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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10588 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/12/2022, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. VALENTE ADA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. GUGLIELMO ILARIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 17 giugno 2021. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE
Nel caso di specie tutti i figli sono divenuti maggiorenni, sono tuttora studenti e coabitano con la madre.
IN PUNTO ECONOMICO
La questione controversa attiene all'assegno di mantenimento per i tre figli non economicamente autonomi in quanto studenti. ha evidenziato il mutamento delle proprie condizioni economiche a seguito del Parte_1 licenziamento per superamento del periodo di comporto, sin dal 2022, dovuto alle sue gravi condizioni di salute (era seguito dal CPS di Seregno perché affetto da disturbo bipolare e disturbo della personalità cronico ed attualmente in carico al Dipartimento di salute mentale dell'ASL Piemonte di Torre Pellice) ed ha chiesto dichiararsi non più dovuto l'assegno di mantenimento a favore dei figli, anche in considerazione del fatto che egli aveva versato loro una consistente porzione del danaro ricavato dalla vendita di un immobile (a ciascun figlio la somma di € 30.000,00). Riferisce, altresì, di essere stato costretto a vendere l'immobile in cui abitava e a trasferirsi in Piemonte, dove vive la sorella e dove ha acquistato in data 27 febbraio 2023 un piccolo appartamento (al prezzo di € 18.000,00), proprio per poter avere un aiuto concreto a superare le proprie difficoltà e di trovarsi in condizioni di salute che non gli permettono di lavorare, mentre le sue condizioni economiche sono precarie non essendogli stata riconosciuta una pensione. Dalla documentazione allegata risulta effettuato sul conto corrente del un accredito mensile di Pt_1
€ 905,99 da parte dell' . CP_1 Non vi è prova, invece, che i figli maggiori e abbiano intrapreso un percorso lavorativo Per_1 Per_2 stabile tale da renderli autonomi economicamente, per quanto svolgano qualche attività precaria. La sig.ra percepisce per intero l'assegno unico. Parte_2 Comparate le situazioni economiche e personali delle parti e tenuto conto dell'art. 337 ter c.c. e dei parametri ivi contenuti il Tribunale ritiene congruo porre a carico di un importo a titolo Parte_1 di contributo onnicomprensivo al mantenimento della prole pari ad € 100,00 mensili ciascuno per Per_
e e ad € 200,00 mensili per Per_1 Per_2
ASSEGNO UNICO
L'assegno unico per la prole dovrà essere erogato per intero in favore di . Parte_2
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 1° ottobre 1995 e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Cormano (atto n. 73 parte II serie A anno1995 del registro degli atti di matrimonio di predetto comune); II. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della prole Parte_1 mediante la corresponsione di un assegno onnicomprensivo mensile pari ad € 100,00 Per_ ciascuno per e e ad € 200,00 per da versare a controparte entro il Per_1 Per_2 giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
III. Dispone che l'assegno unico sia erogato per intero in favore di;
Parte_2
IV. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cormano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. XIII. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 23/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/12/2022, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. VALENTE ADA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. GUGLIELMO ILARIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 17 giugno 2021. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE
Nel caso di specie tutti i figli sono divenuti maggiorenni, sono tuttora studenti e coabitano con la madre.
IN PUNTO ECONOMICO
La questione controversa attiene all'assegno di mantenimento per i tre figli non economicamente autonomi in quanto studenti. ha evidenziato il mutamento delle proprie condizioni economiche a seguito del Parte_1 licenziamento per superamento del periodo di comporto, sin dal 2022, dovuto alle sue gravi condizioni di salute (era seguito dal CPS di Seregno perché affetto da disturbo bipolare e disturbo della personalità cronico ed attualmente in carico al Dipartimento di salute mentale dell'ASL Piemonte di Torre Pellice) ed ha chiesto dichiararsi non più dovuto l'assegno di mantenimento a favore dei figli, anche in considerazione del fatto che egli aveva versato loro una consistente porzione del danaro ricavato dalla vendita di un immobile (a ciascun figlio la somma di € 30.000,00). Riferisce, altresì, di essere stato costretto a vendere l'immobile in cui abitava e a trasferirsi in Piemonte, dove vive la sorella e dove ha acquistato in data 27 febbraio 2023 un piccolo appartamento (al prezzo di € 18.000,00), proprio per poter avere un aiuto concreto a superare le proprie difficoltà e di trovarsi in condizioni di salute che non gli permettono di lavorare, mentre le sue condizioni economiche sono precarie non essendogli stata riconosciuta una pensione. Dalla documentazione allegata risulta effettuato sul conto corrente del un accredito mensile di Pt_1
€ 905,99 da parte dell' . CP_1 Non vi è prova, invece, che i figli maggiori e abbiano intrapreso un percorso lavorativo Per_1 Per_2 stabile tale da renderli autonomi economicamente, per quanto svolgano qualche attività precaria. La sig.ra percepisce per intero l'assegno unico. Parte_2 Comparate le situazioni economiche e personali delle parti e tenuto conto dell'art. 337 ter c.c. e dei parametri ivi contenuti il Tribunale ritiene congruo porre a carico di un importo a titolo Parte_1 di contributo onnicomprensivo al mantenimento della prole pari ad € 100,00 mensili ciascuno per Per_
e e ad € 200,00 mensili per Per_1 Per_2
ASSEGNO UNICO
L'assegno unico per la prole dovrà essere erogato per intero in favore di . Parte_2
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 1° ottobre 1995 e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Cormano (atto n. 73 parte II serie A anno1995 del registro degli atti di matrimonio di predetto comune); II. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della prole Parte_1 mediante la corresponsione di un assegno onnicomprensivo mensile pari ad € 100,00 Per_ ciascuno per e e ad € 200,00 per da versare a controparte entro il Per_1 Per_2 giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
III. Dispone che l'assegno unico sia erogato per intero in favore di;
Parte_2
IV. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cormano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. XIII. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 23/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti