Sentenza 15 settembre 2023
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2116 del 2024, proposto dall’-OMISSIS-, che si rappresenta e difende personalmente, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustiza;
contro
il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 4621 del 31 luglio 2023, resa tra le parti, concernente il diniego del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Ritenuto che non sussiste un danno grave e irreparabile conseguente al diniego impugnato;
Rilevato, d’ufficio, che l’appello appare comunque tardivamente depositato (notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il 13 marzo 2024)
Considerato, relativamente alla richiesta di rinvio dell’appellante, che la stessa non è stata accolta in quanto non proposta in via principale, ma in subordine all’istanza di passaggio in decisione;
Ritenuto di fissare il merito all’udienza del 10 aprile 2025, con invito alla parte a controdedurre anche in relazione alla questione di rito rilevata d’ufficio;
Nulla per le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2116/2024).
Nulla per le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza di merito il 10 aprile 2025.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.