Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 966/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 966/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARSAN EMANUELA ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti BIANCO ROSARIA ANTONIA e IMBASTARI ANTONELLA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 marzo 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
allegando: Controparte_1
- di essere intestatario, insieme alla moglie, Parte_2
, e ai figli, e
[...] Parte_3 Parte_4
, con clausola P.F.R. (Pari Facoltà di Rimborso),
[...] di n. 34 Buoni appartenenti a varie Controparte_2 serie (P,O,S,N,Q);
- di avere chiesto il rimborso dei titoli, percependo però degli importi inferiori rispetto a quelli riportati sul documento cartaceo, attesa l'applicazione da parte di di tassi di interesse peggiorativi per CP_1 tutta la durata del titolo o solo per l'ultimo decennio,
1
- di essere creditore dell'ulteriore importo di euro 15.637,13. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni di merito: «accertare e dichiarare che ha errato nel CP_1 calcolo della liquidazione dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di causa, per responsabilità contrattuale o, in subordine, pre-contrattuale nonché per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, previo accertamento dell'importo dovuto, condannare la resistente a corrispondere al Sig. Parte_1 l'ulteriore importo di € 15.637,13, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Spese e competenze di causa interamente rifuse». 2. Costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 riconosciuto la debenza del maggiore importo di euro 5.328,15 (relativamente ai buoni n. 223 di lire 1000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000, n. 75 n. 76 di lire 50.000), contestando per il resto la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. 3. In sede di prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. il ricorrente ha circoscritto la propria domanda ai soli buoni n. 223 di lire 1000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000, n. 75 n. 76 di lire 50.000, n. 134 di lire 250.000, rinunciando invece alla domanda proposta in relazione agli altri buoni postali. Il ricorrente, in particolare, ha affermato di essere creditore, in forza di una errata liquidazione e tassazione dei sei buoni postali, dell'importo di euro 8.438,29 ed ha così modificato le proprie conclusioni: «accertare e dichiarare che ha errato nel calcolo della CP_1 liquidazione dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di causa, per responsabilità contrattuale o, in subordine, pre-contrattuale nonché per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, previo accertamento dell'importo dovuto, condannare la resistente a corrispondere al Sig. l'ulteriore Parte_1 importo di € 8.438,29, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Spese e competenze di causa interamente rifuse». 4. In replica a quanto dedotto dal ricorrente,
[...] ha contestato la debenza del maggiore Controparte_1 importo di euro 8.438,29, rispetto a quello riconosciuto
2 come dovuto in sede di comparsa di risposta, pari a euro 5.328,15.
5. La causa, di natura documentale, è quindi passata in decisione.
6. In primo luogo va osservato che la domanda attorea è circoscritta ai soli buoni postali n. 223 di lire 1.000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000, n. 75 n. 76 di lire 50.000, n. 134 di lire 250.000, avendo il ricorrente espressamente rinunciato alla domanda proposta in relazione agli altri buoni postali. Va inoltre precisato che in relazione ai buoni postali n. 223 di lire 1.000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000, n. 75 n. 76 di lire 50.000 è pacifica la debenza, da parte di di un maggior importo di complessivi CP_1 euro 5.328,15, in quanto i predetti buoni postali risultano essere stati liquidati ad un importo inferiore a quello dovuto. La circostanza è stata ammessa dalla stessa convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta. Sulla base di tali precisazioni il thema decidendum va circoscritto alle seguenti due questioni:
- se il buono postale n. 134 di lire 250.000 emesso in data 9.1.1990 su modulo della serie “N”, con successiva apposizione di scritta a mano “Q/P”, liquidato a scadenza come serie “Q”, dovesse invece essere liquidato come buono appartenente alla serie “N”, più favorevole per il ricorrente (come già osservato, per gli altri buoni l'errata liquidazione è stata invece ammessa dalla convenuta, che ha offerto di corrispondere al ricorrente il maggior differenziale);
- se i buoni postali n. 223 di lire 1.000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000 (emessi il 9.1.1990 su modulo della serie “P”, con successiva scritta a mano “Q” sul frontespizio, poi cancellata a penna, liquidato a scadenza come serie “Q”), n. 75 n. 76 di lire 50.000 (emessi il 28.12.1996 su modulo della serie “P”, con successiva scritta a mano “Q/P”, poi cancellata a penna, liquidati a scadenza come serie “S”), n. 134 di lire 250.000 (emesso in data 9.1.1990 su modulo della serie
“N”, con successiva apposizione di scritta a mano
“Q/P”, liquidato a scadenza come serie “Q”) dovessero essere liquidati applicando la tassazione prevista dal DM 23.6.1997, applicabile ai buoni delle serie “Q”, “R”, “S” – come effettivamente ha fatto – o se, CP_1 per contro, dovesse essere applicata una
3 tassazione più favorevole per il ricorrente, secondo la disciplina prevista dal d.l. n. 556/1986 e successive modifiche.
7. In ordine alla prima questione giuridica, parte ricorrente sostiene che il buono postale n. 134 di lire 250.000 - emesso in data 9.1.1990 su modulo della serie
“N”, con successiva apposizione di scritta a mano “Q/P”, liquidato a scadenza come serie “Q” – vada invece liquidato come buono appartenente alla serie “N”, essendo stata mantenuta a tergo del buono la tabella di rendimento relativa a tale serie, che, seppure sbarrata, non è stata sostituita da altra diversa tabella «contrariamente a quanto stabilito dal DM 13.06.1986, istitutivo della Serie Q, che imponeva all'Ente
[...]
di apporre due timbri: uno sulla parte anteriore CP_1 e uno sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi, affinché lo stesso fosse riconosciuto appartenente a tale serie» (cfr. p. 2 della prima memoria). Secondo la convenuta, invece, mentre i buoni postali n. 223 di lire 1000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000, n. 75 n. 76 di lire 50.000 non sono stati aggiornati correttamente alla serie sottoscrivibile alla data di emissione, ciò che rende «meritevole l'affidamento che i sottoscrittori o loro aventi causa hanno riposto sugli interessi riportati nella griglia, i quali pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13979/2007, prevalgono sulle condizioni effettivamente applicabili in forza dei decreti ministeriali vigenti alla data di emissione» (cfr. p. 2 della memoria di replica della convenuta), lo stesso non può dirsi per il buono n. 134 di lire 250.000, in quanto lo stesso « è stato aggiornato alla serie Q/P in vigore alla data di emissione, mediante cancellazione, sul fronte, della lettera N e apposizione della scritta a mano Q/P, riportata anche sul retro del titolo, dove è stata altresì barrata con una linea trasversale la griglia degli interessi originariamente stampati», con la conseguenza che « gli interessi indicati nella predetta griglia non possono più ritenersi efficaci e validi e sono superati dai tassi di interesse della serie Q/P, in virtù del richiamo a tale serie, anche se non risultano da apposita timbratura» (cfr. p. 3 della memoria di replica della convenuta). 7.1. Ai fini della risoluzione della questione giuridica in esame va osservato che il buono postale in questione presenta le seguenti caratteristiche:
4 Il buono postale in esame presenta sul fronte l'originaria indicazione della serie “N” (serie istituita con D.M. 22 giugno 1976 e riservata agli italiani residenti all'estero), con successiva apposizione della
5 scritta a mano “Q/P”, mentre a tergo è presente la tabella di rendimento relativa alla serie “N”, sbarrata a penna, con indicazione “Q/P”. 7.2. Nel caso di specie, dunque, a differenza dei casi affrontati dalla giurisprudenza di legittimità citata da manca un timbro a tergo del buono che CP_1 indichi i tassi di interesse applicabili in ragione della serie di effettiva appartenenza ovvero una stampigliatura che, sovrapposta a quella originale, sostituisca la tabella apposta sul buono con quella relativa ai buoni di una diversa serie (“Q/P”). La tabella dei rendimenti apposta a tergo del buono risulta, però, sbarrata a penna e tale circostanza, unitamente all'apposizione sul fronte del buono della dicitura “Q/P” in luogo di quella originaria “N”, induce a ritenere che le parti abbiano volontariamente escluso l'applicazione dei rendimenti indicati nella tabella a tergo del buono, appartenenti alla vecchia serie “N”. Il fatto, poi, che le parti abbiano inteso escludere l'applicazione dei rendimenti relativi alla serie “N” ma al contempo non abbiano provveduto a stampigliare sopra la tabella posta a tergo del buono la diversa tabella di rendimento relativa ai buoni della serie “Q/P”, determina una lacuna nel regolamento negoziale in ordine al tasso di interesse da applicare (non quello relativo alla serie
“N”, escluso dalle stesse parti;
né quello relativo alla serie “Q/P”, la cui indicazione a mezzo timbro difetta) che può essere colmata a mezzo di integrazione suppletiva attraverso il ricorso ai tassi di interesse di rendimento previsti dai decreti ministeriali vigenti alla data di emissione del titolo. Infatti, se da un lato è vero che «ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare che le norme che disciplinano i tassi dei buoni di nuova emissione non hanno portata cogente;
esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso tenore» (Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979), è altresì vero che «L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie» (Cass. 22619/2023). Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c.,
6 attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così Cass. 21 marzo 2014, n. 6747; cfr. pure, in tema: Cass. 14 giugno 2002, n. 8577; Cass. 17 giugno 1994, n. 5862; Cass. 14 marzo 1983, n. 1884). Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, «se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo». Sicché «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (cfr. Cass. 22619/2023). Se così è, deve ritenersi infondata la prospettazione del ricorrente, avendo legittimamente CP_1 applicato i rendimenti relativi all'allora vigente serie
“Q/P” (cui peraltro le parti hanno fatto riferimento nel fronte del buono) in luogo di quelli relativi alla serie
“N”. 8. Quanto alla seconda questione controversa, va osservato che secondo il ricorrente CP_1 avrebbe illegittimamente operato la trattenuta fiscale prevista dall'art. 7 del D.M. 23.6.1997 («Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi») in sede di liquidazione dei buoni, in quanto tale trattenuta sarebbe applicabile, per espressa previsione normativa, ai soli buoni postali delle serie “Q”, “R”, “S” emessi sino al 31 dicembre 1996. 8.1. L'assunto è in parte fondato. L'art. 7 del D.M. 23.6.1997 prevede, per quanto interessa in questa sede, che «Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di
7 vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale». I buoni postali n. 223 di lire 1.000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000 sono stati emessi il 9.1.1990 su modulo della serie “P” mentre i buoni n. 75 n. 76 di lire 50.000 sono stati emessi il 28.12.1996 su modulo della serie
“P”. Tali buoni, pertanto, non rientrano nella citata previsione normativa. Si tratta, infatti, di buoni materialmente emessi su modulo “P” che non possono ritenersi buoni della serie
“Q” o “Q/P”, posto che ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986 «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
“Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». In mancanza dei due timbri cui fa riferimento la previsione normativa, non può dunque ritenersi che i buoni in questione siano sottoposti alla disciplina relativa ai titoli della serie “Q”, come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta, che si è dichiarata disponibile a liquidare gli interessi dei due buoni secondo i rendimenti della originaria serie “P”. 8.2. Per contro, la domanda del ricorrente deve ritenersi infondata in relazione al buono postale n. 134 di lire 250.000 emesso in data 9.1.1990 su modulo della serie
“N”, considerato che, per le considerazioni già espresse al paragrafo 7 della presente sentenza, le parti, sin dalla sottoscrizione del titolo, hanno mostrato di volerlo ricondurre al modello “Q/P” piuttosto che a quello originario, con ogni conseguenza anche in ordine alla tassazione dei rendimenti. 9. Considerato che la convenuta non ha specificamente contestato la correttezza dei conteggi effettuati dal ricorrente nei prospetti allegati alla prima memoria (cfr. docc. 41-45), in ragione dell'accoglimento delle doglianze relative all'erronea liquidazione e tassazione dei buoni postali n. 223 di lire 1.000.000, n. 56 e n. 57 di lire 100.000, n. 75 n. 76 di lire 50.000, va riconosciuto all'attore l'importo complessivo di euro 8.210,04 (mentre va esclusa la spettanza dell'ulteriore importo di euro 228,25 relativo al buono n. 134, per le ragioni già esposte). va dunque condannata al pagamento del CP_1 predetto importo, oltre agli interessi al tasso di cui
8 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte le domande proposte da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di euro 8.210,04, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
3. RIGETTA ogni altra domanda.
4. CONDANNA al rimborso delle Controparte_1 spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 4.227,00 per compensi, euro 264,00 per spese specifiche, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Padova, in data 25/03/2025
Il Giudice Alberto Stocco
9