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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/06/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8048 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele d'Annunzio n. 125, presso lo studio dell'avv. Antonino Tirrò, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Persona_1 di Roma.
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso, dall'avv. Sebastiano Maugeri, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Persona_2
. Pt_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via F. Crispi n. 247, presso lo studio dell'avv. Febo Battaglia, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
1 Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.08.2024, la ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 293 2024 90164737 86 000, dell'importo complessivo di € 1.489,47, e relativa alla cartella di pagamento n. 293 2018 00274924 83 000, presuntivamente notificata il 09.01.2019, per presunte omissioni dei premi per l'anno 2018 per € 149,44; CP_2 all'avviso di addebito n.523 2019 00079539 65 000, presuntivamente notificato il 06.03.2020, per presunte CP_ omissioni contributive per l'anno 2018 per € 1.340,03.
La ricorrente contestava la dovutezza delle somme, in quanto nel 2018 aveva cessato l'attività, versando tutte le somme a titolo di contributi e premi assicurativi dovuti, e dall'Agosto 2018 le era stata riconosciuta la prestazione pensionistica. Eccepiva anche l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche nell'eventualità che fosse data la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento risalente al 09.01.2019. eccezione che formulava anche con riguardo alle somme richiesta con l'avviso di addebito. Eccepiva, ancora, la violazione dell'art. 3, della L 241/1990 e degli articoli 1
e 6 del D.M. 03.09.1999 n. 321, e l'erroneità del calcolo delle somme aggiuntive.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1)In limine litis, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento opposta, così come della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito contenuti nella stessa e sopra menzionati, alla luce di tutte le motivazioni esposte;
CP_ CP_ 2)Riconoscere che le poco chiare pretese economiche a titolo di contributi e premi riguardano un periodo in cui l'odierna istante aveva cessato la propria attività commerciale, iniziando a percepire la rendita pensionistica;
3)In ogni caso e comunque, dichiarare prescritti i (presunti) crediti in questione ed illegittima la loro iscrizione a ruolo, con conseguente annullamento delle elencate cartelle di pagamento/avvisi di addebito
e la successiva intimazione di pagamento (euro 1.489,47); 4)Annullare e/o revocare e/o invalidare e/o, comunque, dichiarare l'inefficacia dell'intimazione di pagamento contestata (nonché della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito ivi menzionata), per l'importo complessivo di euro 1.489,47, così come anche per le somme aggiuntive, con la contestuale dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo
e della relativa intimazione di pagamento;
5)Per l'effetto, revocare e/o annullare l'intimazione di pagamento e, conseguentemente, dichiarare che CP_ nessuna somma di denaro è dovuta dalla signora a titolo di contributo e/o premio Parte_1 stante l'inammissibilità e l'illegittimità, in fatto e in diritto, delle superiori richieste (quindi, dichiarare non dovuto
l'importo pari a euro 1.489,47);”, con vittoria di spese da distrarsi.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stata regolarmente notificato l'avviso di addebito, la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Precisava che la ricorrente risultava cancellata per cessazione di attività a partire dal
31.12.2018, come da domanda presentata il 20.02.2019, e che l'avviso di addebito era stato notificato il
06.03.2020, per compiuta giacenza, ed era relativo a sanzioni per ritardato pagamento dei contributi della II rata anno 2018 nonché omessi contributi fissi e relative somme aggiuntive della IV rata 2018.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la tardività del ricorso, la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva per gli atti posti in essere dall' , nei cui confronti rilevava di aver Controparte_3 richiesto la prova della notifica della cartella e degli atti successivi e stante l'inerzia nella trasmissione della prefata documentazione chiedeva ordine di esibizione della stessa ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché domanda di manleva per gli eventuali esiti negativi del giudizio dovuti alla condotta del predetto ente.
Contestava nel merito l'intervenuta prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini dettati dalla legislazione emergenziale e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Precisava che l'importo originariamente iscritto a ruolo era pari ad € 150,48, cui era seguito un discarico per € 27,20, ed era richiesto il
“premio speciale polizza artigiani”, rata anno 2018, il cui importo era determinato dalla legge.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stata regolarmente notificata la cartella di pagamento, di cui produceva prova documentale, nonché la propria carenza di legittimazione passiva;
contestava l'intervenuta prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 10.02.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.06.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici,
3 etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il
4 rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito, della violazione dell'art. 3, della L 241/1990 e degli articoli 1 e 6 del D.M. 03.09.1999 n. 321, e dell'erroneità del calcolo delle somme aggiuntive - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (cessata attività e prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo e per la prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data
25.07.2024 (non contestata) e l'opposizione è stata depositata in data 22.08.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Esaminando il profilo della tempestività di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 si rileva come il merito della pretesa contributiva, inoltre, è soggetto a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione
(recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
In merito alla notificazione della predetta cartella, che va esaminato solo al fine di valutare il rispetto dei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, va rilevato che dalla documentazione depositata dall'Agente della
Riscossione, risulta che la stessa è stata notificata in data 09.01.2019 a mezzo p.e.c., documentazione non contestata da parte ricorrente. Pertanto, la notificazione della predetta cartella deve ritenersi correttamente eseguita.
Quanto all'omessa notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione qui opposta, si evidenzia che CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – risulta del pari sconfessata l'eccezione della sua mancata notificazione.
5 Infatti, l'avviso di addebito n. 593 2019 00079539 65 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 68957743979-4, per compiuta giacenza in data 07.02.2020, ovvero decorsi dieci giorni dal 28.01.2020, data in cui è stato lasciato l'avviso di deposito, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto
6 essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione del predetto avviso di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed
7 alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso
8 di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento e dall'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Pertanto, l'eccezione di non dovutezza delle somme sia perché pagate sia per cessata attività, va dichiarata tardiva;
in ogni caso essa sarebbe stata destituita di fondamento per varie ragioni.
In primis, le somme reclamate dall' con la cartella di pagamento non rientrano tra quelle di cui la CP_2 ricorrente con il c.d. “estratto versamenti da flusso corrente” (all. 2 del suo fasc.), poiché esse hanno ad oggetto il “premio speciale artigiani”, che è un tipo di premio assicurativo previsto dall' per alcune CP_2 categorie di lavoratori artigiani, che si differenzia dal premio ordinario a causa delle particolari modalità di calcolo e delle attività svolte. Invece di basarsi sulle retribuzioni effettive o convenzionali, il premio speciale viene determinato utilizzando elementi specifici legati all'attività dell'artigiano, come il numero di persone coinvolte, il numero e tipo di macchinari utilizzati, e la natura e durata dell'attività. In sintesi, il premio speciale artigiani è una modalità di calcolo del premio assicurativo che tiene conto delle specificità del lavoro CP_2 artigianale, differenziandosi dal premio ordinario che si basa sulle retribuzioni. Per ciò stesso, esso non è ricompreso nelle rate ordinarie dei premi asseritamente interamente versate, senza considerare che la CP_2 ricorrente non ha comunicato la cessazione dell'attività all'ente assicurativo ai sensi dell'art. 12, comma 3, T.U. CP_ 1124/65. Riguardo alla cessata attività, si rileva come la domanda di cancellazione è stata presentata all' solo in data 31.12.2018, quindi i contributi sono dovuti per l'intero anno, non assumendo rilevanza che la ricorrente abbia avuto riconosciuta la pensione anticipata a decorrere dall'Agosto 2018, in assenza di prova contraria e di mancata contestazione degli elementi documentali addotti dall'ente previdenziale.
Inoltre, con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che assumendo la ricorrente che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso avendosi riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di
9 pagamento (25.07.2024), giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi, ha proposto una opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va inoltre rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito in data
07.02.2020, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente e che non era ancora decorso nuovamente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (25.07.2024), andando a scadere il 07.02.2025 e ciò senza considerare la sospensione dettata dalla legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Del pari, la notifica della cartella di pagamento in data 09.01.2019, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione.
10 Con riferimento alla scadenza del termine di prescrizione (09.01.2024) assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e
11 riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 09.01.2024, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata prima che tale termine fosse decorso (02.07.2025).
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.08.2024 da , nei confronti dell' , , Parte_1 Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., dell' Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
2. Rigetta l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara dovute le somme reclamate a titolo di contributi e premi assicurativi, perché non prescritti.
12 3. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio ai resistenti, come sopra generalizzati, che liquida, pro capite, in complessivi € 461,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8048 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele d'Annunzio n. 125, presso lo studio dell'avv. Antonino Tirrò, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Persona_1 di Roma.
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso, dall'avv. Sebastiano Maugeri, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 26.01.2023) in Notar di Persona_2
. Pt_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via F. Crispi n. 247, presso lo studio dell'avv. Febo Battaglia, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
1 Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.08.2024, la ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 293 2024 90164737 86 000, dell'importo complessivo di € 1.489,47, e relativa alla cartella di pagamento n. 293 2018 00274924 83 000, presuntivamente notificata il 09.01.2019, per presunte omissioni dei premi per l'anno 2018 per € 149,44; CP_2 all'avviso di addebito n.523 2019 00079539 65 000, presuntivamente notificato il 06.03.2020, per presunte CP_ omissioni contributive per l'anno 2018 per € 1.340,03.
La ricorrente contestava la dovutezza delle somme, in quanto nel 2018 aveva cessato l'attività, versando tutte le somme a titolo di contributi e premi assicurativi dovuti, e dall'Agosto 2018 le era stata riconosciuta la prestazione pensionistica. Eccepiva anche l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche nell'eventualità che fosse data la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento risalente al 09.01.2019. eccezione che formulava anche con riguardo alle somme richiesta con l'avviso di addebito. Eccepiva, ancora, la violazione dell'art. 3, della L 241/1990 e degli articoli 1
e 6 del D.M. 03.09.1999 n. 321, e l'erroneità del calcolo delle somme aggiuntive.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1)In limine litis, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento opposta, così come della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito contenuti nella stessa e sopra menzionati, alla luce di tutte le motivazioni esposte;
CP_ CP_ 2)Riconoscere che le poco chiare pretese economiche a titolo di contributi e premi riguardano un periodo in cui l'odierna istante aveva cessato la propria attività commerciale, iniziando a percepire la rendita pensionistica;
3)In ogni caso e comunque, dichiarare prescritti i (presunti) crediti in questione ed illegittima la loro iscrizione a ruolo, con conseguente annullamento delle elencate cartelle di pagamento/avvisi di addebito
e la successiva intimazione di pagamento (euro 1.489,47); 4)Annullare e/o revocare e/o invalidare e/o, comunque, dichiarare l'inefficacia dell'intimazione di pagamento contestata (nonché della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito ivi menzionata), per l'importo complessivo di euro 1.489,47, così come anche per le somme aggiuntive, con la contestuale dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo
e della relativa intimazione di pagamento;
5)Per l'effetto, revocare e/o annullare l'intimazione di pagamento e, conseguentemente, dichiarare che CP_ nessuna somma di denaro è dovuta dalla signora a titolo di contributo e/o premio Parte_1 stante l'inammissibilità e l'illegittimità, in fatto e in diritto, delle superiori richieste (quindi, dichiarare non dovuto
l'importo pari a euro 1.489,47);”, con vittoria di spese da distrarsi.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stata regolarmente notificato l'avviso di addebito, la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Precisava che la ricorrente risultava cancellata per cessazione di attività a partire dal
31.12.2018, come da domanda presentata il 20.02.2019, e che l'avviso di addebito era stato notificato il
06.03.2020, per compiuta giacenza, ed era relativo a sanzioni per ritardato pagamento dei contributi della II rata anno 2018 nonché omessi contributi fissi e relative somme aggiuntive della IV rata 2018.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la tardività del ricorso, la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva per gli atti posti in essere dall' , nei cui confronti rilevava di aver Controparte_3 richiesto la prova della notifica della cartella e degli atti successivi e stante l'inerzia nella trasmissione della prefata documentazione chiedeva ordine di esibizione della stessa ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché domanda di manleva per gli eventuali esiti negativi del giudizio dovuti alla condotta del predetto ente.
Contestava nel merito l'intervenuta prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini dettati dalla legislazione emergenziale e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Precisava che l'importo originariamente iscritto a ruolo era pari ad € 150,48, cui era seguito un discarico per € 27,20, ed era richiesto il
“premio speciale polizza artigiani”, rata anno 2018, il cui importo era determinato dalla legge.
Si costituiva, inoltre, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stata regolarmente notificata la cartella di pagamento, di cui produceva prova documentale, nonché la propria carenza di legittimazione passiva;
contestava l'intervenuta prescrizione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 10.02.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.06.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici,
3 etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il
4 rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito, della violazione dell'art. 3, della L 241/1990 e degli articoli 1 e 6 del D.M. 03.09.1999 n. 321, e dell'erroneità del calcolo delle somme aggiuntive - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (cessata attività e prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo e per la prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data
25.07.2024 (non contestata) e l'opposizione è stata depositata in data 22.08.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Esaminando il profilo della tempestività di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 si rileva come il merito della pretesa contributiva, inoltre, è soggetto a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione
(recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
In merito alla notificazione della predetta cartella, che va esaminato solo al fine di valutare il rispetto dei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, va rilevato che dalla documentazione depositata dall'Agente della
Riscossione, risulta che la stessa è stata notificata in data 09.01.2019 a mezzo p.e.c., documentazione non contestata da parte ricorrente. Pertanto, la notificazione della predetta cartella deve ritenersi correttamente eseguita.
Quanto all'omessa notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione qui opposta, si evidenzia che CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – risulta del pari sconfessata l'eccezione della sua mancata notificazione.
5 Infatti, l'avviso di addebito n. 593 2019 00079539 65 000, risulta notificato a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 68957743979-4, per compiuta giacenza in data 07.02.2020, ovvero decorsi dieci giorni dal 28.01.2020, data in cui è stato lasciato l'avviso di deposito, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto
6 essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione del predetto avviso di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed
7 alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso
8 di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento e dall'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Pertanto, l'eccezione di non dovutezza delle somme sia perché pagate sia per cessata attività, va dichiarata tardiva;
in ogni caso essa sarebbe stata destituita di fondamento per varie ragioni.
In primis, le somme reclamate dall' con la cartella di pagamento non rientrano tra quelle di cui la CP_2 ricorrente con il c.d. “estratto versamenti da flusso corrente” (all. 2 del suo fasc.), poiché esse hanno ad oggetto il “premio speciale artigiani”, che è un tipo di premio assicurativo previsto dall' per alcune CP_2 categorie di lavoratori artigiani, che si differenzia dal premio ordinario a causa delle particolari modalità di calcolo e delle attività svolte. Invece di basarsi sulle retribuzioni effettive o convenzionali, il premio speciale viene determinato utilizzando elementi specifici legati all'attività dell'artigiano, come il numero di persone coinvolte, il numero e tipo di macchinari utilizzati, e la natura e durata dell'attività. In sintesi, il premio speciale artigiani è una modalità di calcolo del premio assicurativo che tiene conto delle specificità del lavoro CP_2 artigianale, differenziandosi dal premio ordinario che si basa sulle retribuzioni. Per ciò stesso, esso non è ricompreso nelle rate ordinarie dei premi asseritamente interamente versate, senza considerare che la CP_2 ricorrente non ha comunicato la cessazione dell'attività all'ente assicurativo ai sensi dell'art. 12, comma 3, T.U. CP_ 1124/65. Riguardo alla cessata attività, si rileva come la domanda di cancellazione è stata presentata all' solo in data 31.12.2018, quindi i contributi sono dovuti per l'intero anno, non assumendo rilevanza che la ricorrente abbia avuto riconosciuta la pensione anticipata a decorrere dall'Agosto 2018, in assenza di prova contraria e di mancata contestazione degli elementi documentali addotti dall'ente previdenziale.
Inoltre, con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che assumendo la ricorrente che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso avendosi riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di
9 pagamento (25.07.2024), giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi, ha proposto una opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va inoltre rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito in data
07.02.2020, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente e che non era ancora decorso nuovamente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (25.07.2024), andando a scadere il 07.02.2025 e ciò senza considerare la sospensione dettata dalla legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Del pari, la notifica della cartella di pagamento in data 09.01.2019, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione.
10 Con riferimento alla scadenza del termine di prescrizione (09.01.2024) assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e
11 riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 09.01.2024, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata prima che tale termine fosse decorso (02.07.2025).
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.08.2024 da , nei confronti dell' , , Parte_1 Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., dell' Controparte_2
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
2. Rigetta l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara dovute le somme reclamate a titolo di contributi e premi assicurativi, perché non prescritti.
12 3. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio ai resistenti, come sopra generalizzati, che liquida, pro capite, in complessivi € 461,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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