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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12955/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12955/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Loiacono, elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti
ATTRICE contro già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTA
*********************
All'udienza del 04.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 04.02.2025, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
a) in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare la nullità, ovvero, in subordine, l'annullabilità, per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via ancor più gradata, per dolo ex art. 1439 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli della Controparte_2 eseguiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo l.r.p.t.,
[...] Parte_1 alla restituzione in favore della attrice di tutte le somme investite in titoli azionari, pari ad € 50.000,00 ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre come innanzi quantificati, fatta sala la somma maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art 1224 II comma c.c., nonché interessi legali, dal giorno del versamento delle somme investite, sino al soddisfo;
pagina 1 di 13 b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda sub. lett. a) che precede, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza, ovvero, la responsabilità da falso in prospetto, ovvero la responsabilità contrattuale della e le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni Controparte_2 contenute nel d. lgs. n.58/98 e nel regolamento Consob 16190/2007 e nella comunicazione n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli della stipulati dalla odierna Controparte_2 attrice, o quantomeno accertare e dichiarare l'inadempimento della alle predette Controparte_2 prescrizioni e, sempre e comunque, condannare la convenuta alla restituzione delle somme investite dalla odierna deducente, pari € 50.000,00 , ovvero al risarcimento dei danni subiti, anche eventualmente ai sensi dell'art 1338 c.c., sempre come innanzi quantificati, fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224II comma c.c., nonché interessi legali dal dì del versamento, sino al soddisfo;
c) in via autonoma e concorrente, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito della nei confronti della sig.ra Controparte_2 e che nessuna somma deve essere versata e/o è dovuta dalla odierna attrice in favore della Parte_1 banca convenuta, atteso che i crediti vantati dagli attori, in forza delle domande che precedono sub. lett. a) e b) sono di importo ben superiore alle somme pretese dalla banca, in forza dei rapporti contrattuali di mutuo/affidamento intercorsi tra le parti. Sempre e comunque si chiede di accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti vantati dalla parte attrice in forza delle causali di cui alle domande sub a) e b) con il credito eventualmente e denegatamene riconosciuto in favore della banca convenuta in forza dei rapporti contrattuali di mutuo/affidamento intercorsi tra le parti, con condanna della Controparte_2
in persona del suo l.r.p.t. al versamento della differenza in favore della sig.ra
[...] Parte_1
In particolare, parte attrice formulava la domanda di nullità del contratto quadro e l'invalidità delle operazioni per mancanza di forma scritta, di annullabilità per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c. ovvero per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. del contratto quadro, nonché di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito convenuto per errata predisposizione del prospetto informativo, per violazione degli obblighi informativi e per conflitto di interessi, inadeguatezza delle operazioni e violazione ex art. 49 Reg. Consob n. 16190/2007.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito rassegnando le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di nullità, annullamento e risoluzione, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, per le ragioni illustrate in atti;
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, per i motivi illustrati in narrativa;
in via principale:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
pagina 2 di 13 in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'annullamento e/o disporre la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dall'attrice alla per CP_2 l'acquisto dei titoli BPB oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate all'attrice a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme da quest'ultima percepite a titolo di dividendi, pari complessivamente ad Euro 926,69, condannando in ogni caso la sig.ra alla restituzione in favore della titoli BPB per cui è causa;
Parte_1 CP_3
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore della controparte, CP_2 quantificare le somme in ipotesi dovute alla sig.ra a titolo risarcitorio in un importo pari alla Parte_1 differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo della sig.ra ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme da quest'ultima Parte_1 percepite a titolo di dividendi, pari ad Euro 926,69, per i motivi illustrati in atti;
- in via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, le domande attoree, condannare la sig.ra alla restituzione dell'importo risultante dal saldo passivo dell'affidamento in conto corrente Parte_1 acceso dall'attrice, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e ctu contabile.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi il 04.03.2025 – data in cui era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e viene accolta per quanto di ragione.
Il procedimento di mediazione è stato esperito prima dell'introduzione del giudizio, senza esito.
Le operazioni di investimento compiute dalla sig.ra possono così sintetizzarsi: Parte_1
pagina 3 di 13 Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n.58/98 ed il Reg. Consob n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Non sussiste il profilo di inammissibilità delle domande attoree, poiché “le singole operazioni di investimento in valori mobiliari sono contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario” (Cass. n. 23129/2020).
In ordine alla eccezione di prescrizione, devono esaminarsi separatamente le domande formulate.
L'eccezione è infondata in relazione all'azione di nullità, poiché imprescrittibile.
Risulta in parte prescritta l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale.
Invero, il dies a quo deve, in questo caso, essere individuato nella data dell'inadempimento, coincidente con i singoli investimenti, deducendosi per l'appunto la violazione degli obblighi informativi, risultando pertanto prescritta la prima sottoscrizione di azioni del 27.10.2008.
La prima costituzione in mora, idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., tenuto conto della libertà di forma che caratterizza l'atto di costituzione in mora, risale infatti al 28.11.2018.
Residua, invece, in relazione al primo investimento, la responsabilità risarcitoria, alla luce degli ultimi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Secondo un primo orientamento (Cassazione civile sez. I, 24/01/2023, n.2066), il dies a quo della responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale deve essere ancorato al momento della percezione del pregiudizio del danno causato dal colpevole inadempimento del debitore e, quindi, nella materia in oggetto, al default dell'emittente (Cass., 5 aprile 2012, n. 5504), richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana.
pagina 4 di 13 Tale orientamento, tuttavia, si è sostenuto, non consente di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, che resta collegato ad eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
Secondo altro indirizzo ermeneutico, in passato condiviso dalla scrivente, la ratio dell'individuazione del dies a quo al momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c. (Cass. civ. n. 1547/2004).
Deve, tuttavia, prendersi atto del sopravvenire di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226), che ha chiarito in modo netto e convincente le ragioni di condivisione della prima tesi, operando alcune precisazioni.
Si afferma, in particolare, "In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi".
"L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento "anomalo", che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale” (Cass. n.32226/24 cit.).
pagina 5 di 13 Sulla scorta di tali principi, nella specie, la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno lamentato, sulla base degli atti acquisiti, deve ricondursi agli estratti conto inviati all'attrice tra la fine del 2015 ed il 2016, laddove è indicato un progressivo aumento del livello di rischiosità del titolo unitamente al suo carattere illiquido, con conseguente rigetto della eccezione.
Peraltro, deve ricordarsi che “non sussiste alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre 2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
Nel merito, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, CP_4 al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti. Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento ed il conseguente risarcimento del danno.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale.
Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore – pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa – e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. pagina 6 di 13 La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente e a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente. In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
pagina 7 di 13 Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Ciò premesso, “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente” (Cass. SS.UU. n. 898/2018); inoltre, “in tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c.” (Cass. civ. sez. I, 14/06/2019, n.16106; Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme: Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).
Dalla documentazione in atti, emerge l'esistenza di un contratto quadro del 12.09.2008, redatto per iscritto, sottoscritto dall'attrice prima dell'esecuzione delle operazioni per cui è causa e rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 37 della delibera Consob n. 16190/2007; pertanto, la domanda di nullità è rigettata.
Del tutto generica e non adeguatamente argomentata risulta essere la domanda di annullamento in assenza di prova in ordine alla presenza, in capo all'attrice, di un errore dotato dei requisiti normativamente rilevanti, ex art. 1428 e ss. c.c., o del dolo ex art. 1439 c.c., con conseguente suo rigetto.
Al contrario, risulta fondata la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
Dall'esame dell'unico questionario di profilatura prodotto in atti, compilato in data 12.09.2008, congiuntamente alla stipula del contratto quadro, risultano acquisite informazioni in merito agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti finanziari, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio, all'esito delle quali era attribuito all'attrice un profilo di rischio “medio-alto” e un'esperienza finanziaria e situazione finanziaria media.
La lettura delle seguenti risposte, tuttavia, rende lampante la violazione degli obblighi informativi descritti:
pagina 8 di 13 pagina 9 di 13 Dall'analisi del questionario emerge una carenza di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente;
- la fonte e consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
Le risposte fornite nel questionario non corrispondono al profilo di rischio attribuito, alla luce della dichiarata volontà di proteggere nel tempo il capitale investito, di ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili, di smobilitare l'investimento entro due-cinque anni e di non accettare il rischio di perdite del capitale investito.
Al contrario rilevano una ridotta, se non nulla, propensione al rischio dell'attrice all'epoca delle operazioni in esame, una finalità dell'investimento di tipo non altamente speculativo, e un orizzonte temporale di breve-medio periodo, elementi che portano ad attribuire un profilo di rischio basso.
Infatti, gli investimenti oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio alto o medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, tenuto peraltro conto che l'ammissione a socio fosse subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.
La conclusione non muta alla luce dell'assenza del servizio di “Consulenza”, non indicato nel contratto quadro del 12.09.2008, e pattuito unicamente a partire dall'operazione di acquisto del 20.03.2012, tenuto altresì conto del tipo di cliente “al dettaglio” e della concentrazione della totalità degli investimenti in titoli della CP_2 Controparte_2
Può, infatti, dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14208; Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36584) secondo cui: “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informata in ordine ai rischi e alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, l'attrice non avrebbe optato per tale forma pagina 10 di 13 di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale con la quale si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., dovendo in tal caso l'intermediario restituire il capitale investito, secondo le regole dell'indebito oggettivo.
All'attore spetta la restituzione delle somme capitali investite maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda (sulla decorrenza degli interessi cfr. Cass. civ. 3912/2018: "In tema di intermediazione finanziaria, allorchè sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi "in re ipsa" la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare che la banca era in mala fede"). Non spetta la rivalutazione monetaria, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria (Cassazione civile sez. II, 04 giugno 2018, n.14289) e la omessa allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza degli andamenti valutari.
Pertanto, considerata la prescrizione maturata sull'investimento del 27.10.2008, consegue la restituzione in favore della della somma di € 37.859,66, pari al capitale investito detratte cedole e dividendi, Parte_1 il tutto limitatamente agli investimenti contestati nell'atto introduttivo.
In ordine al primo investimento del 27.10.2008, va accolta la domanda di risarcimento del danno formulata in via subordinata da parte attrice.
Si veda, sul punto, Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932: “Il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, e il danno patito dall'investitore può presumersi. La prova non può consistere nella dimostrazione di una generica pagina propensione al rischio dell'investitore, magari desunta da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, «perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati». La banca può comunque vincere la presunzione “offrendo prova contraria”, ma essa non può essere desunta «esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi»”.
Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale.
Consegue, dunque, un danno di € 4.811,50 per la calcolato sulla base della somma investita, Parte_1 al netto dei dividendi e delle cedole riscosse.
pagina 11 di 13 Non è configurabile un concorso di colpa dell'attrice, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti.
“In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022, n.26202).
La Suprema Corte ha al riguardo precisato che: “a) l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del
1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
Infine, indimostrata la domanda di accertamento negativo di eventuali crediti vantati dalla banca.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta va rilevato che “affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali” (Cass., SS.UU., Sentenza n. 1785 del 24/01/2018). In particolare, non è sufficiente che la domanda non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pagina 12 di 13 pretermessa (Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 17875 del 10/09/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014)” (Cass. civ. n. 33767/2019).
Nella specie, parte convenuta non ha minimamente coltivato né riproposto la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata nell'atto introduttivo, dovendo quindi ritenersi che abbia inteso rinunciare alla stessa.
Infine, gli interessi sono da liquidare al tasso legale e non al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., stante la tardiva proposizione della domanda sul punto.
Le spese legali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum.
Spese di ctu compensate, in ragione della omessa ingiustificata risposta alle proposte conciliative formulate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti della già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
- Accoglie in parte la domanda e, accertata la risoluzione contrattuale per inadempimento, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 37.859,66 oltre interessi legali CP_2 dalla domanda, con restituzione, in favore della convenuta, dei titoli contestati;
- Accoglie la domanda di risarcimento del danno con riferimento all'investimento del 27.10.2008 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di , della somma di € CP_2 Parte_1
4.811,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'Indice Istat anno per anno vigente a decorrere dall'ordine di investimento qui censurato e con la maggiorazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata;
- Condanna la convenuta a rifondere, in favore dell'attrice, le spese di giudizio, liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di CTU.
Bari, 20/06/2025 Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12955/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Loiacono, elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti
ATTRICE contro già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTA
*********************
All'udienza del 04.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 04.02.2025, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
a) in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare la nullità, ovvero, in subordine, l'annullabilità, per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via ancor più gradata, per dolo ex art. 1439 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli della Controparte_2 eseguiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo l.r.p.t.,
[...] Parte_1 alla restituzione in favore della attrice di tutte le somme investite in titoli azionari, pari ad € 50.000,00 ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre come innanzi quantificati, fatta sala la somma maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art 1224 II comma c.c., nonché interessi legali, dal giorno del versamento delle somme investite, sino al soddisfo;
pagina 1 di 13 b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda sub. lett. a) che precede, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza, ovvero, la responsabilità da falso in prospetto, ovvero la responsabilità contrattuale della e le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni Controparte_2 contenute nel d. lgs. n.58/98 e nel regolamento Consob 16190/2007 e nella comunicazione n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli della stipulati dalla odierna Controparte_2 attrice, o quantomeno accertare e dichiarare l'inadempimento della alle predette Controparte_2 prescrizioni e, sempre e comunque, condannare la convenuta alla restituzione delle somme investite dalla odierna deducente, pari € 50.000,00 , ovvero al risarcimento dei danni subiti, anche eventualmente ai sensi dell'art 1338 c.c., sempre come innanzi quantificati, fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224II comma c.c., nonché interessi legali dal dì del versamento, sino al soddisfo;
c) in via autonoma e concorrente, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito della nei confronti della sig.ra Controparte_2 e che nessuna somma deve essere versata e/o è dovuta dalla odierna attrice in favore della Parte_1 banca convenuta, atteso che i crediti vantati dagli attori, in forza delle domande che precedono sub. lett. a) e b) sono di importo ben superiore alle somme pretese dalla banca, in forza dei rapporti contrattuali di mutuo/affidamento intercorsi tra le parti. Sempre e comunque si chiede di accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti vantati dalla parte attrice in forza delle causali di cui alle domande sub a) e b) con il credito eventualmente e denegatamene riconosciuto in favore della banca convenuta in forza dei rapporti contrattuali di mutuo/affidamento intercorsi tra le parti, con condanna della Controparte_2
in persona del suo l.r.p.t. al versamento della differenza in favore della sig.ra
[...] Parte_1
In particolare, parte attrice formulava la domanda di nullità del contratto quadro e l'invalidità delle operazioni per mancanza di forma scritta, di annullabilità per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c. ovvero per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. del contratto quadro, nonché di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito convenuto per errata predisposizione del prospetto informativo, per violazione degli obblighi informativi e per conflitto di interessi, inadeguatezza delle operazioni e violazione ex art. 49 Reg. Consob n. 16190/2007.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito rassegnando le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di nullità, annullamento e risoluzione, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, per le ragioni illustrate in atti;
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, per i motivi illustrati in narrativa;
in via principale:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
pagina 2 di 13 in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'annullamento e/o disporre la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dall'attrice alla per CP_2 l'acquisto dei titoli BPB oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate all'attrice a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme da quest'ultima percepite a titolo di dividendi, pari complessivamente ad Euro 926,69, condannando in ogni caso la sig.ra alla restituzione in favore della titoli BPB per cui è causa;
Parte_1 CP_3
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore della controparte, CP_2 quantificare le somme in ipotesi dovute alla sig.ra a titolo risarcitorio in un importo pari alla Parte_1 differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo della sig.ra ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme da quest'ultima Parte_1 percepite a titolo di dividendi, pari ad Euro 926,69, per i motivi illustrati in atti;
- in via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, le domande attoree, condannare la sig.ra alla restituzione dell'importo risultante dal saldo passivo dell'affidamento in conto corrente Parte_1 acceso dall'attrice, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e ctu contabile.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni – celebratasi il 04.03.2025 – data in cui era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e viene accolta per quanto di ragione.
Il procedimento di mediazione è stato esperito prima dell'introduzione del giudizio, senza esito.
Le operazioni di investimento compiute dalla sig.ra possono così sintetizzarsi: Parte_1
pagina 3 di 13 Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n.58/98 ed il Reg. Consob n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Non sussiste il profilo di inammissibilità delle domande attoree, poiché “le singole operazioni di investimento in valori mobiliari sono contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario” (Cass. n. 23129/2020).
In ordine alla eccezione di prescrizione, devono esaminarsi separatamente le domande formulate.
L'eccezione è infondata in relazione all'azione di nullità, poiché imprescrittibile.
Risulta in parte prescritta l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale.
Invero, il dies a quo deve, in questo caso, essere individuato nella data dell'inadempimento, coincidente con i singoli investimenti, deducendosi per l'appunto la violazione degli obblighi informativi, risultando pertanto prescritta la prima sottoscrizione di azioni del 27.10.2008.
La prima costituzione in mora, idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., tenuto conto della libertà di forma che caratterizza l'atto di costituzione in mora, risale infatti al 28.11.2018.
Residua, invece, in relazione al primo investimento, la responsabilità risarcitoria, alla luce degli ultimi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Secondo un primo orientamento (Cassazione civile sez. I, 24/01/2023, n.2066), il dies a quo della responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale deve essere ancorato al momento della percezione del pregiudizio del danno causato dal colpevole inadempimento del debitore e, quindi, nella materia in oggetto, al default dell'emittente (Cass., 5 aprile 2012, n. 5504), richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana.
pagina 4 di 13 Tale orientamento, tuttavia, si è sostenuto, non consente di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, che resta collegato ad eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
Secondo altro indirizzo ermeneutico, in passato condiviso dalla scrivente, la ratio dell'individuazione del dies a quo al momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c. (Cass. civ. n. 1547/2004).
Deve, tuttavia, prendersi atto del sopravvenire di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226), che ha chiarito in modo netto e convincente le ragioni di condivisione della prima tesi, operando alcune precisazioni.
Si afferma, in particolare, "In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi".
"L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento "anomalo", che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale” (Cass. n.32226/24 cit.).
pagina 5 di 13 Sulla scorta di tali principi, nella specie, la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno lamentato, sulla base degli atti acquisiti, deve ricondursi agli estratti conto inviati all'attrice tra la fine del 2015 ed il 2016, laddove è indicato un progressivo aumento del livello di rischiosità del titolo unitamente al suo carattere illiquido, con conseguente rigetto della eccezione.
Peraltro, deve ricordarsi che “non sussiste alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre 2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
Nel merito, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, CP_4 al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti. Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento ed il conseguente risarcimento del danno.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale.
Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore – pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa – e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. pagina 6 di 13 La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente e a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente. In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
pagina 7 di 13 Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Ciò premesso, “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente” (Cass. SS.UU. n. 898/2018); inoltre, “in tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c.” (Cass. civ. sez. I, 14/06/2019, n.16106; Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme: Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).
Dalla documentazione in atti, emerge l'esistenza di un contratto quadro del 12.09.2008, redatto per iscritto, sottoscritto dall'attrice prima dell'esecuzione delle operazioni per cui è causa e rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 37 della delibera Consob n. 16190/2007; pertanto, la domanda di nullità è rigettata.
Del tutto generica e non adeguatamente argomentata risulta essere la domanda di annullamento in assenza di prova in ordine alla presenza, in capo all'attrice, di un errore dotato dei requisiti normativamente rilevanti, ex art. 1428 e ss. c.c., o del dolo ex art. 1439 c.c., con conseguente suo rigetto.
Al contrario, risulta fondata la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
Dall'esame dell'unico questionario di profilatura prodotto in atti, compilato in data 12.09.2008, congiuntamente alla stipula del contratto quadro, risultano acquisite informazioni in merito agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti finanziari, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio, all'esito delle quali era attribuito all'attrice un profilo di rischio “medio-alto” e un'esperienza finanziaria e situazione finanziaria media.
La lettura delle seguenti risposte, tuttavia, rende lampante la violazione degli obblighi informativi descritti:
pagina 8 di 13 pagina 9 di 13 Dall'analisi del questionario emerge una carenza di informazioni relativamente ai seguenti aspetti:
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente;
- la fonte e consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
Le risposte fornite nel questionario non corrispondono al profilo di rischio attribuito, alla luce della dichiarata volontà di proteggere nel tempo il capitale investito, di ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili, di smobilitare l'investimento entro due-cinque anni e di non accettare il rischio di perdite del capitale investito.
Al contrario rilevano una ridotta, se non nulla, propensione al rischio dell'attrice all'epoca delle operazioni in esame, una finalità dell'investimento di tipo non altamente speculativo, e un orizzonte temporale di breve-medio periodo, elementi che portano ad attribuire un profilo di rischio basso.
Infatti, gli investimenti oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio alto o medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, tenuto peraltro conto che l'ammissione a socio fosse subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.
La conclusione non muta alla luce dell'assenza del servizio di “Consulenza”, non indicato nel contratto quadro del 12.09.2008, e pattuito unicamente a partire dall'operazione di acquisto del 20.03.2012, tenuto altresì conto del tipo di cliente “al dettaglio” e della concentrazione della totalità degli investimenti in titoli della CP_2 Controparte_2
Può, infatti, dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14208; Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36584) secondo cui: “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informata in ordine ai rischi e alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, l'attrice non avrebbe optato per tale forma pagina 10 di 13 di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale con la quale si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., dovendo in tal caso l'intermediario restituire il capitale investito, secondo le regole dell'indebito oggettivo.
All'attore spetta la restituzione delle somme capitali investite maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda (sulla decorrenza degli interessi cfr. Cass. civ. 3912/2018: "In tema di intermediazione finanziaria, allorchè sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi "in re ipsa" la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare che la banca era in mala fede"). Non spetta la rivalutazione monetaria, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria (Cassazione civile sez. II, 04 giugno 2018, n.14289) e la omessa allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza degli andamenti valutari.
Pertanto, considerata la prescrizione maturata sull'investimento del 27.10.2008, consegue la restituzione in favore della della somma di € 37.859,66, pari al capitale investito detratte cedole e dividendi, Parte_1 il tutto limitatamente agli investimenti contestati nell'atto introduttivo.
In ordine al primo investimento del 27.10.2008, va accolta la domanda di risarcimento del danno formulata in via subordinata da parte attrice.
Si veda, sul punto, Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932: “Il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, e il danno patito dall'investitore può presumersi. La prova non può consistere nella dimostrazione di una generica pagina propensione al rischio dell'investitore, magari desunta da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, «perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati». La banca può comunque vincere la presunzione “offrendo prova contraria”, ma essa non può essere desunta «esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi»”.
Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale.
Consegue, dunque, un danno di € 4.811,50 per la calcolato sulla base della somma investita, Parte_1 al netto dei dividendi e delle cedole riscosse.
pagina 11 di 13 Non è configurabile un concorso di colpa dell'attrice, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti.
“In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022, n.26202).
La Suprema Corte ha al riguardo precisato che: “a) l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del
1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
Infine, indimostrata la domanda di accertamento negativo di eventuali crediti vantati dalla banca.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta va rilevato che “affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali” (Cass., SS.UU., Sentenza n. 1785 del 24/01/2018). In particolare, non è sufficiente che la domanda non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pagina 12 di 13 pretermessa (Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 17875 del 10/09/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014)” (Cass. civ. n. 33767/2019).
Nella specie, parte convenuta non ha minimamente coltivato né riproposto la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata nell'atto introduttivo, dovendo quindi ritenersi che abbia inteso rinunciare alla stessa.
Infine, gli interessi sono da liquidare al tasso legale e non al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., stante la tardiva proposizione della domanda sul punto.
Le spese legali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum.
Spese di ctu compensate, in ragione della omessa ingiustificata risposta alle proposte conciliative formulate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti della già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
- Accoglie in parte la domanda e, accertata la risoluzione contrattuale per inadempimento, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 37.859,66 oltre interessi legali CP_2 dalla domanda, con restituzione, in favore della convenuta, dei titoli contestati;
- Accoglie la domanda di risarcimento del danno con riferimento all'investimento del 27.10.2008 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di , della somma di € CP_2 Parte_1
4.811,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'Indice Istat anno per anno vigente a decorrere dall'ordine di investimento qui censurato e con la maggiorazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata;
- Condanna la convenuta a rifondere, in favore dell'attrice, le spese di giudizio, liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di CTU.
Bari, 20/06/2025 Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
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