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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2084 del 2014 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ilario Giuseppe Longo ed elettivamente domiciliata come in atti;
- parte attrice- contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , rappresentate e difese Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Rosaria Deodato e dall'avv. Fiorenzo Corsini ed elettivamente domiciliate come in atti;
- parti convenute-
e
, nata a [...] in data [...]; CP_3
-parte contumace -
Oggetto: rivendicazione e usucapione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 30 dicembre 2014, Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti
[...]
1 conclusioni: “Voglia: ordinare alle resistenti … il rilascio del terreno per cui è causa di cui l'istante è comproprietaria, unitamente alla Parte_1
LL , sito nel Comune di Serra San Bruno, alla località CP_3
denominata “Pezzi”, individuato al catasto al Foglio 13 Particelle
633;634;636…”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
-di essere “comproprietaria unitamente alla LL , per CP_3
averlo ottenuto in eredità, di un appezzamento di terreno, sito nel Comune di
Serra San Bruno, alla località denominata “Pezzi”, individuato al catasto al
Foglio 13 Particelle 633;634;636”;
-che “Inizialmente detto fondo era appartenuto alla signora CP_4
”;
[...]
-che “Alla morte della stessa, avvenuta nell'ottobre del 1978, la proprietà degli immobili de quo è pervenuta in eredità alle sorelle e Parte_1
”; CP_3
-che “Detto terreno è da qualche tempo posseduto senza titolo alcuno dalle signore lo coltivano e che Persona_1 Controparte_5
ha … impedito in vario modo l'utilizzo dello stesso da parte dell'istante e della LL…”;
-che “nella fattispecie viene … dedotta l'inesistenza assoluta in capo alle resistenti di alcun titolo che ne legittimi il … godimento”;
-che, pertanto, ha agito per ottenere il rilascio del terreno e la Parte_1
condanna della controparte al risarcimento del danno.
In data 15 maggio 2015 si sono costituite in giudizio le convenute, la cui difesa ha chiesto, in via preliminare, il mutamento del rito da sommario a ordinario nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_3
In via riconvenzionale, le parti convenute hanno formulato domanda di usucapione.
All'udienza del 4 giugno 2015, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_3
2 All'udienza del 19 maggio 2016, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, CP_3
c.p.c.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
In data 12 febbraio 2021, il Tribunale ha dichiarato parte attrice decaduta dalla prova testimoniale.
Con ordinanza del 5 giugno 2023, questo giudice ha dichiarato parte attrice decaduta dalla prova testimoniale anche relativamente al teste
[...]
e ha rigettato la richiesta avanzata dalla parte convenuta di Tes_1
sostituzione del teste . Testimone_2
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda introduttiva del giudizio non può trovare accoglimento.
Prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo, va osservato che parte attrice, nell'incardinare il giudizio, ha chiesto il rilascio del terreno occupato senza titolo dalla parte convenuta.
L'azione esperita da deve essere qualificata come azione di Parte_1
rivendicazione.
Tale conclusione trova conforto nei principi tracciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire come (cfr. Cass. Civ. S.U.
n. 7305 del 2014):
-è azione di rivendicazione quella “con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse
3 giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”;
-“l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
In altre parole, la domanda con cui “l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione” (cfr. Cass. Civ. n. 18050 del
2023). Con l'ulteriore precisazione che - contrariamente a quanto richiesto per l'azione personale di restituzione - tanto “nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità 4 della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa
(Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass.
n. 1210/2017)” (cfr. Cass. Civ. n. 24050 del 2022).
In definitiva, nell'uno e nell'altro caso, l'attore, per dimostrare di essere proprietario, non può limitarsi a produrre in giudizio il solo titolo di proprietà che ha fondato l'ultimo acquisto intervenuto nel tempo, ma deve dimostrare altresì che il soggetto dal quale l'acquisto promana era in grado di effettuare un valido trasferimento, ovverosia che il dante causa dell'attore era a sua volta legittimo proprietario del bene e così via in una catena di prove che dovrebbe giungere al primo proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo (c.d. probatio diabolica). Rimane salva, per eludere la gravosità della prova, la possibilità per l'attore di far valere un proprio acquisto della proprietà a titolo originario.
Nella specie:
-parte attrice, nell'incardinare il giudizio, non ha dedotto l'esistenza di un contratto stipulato dalle parti;
-infatti, tanto nel ricorso introduttivo quanto nella prima memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice ha chiarito che “I fatti addotti dalla ricorrente nella propria domanda, quali l'inesistenza di un rapporto agrario con le resistenti, l'assenza di un titolo che giustifichi la detenzione
5 dell'immobile, sono di per sé sufficienti ad individuare i presupposti della domanda proposta”;
-la scrittura privata con la quale il terreno oggetto di causa sarebbe stato concesso in affitto per la durata di un anno, dall'1 aprile 1976, non riguarda le parti convenute ma (zia di e di ) e Controparte_4 Parte_1 CP_3
(padre delle parti convenute); Persona_2
-con lettera raccomandata indirizzata a e all'Ispettorato Persona_2
Provinciale dell'Agricoltura, ha chiesto la restituzione del Parte_1
terreno deducendo che ogni rapporto tra le parti era ormai scaduto e che, in ogni caso, doveva considerarsi detentore senza titolo;
CP_1
-tanto basta per escludere che le convenute siano subentrate in un contratto di affitto del terreno e che l'occupazione del terreno da parte di
[...]
e sia fondata su un rapporto obbligatorio CP_1 Controparte_2
intercorso con la parte attrice;
-la stessa parte attrice, nella memoria n. 1 di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. ha precisato: “la signora in più occasioni, formalmente, aveva Pt_1
provveduto a comunicare al signor che, a causa dei suoi Persona_2
gravi e perpetrati inadempimenti agli obblighi imposti dal contratto agrario, non vi erano più i presupposti per la continuazione del rapporto e che per tale motivo lo stesso contratto doveva intendersi risolto, all'uopo la stessa si vedeva costretta ad esperire giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia (R.G.N.R. 1134/2006), per sentire pronunciare, in via definitiva, risoluzione del contratto”;
-l'azione esperita dall'attrice deve, quindi, essere qualificata azione di rivendicazione.
E a fronte di una prova documentale, quale è quella sopra evidenziata, e della circostanza che parte attrice, nell'incardinare il giudizio, ha dedotto una occupazione sine titulo del bene, superflui sono gli esiti della prova orale e, in particolare, le dichiarazioni del teste estranea al rapporto. Resta Tes_3
assorbita sul punto ogni altra questione. 6 Una volta qualificata l'azione ai sensi dell'art. 948 c.c., può legittimamente affermarsi che, nella presente fattispecie, parte attrice, che ha agito in rivendicazione, non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante.
Invero, non ha offerto la prova dell'intera successione di Parte_1
trasferimenti sopra esaminata in quanto la difesa si è limitata a produrre unicamente un atto di acquisto a titolo derivativo. In altre parole, parte attrice non ha dimostrato i passaggi richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendicazione che, come già precisato, impone di provare la catena di acquisti sino a giungere al primo proprietario da cui è sorto, a titolo originario, il diritto di proprietà in contestazione.
Tali conclusioni non sono smentite dalla domanda riconvenzionale di usucapione.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 28865 del 2021):
“Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre
l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta 7 alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”.
Nel caso di specie, parte convenuta ha contestato il titolo di parte attrice e si è dichiarata proprietaria del terreno per usucapione in forza di un possesso remoto (anteriore al 1978) rispetto ai titoli vantati da Parte_1
(successione ereditaria del 1978).
Infine, neppure la scrittura privata del 1976, prodotta in giudizio, può essere utile ad attenuare l'onere probatorio gravante sulla parte attrice. Ciò in quanto: 1) la stessa è stata disconosciuta in sede di comparsa di costituzione e non è stata formulata istanza di verificazione (“la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” cfr. Cass. Civ., Sez. U, n. 3086 del 2022); 2) in ogni caso, l'esistenza di un contratto di affitto non è dimostrativo della proprietà del bene.
Il rigetto della domanda principale legittima il rigetto anche della richiesta di risarcimento dei danni arrecati dall'occupazione senza titolo;
domanda, questa, che, comunque, è stata formulata in modo generico. Inoltre, resta assorbita l'eccezione riconvenzionale proposta da parte convenuta.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta e avente ad oggetto l'accertamento della intervenuta usucapione del terreno oggetto di causa, questo giudice ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento. 8 Sul punto, occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario
(della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo, e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario.
Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né 9 nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo giudice ritiene che, nel caso che occupa, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di usucapione.
Infatti, ai fini dell'accertamento dell'istituto invocato è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per il tempo stabilito dalla legge, cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Nel caso di specie, : ha invitato alla Parte_1 Persona_2
restituzione dell'immobile (cfr. missiva relativa all'anno 2004); nel 2005, ha instaurato il procedimento per il tentativo di conciliazione;
nell'anno 2006 si
è costituita nel giudizio di usucapione, instaurato dalle convenute e recante n.
R.G. 1134 del 2006, contestando la domanda e chiedendo il rilascio del bene.
Inoltre, gli esiti della prova testimoniale non forniscono alcun elemento utile a tal fine (cfr. dichiarazioni rese da e Testimone_4 Tes_5
atteso che i testi hanno dichiarato di aver visto le convenute coltivare
[...]
il terreno, occuparsi della manutenzione e utilizzare il fabbricato insistente su di esso. Tuttavia, tali elementi, in presenza di altri dati di contrario avviso, non sono sufficienti a dimostrare l'inerzia della controparte. 10 Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata in quanto non è stata fornita prova certa e indubbia circa l'inerzia del titolare.
La mancanza di un presupposto rende superfluo l'esame degli altri requisiti di cui all'art. 1158 c.c.
La reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 2084 del 2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande formulate dalla parte attrice;
-dichiara assorbita l'eccezione riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
-compensa le spese di lite tra le parti costituite;
-nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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