferenza soggettiva interiore, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). (cfr. Cassazione civile sez. III - 01/03/2024, n. 5547).
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle Tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che, come chiarito pagina 11 di 16 dalla Suprema Corte, "sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c." (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
n. 8532 del 06/05/2020).
I danni si liquidano come di seguito: danno biologico temporaneo €.1.725,00 avendo a riferimento la somma di euro 115 al giorno per inabilità assoluta = € 862,50 per I.T.P. al 75% giorni 10; € 575,00 per I.T.P. al
50%, giorni 10; 287,50 per I.T.P. al 25 %; giorni 10;
- danno biologico per invalidità permanente: € 2.206,00 (età 52; 2% percentuale di invalidità ).
Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale o rectius, “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che "la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi" (in tal senso,
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
È dunque procedere ad una valutazione del danno morale in via autonoma rispetto Pt_2 alla personalizzazione del danno biologico. La Suprema Corte prosegue affermando il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, "atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato" (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020).
Le tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno chiarito i passaggi della liquidazione del danno alla salute nei seguenti termini: "in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere pagina 12 di 16 alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 29% nel caso di specie) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3," (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Occorre quindi prima valutare se sussista un concorso del danno biologico (come danno dinamico-relazionale) con il danno morale, rammentando che quest'ultimo in quanto danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza.
Nel caso di specie deve congruamente riconoscersi la ulteriore somma di € 551,00 (quale incremento percentuale del 25% per sofferenza ) in quanto la specifica voce appare riconoscibile, oltre che per la natura di reato dell'illecito, alla luce delle risultanze della c.t.u. “ L'infortunato ha inoltre sviluppato uno stato ansioso reattivo all'evento traumatico vissuto per cui ha fatto ricorso a cure mediche specialistiche psichiatriche con assunzione di farmaci psicoattivi, sospesi autonomamente dopo un breve periodo di tempo (circa 60 giorni) per intervenuto miglioramento clinico”.
pagina 13 di 16 Null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione non essendovi alcuna prova in merito al pregiudizio ulteriore subito.
Riepilogando, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico + danno morale) è dovuta la somma di € 2757,00 cui deve sommarsi il danno biologico temporaneo di € 1.725,00 per un totale di € 4.482,00.
In relazione al reato di minacce deve riconoscersi ulteriori euro 400,00 a titolo di danno morale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale correlato alle lesioni, sono da riconoscere gli esborsi effettuati da parte attrice in quanto spese valutate congrue da parte del C.T.U. e quantificabili nell'importo di euro 202. 99 oltre alle spese per i consulenti tecnici di parte pari ad euro 400,00.
Concludendo, per quanto riguarda il danno riportato dal in conseguenza dell'evento Pt_1 dannoso relativo occorso si riconosce la somma di € 4.882,00 quale danno non patrimoniale;
€ 2.602,99 per danno patrimoniale per un totale di € 7.484,99.
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì all'avente diritto- anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ.
5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 31/08/2018 data dell'evento (Cass. civ.
5671/2010; Cass. civ. 18028/2010), sino alla data di pubblicazione della odierna sentenza. pagina 14 di 16 Sulle somme finali di cui sopra spettanti dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ.
11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa;
con distrazione in favore del procuratore antistatari. Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014; Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022); valore della causa da €5.201 a € 26.000.
Le spese di ctu sono a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la responsabilità del per i danni subiti dal per le Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, riportato dall'attore in conseguenza diretta ed immediata dell'illecito ammonta a complessivi euro €
7.484,99. condanna a pagare in favore del € 7.484,99, con interessi e Controparte_1 Parte_1 rivalutazione nei termini specificati in parte motiva.; condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice che Controparte_1 si liquidano in € 237,00 per esborsi, € 5.077.00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. spese generali.
Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge
Pe, 30 novembre 2025 pagina 15 di 16 Il Giudice
Dott.ssa AN Villani
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3029/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ROMITO Parte_1 C.F._1
IO ( elettivamente domiciliato in Corso Umberto I, 55/4, C.F._2
65122 in Pescara presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
AN EA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in via C.F._4
Orazio 123, in Pescara presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni
Conclusioni: così come precisate all'udienza del 23 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16 che in data 31/08/2018 alle ore 19.25, si trovava all'interno del Controparte_2 proprio negozio ed aveva posteggiato nel parcheggio pubblico sito sulla via Marconi e prospiciente l'ingresso del proprio negozio il motoveicolo di proprietà Honda VF750F, tg.
AQ35062; che sopraggiungeva alla guida del proprio autoveicolo Audi A6 sw tg.
ED065TM il il quale, dopo aver tentato di parcheggiare il mezzo Controparte_1 all'interno dello stazzo già parzialmente occupato dal motoveicolo, inveiva ad alta voce nei confronti del con le seguenti parole: “tu la moto qui non ce la poi tenere, la devi Pt_1 togliere perché io devo parcheggiare”; che il dall'interno del negozio avvisava il Pt_1
che stava per chiudere e che di lì a pochi minuti avrebbe liberato il parcheggio;
CP_1 che a quel punto il ingranava la retromarcia e volontariamente e con violenza
CP_1 urtava i motociclo facendolo cadere rovinosamente a terra e trascinandolo in avanti per circa un metro e mezzo;
che il arrestato il proprio veicolo scendeva dalla
CP_1 propria auto e inveendo contro il , portatosi fuori dell'ingresso del negozio, dopo Pt_1 avergli detto 'Tu mi hai rotto lu caz, mo ti crep, mo ti massacro di mazzate' lo colpiva violentemente con una testata al centro del setto nasale;
che il perdeva l'equilibrio e Pt_1 si adagiava su una pila di bancali ma che il anziché arrestare la sua condotta
CP_1 violenta continuava a sferrare pugni sulla testa e sul corpo di quest'ultimo facendolo cadere a terra esanime, che la condotta così descritta proseguiva fino all'intervento di Tes_1
e i quali con la forza bloccavano il;
che chiesto
[...] Testimone_2 CP_1
l'intervento dell'ambulanza e delle forze dell'ordine l'attore veniva trasportato presso il nosocomio di Pescara dove veniva diagnosticato “trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione” con prognosi temporanea di giorni 10 salvo complicazioni;
che per i fatti indicati il sporgeva formale denuncia nei confronti del convenuto e presso la Pt_1
Procura del Tribunale di Pescara veniva aperto il procedimento penale n. 5257/2018 rgnr –
n. 1756/2019 Reg. Gip.; che il Pubblico Ministero chiedeva emettersi nei confronti dell'attuale convenuto decreto penale di condanna alla pena di € 9000,00 di multa, in sostituzione della pena di mesi quattro di reclusione, per i reati commessi in Pescara il
31.08. 2018, di cui : all'art. 582 c.p. "perchè cagionava al lesioni personali Parte_1 consistite in "Trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione", all' art. 612, co. 2,
c.p. "per avere rivolto minacce di morte e di lesioni nei confronti del sig. Parte_1
pagina 2 di 16 pronunziando le parole "Tu mo mi hai rotto lu cazz, mò ti crepo, mò di massacro di mazzate", all'art. 635, 2 comma, c.p. "perchè ingranando la retromarcia al proprio autoveicolo Audi A6tg. ED065TM urtava il motoveicolo Honda VF750F tg. AQ35062 di proprietà del sig. che si trovava parcheggiato sull'area di parcheggio Parte_1 pubblico prospiciente il negozio di quest'ultimo, facendolo cadere a terra e trascinandolo per circa un metro e mezzo"; che il Gip del Tribunale di Pescara accoglieva la predetta richiesta ed emetteva il 03.03.2021 il decreto penale di condanna n. 65/202; che il
[...]
spiegava opposizione formulando istanza sospensione del procedimento penale per CP_1 la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. – 464 bis c.p.p.; che a seguito dei fatti illeciti così descritti il subiva danni alla persona per € 5.185,26 (nella specie la dott.ssa Pt_1 [...] accertava una invalidità permanente nella misura del 4% e invalidità Persona_1 temporanea totale per giorni 15, al 75% per giorni 15, al 50% per giorni 10 e al 25% per giorni 20); danni non patrimoniali da valutarsi in via equitativa nella misura di € 10.000; danni patrimoniali pari ad €4.090,20, giusta nota preventivo redatta il 20-03-2029 dal
[...] della ditta Daytona Plurimoto. CP_3
Concludeva dunque come di seguito: “accertare e dichiarare il convenuto responsabile dei fatti di cui in premessa;
per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patiti dall'attore e pertanto al pagamento della residua somma di € 16.507,16 (€ 19.507,16 - €
3.000,00), -o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria- di cui: a) danno alla persona, pari ad €
5.185,26 (€ 3.345,02 per 4% di invalidità su soggetto di anni 52 + € 712,35 per 15 gg. al
100% + € 534,26 per 15 gg. al 75% + € 356,18 per 15 gg. al 50% + € 237,45 per 20 gg. al
25%); b) il danno non patrimoniale, ex art.li 185 c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c., da valutarsi in via equitativa nella misura di € 10.000,00; c) il danno patrimoniale relativo ai danni provocati al motoveicolo dell'attore pari ad € 4.090,20, giusta nota preventivo redatta il
20.03.2019 dal sig. della ditta dalla ditta Daytona Plurimoto.” Oltre Controparte_3 spese mediche con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. pagina 3 di 16 n. 132 del 2014; nel merito eccepiva la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni occorsi al motoveicolo non potendosi applicare al caso di specie la prescrizione ex art. 2947 comma 3 “giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale, tuttavia è pur sempre necessario l'accertamento del fatto reato, che nel caso di specie non è avvenuto.” ed individuandosi il primo atto interruttivo della prescrizione nella notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 14/07/2021; contestava inoltre il quantum richiesto sia a titolo di danno non patrimoniale anche alla luce delle risultanze della valutazione medico-legale effettuata dal consulente di parte dott. sia a titolo di danno patrimoniale, alla Persona_2 luce della dedotta inidoneità del preventivo in atti e delle incongruente da esso risultanti in punto di data ed in punto di danni riportati ai componenti del motoveicolo incompatibili con la circolazione dello stesso.
Concludeva dunque come di seguito: “In via preliminare, in rito: dichiarare
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda relativa al risarcimento del danno occorso al motoveicolo di proprietà del Signor per le motivazioni di cui in premessa;
Nel merito: Parte_1 respingere le domande spiegate dal Signor con l'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, volte ad ottenere un risarcimento del danno nella misura di € 19.507,16
e, per l'effetto, ridurre l'entità della somma spettante al Signor per tutte le Parte_1 ragioni su esposte;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Assunta la prova orale e disposta la ctu medico legale espletata dalla dott.ssa Per_3
all'udienza del 23 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con
[...] concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a far data dal 20/06/2025.
Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta stante il deposito dell'invito alla negoziazione assistita in atti e dovendosi ritenere pienamente soddisfatta la condizione di procedibilità. pagina 4 di 16 Come già precisato con l'ordinanza del 27/04/2022, costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014, n.
162 l'invito rivolto, tramite il proprio avvocato, alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 2 e consistente in “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”; rilevato che nel caso di specie, rivolto dall'attore al convenuto l'invito di cui sopra tramite pec del 3-12-2021, ha fatto seguito l'accordo sottoscritto in data 21-12-2021, con il quale si
è espressamente convenuto che le trattative sarebbero state condotte a distanza mediante scambio di pec per il tramite dei rispettivi avvocati
Gli elementi costitutivi della negoziazione si riscontrano nella negoziazione depositata in atti e con la quale le parti espressamente convenivano “che le trattative sarebbero state condotte a distanza mediante scambio di pec per il tramite dei rispettivi avvocati”, modalità che è ulteriormente giustificata “dal timore dell'attore di incontrare il convenuto, già imputato dei delitti di lesione personale e minaccia ai suoi danni.”.
Passando alla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si osserva quanto segue.
Lamenta il convenuto che il mancato accertamento dell'elemento soggettivo, dolo, impedirebbe l'applicazione dell'art. 2947 comma 3 con conseguente applicazione del termine prescrizionale breve (biennale) ex art. 2947 comma 2.
Nella ricostruzione della vicenda, va anzitutto rilevato che, come precisato con l'ordinanza del 22/12/2022, l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non è idonea in sè ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità del
[...]
in ordine ai fatti reato. CP_1
Ed allora, andranno compiutamente esaminati gli elementi di prova emergenti dagli atti del procedimento penale unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale svolta in questa causa. pagina 5 di 16 Va premesso che la parte convenuta contesta in punto di an, la ricostruzione della parte attrice con limitato riferimento alla dedotta (da parte attrice ) intenzionalità della causazione della caduta della moto. Nulla quaestio invece sulle lesioni volontarie.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, stante la negazione da parte convenuta della volontarietà della condotta, occorre dunque valutare se dalle indicate risultanze emerga o meno la volontarietà della condotta relativamente al dedotto danneggiamento, tenendo conto che l'elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere, in tutto o in parte inservibile, la cosa che si sa essere altrui.
Il reato integrabile secondo le deduzioni di parte attrice è infatti quello di cui all'art. art. 635 comma 2 il quale, ricollegandosi al primo comma del medesimo articolo, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque distrugge, disperde, deteriora, o rende, in tutto o in parte inservibili le seguenti cose altrui: 1) […] o altre cose indicate al numero 7 dell'art. 625.” ossia le cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
Oggetto giuridico della norma è l'inviolabilità del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Come plasticamente evidenziato dalla mera lettura dell'art. 43 del c.p., il dolo viene fondato sul rapporto soggettivo che c'è tra l'azione e l'evento: nel reato doloso l'evento è previsto e voluto dall'agente come conseguenza dell'azione. L'intenzionalità deve involgere tutti gli elementi del fatto tipico: la condotta e l'evento, da intendersi comprensivi di tutti gli attributi che li connotano all'interno della fattispecie, nonché i loro presupposti.
L'accertamento dell'elemento psicologico è effettuato attraverso un procedimento logico – inferenziale di tipo abduttivo, desunto dal complesso dei dati oggettivi disponibili sull'atteggiamento psicologico dell'agente.
Tali dati oggettivi devono individuarsi in tutte le circostanze esteriori che possono essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, potendosi prendere in considerazione tutti quei dati e circostanze aventi valore sintomatico ai fini della sussistenza della volontà dolosa, quali gli stessi elementi obiettivi della fattispecie, le pagina 6 di 16 modalità della condotta, le circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti, nonché gli elementi soggettivi come i moventi e le manifestazioni d'animo.
Si deve peraltro ritenere pertinente al caso di specie la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Ebbene nel caso di specie la versione dei fatti fornita dal querelante deve essere ritenuta credibile, come del resto è stata ritenuta in sede penale stante la richieste di emissione di decreto penale e successiva emissione dello stesso. Ciò anche alla luce dell'istruttoria svolta in questa sede.
Va anzitutto rimarcato che sono state confermati sia in questo giudizio che in sede di sommarie informazioni i pregressi dissidi tra le due parti di questo procedimento legati al
'parcheggio' di cui si è parlato.
Nel caso di specie, emergono plurimi dati a conferma della sussistenza del dolo generico: la piena rappresentazione della altruità del mezzo quale mezzo appartenente al Pt_1
(elemento peraltro non contestato); le circostanze antecedenti emerse, ossia gli attriti preesistenti tra le parti in merito al medesimo parcheggio;
il posizionamento del motoveicolo nello stallo in modo da rendere difficoltoso o impossibile il posteggio dell'auto di proprietà del , elemento questo di avvio della reazione della parte CP_1 convenuta;
la modalità di tempo della condotta concretamente adottata, immediatamente successiva alla richiesta del di attendere. Da ultimo, la piena rappresentazione e Pt_1 volontà del fatto tipico, trova schiacciante conferma proprio nella condotta posta in essere successivamente al danneggiamento del motoveicolo: è ragionevole ritenere che se il
[...]
avesse danneggiato il mezzo altrui senza alcuna intenzionalità, di certo nell'entrare CP_1
pagina 7 di 16 nel negozio si sarebbe scusato con il e non gli avrebbe provocato le lesioni Pt_1 personali per cui è causa.
D'altra parte sia in sede testimoniale che di sommarie informazioni Testimone_1 conferma che nell'occorso il , dopo l'aggressione fisica perpretata ai danni del CP_1
, abbia anche preso di peso la moto ribaltandola. Pt_1
Vi è dunque ben motivo di ritenere che il convenuto pur avendo piena rappresentazione che il parcheggiare l'audi avrebbe danneggiato il motoveicolo ha scelto di porre in essere la condotta causativa dell'evento di danno.
Fugato ogni dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione del reato di danneggiamento ex art. 635 comma 2 c.p., deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione, avendo il avviato il procedimento civile entro i sei anni Pt_1 da calcolarsi ai sensi degli art 156 cp e 2947 terzo comma cod civ.
Passando alla quantificazione del danno, vi è da ritenere il che preventivo di spesa in atti, nella specie non seguito da fattura, né da quietanza offre degli elementi di prova che non sono stati idoneamente integrati da ulteriore documentazione ( ad esempio documentazione fotografica a riscontro preciso dei danni, listino prezzi che consenta di verificare la conformità delle voci di spesa necessarie per le riparazioni).
Le fotografie in atti risultano comunque utili a comprendere quale sia il lato di caduta del motoveicolo (nella specie il destro).
Ad ogni modo considerando che non è in discussione che l'Audi del abbia CP_1 urtato il motoveicolo del e che lo abbia fatto cadere provocando danni Pt_1 conseguenziali, avendo parte convenuta contestato solo il quantum , il preventivo ( che reca la somma complessiva di euro 4.090,20 ) potrà fungere da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione del danno che viene effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nell'importo di € 2.000,00.
pagina 8 di 16 Sul quantum richiesto a titolo di danno non patrimoniale, ribadito che parte convenuta nulla ha contestato in punto di an, deve preliminarmente darsi conto delle risultanze cui è pervenuta la c.t.u. . Alla dott.ssa veniva richiesto di accertare “alla luce delle Per_3 prospettazioni delle parti e delle emergenze dell'istruttoria orale e documentale, secondo i criteri della medicina legale (inabilità temporanea assoluta e parziale, postumi di invalidità permanente), l'entità della lesione anatomo-funzionale di carattere fisico e psichico patita dall'attore medesimo in nesso di causalità con i fatti per cui è causa;
se le spese mediche documentate siano congrue e se se ne prevedano di future.”.
Dalla espletata CTU è emerso quanto segue.
“[…] Il signor in conseguenza e per causa dell'aggressione fisica subita in Parte_1 data 31/08/2018 ha riportato “Trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione”, così come risulta dal verbale di Pronto Soccorso dove gli furono prestate le prime cure del caso. Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quella desumibile dagli atti di causa ed in parte riferita dallo stesso interessato e consistita in una aggressione fisica (pugni e calci) da parte di una persona nota a seguito di un diverbio verbale intercorso per questioni di viabilità stradale e parcheggio.
Il trattamento è consistito in un periodo di riposo funzionale e cure mediche durante il quale il periziando ha lamentato una persistente sintomatologia caratterizzata da cefalea, cervico-brachialgia sinistra e dolore persistente a carico dell'articolazione temporo- mandibolare (ATM) sinistra. L'infortunato ha inoltre sviluppato uno stato ansioso reattivo all'evento traumatico vissuto per cui ha fatto ricorso a cure mediche specialistiche psichiatriche con assunzione di farmaci psicoattivi, sospesi autonomamente dopo un breve periodo di tempo (circa 60 giorni) per intervenuto miglioramento clinico. Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo ed entità delle lesioni riportate e tenuto conto del trattamento adottato, nonché della documentazione sanitaria visionata, può essere ragionevolmente stimato in giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
pagina 9 di 16 Per quanto riguarda la situazione attuale si rileva come le lesioni subite dal periziando in occasione dell'evento lesivo per cui è causa sono andate incontro a guarigione clinica con postumi permanenti invalidanti caratterizzati da una lieve cervico-brachialgia sinistra, in mancino, in esiti di trauma indiretto del rachide cervicale con sindrome miofasciale reattiva, coinvolgente l'ATM. Si tratta di una menomazione che, tenuto conto del prolungato periodo di tempo ormai trascorso dall'eventi traumatico (oltre 5 anni), può esse considerata di natura permanente e produttiva di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge1 nonché linee guida della SIMLA2, nella ragionevole misura del 2% (due per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico). Per quanto riguarda infine il quesito relativo alle spese mediche si rileva come quelle sostenute in proprio dal periziando e documentate in atti nella misura complessiva di € 202.99 risultano tutte attinenti all'evento traumatico oggetto di causa e sono da ritenere quantitativamente congrue. Non sono invece prevedibili spese future, ad eccezione del saldo del preavviso di parcella di € 400.00 relativo all'onorario per l'assistenza tecnica in CTU a firma del CTP
- dott.ssa - prodotto in sede di visita peritale e allegato alla presente Persona_4 relazione.”
Il c.t.u. ha concluso, dunque, come di seguito: in conseguenza e per causa Parte_1 dell'aggressione fisica subita in data 31/08/2018 ha riportato “Trauma cranio-facciale non commotivo in policontusione”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato un periodo di inabilità temporanea di giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci)
a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti produttivi di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 2% (due per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Le spese mediche sostenute in proprio dal periziando e documentate in atti nella misura complessiva di € 202.99 risultano attinenti e congrue mentre non sono prevedibili spese future ad eccezione del saldo del preavviso di parcella di € 400.00 relativi all'onorario del
CTP, prodotto in sede di visita peritale e allegato alla presente relazione.” pagina 10 di 16 Al deposito della perizia non sono seguite osservazioni critiche delle parti.
Tali argomentazioni e conclusioni, per la loro logicità, chiarezza e completezza non possono che essere integralmente recepite.
D'altronde la logicità e coerenza delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. incaricato trovano riscontro nella documentazione medica in atti, nella specie nei verbali di pronto soccorso.
Prima di passare alla liquidazione del danno, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle
Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato
"ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: unitarietà nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,226,2056,2059
c.c.); onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici).
Con la riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la precedente rubrica “danno biologico” è stata sostituita dal "danno non patrimoniale", al cui interno è possibile distinguere le due voci di “danno biologico
/dinamico-relazionale” e di “danno da sofferenza soggettiva interiore” (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
La fenomenologia della lesione non patrimoniale deve dunque essere valutata sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. da sofferenza soggettiva interiore, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). (cfr. Cassazione civile sez. III - 01/03/2024, n. 5547).
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle Tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che, come chiarito pagina 11 di 16 dalla Suprema Corte, "sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c." (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
n. 8532 del 06/05/2020).
I danni si liquidano come di seguito: danno biologico temporaneo €.1.725,00 avendo a riferimento la somma di euro 115 al giorno per inabilità assoluta = € 862,50 per I.T.P. al 75% giorni 10; € 575,00 per I.T.P. al
50%, giorni 10; 287,50 per I.T.P. al 25 %; giorni 10;
- danno biologico per invalidità permanente: € 2.206,00 (età 52; 2% percentuale di invalidità ).
Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale o rectius, “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che "la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi" (in tal senso,
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
È dunque procedere ad una valutazione del danno morale in via autonoma rispetto Pt_2 alla personalizzazione del danno biologico. La Suprema Corte prosegue affermando il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, "atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato" (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020).
Le tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno chiarito i passaggi della liquidazione del danno alla salute nei seguenti termini: "in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere pagina 12 di 16 alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 29% nel caso di specie) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3," (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Occorre quindi prima valutare se sussista un concorso del danno biologico (come danno dinamico-relazionale) con il danno morale, rammentando che quest'ultimo in quanto danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza.
Nel caso di specie deve congruamente riconoscersi la ulteriore somma di € 551,00 (quale incremento percentuale del 25% per sofferenza ) in quanto la specifica voce appare riconoscibile, oltre che per la natura di reato dell'illecito, alla luce delle risultanze della c.t.u. “ L'infortunato ha inoltre sviluppato uno stato ansioso reattivo all'evento traumatico vissuto per cui ha fatto ricorso a cure mediche specialistiche psichiatriche con assunzione di farmaci psicoattivi, sospesi autonomamente dopo un breve periodo di tempo (circa 60 giorni) per intervenuto miglioramento clinico”.
pagina 13 di 16 Null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione non essendovi alcuna prova in merito al pregiudizio ulteriore subito.
Riepilogando, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico + danno morale) è dovuta la somma di € 2757,00 cui deve sommarsi il danno biologico temporaneo di € 1.725,00 per un totale di € 4.482,00.
In relazione al reato di minacce deve riconoscersi ulteriori euro 400,00 a titolo di danno morale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale correlato alle lesioni, sono da riconoscere gli esborsi effettuati da parte attrice in quanto spese valutate congrue da parte del C.T.U. e quantificabili nell'importo di euro 202. 99 oltre alle spese per i consulenti tecnici di parte pari ad euro 400,00.
Concludendo, per quanto riguarda il danno riportato dal in conseguenza dell'evento Pt_1 dannoso relativo occorso si riconosce la somma di € 4.882,00 quale danno non patrimoniale;
€ 2.602,99 per danno patrimoniale per un totale di € 7.484,99.
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì all'avente diritto- anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ.
5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 31/08/2018 data dell'evento (Cass. civ.
5671/2010; Cass. civ. 18028/2010), sino alla data di pubblicazione della odierna sentenza. pagina 14 di 16 Sulle somme finali di cui sopra spettanti dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ.
11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa;
con distrazione in favore del procuratore antistatari. Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014; Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022); valore della causa da €5.201 a € 26.000.
Le spese di ctu sono a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la responsabilità del per i danni subiti dal per le Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, riportato dall'attore in conseguenza diretta ed immediata dell'illecito ammonta a complessivi euro €
7.484,99. condanna a pagare in favore del € 7.484,99, con interessi e Controparte_1 Parte_1 rivalutazione nei termini specificati in parte motiva.; condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice che Controparte_1 si liquidano in € 237,00 per esborsi, € 5.077.00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. spese generali.
Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge
Pe, 30 novembre 2025 pagina 15 di 16 Il Giudice
Dott.ssa AN Villani
pagina 16 di 16