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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/08/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1668/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1668/24 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata nel Parte_1 C.F._1
Capoluogo Sabino alla Via delle Orchidee, 2/b, presso e nello Studio dell'Avv. Alberto
Branzanti dal quale è rappresentata giusta procura ad speciem estesa in calce al ricorso e da
(c.f. ) elettivamente domiciliato nel Parte_2 C.F._2
Capoluogo Sabino alla Via delle Orchidee, 2/b, presso e nello Studio dell'Avv. Alessandro
Iannelli dal quale è rappresentato giusta procura estesa in calce al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto presso il Comune di Labro (RI) in data 31.03.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile Anno 2001 - Parte II^ - Serie C - N.ro 1.
Dall'unione coniugale sono nati il 18.08.2001 e Persona_1 Persona_2 il 13.08.2005.
1 Con sentenza depositata il 30.10.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Torricella in Sabina alla Via delle Pantane,1, è assegnata al marito, così come ogni mobile e suppellettile ivi presente, che la abiterà assieme al figlio
, provvedendo autonomamente al mantenimento ordinario di questo sino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
3. la moglie, attualmente concessionaria di un piccolo appartamento a titolo di comodato gratuito temporaneo, provvederà a reperire altro stabile alloggiamento, in cui convivere con Per_ la figlia comune , provvedendo al mantenimento ordinario della stessa sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questa;
4. il marito riconosce alla moglie un contributo di mantenimento di Euro 200,00 (duecento) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5. ciascun coniuge provvederà al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé e questi, maggiorenni, potranno frequentare e intrattenere rapporti liberamente con l'altro genitore non collocatario. Le spese straordinarie relative alla prole, preventivamente comunicate e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, individuabili come daprotocollo del Tribunale di Rieti, verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
6. le parti rinunciano espressamente a vantare qualsiasi diritto e/o pretesa relativamente ai beni mobili o beni mobili registrati intestati o nel possesso dell'altro coniuge, seppure maturati in pendenza della comunione matrimoniale;
7. coniugi propongono congiuntamente, all'esito dell'omologa della presente domanda, anche quella per la cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dall'art.
473bis-49 C.p.c. e con le modalità indicate da Cass. civ. 16 ottobre 2023, n. 28727.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
Va senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è
2 ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza depositata il 30.10.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del contratto da e da Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Labro (RI) in data 31.03.2001, Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (Anno 2001 - Parte II^ - Serie C -
N.ro 1);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Labro ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1668/24 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata nel Parte_1 C.F._1
Capoluogo Sabino alla Via delle Orchidee, 2/b, presso e nello Studio dell'Avv. Alberto
Branzanti dal quale è rappresentata giusta procura ad speciem estesa in calce al ricorso e da
(c.f. ) elettivamente domiciliato nel Parte_2 C.F._2
Capoluogo Sabino alla Via delle Orchidee, 2/b, presso e nello Studio dell'Avv. Alessandro
Iannelli dal quale è rappresentato giusta procura estesa in calce al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto presso il Comune di Labro (RI) in data 31.03.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile Anno 2001 - Parte II^ - Serie C - N.ro 1.
Dall'unione coniugale sono nati il 18.08.2001 e Persona_1 Persona_2 il 13.08.2005.
1 Con sentenza depositata il 30.10.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Torricella in Sabina alla Via delle Pantane,1, è assegnata al marito, così come ogni mobile e suppellettile ivi presente, che la abiterà assieme al figlio
, provvedendo autonomamente al mantenimento ordinario di questo sino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
3. la moglie, attualmente concessionaria di un piccolo appartamento a titolo di comodato gratuito temporaneo, provvederà a reperire altro stabile alloggiamento, in cui convivere con Per_ la figlia comune , provvedendo al mantenimento ordinario della stessa sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questa;
4. il marito riconosce alla moglie un contributo di mantenimento di Euro 200,00 (duecento) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5. ciascun coniuge provvederà al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé e questi, maggiorenni, potranno frequentare e intrattenere rapporti liberamente con l'altro genitore non collocatario. Le spese straordinarie relative alla prole, preventivamente comunicate e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, individuabili come daprotocollo del Tribunale di Rieti, verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
6. le parti rinunciano espressamente a vantare qualsiasi diritto e/o pretesa relativamente ai beni mobili o beni mobili registrati intestati o nel possesso dell'altro coniuge, seppure maturati in pendenza della comunione matrimoniale;
7. coniugi propongono congiuntamente, all'esito dell'omologa della presente domanda, anche quella per la cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dall'art.
473bis-49 C.p.c. e con le modalità indicate da Cass. civ. 16 ottobre 2023, n. 28727.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
Va senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è
2 ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza depositata il 30.10.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del contratto da e da Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Labro (RI) in data 31.03.2001, Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (Anno 2001 - Parte II^ - Serie C -
N.ro 1);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Labro ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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