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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 931/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 931/2021, promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Patrizia Vittorini P.IVA_1
RICORRENTE-OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo Controparte_1 C.F._1
Paolini
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
L (di seguito Parte_2 Pt_3
1) proponeva con ricorso dinanzi all'intestato Tribunale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
91/2021 emesso il 19.8.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di CP_1 la somma di € 4.508,98 a titolo di indennità di posizione organizzativa di “Responsabile
[...]
delle funzioni tecniche sanitarie di Laboratorio Analisi.
[...]
”, oltre interessi legali e spese del procedimento Controparte_2
monitorio.
L'opponente esponeva, in particolare, che aveva prestato la propria attività Controparte_1 lavorativa presso l' fino alla data di quiescenza per pensionamento del 30.11.2015, in qualità Pt_3
di Tecnico di Laboratorio, cat. D;
che allo stesso era stata attribuita posizione organizzativa in virtù della delibera n. 2161 del 2010; che l'incarico gli era stato prorogato solo fino al 30.6.2014.
Contestava, per contro, che il proprio dipendente avesse continuato anche successivamente a svolgere le funzioni connesse alla predetta posizione fino alla data del pensionamento (ossia dall'1.7.2014 al
30.11.2015. Deduceva l' che l'incarico di posizione organizzativa è incarico a termine, che il Pt_3
titolare è tenuto ad espletarlo sino alla scadenza prevista dal contratto o dalla relativa proroga, che l'Amministrazione conserva ampio margine di discrezionalità nella scelta dell'affidamento della posizione organizzativa;
che mancava documentazione idonea a provare lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte. Proponeva, in ogni caso, domanda riconvenzionale di indebito arricchimento volta alla restituzione della somma di € 8.428,47, al netto degli oneri previdenziali, percepita dal dipendente a titolo di lavoro straordinario per gli anni 2011 e 2015, essendo, per i dipendenti cui sia attribuita posizione organizzativa, i compensi per lo straordinario assorbiti nella relativa indennità ai sensi dell'art. 7, comma 9, CCNL integrativo del 20.9.2001, che disciplina il servizio di pronta disponibilità.
Si costituiva nel giudizio di opposizione resistendo al ricorso in opposizione Controparte_1
avversario e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in ogni caso, la condanna della al pagamento della somma di € 4.508,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, Pt_3
ovvero la diversa maggior somma accertata in corso di causa.
Il deduceva, in particolare, l'irrilevanza dell'inesistenza di un formale atto di proroga CP_1
della posizione organizzativa e la rilevanza, piuttosto, dello svolgimento di fatto della prestazione.
Contestava, inoltre, la domanda riconvenzionale di arricchimento indebito proposta da . Pt_3
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunte le prove orali ammesse.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta dall' è infondata e non può Parte_4
essere accolta.
Non v'è dubbio che il diritto all'indennità di posizione organizzativa non può prescindere dall'istituzione stessa da parte della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro della posizione organizzativa stessa, ciò che rientra nella precipua attività organizzativa dell'ente, il quale, nel far ciò, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio;
ne discende che: a) il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se la posizione organizzativa sia stata istituita;
b) prima dell'istituzione delle posizioni organizzative non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di chance del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (Cass., Sez. Lav. 19.5.2017, n. 1272; Cass., Sez. Lav., 15.7.2016, n. 14591). Non è parimenti revocabile in dubbio che l'attribuzione di posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico, il quale, dunque, ha una durata limitata nel tempo.
Nondimeno, una volta che la posizione organizzativa venga istituita dall'ente ed il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di tale posizione, assumendone tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa (Cass., Sez. Lav., 3.4.2018, n. 8141, che richiama sul punto Cass. nn. 13453/2016; n. 13579/2016; 21524/2016; 22470/2016).
Sul piano dei principi, infatti, la fattispecie non è dissimile da quella nella quale viene in rilievo l'assegnazione di fatto a mansioni dirigenziali, in relazione alla quale si è ritenuta spettante la retribuzione di posizione, anche in assenza di atti formali, in quanto collegata “al livello di responsabilità conseguente alla natura dell'incarico, all'impegno prestato, al grado di rilevanza, alla collocazione istituzionale dell'ufficio” (Cass., 10.6.2014, n. 13062), dati questi, che non possono non rilevare ai fini del giudizio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., del quale l'art. 52, D.Lgs.
n. 165/2001 costituisce attuazione.
La portata applicativa del principio non può essere limitata al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo.
L'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori (Cass. n. 22470/2016, che richiama Cass. SS.UU. n. 25837/2007). Mantenere, da parte della P.A., l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati dalla legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto con “norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost.,
19.6.1990, n. 296).
Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o prohibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (Cass. n. 27887/2009), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 29.11.2016 n. 24266).
Occorre, altresì, evidenziare che la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento.
Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
La posizione organizzativa, da non confondere con il profilo professionale, descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento (quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione.
In altri termini, ove il giudizio trifasico venga compiuto comparando le mansioni di fatto accertate, non con la declaratoria generale dell'area e dei livelli, bensì con i compiti e le responsabilità della posizione organizzativa istituita dall'ente, l'esito della comparazione, se favorevole per il lavoratore, dovrà portare a riconoscere il diritto del lavoratore a percepire il differenziale economico che tenga conto, oltre che del trattamento economico previsto per la superiore area di inquadramento sottesa alla posizione, anche dell'indennità stabilita dalle parti collettive in relazione all'espletamento dello specifico incarico (Cass. n. 8141/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova che il già formalmente CP_1 affidatario dell'incarico di posizione organizzativa quale Responsabile delle Funzioni Tecniche
Sanitarie di Laboratorio Analisi – Dipartimenti Servizio Biomedici e di Patologia Clinica
[...]
, in forza della deliberazione n. 2161 del 31.12.2010 e delle Parte_5
successive proroghe, per il periodo dal 31.12.2010 al 30.6.2014, anche dopo tale ultima data ha continuato di fatto a svolgere le medesime funzioni, pur in assenza di formale conferimento.
Militano in tal senso, innanzitutto, le produzioni documentali già depositate dall'odierno opposto nel procedimento monitorio. Nello specifico, con nota 147212 del 14.12.2015, il Direttore Generale trasmetteva nota, recante oggetto “Indennità posizioni organizzative. Richiesta dati e relazione per proroga”, con la quale invitava il Direttore Dipartimento Amministrativo a comunicare, “per una corretta valutazione circa
l'eventuale ulteriore proroga di detta indennità”, se i dipendenti colà indicati, a decorrere dall'1.7.2014, avessero effettivamente svolto e tuttora continuassero a svolgere le funzioni dell'incarico loro conferito.
Successivamente, con nota prot. 94424/15 del 30.12.2015, il Direttore della Parte_6
attestava che “il dott. tecnico coordinatore di
[...] Controparte_1
laboratorio biomedico e con funzione di posizione organizzativa fino al 30.06.2014 (giusta delibera
2061 del 11.06.2014) ha seguitato ha seguitato a svolgere dallo 01.07.2014 al 30.11.2015 (data del suo pensionamento) tutte le attività precedentemente svolte partecipando positivamente al raggiungimento di quanto previsto nei punti a), b), c), d), e), f), g) della nota del direttore generale datata 14.12.2015 prot. 00147190/15”.
A sua volta il Direttore del Dipartimento Servizi Biomedici, dott. con nota prot. Persona_1
1262 del 5.1.2016, recante oggetto “Dati indennità posizioni organizzative”, dava atto che “il dott.
tecnico coordinatore di laboratorio biomedico e con funzione di posizione Controparte_1
organizzativa fino al 30-11-2015, data del suo pensionamento, ha svolto tutte le attività a lui competenti”.
I testi escussi, d'altra parte, hanno tutti concordemente confermato gli assunti dell'odierna opposta.
Il teste , in particolare, sentito sul capitolo 1) della memoria di costituzione Parte_6 dell'opponente (“E' vero che il signor ha svolto le funzioni connesse alla Controparte_1 posizione organizzativa di “Responsabile delle funzioni tecniche sanitarie di Laboratorio Analisi
Dipartimenti servizi biomedici e di Patologia clinica Asl n.1 Avezzano Sulmona ” Controparte_2 anche successivamente all' 01.07.2014 e sino al 30.11.2015, come risulta dai documenti di cui alla produzione C n. 5 e 6 del fascicolo di parte opposta che si mostrano”), ha così risposto: “Vero quanto mi si legge. Confermo la circostanza. Riconosco i documenti che mi si mostrano. Io, fino al
30.6.20214 io ero Direttore del Laboratorio di Analisi ed anche Direttore del Dipartimento Servizi
Part Biomedici della . Successivamente al 30.6.2014 io ero solo il Direttore del Laboratorio di
Analisi”. Il signor era il responsabile delle funzioni tecniche del Laboratorio e dopo il CP_1
mese di giugno 2014, scaduta la delibera di nomina, ha comunque continuato a svolgere quelle funzioni per questa era la prassi dell'epoca”.
Il teste ha poi confermato che il ha svolto, anche successivamente al 30.6.2014 (e fino CP_1
alla data del suo pensionamento), le medesime funzioni espletate sin dal 2011 (coordinare l'organizzazione del personale infermieristico secondo l'effettiva esigenza delle Unità Operative afferenti al Dipartimento, provvedendo agli spostamenti tra unità operative di infermieri e operatori socio sanitari a seconda degli esigenze, controfirmando i turni di tutte le unità operative redatti dai rispettivi referenti infermieristici, predisponendo protocolli e piani di lavoro per il personale;
verificare e controllare la corretta gestione dei materiali sanitari e dei farmaci affidati a referenti infermieristici delle Unità Operative afferenti al Dipartimento, redigendo un apposito protocollo e pianificando riunioni e verifiche;
fungere da raccordo di gestione tra il P.O. e il Direttore del
Dipartimento), con la sola precisazione che “il signor era tecnico di laboratorio e come CP_1 tale non si occupava di farmaci ma di reagenti e di quanto altro necessario”.
Il teste ha anche chiarito di essere a conoscenza delle predette circostanze anche per il Parte_6
periodo successivo alla cessazione del suo incarico di responsabile del dipartimento biomedico, essendo comunque rimasto anche successivamente “responsabile di tutti i laboratori dell'Area
Marsica”.
Anche la teste , la quale ha precisato di essere anch'ella dipendente Testimone_1 dell' con funzioni (anche all'epoca dei fatti) di Coordinatore della U.O.C. di patologia Pt_3 clinica dell'area Marsica, ha confermato i capitoli 1) e 2) della memoria di costituzione di parte opposta, su quest'ultimo precisando: “Nel laboratorio i farmaci presenti sono quelli per l'emergenza ed urgenza. In genere in laboratorio sono presenti reagenti… i farmaci di cui parlavo per le urgenze sono ad esempio il cortisone e l'adrenalina oltre ai dispositivi di emergenza”.
Va, quindi, riconosciuto il diritto del all'indennità di posizione organizzativa per il CP_1 periodo dall'1.7.20214 al 30.11.2015, L'importo mensile dell'indennità in questione ammonta ad €
238,36 lordi, come risulta documentalmente dal contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico stipulato l'1.3.2011, nonché dalla delibera del Direttore Generale n. 2161 del
31.12.2010.
Merita, pertanto, piena conferma, anche nel quantum, il decreto ingiuntivo opposto.
Destituita di fondamento è poi la domanda riconvenzionale proposta dall' . Pt_3
La pretesa recuperatoria dell'opponente, peraltro circoscritta all'anno 2011, ha formato specifico oggetto della deliberazione del Direttore Generale n. 1562 del 30.10.2013.
In tale delibera, in particolare, è stata espressamente affrontata la questione delle modalità di recupero dei compensi liquidati per il lavoro straordinario effettuato dai titolari di incarichi di posizione organizzativa nel periodo dal 31.12.2010 al 30.9.2013, prendendo peraltro specificamente in considerazione, tra le altre, la posizione dell'odierno opposto (come si evince dalle premesse, ove si fa riferimento alla “comunicazione prot. n. 68658/13 del 16.10.2013 a firma del Dott.
[...]
direttore del Dipartimento Servizi Biomedici, relativa al Sig. ). Parte_6 Controparte_1 Orbene, proprio la delibera n. 1562/2013, dopo aver statuito di “procedere al recupero del compenso corrisposto per prestazioni di lavoro straordinario dal 31/12/2010 al 30/09/2013, effettuato nello stesso periodo, nei confronti di tutti i titolari di incarico di posizione organizzativa”, ha subito dopo disposto, tuttavia, di “escludere, dal recupero di cui al punto precedente, i compensi erogati a fronte di prestazioni rese a titolo di straordinario elettorale, in quanto extra contingente, e di lavoro straordinario reso in regime di pronta disponibilità”, con ciò riconoscendo espressamente la spettanza cumulativa dell'indennità di posizione organizzativa e dei compensi per lo straordinario in regime di pronta disponibilità.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dall' Parte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto
[...]
ingiuntivo n. 294/2021, che dichiara esecutivo;
- condanna l' alla Parte_2
rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Filippo Paolini, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 931/2021, promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Patrizia Vittorini P.IVA_1
RICORRENTE-OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo Controparte_1 C.F._1
Paolini
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
L (di seguito Parte_2 Pt_3
1) proponeva con ricorso dinanzi all'intestato Tribunale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
91/2021 emesso il 19.8.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di CP_1 la somma di € 4.508,98 a titolo di indennità di posizione organizzativa di “Responsabile
[...]
delle funzioni tecniche sanitarie di Laboratorio Analisi.
[...]
”, oltre interessi legali e spese del procedimento Controparte_2
monitorio.
L'opponente esponeva, in particolare, che aveva prestato la propria attività Controparte_1 lavorativa presso l' fino alla data di quiescenza per pensionamento del 30.11.2015, in qualità Pt_3
di Tecnico di Laboratorio, cat. D;
che allo stesso era stata attribuita posizione organizzativa in virtù della delibera n. 2161 del 2010; che l'incarico gli era stato prorogato solo fino al 30.6.2014.
Contestava, per contro, che il proprio dipendente avesse continuato anche successivamente a svolgere le funzioni connesse alla predetta posizione fino alla data del pensionamento (ossia dall'1.7.2014 al
30.11.2015. Deduceva l' che l'incarico di posizione organizzativa è incarico a termine, che il Pt_3
titolare è tenuto ad espletarlo sino alla scadenza prevista dal contratto o dalla relativa proroga, che l'Amministrazione conserva ampio margine di discrezionalità nella scelta dell'affidamento della posizione organizzativa;
che mancava documentazione idonea a provare lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte. Proponeva, in ogni caso, domanda riconvenzionale di indebito arricchimento volta alla restituzione della somma di € 8.428,47, al netto degli oneri previdenziali, percepita dal dipendente a titolo di lavoro straordinario per gli anni 2011 e 2015, essendo, per i dipendenti cui sia attribuita posizione organizzativa, i compensi per lo straordinario assorbiti nella relativa indennità ai sensi dell'art. 7, comma 9, CCNL integrativo del 20.9.2001, che disciplina il servizio di pronta disponibilità.
Si costituiva nel giudizio di opposizione resistendo al ricorso in opposizione Controparte_1
avversario e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in ogni caso, la condanna della al pagamento della somma di € 4.508,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, Pt_3
ovvero la diversa maggior somma accertata in corso di causa.
Il deduceva, in particolare, l'irrilevanza dell'inesistenza di un formale atto di proroga CP_1
della posizione organizzativa e la rilevanza, piuttosto, dello svolgimento di fatto della prestazione.
Contestava, inoltre, la domanda riconvenzionale di arricchimento indebito proposta da . Pt_3
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunte le prove orali ammesse.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta dall' è infondata e non può Parte_4
essere accolta.
Non v'è dubbio che il diritto all'indennità di posizione organizzativa non può prescindere dall'istituzione stessa da parte della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro della posizione organizzativa stessa, ciò che rientra nella precipua attività organizzativa dell'ente, il quale, nel far ciò, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio;
ne discende che: a) il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se la posizione organizzativa sia stata istituita;
b) prima dell'istituzione delle posizioni organizzative non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di chance del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (Cass., Sez. Lav. 19.5.2017, n. 1272; Cass., Sez. Lav., 15.7.2016, n. 14591). Non è parimenti revocabile in dubbio che l'attribuzione di posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico, il quale, dunque, ha una durata limitata nel tempo.
Nondimeno, una volta che la posizione organizzativa venga istituita dall'ente ed il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di tale posizione, assumendone tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa (Cass., Sez. Lav., 3.4.2018, n. 8141, che richiama sul punto Cass. nn. 13453/2016; n. 13579/2016; 21524/2016; 22470/2016).
Sul piano dei principi, infatti, la fattispecie non è dissimile da quella nella quale viene in rilievo l'assegnazione di fatto a mansioni dirigenziali, in relazione alla quale si è ritenuta spettante la retribuzione di posizione, anche in assenza di atti formali, in quanto collegata “al livello di responsabilità conseguente alla natura dell'incarico, all'impegno prestato, al grado di rilevanza, alla collocazione istituzionale dell'ufficio” (Cass., 10.6.2014, n. 13062), dati questi, che non possono non rilevare ai fini del giudizio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., del quale l'art. 52, D.Lgs.
n. 165/2001 costituisce attuazione.
La portata applicativa del principio non può essere limitata al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo.
L'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori (Cass. n. 22470/2016, che richiama Cass. SS.UU. n. 25837/2007). Mantenere, da parte della P.A., l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati dalla legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto con “norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost.,
19.6.1990, n. 296).
Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o prohibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (Cass. n. 27887/2009), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 29.11.2016 n. 24266).
Occorre, altresì, evidenziare che la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento.
Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
La posizione organizzativa, da non confondere con il profilo professionale, descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento (quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione.
In altri termini, ove il giudizio trifasico venga compiuto comparando le mansioni di fatto accertate, non con la declaratoria generale dell'area e dei livelli, bensì con i compiti e le responsabilità della posizione organizzativa istituita dall'ente, l'esito della comparazione, se favorevole per il lavoratore, dovrà portare a riconoscere il diritto del lavoratore a percepire il differenziale economico che tenga conto, oltre che del trattamento economico previsto per la superiore area di inquadramento sottesa alla posizione, anche dell'indennità stabilita dalle parti collettive in relazione all'espletamento dello specifico incarico (Cass. n. 8141/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova che il già formalmente CP_1 affidatario dell'incarico di posizione organizzativa quale Responsabile delle Funzioni Tecniche
Sanitarie di Laboratorio Analisi – Dipartimenti Servizio Biomedici e di Patologia Clinica
[...]
, in forza della deliberazione n. 2161 del 31.12.2010 e delle Parte_5
successive proroghe, per il periodo dal 31.12.2010 al 30.6.2014, anche dopo tale ultima data ha continuato di fatto a svolgere le medesime funzioni, pur in assenza di formale conferimento.
Militano in tal senso, innanzitutto, le produzioni documentali già depositate dall'odierno opposto nel procedimento monitorio. Nello specifico, con nota 147212 del 14.12.2015, il Direttore Generale trasmetteva nota, recante oggetto “Indennità posizioni organizzative. Richiesta dati e relazione per proroga”, con la quale invitava il Direttore Dipartimento Amministrativo a comunicare, “per una corretta valutazione circa
l'eventuale ulteriore proroga di detta indennità”, se i dipendenti colà indicati, a decorrere dall'1.7.2014, avessero effettivamente svolto e tuttora continuassero a svolgere le funzioni dell'incarico loro conferito.
Successivamente, con nota prot. 94424/15 del 30.12.2015, il Direttore della Parte_6
attestava che “il dott. tecnico coordinatore di
[...] Controparte_1
laboratorio biomedico e con funzione di posizione organizzativa fino al 30.06.2014 (giusta delibera
2061 del 11.06.2014) ha seguitato ha seguitato a svolgere dallo 01.07.2014 al 30.11.2015 (data del suo pensionamento) tutte le attività precedentemente svolte partecipando positivamente al raggiungimento di quanto previsto nei punti a), b), c), d), e), f), g) della nota del direttore generale datata 14.12.2015 prot. 00147190/15”.
A sua volta il Direttore del Dipartimento Servizi Biomedici, dott. con nota prot. Persona_1
1262 del 5.1.2016, recante oggetto “Dati indennità posizioni organizzative”, dava atto che “il dott.
tecnico coordinatore di laboratorio biomedico e con funzione di posizione Controparte_1
organizzativa fino al 30-11-2015, data del suo pensionamento, ha svolto tutte le attività a lui competenti”.
I testi escussi, d'altra parte, hanno tutti concordemente confermato gli assunti dell'odierna opposta.
Il teste , in particolare, sentito sul capitolo 1) della memoria di costituzione Parte_6 dell'opponente (“E' vero che il signor ha svolto le funzioni connesse alla Controparte_1 posizione organizzativa di “Responsabile delle funzioni tecniche sanitarie di Laboratorio Analisi
Dipartimenti servizi biomedici e di Patologia clinica Asl n.1 Avezzano Sulmona ” Controparte_2 anche successivamente all' 01.07.2014 e sino al 30.11.2015, come risulta dai documenti di cui alla produzione C n. 5 e 6 del fascicolo di parte opposta che si mostrano”), ha così risposto: “Vero quanto mi si legge. Confermo la circostanza. Riconosco i documenti che mi si mostrano. Io, fino al
30.6.20214 io ero Direttore del Laboratorio di Analisi ed anche Direttore del Dipartimento Servizi
Part Biomedici della . Successivamente al 30.6.2014 io ero solo il Direttore del Laboratorio di
Analisi”. Il signor era il responsabile delle funzioni tecniche del Laboratorio e dopo il CP_1
mese di giugno 2014, scaduta la delibera di nomina, ha comunque continuato a svolgere quelle funzioni per questa era la prassi dell'epoca”.
Il teste ha poi confermato che il ha svolto, anche successivamente al 30.6.2014 (e fino CP_1
alla data del suo pensionamento), le medesime funzioni espletate sin dal 2011 (coordinare l'organizzazione del personale infermieristico secondo l'effettiva esigenza delle Unità Operative afferenti al Dipartimento, provvedendo agli spostamenti tra unità operative di infermieri e operatori socio sanitari a seconda degli esigenze, controfirmando i turni di tutte le unità operative redatti dai rispettivi referenti infermieristici, predisponendo protocolli e piani di lavoro per il personale;
verificare e controllare la corretta gestione dei materiali sanitari e dei farmaci affidati a referenti infermieristici delle Unità Operative afferenti al Dipartimento, redigendo un apposito protocollo e pianificando riunioni e verifiche;
fungere da raccordo di gestione tra il P.O. e il Direttore del
Dipartimento), con la sola precisazione che “il signor era tecnico di laboratorio e come CP_1 tale non si occupava di farmaci ma di reagenti e di quanto altro necessario”.
Il teste ha anche chiarito di essere a conoscenza delle predette circostanze anche per il Parte_6
periodo successivo alla cessazione del suo incarico di responsabile del dipartimento biomedico, essendo comunque rimasto anche successivamente “responsabile di tutti i laboratori dell'Area
Marsica”.
Anche la teste , la quale ha precisato di essere anch'ella dipendente Testimone_1 dell' con funzioni (anche all'epoca dei fatti) di Coordinatore della U.O.C. di patologia Pt_3 clinica dell'area Marsica, ha confermato i capitoli 1) e 2) della memoria di costituzione di parte opposta, su quest'ultimo precisando: “Nel laboratorio i farmaci presenti sono quelli per l'emergenza ed urgenza. In genere in laboratorio sono presenti reagenti… i farmaci di cui parlavo per le urgenze sono ad esempio il cortisone e l'adrenalina oltre ai dispositivi di emergenza”.
Va, quindi, riconosciuto il diritto del all'indennità di posizione organizzativa per il CP_1 periodo dall'1.7.20214 al 30.11.2015, L'importo mensile dell'indennità in questione ammonta ad €
238,36 lordi, come risulta documentalmente dal contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico stipulato l'1.3.2011, nonché dalla delibera del Direttore Generale n. 2161 del
31.12.2010.
Merita, pertanto, piena conferma, anche nel quantum, il decreto ingiuntivo opposto.
Destituita di fondamento è poi la domanda riconvenzionale proposta dall' . Pt_3
La pretesa recuperatoria dell'opponente, peraltro circoscritta all'anno 2011, ha formato specifico oggetto della deliberazione del Direttore Generale n. 1562 del 30.10.2013.
In tale delibera, in particolare, è stata espressamente affrontata la questione delle modalità di recupero dei compensi liquidati per il lavoro straordinario effettuato dai titolari di incarichi di posizione organizzativa nel periodo dal 31.12.2010 al 30.9.2013, prendendo peraltro specificamente in considerazione, tra le altre, la posizione dell'odierno opposto (come si evince dalle premesse, ove si fa riferimento alla “comunicazione prot. n. 68658/13 del 16.10.2013 a firma del Dott.
[...]
direttore del Dipartimento Servizi Biomedici, relativa al Sig. ). Parte_6 Controparte_1 Orbene, proprio la delibera n. 1562/2013, dopo aver statuito di “procedere al recupero del compenso corrisposto per prestazioni di lavoro straordinario dal 31/12/2010 al 30/09/2013, effettuato nello stesso periodo, nei confronti di tutti i titolari di incarico di posizione organizzativa”, ha subito dopo disposto, tuttavia, di “escludere, dal recupero di cui al punto precedente, i compensi erogati a fronte di prestazioni rese a titolo di straordinario elettorale, in quanto extra contingente, e di lavoro straordinario reso in regime di pronta disponibilità”, con ciò riconoscendo espressamente la spettanza cumulativa dell'indennità di posizione organizzativa e dei compensi per lo straordinario in regime di pronta disponibilità.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dall' Parte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto
[...]
ingiuntivo n. 294/2021, che dichiara esecutivo;
- condanna l' alla Parte_2
rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Filippo Paolini, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia