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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 03/06/2019, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2019
N. 03295/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3295 del 2019, proposto da
Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Lancia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima n.27 del 2019.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL CI;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Aurelio Vessichelli dell'Avvocatura Generale dello Stato, Renzo Lancia e Lorenzo Lamberti.
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che, a prescindere dalla questione relativa alla tempestività dell’appello cautelare, quest’ultimo non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza, avendo riguardo, in particolare, al vizio di incompetenza rilevato dal primo giudice con l’ordinanza cautelare oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’appello cautelare.
Le spese della presente fase cautelare sono compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Lopilato | Sergio Santoro |
IL SEGRETARIO