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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3174/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STROZZIERI Parte_1 C.F._1 NT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. STROZZIERI NT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CHIARINI ANNALISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 17 64015 NERETOpresso il difensore avv. CHIARINI ANNALISA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie prodotte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo Controparte_1 decreto ingiuntivo contro la figlia ed erede di per residuo pagamento di cappelle Persona_1 gentilizie commissionate anche dalla poi defunta che ha lasciato erede i figli e Per_1 Parte_1
domanda proposta nei confronti di entrambi, poi limitata alla sola Persona_2 Parte_1 non avendo documentato in sede di ricorso la qualità di erede di . si oppone Per_2 Parte_1 affermando di aver già pagato quanto le spetta per quota ereditaria ed il rimanente lo deve dare il fratello , con cui la opponente è in causa per collazione di donazioni indirette e Per_2 ricostituzione dell'asse ereditario;
la società fu posta pienamente al corrente di ciò. La opposta afferma che è stato pretermesso ed ancora non ha assunto la qualità di erede. Nessuna Per_2 prova è stata ammessa e pertanto fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In atti è stata prodotta la dichiarazione di successione di il quale ha intentato causa a Persona_2 Pt_1
quale legittimario pretermesso. Come afferma la Corte di Appello di Genova, con sentenza
[...]
901/2024, Nell'ambito della successione legittima, il legittimario pretermesso va equiparato al legittimario che, sebbene non formalmente diseredato, non eredita nulla in quanto il "de cuius" ha distribuito tutto il suo patrimonio con atti di disposizione a titolo particolare "inter vivos". In tali casi il legittimario che intende conseguire la sua quota di eredità deve esercitare l'azione di riduzione (che non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario) con l'ulteriore precisazione che ove il legittimario non ha già compiuto atti di accettazione, diviene erede nel momento in cui esercita tale azione di riduzione, che equivale ad accettazione tacita. La sentenza, pur rigettando la domanda di riduzione, afferma che un terzo di parte residua costituisce la quota di . Il quale ha dichiarato di aver ricevuto la somma di 17.700.000 lire, Persona_2 dalla madre, per ripianare debiti;
con il che ha ammesso di aver ricevuto qualcosa dalla madre, in sede di interrogatorio, così da non poter essere considerato pretermesso. Dalla sentenza si apprende pure che vi sono quadri, beni comuni , da dividere;
e per sentenza, per via della occupazione di beni comuni da parte della sorella, gli è spettata anche una indennità di occupazione. In disparte il problema dell'appello, che in assenza documentata di gravame proposto da Parte_1 mai può statuire in peius rispetto alla quota già determinata per come erede di Per_2 [...]
ne determina, pur nella soccombenza dello stesso per la riduzione delle disposizioni Per_1 che ledono la legittima, la sua qualità positiva di erede, cui spettano per questo titolo 6.850 euro per occupazione di beni ereditari da parte della sorella;
oltre alcuni beni che sono ora in comproprietà e che sono da dividere;
e pertanto, ai fini di questa decisione, non può essere considerato legittimario pretermesso, avendo assunto la qualità di erede, ed avendo avuto beni per tale qualità, che corrispondono a quanto a lui lasciato per testamento dalla madre, come interpretato dal Tribunale ( un terzo dell'asse). Pertanto la somma ancora dovuta alla convenuta opposta appare pari alla quota testamentaria lasciata ad;
avendo provveduto a suo tempo ad onorare Persona_2 Parte_1 la propria quota, è evidente che il decreto ingiuntivo, dichiarato medio tempore esecutivo, va revocato. Dal che segue la restituzione di quanto ottenuto da a Controparte_1 seguito di presso terzi, pari ad euro 10.579,59; oltre interessi, in misura legale, dalla data dell'avvenuto pagamento da considerarsi indebito al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Accoglie la opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna Controparte_1
a pagare ad la somma di euro 10.579,59, oltre interessi, in
[...] Parte_1 misura legale, dalla data dell'avvenuto pagamento nell'ambito della esecuzione al saldo effettivo.
Condanna alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per Controparte_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 18 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3174/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STROZZIERI Parte_1 C.F._1 NT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. STROZZIERI NT
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CHIARINI ANNALISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 17 64015 NERETOpresso il difensore avv. CHIARINI ANNALISA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie prodotte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo Controparte_1 decreto ingiuntivo contro la figlia ed erede di per residuo pagamento di cappelle Persona_1 gentilizie commissionate anche dalla poi defunta che ha lasciato erede i figli e Per_1 Parte_1
domanda proposta nei confronti di entrambi, poi limitata alla sola Persona_2 Parte_1 non avendo documentato in sede di ricorso la qualità di erede di . si oppone Per_2 Parte_1 affermando di aver già pagato quanto le spetta per quota ereditaria ed il rimanente lo deve dare il fratello , con cui la opponente è in causa per collazione di donazioni indirette e Per_2 ricostituzione dell'asse ereditario;
la società fu posta pienamente al corrente di ciò. La opposta afferma che è stato pretermesso ed ancora non ha assunto la qualità di erede. Nessuna Per_2 prova è stata ammessa e pertanto fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In atti è stata prodotta la dichiarazione di successione di il quale ha intentato causa a Persona_2 Pt_1
quale legittimario pretermesso. Come afferma la Corte di Appello di Genova, con sentenza
[...]
901/2024, Nell'ambito della successione legittima, il legittimario pretermesso va equiparato al legittimario che, sebbene non formalmente diseredato, non eredita nulla in quanto il "de cuius" ha distribuito tutto il suo patrimonio con atti di disposizione a titolo particolare "inter vivos". In tali casi il legittimario che intende conseguire la sua quota di eredità deve esercitare l'azione di riduzione (che non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario) con l'ulteriore precisazione che ove il legittimario non ha già compiuto atti di accettazione, diviene erede nel momento in cui esercita tale azione di riduzione, che equivale ad accettazione tacita. La sentenza, pur rigettando la domanda di riduzione, afferma che un terzo di parte residua costituisce la quota di . Il quale ha dichiarato di aver ricevuto la somma di 17.700.000 lire, Persona_2 dalla madre, per ripianare debiti;
con il che ha ammesso di aver ricevuto qualcosa dalla madre, in sede di interrogatorio, così da non poter essere considerato pretermesso. Dalla sentenza si apprende pure che vi sono quadri, beni comuni , da dividere;
e per sentenza, per via della occupazione di beni comuni da parte della sorella, gli è spettata anche una indennità di occupazione. In disparte il problema dell'appello, che in assenza documentata di gravame proposto da Parte_1 mai può statuire in peius rispetto alla quota già determinata per come erede di Per_2 [...]
ne determina, pur nella soccombenza dello stesso per la riduzione delle disposizioni Per_1 che ledono la legittima, la sua qualità positiva di erede, cui spettano per questo titolo 6.850 euro per occupazione di beni ereditari da parte della sorella;
oltre alcuni beni che sono ora in comproprietà e che sono da dividere;
e pertanto, ai fini di questa decisione, non può essere considerato legittimario pretermesso, avendo assunto la qualità di erede, ed avendo avuto beni per tale qualità, che corrispondono a quanto a lui lasciato per testamento dalla madre, come interpretato dal Tribunale ( un terzo dell'asse). Pertanto la somma ancora dovuta alla convenuta opposta appare pari alla quota testamentaria lasciata ad;
avendo provveduto a suo tempo ad onorare Persona_2 Parte_1 la propria quota, è evidente che il decreto ingiuntivo, dichiarato medio tempore esecutivo, va revocato. Dal che segue la restituzione di quanto ottenuto da a Controparte_1 seguito di presso terzi, pari ad euro 10.579,59; oltre interessi, in misura legale, dalla data dell'avvenuto pagamento da considerarsi indebito al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Accoglie la opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna Controparte_1
a pagare ad la somma di euro 10.579,59, oltre interessi, in
[...] Parte_1 misura legale, dalla data dell'avvenuto pagamento nell'ambito della esecuzione al saldo effettivo.
Condanna alle spese di lite, che liquida in euro 5077 per Controparte_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 18 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
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