Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/02/2022, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00294/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2018, proposto da
Comune di Acquarica del Capo, Comune di Alezio, Comune di Andrano, Comune di Aradeo, Comune di Arnesano, Comune di Botrugno, Comune di Calimera, Comune di Campi Salentina, Comune di Carmiano, Comune di Casarano, Comune di Castrignano dei Greci, Comune di Castrignano del Capo, Comune di Cavallino, Comune di Cursi, Comune di Cutrofiano, Comune di Diso, Comune di Galatone, Comune di Gallipoli, Comune di Guagnano, Comune di Lecce, Comune di Lequile, Comune di Lizzanello, Comune di Maglie, Comune di Martano, Comune di Matino, Comune di Melendugno, Comune di Melpignano, Comune di Miggiano, Comune di Minervino di Lecce, Comune di Monteroni di Lecce, Comune di Muro Leccese, Comune di Nardo', Comune di Nociglia, Comune di Ortelle, Comune di Otranto, Comune di Palmariggi, Comune di Parabita, Comune di Poggiardo, Comune di Porto Cesareo, Comune di Presicce, Comune di Ruffano, Comune di Salice Salentino, Comune di Salve, Comune di San Cassiano, Comune di San Cesario di Lecce, Comune di San Donato, Comune di San Pietro in Lama, Comune di Sanarica, Comune di Sannicola, Comune di Scorrano, Comune di Secli', Comune di Sogliano Cavour, Comune di Sternatia, Comune di Supersano, Comune di Surbo, Comune di Taurisano, Comune di Taviano, Comune di Tiggiano, Comune di Trepuzzi, Comune di Tuglie, Comune di Ugento, Comune di Uggiano La Chiesa, Comune di Alliste, Comune di Cannole, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Carpignano Salentino, Comune di Castri' di Lecce, Comune di Collepasso, Comune di Corsano, Comune di Gagliano del Capo, Comune di Giurdignano, Comune di Melissano, Comune di Montesano Salentino, Comune di Morciano di Leuca, Comune di Novoli, Comune di Racale, Comune di Squinzano, Comune di Tricase, Comune di Specchia, Comune di Spongano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Mattera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazzetta Scipione De Summa;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giovanna Capoccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 321 del 21 dicembre 2017 con la quale, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2017, è stata fissata l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2017 per i Comuni della Provincia di Lecce esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto, negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia; Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. E. Capraro, in sostituzione dell'avv. L. Quinto, per la parte ricorrente e avv. F. Pellegrino, in sostituzione dell'avv. A. Mattera, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, i Comuni ricorrenti hanno impugnato la DD n. 321/07, con la quale la Regione ha fissato l’aliquota della c.d. ecotassa della Provincia di Lecce per l’anno 2017 in misura piena, negando ai Comuni interessati l’applicazione della premialità prevista dall’art. 3 comma 40 ultima parte della legge n. 549 del 1995.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame: violazione dell’art. 3 comma 40 ultima parte della l. 28 dicembre 1995 n. 549; eccesso di potere; errato presupposto; disparità di trattamento; irrazionalità manifesta; contraddittorietà; illegittimità costituzionale.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, la Regione Puglia e la Provincia di Lecce hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.2.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, emerge dagli atti di causa l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio dalle parti ricorrenti.
Per tali ragioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La Regione Puglia va nondimeno condannata al pagamento delle spese di lite, dovendosi ritenere soccombente virtuale nel presente giudizio, per le motivazioni già espresse da questo TAR con le sentenze nn. 305/18, 1753/18 e 1121/19, che in questa sede si confermano.
Dette spese si liquidano nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
Sussistono invece giusti motivi, legati al ruolo marginale della Provincia di Lecce nell’emanazione dell’atto impugnato, per la compensazione delle spese di lite nei confronti di tale Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Puglia al rimborso delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv. L. Quinto.
Compensa le spese di lite nei confronti della Provincia di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO