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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 763/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. TA PO - Presidente
Dott. Mauro Mirenna - Consigliere
Dott. AL LI - Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 763/2019 vertente
TRA
(C.F. – P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante p.t., agli affetti del presente atto elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica, in , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parrotta, Pt_1 giusta delibera di Giunta Comunale n. 159/2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente procuratore e prosecuzione del giudizio - p.e.c.
Email_1
Appellante
CONTRO
, nato a [...] [...], codice fiscale Controparte_1 Pt_1
, residente in 89048 , Piazzetta Portosalvo n. 4, C.F._1 Pt_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Scaglione, con studio in 89044 Locri, Via
NI AN n. 6, codice fiscale PEC C.F._2
domiciliato in Reggio Calabria, Via dei Email_2
Bianchi n. 3, presso lo Studio Legale Bottari-Gentile.
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n.
235/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.3.2016, conveniva in giudizio Parte_2 il chiedendo la restituzione di terreni illegittimamente occupati e il Parte_1 risarcimento dei danni, ovvero, in alternativa, l'indennizzo ex art. 42-bis D.P.R.
327/2001. Il contestava la domanda, sostenendo la legittima proprietà dei terreni Pt_1
e chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 235/2019, accertava l'illegittima occupazione di mq
2.028, condannando il alla restituzione dei terreni, al risarcimento di € 83.938,92 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.
Il proponeva appello, chiedendo la riduzione del risarcimento, la limitazione Pt_1 temporale della pretesa ai soli ultimi cinque anni e la compensazione delle spese.
L'appellato si costituiva chiedendo di dichiarare improcedibile o inammissibile l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna di controparte alle spese.
Instaurato il giudizio di appello, verificata la regolarità del contraddittorio e svolta la trattazione, con ordinanza del 9.5.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.9.2025, sostituita con la trattazione scritta.
In data 22.7.2025, il difensore del depositava atto di transazione Parte_1 intervenuto tra le parti in data 23.6.2025, “ai fini dell'estinzione del giudizio conseguente a cessata materia del contendere”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.9.2025, la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
In data 12.11.2025, il difensore del rappresentava di avere depositato Parte_1 il predetto atto di transazione “per opportuna conoscenza” di questa Corte e che tale deposito non doveva intendersi quale presentazione di note di trattazione in sostituzione d'udienza, essendo intenzione delle parti rimanere assenti e abbandonare la controversia sino alla successiva estinzione;
chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza di assunzione della causa in decisione.
Con ordinanza del 17.11.2025, questa Corte, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza collegiale del 4.12.2025, sostituta con la trattazione scritta, al fine di procedersi ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c. pag. 2/3 In vista di tale ultima udienza, entrambe le parti depositavano note nelle quali precisavano espressamente di voler abbandonare la causa con conseguente estinzione ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c.
Premesso quanto sopra, visti gli artt. 309, 181 e 307 c.p.c.; e rilevato che occorre dichiarare ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione processo, con sentenza collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; rilevato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
rilevato altresì che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe avverso la sentenza in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AL LI TA PO
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 763/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. TA PO - Presidente
Dott. Mauro Mirenna - Consigliere
Dott. AL LI - Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 763/2019 vertente
TRA
(C.F. – P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante p.t., agli affetti del presente atto elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica, in , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parrotta, Pt_1 giusta delibera di Giunta Comunale n. 159/2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente procuratore e prosecuzione del giudizio - p.e.c.
Email_1
Appellante
CONTRO
, nato a [...] [...], codice fiscale Controparte_1 Pt_1
, residente in 89048 , Piazzetta Portosalvo n. 4, C.F._1 Pt_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Scaglione, con studio in 89044 Locri, Via
NI AN n. 6, codice fiscale PEC C.F._2
domiciliato in Reggio Calabria, Via dei Email_2
Bianchi n. 3, presso lo Studio Legale Bottari-Gentile.
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n.
235/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.3.2016, conveniva in giudizio Parte_2 il chiedendo la restituzione di terreni illegittimamente occupati e il Parte_1 risarcimento dei danni, ovvero, in alternativa, l'indennizzo ex art. 42-bis D.P.R.
327/2001. Il contestava la domanda, sostenendo la legittima proprietà dei terreni Pt_1
e chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 235/2019, accertava l'illegittima occupazione di mq
2.028, condannando il alla restituzione dei terreni, al risarcimento di € 83.938,92 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.
Il proponeva appello, chiedendo la riduzione del risarcimento, la limitazione Pt_1 temporale della pretesa ai soli ultimi cinque anni e la compensazione delle spese.
L'appellato si costituiva chiedendo di dichiarare improcedibile o inammissibile l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna di controparte alle spese.
Instaurato il giudizio di appello, verificata la regolarità del contraddittorio e svolta la trattazione, con ordinanza del 9.5.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.9.2025, sostituita con la trattazione scritta.
In data 22.7.2025, il difensore del depositava atto di transazione Parte_1 intervenuto tra le parti in data 23.6.2025, “ai fini dell'estinzione del giudizio conseguente a cessata materia del contendere”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.9.2025, la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
In data 12.11.2025, il difensore del rappresentava di avere depositato Parte_1 il predetto atto di transazione “per opportuna conoscenza” di questa Corte e che tale deposito non doveva intendersi quale presentazione di note di trattazione in sostituzione d'udienza, essendo intenzione delle parti rimanere assenti e abbandonare la controversia sino alla successiva estinzione;
chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza di assunzione della causa in decisione.
Con ordinanza del 17.11.2025, questa Corte, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza collegiale del 4.12.2025, sostituta con la trattazione scritta, al fine di procedersi ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c. pag. 2/3 In vista di tale ultima udienza, entrambe le parti depositavano note nelle quali precisavano espressamente di voler abbandonare la causa con conseguente estinzione ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c.
Premesso quanto sopra, visti gli artt. 309, 181 e 307 c.p.c.; e rilevato che occorre dichiarare ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione processo, con sentenza collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; rilevato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
rilevato altresì che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe avverso la sentenza in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AL LI TA PO
pag. 3/3