Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 17 gennaio 2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio Luongo presso il cui studio sito in Milano, Via Venini
n. 38/2, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Argento presso il cui studio sito in Monza, via A.
Manzoni, 33, è elettivamente domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Con figli: nata a [...] in data [...], e nato a [...] in Persona_1 Persona_2
data 03.05.2013
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
pagina 1 di 9
Per Parte_1
“disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento presso la PE Persona_2 madre;
pronunciare in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre, e, per l'effetto, confermare che il padre possa tenere con sé i figli a week end alternati da venerdì a uscita di scuola a domenica ad ore 21:30 e nella giornata di mercoledì, da uscita di scuola ad ore 21:30; durante l'estate per 15 giorni anche non consecutivi, comunicati alla madre entro 30 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: intero periodo ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga se di comune accordo.
Avendo lo stesso reperito un'occupazione stabile e ben retribuita, prevedere che il sig. sia PE tenuto a versare, a titolo di mantenimento, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per figlio) oltre spese straordinarie;
in subordine che versi per il momento € 400,00 mensili (200 € per figlio) ma che tale importo possa essere rideterminato in € 600,00 quando la situazione economica del padre si sarà stabilizzata, o comunque nell'altra diversa misura che riterrà Codesto Giudice, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
prevedere che il sig. sia altresì tenuto alla corresponsione del 50% per le spese straordinarie PE
- ivi comprese a titolo esemplificativo le spese per eventuale babysitter, libri e materiale didattico, le spese per le gare e gli spostamenti per le competizioni sportive, le spese dentistiche e mediche, quelle relative alla scuola, i corsi integrativi, formativi e sportivi, le gite scolastiche e le vacanze - e quant'altro si rendesse necessario al benessere ed all'educazione dei minori;
Confermare il diritto della sig.ra di percepire nella misura del 100% l'assegno unico e Pt_1 universale di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230 e qualsivoglia bonus a tutela dei minori che verrà erogato dallo Stato;
Prevedere che il sig. sposti altrove la residenza attualmente fissata in 20128 – Milano (MI), PE
Via Tanaro n. 12;
Consentire che entrambi i genitori possano frequentare ed eventualmente portare in casa altre persone o compagni, anche in presenza degli stessi figli.
Assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto opportuno.
Con pronuncia immediatamente esecutiva. In ogni caso con vittoria di spese e competenze e con liquidazione delle spese di gratuito patrocino all'esito del procedimento.”
Per : Controparte_1
“- DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli ed con collocamento presso PE Persona_2 la madre.
- PRONUNCIARE in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre disponendo che il resistente potrà vedere e tenere con sé i figli due sere in settimana, martedì e giovedì, dalle ore
18.30 fino alle ore 21.30, i figli potranno passare a week-end alternati un fine settimana con il padre e l'altro con la madre dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita della scuola alla domenica sera ore 21.00. Per quanto riguarda le festività natalizie in via alternata dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio tra i coniugi così pure per le festività Pasquali, mentre per le ferie estive in accordo i coniugi decideranno i periodi di vacanza da passare insieme ai figli da comunicarsi entro il 30 Maggio di ogni anno, così per potersi organizzare;
- RIGETTARE ogni e qualsiasi tipo di richiesta effettuata da parte ricorrente, relativamente al versamento a titolo di contributo al mantenimento dei figli da parte del sig. in quanto già a PE fatica lo stesso riesce a contribuire con € 300,00= totali al mese e pertanto
pagina 2 di 9 DISPORRE il pagamento in favore dei figli, quale contributo al mantenimento, per un importo di € 300,00= (€ 150,00 per figlio) da parte del sig. oltre il 50% delle spese straordinarie così PE come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- CON VITTORIA di spese, diritti ed onorari di procedura.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Con riserva di dedurre, capitolare ed indicare testi nei termini di legge.
- Si indica sin d'ora quale testimone la zia residente in [...] Villa, 16, che ospita il sig. che verrà sentita quale capitolo di prova: “vero che il sig. PE PE versa € 250,00= al mese quale contributo alle spese di acquisto alimentari e pagamento utenze”.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 gennaio 2024, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio sino all'anno 2021 con , dalla Controparte_1
cui unione nascevano i figli , in data 30.07.2008, e , in data 03.05.2013, domandava PE PE
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento dei minori dell'importo mensile di €
400,00, da rideterminare in € 600,00 quando il padre avrebbe reperito un'occupazione full time, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale dell'assegno unico.
In data 14.03.2024 si costituiva il convenuto il quale chiedeva l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni come in atti, un contributo paterno al mantenimento dei figli dell'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.05.2024, il Giudice, sentite le parti, stante il rifiuto di alla frequentazione paterna, fissava l'udienza del 29.05.2024 per l'audizione della stessa. PE
A seguito dell'audizione di , il Giudice, con provvedimento del 02.06.2024, adottava i PE
seguenti provvedimenti provvisori:
“AFFIDA i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre in Milano, via Tanaro n. 12, dove avranno residenza anagrafica.
DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli a week end alternati da venerdì a uscita di scuola
a domenica ad ore 21:30 e nella giornata di mercoledì, da uscita di scuola ad ore 21:30; durante
l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 giugno di ogni
pagina 3 di 9 anno; per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al
7 gennaio;
per le festività pasquali: intero periodo ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga se di comune accordo.
DISPONE che i servizi sociali di Milano e Bresso svolgano indagine sociale sul nucleo, con particolare riferimento all'attuazione del calendario paterno anche in relazione alla figlia , PE
nonché promuovendo presso le parti un percorso di mediazione, con deposito di relazione entro il
30 settembre 2024;
PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di giugno 2024;
PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:…omissis”.
All'udienza del 10 ottobre 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice, rilevato che i Servizi di Milano avevano chiesto proroga al 30 ottobre 2024 e che i Servizi sociali di
Bresso nulla avevano depositato, disponeva che entrambi i servizi depositassero le relazioni già delegate entro il 30 ottobre 2024, rinviando l'udienza.
Con provvedimento del 12.11.2024, sostitutivo dell'udienza, lette le note dei difensori e le relazioni depositate dai S.S. incaricati del monitoraggio sul nucleo, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava termine alle parti per il deposito degli atti conclusivi del processo e delegava i Servizi sociali di Bresso ad attuare la migliore progettualità per il rafforzamento della relazione padre/figlia.
All'udienza del 19.02.2024, il Giudice, lette le note delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Deve pertanto rigettarsi l'istanza istruttoria formulata dal resistente in quanto superflua ai fini della decisione.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
pagina 4 di 9 Responsabilità genitoriale e frequentazioni con il genitore non collocatario
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso della prole a entrambi i genitori, il collocamento materno dei minori e il calendario di frequentazioni paterne come disposto dal Giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori del 2.06.2024.
Come già riscontrato da codesto T.O., i Servizi incaricati hanno accertato che i signori e PE
non hanno un sostanziale conflitto genitoriale. Permane tuttavia una difficoltà nella Pt_1
comunicazione tra le parti, che evidentemente si è riflessa sui minori, in modo particolare sulla maggiore, , la quale pare aver avvertito “la necessità di prendere le distanze dalle PE
recriminazioni sempre vive tra i genitori, scegliendo di "sacrificare" la propria consuetudine con il padre sia per lealtà nei confronti della madre sia per un proprio bisogno di affermare la propria crescita ed individualità di fronte alle ripetute manifestazioni ed espressioni di rancore del padre nei confronti della madre ed accuse alla figlia di essere alleata con lei. Ciò le ha però fatto sperimentare mancanza nei confronti del padre e desiderio di recuperare una relazione con lui, con modalità e tempi di frequentazione più liberi ed adeguati alla sua età”.
Quanto a , “il ragazzino ha mostrato fatica ad esprimere il proprio vissuto emotivo PE
relativamente alle dinamiche famigliari, di cui percepisce l'intensità ma che vorrebbe venissero bonificate senza coinvolgerlo in prima persona…”. Dalla valutazione della psicologa privata
è apparso “molto trattenuto e coartato a livello emotivo, con la tendenza a negare le PE emozioni negative, che però poi gli procurano malessere”.
Per tali ragioni, si ritiene di confermare il regime attuale di frequentazioni paterne con il minore, senza disporsi un ampliamento a due sere infrasettimanali, come domandato dal padre, al fine di non modificare le ormai consolidate abitudini del ragazzo.
Per quanto riguarda , è stato riscontrato un parziale miglioramento della relazione con il PE
padre, che tuttavia necessita ancora di supporto per permettere alla figlia di superare le resistenze consolidate nel tempo, e al padre di prendere consapevolezza dei propri agiti recriminatori al fine di non reiterarli.
La regolamentazione delle frequentazioni viene disposta con riguardo ad entrambi i minori, tenuto conto della necessaria flessibilità che l'età di e la ancora complicata relazione con il padre PE
richiedono. Il padre potrà, quindi, tenere con sé i figli a week end alternati da venerdì a uscita di scuola a domenica ad ore 21:30 e nella giornata di mercoledì, da uscita di scuola ad ore 21:30; durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: intero periodo ad anni alterni. I genitori possono pagina 5 di 9 liberamente formulare condizioni differenti in deroga se di comune accordo. Il tutto, fatta salva ogni diversa e ulteriore esigenza dei figli.
Come indicato dai Servizi del Comune di Bresso, deve essere disposto l'avvio (o il proseguimento – se già avviato a seguito del provvedimento del 12.11.2024) di una progettualità condivisa per il superamento delle difficoltà nella relazione padre-figlia, anche in vista del prossimo compimento del diciottesimo anno della ragazza, al fine di evitare un definitivo allontanamento tra i due.
Devono essere altresì delegati i Servizi competenti per la residenza dei minori – Comune di Milano
– e del padre – Comune di Bresso- per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico per PE
(qualora i genitori non riprendessero i contatti interrotti a luglio 2024 con la dott.ssa CP_2
psicologa privata del minore) e la predisposizione per i genitori di un congiunto percorso di sostegno alla genitorialità, che al momento incontra resistenze di entrambi a causa della sfiducia reciproca.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori anche in punto economico, non essendo state allegate sopravvenienze nelle condizioni economiche delle parti, per la cui ricostruzione si richiama integralmente l'ordinanza del 02.06.2024.
La signora è impiegata come commessa presso una scuola materna per circa tre ore giornaliere, con paga base di euro 500,00 mensili, alle quali si sommano le ore di straordinari per un totale di circa euro 1.000,00 mensili. L'ultimo dato reddituale disponibile risale all'anno di imposta 2023 (CU
2024) e riporta un reddito annuo lordo di euro 12.230,56. La signora percepisce interamente l'assegno unico per la famiglia per euro 450 mensili circa. Ella dichiara un canone mensile di 650 euro mensili.
Il resistente è impiegato come operaio presso una cooperativa di pulizie e dichiara un reddito di euro 800,00 mensili circa. Tuttavia l'ultimo dato reddituale disponibile risalente all'anno di imposta
2023 (CU 2024), riporta un reddito annuo lordo di euro 15.866,93, pari a circa euro 1.250,00 netti mensili. Egli non ha spese abitative poiché vive con la zia, alla quale dichiara di versare la somma di € 250,00= al mese quale contributo alle spese di acquisto alimentari e pagamento utenze.
Per tali ragioni, tenuto conto dei limitati tempi paterni di mantenimento diretto e delle reciproche condizioni economiche, si ritiene di confermare l'obbligo paterno di versamento alla madre di un contributo per il mantenimento dei figli pari a 350,00 euro mensili.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole.
pagina 6 di 9 L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, collocataria prevalente dei minori.
Le spese di lite
Le spese sono da ritenersi compensate, visto la soccombenza reciproca in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) Rigetta l'istanza istruttoria del resistente;
2) Affida i figli ed in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, PE PE
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre in
Milano, via Tanaro n. 12, dove avranno residenza anagrafica;
3) Dispone che il padre possa tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola a domenica ad ore 21:30 e nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola ad ore
21:30; durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il
30 giugno di ogni anno;
per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le festività pasquali: intero periodo ad anni alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga se di comune accordo. Il tutto, fatta salva ogni diversa e ulteriore esigenza dei figli.
4) Delega i Servizi sociali di Milano e Bresso:
• ad attuare la migliore progettualità per il rafforzamento della relazione padre/figlia;
• all'avvio di un percorso di sostegno psicologico per (qualora i genitori non PE
riprendessero i contatti interrotti a luglio 2024 con la dott.ssa psicologa privata CP_2
del minore) ;
• alla predisposizione per i genitori di un congiunto percorso di sostegno alla genitorialità;
5) Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di giugno 2024;
6) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 7 di 9 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 8 di 9 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
8) Compensa integralmente le spese di lite.
SENTENZA esecutiva ex lege.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Milano e del Comune di Bresso.
Così deciso, in Milano il giorno 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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