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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Avv. Ignazio Cammalleri Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 6/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza n. 293/2020 emessa dal Tribunale Civile di Gela in data
22.06.2020 e pubblicata il 24.06.2020, notificata agli odierni appellanti il
03.12.2020, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Gela (CL) nella via Bentivegna n. 7 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Smecca che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti
E
, nato a [...] il [...], c.f. ON CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...], c.f. , e Controparte_3 CodiceFiscale_5
1 , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_6
elettivamente domiciliati in Gela (CL) al Corso Vittorio Emanuele n. 312, presso lo studio dell'Avv. Davide C. Russello, che li rappresenta e difende giuste procure stese in fogli separati che ed allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], c.f. ON C.F._7
, , nato a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_6 [...]
, , nata a [...] il [...], C.F._8 Controparte_7
c.f. , , nata a [...] il CodiceFiscale_9 OP
03.11.1969, c.f. , e CodiceFiscale_10 Controparte_9
nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_11
Appellati - Contumaci
Conclusioni delle parti.
Il Procuratore degli appellanti con Note di Trattazione per l'udienza del
29.02.2024 così concludeva: “Il sottoscritto Avv. Giuseppe Smecca, difensore di parte appellante, si riporta a quanto già esposto sia nell'atto di appello che nelle note scritte inviate per l'udienza cartolare del 21/04/2021, per cui precisa le proprie conclusioni richiamando, appunto, le conclusioni rassegnate in atti ed il
cui contenuto è da ritenersi qui interamente riportato e trascritto. Infine, si chiede la concessione dei termini di rito”.
Il Procuratore degli appellati , ON Controparte_6 [...]
e , Controparte_7 OP Controparte_9
con Note di Trattazione per l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “Il sottoscritto Avv. Davide C. Russello, n.q., conclude riportandosi a tutto quanto
2 dedotto, eccepito e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta e
in particolare:
• In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello de quo, ai sensi degli artt. nn. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., ovvero di diversa disposizione di rito;
• Rigettare, comunque, con qualsiasi statuizione l'appello medesimo, con la condanna degli appellanti alle spese e compensi del grado;
• Si chiede la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “ e hanno proposto ON Persona_1
domanda di divisione del fondo agricolo sito in Gela c.da Manfria distinto in
catasto al foglio 105 p.lla 41 e del fabbrica to rurale su di esso esistente distinto
in catasto al foglio 105 p.lla 163. Gli attori, e , ON Persona_1
hanno dedotto che acquistato il fondo agricolo e il fabbricato rurale con
compravendita del 15.11. 1979, vendettero in data 8.1.1980 due quote pari ad un
quarto ciascuna a i coniugi e e ai coniugi Parte_3 CP_10
e e che con successiva vendita del ON1 ON2
17.7.1980 vendettero una quota indivisa pari ad un quarto del medesimo fondo
agricolo con annesso fabbricato rurale ai coniugi e Parte_1 Parte_2
; in data 14.6.1990 essi, inoltre, acquistavano da e
[...] Parte_3
la quota indivisa di un quarto dell'immobile per cui è causa (cfr. CP_10
atti di vendita nel fascicolo di parte attrice).
Per effetto dei successivi atti di vendita, dunque il fondo agricolo con annesso
fabbricato, risulta oggetto di comproprietà fra le parti in causa e segnatamente
nella misura della metà in comproprietà dei coniugi e ON
, per una quota indivisa pari ad un quarto in comproprietà di Persona_1
3 e coniugi in regime di comunione legale, e Parte_1 Parte_2
per la restante quota pari ad un quarto a e ai successori di ON
-Condorelli Gaetano, , ON1 Controparte_7
, Persona_2 Controparte_9
Gli attori, esposte tali premesse, hanno pertanto chiesto la divisione giudiziale del
bene in conformità alla situazione di fatto vigente, deducendo che i
comproprietari avevano consensualmente determinato la quota spettante a
ciascuno di essi sia del fondo agricolo che del fabbricato rurale e che, in virtù di
tale accordo essi avevano posseduto porzioni ben determinate del bene,
individuate mediante rinvio al frazionamento a firma dell'arch. del Per_3
23.7.1979 e alla planimetria del geom. del 29.5.2009 ovvero CP_13
specificamente le strisce di terreno contrassegnate dalle lettere b e c del fondo e
gli ambienti della casa rurale indicati con le lettere a, b e c che comprendono oltre
ad alcune stanze della casa anche un locale adiacente adibito a fienile e una parte della corte del fabbricato.
I convenuti , , ON Controparte_6 Controparte_7
, , hanno
[...] OP Controparte_9
aderito alla divisione dei beni conformemente al possesso esercitato da ciascuno
su porzioni distinte dell'immobile, pur eccependo che la corte dcl fabbricato
rurale e il fienile essendo, per struttura e destinazione economica, beni indivisibili
debbano restare in comunione tra le parti. Essi hanno pertanto domandato che
venisse attribuita loro la porzione di terreno contraddistinta dalla lettera d nel
frazionamento a firma dell'arch. del 23.7.1979 e l'attribuzione della Per_3
porzione del fabbricato compita di colore rosso nell'allegato alla consulenza di
parte del geom. versata in atti. CP_14
e hanno manifestato opposizione alla Parte_1 Parte_2
divisione del bene comune, eccependo che con la scrittura privata del 19 luglio
4 1984 i comproprietari avrebbero già disposto in ordine alla divisione dei cespiti;
essi tuttavia, pur opponendosi alla divisione della corte del fabbricato e del fienile,
non hanno dissentito in ordine alla individuazioni delle porzioni di terreno e delle
porzioni di fabbricato ad essi spettanti secondo la prospettazione degli attori, ed
individuate nella striscia contrassegnata con la lett. a del tipo di frazionamento a
firma dell'arch. del 23.7.1979 quanto al fondo e nella porzione Per_3
contrassegnata dalla lett. d della planimetria del geom. del 29.5.2009 CP_13
(nel fascicolo di parte attrice).”.
Con sentenza n. 293/2020 del 22.06.2020 e depositata in data 24.06.2020, il
Tribunale Civile di Gela, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto,
così provvedeva: “Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa
iscritta al n. 860/2010 R.G.A.C., ogni altra domanda cd eccezione respinta,
dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes;
approva il progetto di divisione della relazione tecnica depositata il 5.4.2013, contenuto negli allegati 5 e 11;
attribuisce a ON Controparte_7 OP
in comunione pro indiviso: Controparte_4
- terreno sito in Gela c.da Manfria distinto in catasto al foglio 105 partile 1269 e
1271,
- l'unità immobiliare sita in Gela c.da Manfria distinta in catasto al foglio 105
part.lla 1275 sub 5;
attribuisce a e in comunione pro indiviso: Parte_1 Parte_2
- il terreno sito in Gela c.da Manfria distinto in catasto al foglio 105 part.lla 1268,
- l'unità immobiliare sita in Gela c.da Manfria distinta in catasto al foglio 105
part.lla 1275 sub 3;
5 attribuisce a , , ON Controparte_6 Controparte_7
, , in
[...] OP Controparte_9
comunione pro indiviso:
- il terreno sito in Gela c.da Manfria distinto in catasto al foglio 105 part.lla 1273,
- l 'unità immobiliare sita in Gela c.da Manfria distinta in catasto al foglio 105
part.lla 1275 sub 4;
dispone che rimangano in comunione tra le parti:
- la corte della casa rurale, distinta in catasto al foglio 105 part.lla 1275 Sub 1,
fabbricato di circa 20 mq destinato a fienile, in catasto al foglio 105 part.lla 1275
sub 2,
- la strada che collega la pubblica via alla corte dcl fabbricato, distinta in catasto
al foglio 105 part.lla 1272;
dispone che, a titolo di debito di conguaglio, e Parte_1 [...]
corrispondano a Parte_2 Parte_4 Controparte_7 [...]
€ 6.600,00 in solido;
CP_8 Controparte_4
dispone che, a titolo di debito di conguaglio, , ON CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 OP [...]
corrispondano a Controparte_9 ON Controparte_7
€. 1.800,00 in solido;
OP Controparte_4
compensa le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del
14.5.2020, a carico di parte attrice per la metà e a carico delle altre parti
condividenti per la misura di un quarto ciascuna;
dispone che la sentenza non definitiva n. 515/2017 pubblicata il 3.8.2017, venga
corretta sostituendo, nel dispositivo, a pag. 7, quinto rigo, dopo il nome , Pt_1
il cognome con il cognome come correttamente dovuto”. Parte_2 CP_7
6 2. Avverso la predetta decisione e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello sulla scorta di un unico motivo con cui lamentano l'erroneità
della sentenza laddove il primo Giudice, dopo avere riconosciuto piena validità
della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 19.07.1984, che non prevedeva la corresponsione di conguagli all'atto della divisione, e proceduto allo scioglimento della comunione nel rispetto di detta scrittura, ha disposto a carico di essi appellanti un conguaglio di € 6.600,00 in favore di , ON CP_2
e , pur in assenza di una loro
[...] Controparte_3 Controparte_4
esplicita richiesta in tal senso, incorrendo in tal modo nella violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., concludendo chiedendo accogliersi le seguenti domande:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta adita, in parziale riforma della sentenza impugnata:
A) Riconoscere e dichiarare lo scioglimento della comunione sussistente tra le
parti come da progetto di divisione della relazione tecnica depositata il
05/04/2013, con conseguente permanenza della comunione della casa rurale
distinta in catasto al foglio 105, part.lla 1275, sub 1, del fabbricato di circa mq.
20 (fienile) in catasto al foglio 105, part.lla 1275, sub 2 e della strada che collega
la pubblica via alla corte del fabbricato in catasto al foglio 105, part.lla 1272;
B) Riconoscere e dichiarare che in capo agli appellanti non sussiste alcun debito
di conguaglio in favore di , , ON Controparte_2 CP_3
e;
[...] Controparte_4
C) Per il resto, confermare l'impugnata sentenza.
Ad ogni modo, comunque, si chiede la pronuncia di qualsivoglia altra
affermazione idonea a produrre l'effetto che nulla devono gli appellanti in favore
dei sopra citati convenuti / appellati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da
distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
7 Costituitisi in giudizio , ON Controparte_2 CP_3
e , hanno resistito al gravame formulando le seguenti
[...] Controparte_4
domande: “VOGLIA L'ECC/MA CORTE reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'appello de quo, ai sensi degli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., ovvero di diversa disposizione di rito;
- rigettare, comunque, con qualsiasi statuizione l'appello medesimo, con la condanna degli appellati alle spese e compensi del grado”.
All'udienza del 21.04.2021, la Corte, ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per la delibazione preliminare dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte, sostituita l'udienza del 29.02.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ON CP_6
, e
[...] Controparte_7 OP [...]
ritualmente citati e non costituitisi in giudizio. Controparte_9
4. Sempre in via preliminare, va inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. L'appello proposto è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1111 e ss. c.c.
in materia di scioglimento della comunione;
tale effetto si perfeziona o in virtù di un accordo tra tutti i comunisti (in un caso come quello per cui è causa, i comproprietari), configurando il c.d. scioglimento amichevole, o in forza di una
8 pronuncia (costitutiva) dell'autorità giudiziaria, previa iniziativa in questo senso
(artt.1111 c.c., 1114 c.c. e 718 c.c.) di uno dei comunisti, a fronte del dissenso allo scioglimento della comunione di uno o più degli altri partecipanti, configurandosi, in tal caso un'ipotesi di scioglimento giudiziale.
Nei casi come quello per cui è causa, ove la contitolarità del diritto di proprietà
insiste su un bene avente natura di bene immobile (segnatamente, il fondo agricolo con annesso fabbricato rurale), lo scioglimento della comunione può discendere da un accordo di cui siano partecipi tutti i comunisti, consacrato, necessariamente, in un atto avente forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., a pena di invalidità (della specie della nullità) dello stesso.
Sennonché, pur nella convergenza delle volontà delle parti di attuare lo scioglimento della comunione con attribuzione dei cespiti di fatto posseduti, detto effetto - in difetto del requisito di forma - non può essere giuridicamente ancorato ad un accordo tra le parti, sì da potersi configurare a tutti gli effetti uno scioglimento amichevole della comunione.
Ed invero, la scrittura privata del 19.07.1984, che pur non prevedeva la corresponsione di conguagli all'atto della divisione, è priva di rilievo ai fini del perfezionamento dello scioglimento, in ragione della natura del bene in comproprietà.
Questa Corte prende atto che lo scioglimento della comunione, come disposto della gravata decisione, non ha formato oggetto di impugnazione se non per la parte relativa al capo di sentenza che ha previsto un conguaglio a favore dei comproprietari assegnatari della porzione di minor valore.
Conguaglio correttamente disposto dal primo giudice, tenuto conto che la fonte dello scioglimento della comunione deve essere rinvenuta nel titolo giudiziale (la sentenza del Giudice di prime cure, che ha recepito, anche in ragione della situazione di fatto esistente, la volontà dei comunisti di procedere allo
9 scioglimento della comunione e all'assegnazione di ciascuno dei lotti ottenuti dalla divisione materiale dell'immobile) e che manca una manifestazione di volontà
(rinuncia) al conguaglio da parte dell'avente diritto, assegnatario della quota di minor valore, come accertato dal c.t.u.
Dalle risultanze acquisite al giudizio, infatti, non emerge alcun elemento a sostegno dell'esistenza di una rinuncia al diritto al conguaglio da parte di
, e ON Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
Oltre a non dire che il diritto al conguaglio (art. 1116 c.c. e art. 728 c.c.) sorge quale effetto legale dello scioglimento (che si produce ope legis) e si giustifica sulla scorta della scelta di favore, espressa dal legislatore, per la divisione in natura
(artt. 1114 c.c. e 718 c.c.) dell'oggetto della comunione, in conformità con le norme che disciplinano la materia dello scioglimento della comunione ereditaria -
cui quelle in materia di comunione ordinaria rinviano (cfr. art. 1116 c.c.) - configurando, in capo a ciascuno dei comunisti, il relativo diritto potestativo, il cui esercizio e soddisfacimento sono impediti solo dall'eventuale non divisibilità o dalla non comoda divisibilità del cespite.
Ciò posto, considerato altresì che “in tema di divisione ereditaria, la
determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 cod. civ., a
carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore ed a
favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde
dalle singole domande delle parti. Infatti, essa attiene alle concrete modalità di
attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la
sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote” (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7833 del
26/03/2008), esente da censure si appalesa la pronunzia del Tribunale che ha disposto a carico degli appellanti un conguaglio di € 6.600,00 in favore di
10 , e ON Controparte_2 Controparte_3 CP_4
pur in assenza di una loro esplicita richiesta in tal senso, essendo il
[...]
conguaglio finalizzato a compensare la ineguaglianza delle quote derivante dalla divisione.
Sulla scorta di tali rilievi l'appello va pertanto rigettato.
6. In applicazione del principio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di
, e ON Controparte_2 Controparte_3 CP_4
liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con
[...]
applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del
2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore
(visto il valore della causa indicato nell'atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della limitata attività difensiva svolta e della modesta difficoltà dell'affare.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e ON
, e Controparte_6 Controparte_7 OP
rimasti contumaci, nei cui confronti non è stata Controparte_9
spiegata alcuna domanda.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , ON
, e Controparte_6 Controparte_7 OP
rigetta l'appello proposto da e Controparte_9 Parte_1
11 avverso la sentenza n. 293/2020 emessa dal Tribunale Civile di Parte_2
Gela il 22.06.2020 e depositata in data 24.06.2020, che conferma.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di , ON CP_2
e delle spese di questo grado
[...] Controparte_3 Controparte_4
di giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e ON
, e Controparte_6 Controparte_7 OP
. Controparte_9
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Avv. Ignazio Cammalleri Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 6/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza n. 293/2020 emessa dal Tribunale Civile di Gela in data
22.06.2020 e pubblicata il 24.06.2020, notificata agli odierni appellanti il
03.12.2020, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Gela (CL) nella via Bentivegna n. 7 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Smecca che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti
E
, nato a [...] il [...], c.f. ON CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...], c.f. , e Controparte_3 CodiceFiscale_5
1 , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_6
elettivamente domiciliati in Gela (CL) al Corso Vittorio Emanuele n. 312, presso lo studio dell'Avv. Davide C. Russello, che li rappresenta e difende giuste procure stese in fogli separati che ed allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], c.f. ON C.F._7
, , nato a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_6 [...]
, , nata a [...] il [...], C.F._8 Controparte_7
c.f. , , nata a [...] il CodiceFiscale_9 OP
03.11.1969, c.f. , e CodiceFiscale_10 Controparte_9
nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_11
Appellati - Contumaci
Conclusioni delle parti.
Il Procuratore degli appellanti con Note di Trattazione per l'udienza del
29.02.2024 così concludeva: “Il sottoscritto Avv. Giuseppe Smecca, difensore di parte appellante, si riporta a quanto già esposto sia nell'atto di appello che nelle note scritte inviate per l'udienza cartolare del 21/04/2021, per cui precisa le proprie conclusioni richiamando, appunto, le conclusioni rassegnate in atti ed il
cui contenuto è da ritenersi qui interamente riportato e trascritto. Infine, si chiede la concessione dei termini di rito”.
Il Procuratore degli appellati , ON Controparte_6 [...]
e , Controparte_7 OP Controparte_9
con Note di Trattazione per l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “Il sottoscritto Avv. Davide C. Russello, n.q., conclude riportandosi a tutto quanto
2 dedotto, eccepito e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta e
in particolare:
• In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello de quo, ai sensi degli artt. nn. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., ovvero di diversa disposizione di rito;
• Rigettare, comunque, con qualsiasi statuizione l'appello medesimo, con la condanna degli appellanti alle spese e compensi del grado;
• Si chiede la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “ e hanno proposto ON Persona_1
domanda di divisione del fondo agricolo sito in Gela c.da Manfria distinto in
catasto al foglio 105 p.lla 41 e del fabbrica to rurale su di esso esistente distinto
in catasto al foglio 105 p.lla 163. Gli attori, e , ON Persona_1
hanno dedotto che acquistato il fondo agricolo e il fabbricato rurale con
compravendita del 15.11. 1979, vendettero in data 8.1.1980 due quote pari ad un
quarto ciascuna a i coniugi e e ai coniugi Parte_3 CP_10
e e che con successiva vendita del ON1 ON2
17.7.1980 vendettero una quota indivisa pari ad un quarto del medesimo fondo
agricolo con annesso fabbricato rurale ai coniugi e Parte_1 Parte_2
; in data 14.6.1990 essi, inoltre, acquistavano da e
[...] Parte_3
la quota indivisa di un quarto dell'immobile per cui è causa (cfr. CP_10
atti di vendita nel fascicolo di parte attrice).
Per effetto dei successivi atti di vendita, dunque il fondo agricolo con annesso
fabbricato, risulta oggetto di comproprietà fra le parti in causa e segnatamente
nella misura della metà in comproprietà dei coniugi e ON
, per una quota indivisa pari ad un quarto in comproprietà di Persona_1
3 e coniugi in regime di comunione legale, e Parte_1 Parte_2
per la restante quota pari ad un quarto a e ai successori di ON
-Condorelli Gaetano, , ON1 Controparte_7
, Persona_2 Controparte_9
Gli attori, esposte tali premesse, hanno pertanto chiesto la divisione giudiziale del
bene in conformità alla situazione di fatto vigente, deducendo che i
comproprietari avevano consensualmente determinato la quota spettante a
ciascuno di essi sia del fondo agricolo che del fabbricato rurale e che, in virtù di
tale accordo essi avevano posseduto porzioni ben determinate del bene,
individuate mediante rinvio al frazionamento a firma dell'arch. del Per_3
23.7.1979 e alla planimetria del geom. del 29.5.2009 ovvero CP_13
specificamente le strisce di terreno contrassegnate dalle lettere b e c del fondo e
gli ambienti della casa rurale indicati con le lettere a, b e c che comprendono oltre
ad alcune stanze della casa anche un locale adiacente adibito a fienile e una parte della corte del fabbricato.
I convenuti , , ON Controparte_6 Controparte_7
, , hanno
[...] OP Controparte_9
aderito alla divisione dei beni conformemente al possesso esercitato da ciascuno
su porzioni distinte dell'immobile, pur eccependo che la corte dcl fabbricato
rurale e il fienile essendo, per struttura e destinazione economica, beni indivisibili
debbano restare in comunione tra le parti. Essi hanno pertanto domandato che
venisse attribuita loro la porzione di terreno contraddistinta dalla lettera d nel
frazionamento a firma dell'arch. del 23.7.1979 e l'attribuzione della Per_3
porzione del fabbricato compita di colore rosso nell'allegato alla consulenza di
parte del geom. versata in atti. CP_14
e hanno manifestato opposizione alla Parte_1 Parte_2
divisione del bene comune, eccependo che con la scrittura privata del 19 luglio
4 1984 i comproprietari avrebbero già disposto in ordine alla divisione dei cespiti;
essi tuttavia, pur opponendosi alla divisione della corte del fabbricato e del fienile,
non hanno dissentito in ordine alla individuazioni delle porzioni di terreno e delle
porzioni di fabbricato ad essi spettanti secondo la prospettazione degli attori, ed
individuate nella striscia contrassegnata con la lett. a del tipo di frazionamento a
firma dell'arch. del 23.7.1979 quanto al fondo e nella porzione Per_3
contrassegnata dalla lett. d della planimetria del geom. del 29.5.2009 CP_13
(nel fascicolo di parte attrice).”.
Con sentenza n. 293/2020 del 22.06.2020 e depositata in data 24.06.2020, il
Tribunale Civile di Gela, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto,
così provvedeva: “Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa
iscritta al n. 860/2010 R.G.A.C., ogni altra domanda cd eccezione respinta,
dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes;
approva il progetto di divisione della relazione tecnica depositata il 5.4.2013, contenuto negli allegati 5 e 11;
attribuisce a ON Controparte_7 OP
in comunione pro indiviso: Controparte_4
- terreno sito in Gela c.da Manfria distinto in catasto al foglio 105 partile 1269 e
1271,
- l'unità immobiliare sita in Gela c.da Manfria distinta in catasto al foglio 105
part.lla 1275 sub 5;
attribuisce a e in comunione pro indiviso: Parte_1 Parte_2
- il terreno sito in Gela c.da Manfria distinto in catasto al foglio 105 part.lla 1268,
- l'unità immobiliare sita in Gela c.da Manfria distinta in catasto al foglio 105
part.lla 1275 sub 3;
5 attribuisce a , , ON Controparte_6 Controparte_7
, , in
[...] OP Controparte_9
comunione pro indiviso:
- il terreno sito in Gela c.da Manfria distinto in catasto al foglio 105 part.lla 1273,
- l 'unità immobiliare sita in Gela c.da Manfria distinta in catasto al foglio 105
part.lla 1275 sub 4;
dispone che rimangano in comunione tra le parti:
- la corte della casa rurale, distinta in catasto al foglio 105 part.lla 1275 Sub 1,
fabbricato di circa 20 mq destinato a fienile, in catasto al foglio 105 part.lla 1275
sub 2,
- la strada che collega la pubblica via alla corte dcl fabbricato, distinta in catasto
al foglio 105 part.lla 1272;
dispone che, a titolo di debito di conguaglio, e Parte_1 [...]
corrispondano a Parte_2 Parte_4 Controparte_7 [...]
€ 6.600,00 in solido;
CP_8 Controparte_4
dispone che, a titolo di debito di conguaglio, , ON CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 OP [...]
corrispondano a Controparte_9 ON Controparte_7
€. 1.800,00 in solido;
OP Controparte_4
compensa le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del
14.5.2020, a carico di parte attrice per la metà e a carico delle altre parti
condividenti per la misura di un quarto ciascuna;
dispone che la sentenza non definitiva n. 515/2017 pubblicata il 3.8.2017, venga
corretta sostituendo, nel dispositivo, a pag. 7, quinto rigo, dopo il nome , Pt_1
il cognome con il cognome come correttamente dovuto”. Parte_2 CP_7
6 2. Avverso la predetta decisione e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello sulla scorta di un unico motivo con cui lamentano l'erroneità
della sentenza laddove il primo Giudice, dopo avere riconosciuto piena validità
della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 19.07.1984, che non prevedeva la corresponsione di conguagli all'atto della divisione, e proceduto allo scioglimento della comunione nel rispetto di detta scrittura, ha disposto a carico di essi appellanti un conguaglio di € 6.600,00 in favore di , ON CP_2
e , pur in assenza di una loro
[...] Controparte_3 Controparte_4
esplicita richiesta in tal senso, incorrendo in tal modo nella violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., concludendo chiedendo accogliersi le seguenti domande:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta adita, in parziale riforma della sentenza impugnata:
A) Riconoscere e dichiarare lo scioglimento della comunione sussistente tra le
parti come da progetto di divisione della relazione tecnica depositata il
05/04/2013, con conseguente permanenza della comunione della casa rurale
distinta in catasto al foglio 105, part.lla 1275, sub 1, del fabbricato di circa mq.
20 (fienile) in catasto al foglio 105, part.lla 1275, sub 2 e della strada che collega
la pubblica via alla corte del fabbricato in catasto al foglio 105, part.lla 1272;
B) Riconoscere e dichiarare che in capo agli appellanti non sussiste alcun debito
di conguaglio in favore di , , ON Controparte_2 CP_3
e;
[...] Controparte_4
C) Per il resto, confermare l'impugnata sentenza.
Ad ogni modo, comunque, si chiede la pronuncia di qualsivoglia altra
affermazione idonea a produrre l'effetto che nulla devono gli appellanti in favore
dei sopra citati convenuti / appellati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da
distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
7 Costituitisi in giudizio , ON Controparte_2 CP_3
e , hanno resistito al gravame formulando le seguenti
[...] Controparte_4
domande: “VOGLIA L'ECC/MA CORTE reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'appello de quo, ai sensi degli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., ovvero di diversa disposizione di rito;
- rigettare, comunque, con qualsiasi statuizione l'appello medesimo, con la condanna degli appellati alle spese e compensi del grado”.
All'udienza del 21.04.2021, la Corte, ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per la delibazione preliminare dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La Corte, sostituita l'udienza del 29.02.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ON CP_6
, e
[...] Controparte_7 OP [...]
ritualmente citati e non costituitisi in giudizio. Controparte_9
4. Sempre in via preliminare, va inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. L'appello proposto è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1111 e ss. c.c.
in materia di scioglimento della comunione;
tale effetto si perfeziona o in virtù di un accordo tra tutti i comunisti (in un caso come quello per cui è causa, i comproprietari), configurando il c.d. scioglimento amichevole, o in forza di una
8 pronuncia (costitutiva) dell'autorità giudiziaria, previa iniziativa in questo senso
(artt.1111 c.c., 1114 c.c. e 718 c.c.) di uno dei comunisti, a fronte del dissenso allo scioglimento della comunione di uno o più degli altri partecipanti, configurandosi, in tal caso un'ipotesi di scioglimento giudiziale.
Nei casi come quello per cui è causa, ove la contitolarità del diritto di proprietà
insiste su un bene avente natura di bene immobile (segnatamente, il fondo agricolo con annesso fabbricato rurale), lo scioglimento della comunione può discendere da un accordo di cui siano partecipi tutti i comunisti, consacrato, necessariamente, in un atto avente forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., a pena di invalidità (della specie della nullità) dello stesso.
Sennonché, pur nella convergenza delle volontà delle parti di attuare lo scioglimento della comunione con attribuzione dei cespiti di fatto posseduti, detto effetto - in difetto del requisito di forma - non può essere giuridicamente ancorato ad un accordo tra le parti, sì da potersi configurare a tutti gli effetti uno scioglimento amichevole della comunione.
Ed invero, la scrittura privata del 19.07.1984, che pur non prevedeva la corresponsione di conguagli all'atto della divisione, è priva di rilievo ai fini del perfezionamento dello scioglimento, in ragione della natura del bene in comproprietà.
Questa Corte prende atto che lo scioglimento della comunione, come disposto della gravata decisione, non ha formato oggetto di impugnazione se non per la parte relativa al capo di sentenza che ha previsto un conguaglio a favore dei comproprietari assegnatari della porzione di minor valore.
Conguaglio correttamente disposto dal primo giudice, tenuto conto che la fonte dello scioglimento della comunione deve essere rinvenuta nel titolo giudiziale (la sentenza del Giudice di prime cure, che ha recepito, anche in ragione della situazione di fatto esistente, la volontà dei comunisti di procedere allo
9 scioglimento della comunione e all'assegnazione di ciascuno dei lotti ottenuti dalla divisione materiale dell'immobile) e che manca una manifestazione di volontà
(rinuncia) al conguaglio da parte dell'avente diritto, assegnatario della quota di minor valore, come accertato dal c.t.u.
Dalle risultanze acquisite al giudizio, infatti, non emerge alcun elemento a sostegno dell'esistenza di una rinuncia al diritto al conguaglio da parte di
, e ON Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
Oltre a non dire che il diritto al conguaglio (art. 1116 c.c. e art. 728 c.c.) sorge quale effetto legale dello scioglimento (che si produce ope legis) e si giustifica sulla scorta della scelta di favore, espressa dal legislatore, per la divisione in natura
(artt. 1114 c.c. e 718 c.c.) dell'oggetto della comunione, in conformità con le norme che disciplinano la materia dello scioglimento della comunione ereditaria -
cui quelle in materia di comunione ordinaria rinviano (cfr. art. 1116 c.c.) - configurando, in capo a ciascuno dei comunisti, il relativo diritto potestativo, il cui esercizio e soddisfacimento sono impediti solo dall'eventuale non divisibilità o dalla non comoda divisibilità del cespite.
Ciò posto, considerato altresì che “in tema di divisione ereditaria, la
determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 cod. civ., a
carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore ed a
favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde
dalle singole domande delle parti. Infatti, essa attiene alle concrete modalità di
attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la
sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote” (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7833 del
26/03/2008), esente da censure si appalesa la pronunzia del Tribunale che ha disposto a carico degli appellanti un conguaglio di € 6.600,00 in favore di
10 , e ON Controparte_2 Controparte_3 CP_4
pur in assenza di una loro esplicita richiesta in tal senso, essendo il
[...]
conguaglio finalizzato a compensare la ineguaglianza delle quote derivante dalla divisione.
Sulla scorta di tali rilievi l'appello va pertanto rigettato.
6. In applicazione del principio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di
, e ON Controparte_2 Controparte_3 CP_4
liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con
[...]
applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del
2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore
(visto il valore della causa indicato nell'atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della limitata attività difensiva svolta e della modesta difficoltà dell'affare.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e ON
, e Controparte_6 Controparte_7 OP
rimasti contumaci, nei cui confronti non è stata Controparte_9
spiegata alcuna domanda.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , ON
, e Controparte_6 Controparte_7 OP
rigetta l'appello proposto da e Controparte_9 Parte_1
11 avverso la sentenza n. 293/2020 emessa dal Tribunale Civile di Parte_2
Gela il 22.06.2020 e depositata in data 24.06.2020, che conferma.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di , ON CP_2
e delle spese di questo grado
[...] Controparte_3 Controparte_4
di giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e ON
, e Controparte_6 Controparte_7 OP
. Controparte_9
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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