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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1790/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
p. IV , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
TT, Piazza Marconi n. 12, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. , ivi elettIVmente domiciliata, Viale Parte_2
della Regione n. 30, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Nicosia che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di opposizione
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
Montecelio (RM), Via Lago Maggiore 30°, cf , C.F._1
elettIVmente domiciliato a Roma, via Nizza n. 11, presso lo studio dell'Avv. T
Proto che lo rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato depositata agli atti del processo monitorio
opposto
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.3.2025 i procuratori delle parti
hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 332/2023, emesso il 18.10.2023, il Tribunale di
TT ingiungeva a Parte_3
di TT , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare
[...]
a la somma di € 20.000,00, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, oltre interessi moratori fino all'effettivo soddisfo”, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed in € 567,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Con atto ritualmente notificato in persona del Parte_4
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al suddetto D.I. e,
preliminarmente, rilevava l'intervenuta fusione per incorporazione tra
[...]
di TT e Controparte_2 [...]
, attuatasi in data in data 15.02.2018 ed iscritta nel Controparte_3
competente Registro delle Imprese in data 09.03.2018.
Nel merito chiedeva la revoca del D.I. opposto per i motivi di cui appresso:
-Inammissibilità della richiesta di ingiunzione della somma di € 20.000,00-
Applicazione dell'art. 12 dello Statuto Pt_1
-Inesigibilità del credito per mancata decorrenza del termine previsto dall'art. 15
dello Statuto di Parte_1
-Infondatezza della richiesta di restituzione del fondo rischi in applicazione dell'art. 15 dello Statuto di Parte_1 Si costituIV l'opposto il quale, in via preliminare, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, chiedeva dichiararsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in caso di riconoscimento di importo inferiore rispetto a quello ingiunto, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo riconosciuto in fase di decisione, oltre interessi e rIVlutazione monetaria e le spese del giudizio.
Con provvedimento del 5.1.2024, il Giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione, in quanto non notificato nel rispetto dei termini di 120 giorni sì come previsto dall'art. 163 bis c.p.c. e assegnava a parte attrice termine perentorio fino al 15.1.2024 per la rinnovazione della citazione. Rinviava all'udienza del
29.5.2024.
La causa venIV istruita con prove documentali.
All'udienza del 29.5.2024 il giudice si riservava e con ordinanza del 18.6.2024, a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, non ritenendo sussistenti i presupposti, rinviando per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta- attore sostanziale- non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c.
secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento.
In punto di fatto è necessario precisare che la questione controversa ha ad oggetto la richiesta avanzata dall'opposto con il D.I. di restituzione della somma di €
20.000,00 versata dallo stesso alla a seguito della fusione Controparte_4 Pt_1
per come precisato in parte narratIV- a titolo di fondo rischi.
Ed infatti, l'opposto, avendo ottenuto dalla BNL un finanziamento pari ad €
400.000,00, aveva versato alla per la garanzia dalla stessa prestata Parte_1
nella misura del 50% dell'importo erogato , la quota di € 20.000,00 ( necessaria per la costituzione della garanzia prestata dalla , corrispondente al 5% Parte_1
del fido accordato, sì come previsto dall'art. 11 dello Statuto di Parte_1
Al fine di ottenere la citata garanzia, l'opposto, in data 25.6.2015, su sua stessa richiesta, era stato ammesso dal CDA della cooperatIV quale socio della
L'art. 11 della cooperatIV prevedeva che il socio ammesso doveva Parte_1
versare la quota sociale e “successIVmente alla propria accettazione, ….il Socio
è obbligato al versamento delle somme da destinare al fondo rischi ed al rilascio
delle fideiussioni” ( cfr. in atti Statuto Farmafidi, richiesta di ammissione a socio e avvenuta comunicazione di ammissione a socio). Orbene, fatta questa breve premessa necessaria al fine di meglio comprendere i rapporti tra le parti, in punto di diritto deve osservarsi quanto segue.
In data 15.2.2018 di Controparte_2
TT e , si fondevano mediante Controparte_3
incorporazione della nel Controparte_3 [...]
di TT assumendo la Controparte_2
denominazione (in Controparte_5
sigla . Pt_1
All'art. 6 dell'atto di fusione viene espressamente stabilito che con effetto dalla
data di efficacia della fusione prenderanno effetto altresì le seguenti delibere:
6.1) APPROVAZIONE del nuovo testo dello statuto speciale composto di n. 38
articoli……
Quanto all'oggetto, alla pag. 8 dell'atto di fusione, all'art. 3 si legge testualmente
1. Il , che si ispira ai principi della mutualità e non ha fini di lucro, ha CP_2
per oggetto l'attività di garanzia collettIV dei fidi e i servizi ad essa connessi o
strumentali per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo
termine da parte di aziende e istituti di credito……..( cfr atto di fusione allegato dall'opponente).
L'opponente, inoltre, ha allegato il progetto di fusione, redatto dall'organo amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2501 ter c.c.( 1 il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società…..3) il rapporto di cambio).
Orbene, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. la società che risulta dalla fusione o quella
incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione. In materia di fusione la Cassazione a SS. UU., con sentenza n. 21970/2021, si è
espressa nel modo seguente “…..la fusione comporta un'ampissima
riorganizzazione aziendale. Beni, persone e capitali vengono diversamente
destinati, secondo il programma economico per tempo approfonditamente
elaborato nel progetto di fusione -( nella specie, il progetto di fusione è in atti)-,
nessun elemento formale rimanendo uguale a se stesso. Solo i soci mantengono
tale veste ( salvo il loro diritto di recesso): dal momento che essi divengono
titolari di una quota del capitale della incorporante o della società risultante
dalla fusione, secondo quel rapporto matematico e proporzionale che è il “
rapporto di cambio”, richiamato dall'art. 2501 ter c.c.. Che la fusione sia
inquadrabile tra le vicende modificative dell'atto costitutivo delle società
partecipanti è senz'altro corretto, ma questo non è, tuttavia, l'unico effetto della
fusione: il fatto che la diversa società, incorporante o risultante dalla fusione,
assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sé ad indicare che
gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice
modificazione dell'atto costitutivo. Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi ,
vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società
incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle
imprese…….in una parola la primigenia organizzazione si dissolve e nessuna
situazione soggettIV residua……Certamente quindi, sotto il profilo strutturale,
la fusione si presenta come una modificazione degli statuti sociali delle società
interessate , mediante le rispettive deliberazioni di approvazione del progetto di
fusione : destinate però ad apportare , all'originario regolamento di interessi fra
i soci di ciascuna società fusa o incorporata, una innovazione decisamente
radicale, posto che scompare quella “ forma” di esercizio dell' impresa, a favore
di altro involucro formale. ….Una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere , essendo
stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione…..”
Dal tenore del detto principio si evince che in caso di fusione per incorporazione,
la società incorporata ( nella specie viene estinta e lo statuto della Parte_1
società incorporante si applica a tutti i rapporti giuridici, compresi quelli processuali, con continuità. La fusione, pertanto, comporta una successione a titolo universale della società incorporante nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi -correttamente in questo giudizio si è costituito il
Pt_1
Ne consegue che lo Statuto applicabile a tutti i rapporti giuridici, compresi quelli processuali della società incorporata, è quello della società incorporante.
Tanto premesso, passando all'esame della fattispecie deve osservarsi che, alla luce del detto principio, l'opposto non ha alcun diritto alla restituzione della quota versata nel fondo rischi atteso che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del
Cofai nel caso di recesso o esclusione o in caso di morte ai suoi eredi, essendo
esclusa la restituzione dei contributi versati con destinazione fondo rischi, al
socio o ai suoi eredi verrà rimborsato, previa richiesta scritta, la sola quota
patrimoniale.
Il principio appena richiamato trova una sua ragione logica in quanto legato al principio di mutualità, cui il si ispira, mutualità che si traduce in una CP_2
serie di vantaggi tra cui la condivisione di rischi. Pertanto, la finalità del fondo rischi è proprio quella di coprire eventuali perdite che potrebbero derIVre dalla mancata estinzione dei finanziamenti ottenuti dai soci e garantiti dal consorzio.
In ogni caso, anche a volere applicare l'art. 15 del precedente Statuto Parte_1
la domanda promossa con il decreto ingiuntivo oggi opposto andrebbe,
comunque, rigettata atteso che il suddetto articolo prevedeva la restituzione della quota versata sul fondo rischi solo a seguito di recesso che, nella specie, non risulta essere stato esercitato.
D'altra parte l'opposto, se avesse ritenuto fondato il pregiudizio derIVnte dalla fusione, avrebbe potuto utilizzare lo strumento offerto dalla legge proponendo opposizione alla fusione, ai sensi dell'art. 2503 c.c.
Per gli esposti motivi, l'opposizione deve essere accolta in quanto fondata e meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
IL TRIBUNALE
definitIVmente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
dispone:
accoglie l'opposizione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2023 emesso dal Tribunale di TT il
18.10.2023;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a TT il 16.5.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1790/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
p. IV , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
TT, Piazza Marconi n. 12, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. , ivi elettIVmente domiciliata, Viale Parte_2
della Regione n. 30, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Nicosia che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di opposizione
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
Montecelio (RM), Via Lago Maggiore 30°, cf , C.F._1
elettIVmente domiciliato a Roma, via Nizza n. 11, presso lo studio dell'Avv. T
Proto che lo rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato depositata agli atti del processo monitorio
opposto
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.3.2025 i procuratori delle parti
hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 332/2023, emesso il 18.10.2023, il Tribunale di
TT ingiungeva a Parte_3
di TT , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare
[...]
a la somma di € 20.000,00, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, oltre interessi moratori fino all'effettivo soddisfo”, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed in € 567,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Con atto ritualmente notificato in persona del Parte_4
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al suddetto D.I. e,
preliminarmente, rilevava l'intervenuta fusione per incorporazione tra
[...]
di TT e Controparte_2 [...]
, attuatasi in data in data 15.02.2018 ed iscritta nel Controparte_3
competente Registro delle Imprese in data 09.03.2018.
Nel merito chiedeva la revoca del D.I. opposto per i motivi di cui appresso:
-Inammissibilità della richiesta di ingiunzione della somma di € 20.000,00-
Applicazione dell'art. 12 dello Statuto Pt_1
-Inesigibilità del credito per mancata decorrenza del termine previsto dall'art. 15
dello Statuto di Parte_1
-Infondatezza della richiesta di restituzione del fondo rischi in applicazione dell'art. 15 dello Statuto di Parte_1 Si costituIV l'opposto il quale, in via preliminare, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, chiedeva dichiararsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in caso di riconoscimento di importo inferiore rispetto a quello ingiunto, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo riconosciuto in fase di decisione, oltre interessi e rIVlutazione monetaria e le spese del giudizio.
Con provvedimento del 5.1.2024, il Giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione, in quanto non notificato nel rispetto dei termini di 120 giorni sì come previsto dall'art. 163 bis c.p.c. e assegnava a parte attrice termine perentorio fino al 15.1.2024 per la rinnovazione della citazione. Rinviava all'udienza del
29.5.2024.
La causa venIV istruita con prove documentali.
All'udienza del 29.5.2024 il giudice si riservava e con ordinanza del 18.6.2024, a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, non ritenendo sussistenti i presupposti, rinviando per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta- attore sostanziale- non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c.
secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento.
In punto di fatto è necessario precisare che la questione controversa ha ad oggetto la richiesta avanzata dall'opposto con il D.I. di restituzione della somma di €
20.000,00 versata dallo stesso alla a seguito della fusione Controparte_4 Pt_1
per come precisato in parte narratIV- a titolo di fondo rischi.
Ed infatti, l'opposto, avendo ottenuto dalla BNL un finanziamento pari ad €
400.000,00, aveva versato alla per la garanzia dalla stessa prestata Parte_1
nella misura del 50% dell'importo erogato , la quota di € 20.000,00 ( necessaria per la costituzione della garanzia prestata dalla , corrispondente al 5% Parte_1
del fido accordato, sì come previsto dall'art. 11 dello Statuto di Parte_1
Al fine di ottenere la citata garanzia, l'opposto, in data 25.6.2015, su sua stessa richiesta, era stato ammesso dal CDA della cooperatIV quale socio della
L'art. 11 della cooperatIV prevedeva che il socio ammesso doveva Parte_1
versare la quota sociale e “successIVmente alla propria accettazione, ….il Socio
è obbligato al versamento delle somme da destinare al fondo rischi ed al rilascio
delle fideiussioni” ( cfr. in atti Statuto Farmafidi, richiesta di ammissione a socio e avvenuta comunicazione di ammissione a socio). Orbene, fatta questa breve premessa necessaria al fine di meglio comprendere i rapporti tra le parti, in punto di diritto deve osservarsi quanto segue.
In data 15.2.2018 di Controparte_2
TT e , si fondevano mediante Controparte_3
incorporazione della nel Controparte_3 [...]
di TT assumendo la Controparte_2
denominazione (in Controparte_5
sigla . Pt_1
All'art. 6 dell'atto di fusione viene espressamente stabilito che con effetto dalla
data di efficacia della fusione prenderanno effetto altresì le seguenti delibere:
6.1) APPROVAZIONE del nuovo testo dello statuto speciale composto di n. 38
articoli……
Quanto all'oggetto, alla pag. 8 dell'atto di fusione, all'art. 3 si legge testualmente
1. Il , che si ispira ai principi della mutualità e non ha fini di lucro, ha CP_2
per oggetto l'attività di garanzia collettIV dei fidi e i servizi ad essa connessi o
strumentali per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo
termine da parte di aziende e istituti di credito……..( cfr atto di fusione allegato dall'opponente).
L'opponente, inoltre, ha allegato il progetto di fusione, redatto dall'organo amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2501 ter c.c.( 1 il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società…..3) il rapporto di cambio).
Orbene, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. la società che risulta dalla fusione o quella
incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione. In materia di fusione la Cassazione a SS. UU., con sentenza n. 21970/2021, si è
espressa nel modo seguente “…..la fusione comporta un'ampissima
riorganizzazione aziendale. Beni, persone e capitali vengono diversamente
destinati, secondo il programma economico per tempo approfonditamente
elaborato nel progetto di fusione -( nella specie, il progetto di fusione è in atti)-,
nessun elemento formale rimanendo uguale a se stesso. Solo i soci mantengono
tale veste ( salvo il loro diritto di recesso): dal momento che essi divengono
titolari di una quota del capitale della incorporante o della società risultante
dalla fusione, secondo quel rapporto matematico e proporzionale che è il “
rapporto di cambio”, richiamato dall'art. 2501 ter c.c.. Che la fusione sia
inquadrabile tra le vicende modificative dell'atto costitutivo delle società
partecipanti è senz'altro corretto, ma questo non è, tuttavia, l'unico effetto della
fusione: il fatto che la diversa società, incorporante o risultante dalla fusione,
assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sé ad indicare che
gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice
modificazione dell'atto costitutivo. Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi ,
vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società
incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle
imprese…….in una parola la primigenia organizzazione si dissolve e nessuna
situazione soggettIV residua……Certamente quindi, sotto il profilo strutturale,
la fusione si presenta come una modificazione degli statuti sociali delle società
interessate , mediante le rispettive deliberazioni di approvazione del progetto di
fusione : destinate però ad apportare , all'originario regolamento di interessi fra
i soci di ciascuna società fusa o incorporata, una innovazione decisamente
radicale, posto che scompare quella “ forma” di esercizio dell' impresa, a favore
di altro involucro formale. ….Una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere , essendo
stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione…..”
Dal tenore del detto principio si evince che in caso di fusione per incorporazione,
la società incorporata ( nella specie viene estinta e lo statuto della Parte_1
società incorporante si applica a tutti i rapporti giuridici, compresi quelli processuali, con continuità. La fusione, pertanto, comporta una successione a titolo universale della società incorporante nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi -correttamente in questo giudizio si è costituito il
Pt_1
Ne consegue che lo Statuto applicabile a tutti i rapporti giuridici, compresi quelli processuali della società incorporata, è quello della società incorporante.
Tanto premesso, passando all'esame della fattispecie deve osservarsi che, alla luce del detto principio, l'opposto non ha alcun diritto alla restituzione della quota versata nel fondo rischi atteso che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del
Cofai nel caso di recesso o esclusione o in caso di morte ai suoi eredi, essendo
esclusa la restituzione dei contributi versati con destinazione fondo rischi, al
socio o ai suoi eredi verrà rimborsato, previa richiesta scritta, la sola quota
patrimoniale.
Il principio appena richiamato trova una sua ragione logica in quanto legato al principio di mutualità, cui il si ispira, mutualità che si traduce in una CP_2
serie di vantaggi tra cui la condivisione di rischi. Pertanto, la finalità del fondo rischi è proprio quella di coprire eventuali perdite che potrebbero derIVre dalla mancata estinzione dei finanziamenti ottenuti dai soci e garantiti dal consorzio.
In ogni caso, anche a volere applicare l'art. 15 del precedente Statuto Parte_1
la domanda promossa con il decreto ingiuntivo oggi opposto andrebbe,
comunque, rigettata atteso che il suddetto articolo prevedeva la restituzione della quota versata sul fondo rischi solo a seguito di recesso che, nella specie, non risulta essere stato esercitato.
D'altra parte l'opposto, se avesse ritenuto fondato il pregiudizio derIVnte dalla fusione, avrebbe potuto utilizzare lo strumento offerto dalla legge proponendo opposizione alla fusione, ai sensi dell'art. 2503 c.c.
Per gli esposti motivi, l'opposizione deve essere accolta in quanto fondata e meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
IL TRIBUNALE
definitIVmente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
dispone:
accoglie l'opposizione;
revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2023 emesso dal Tribunale di TT il
18.10.2023;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a TT il 16.5.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano