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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4240/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Brescia Sil- Parte_1 C.F._1
via, presso il cui studio ha eletto domicilio,
-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marrocco Raffaele CP_1 C.F._2
Antonio Luigi, presso il cui studio ha eletto domicilio,
-RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. Sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025 le parti accettavano la proposta formulata dal Giudice Delegato, così come
1 integrata dalle stesse parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1272/2017, pubblicata il 16.08.2017, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, dalla cui unione nascevano i figli Per_1
[... (il 12.03.2000) e (il 027.10.2001), alle seguenti condizioni – tra le altre- concordate dalle parti: Per_2
“1) La casa coniugale viene assegnata alla signora , in quanto genitore prevalente collocataria CP_1
dei figli minori, con tutti i mobili ivi esistenti che vengono assegnati in proprietà esclusiva alla signora
medesima. CP_1
2) Il signor si impegna ad accollarsi le spese future di natura straordinaria riguardanti la Parte_1
casa coniugale ed il box, gravando sulla signora le spese di ordinaria manutenzione, confor- CP_1
memente alla disciplina normativa ed alla ripartizione delle spese in materia locatizia come riportate nella tabella già sottoscritta dalle parti durante il giudizio di separazione;
[…] 9) il signor verserà alla signora quale contributo per il mantenimento dei due Parte_1 CP_1 figli, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, un assegno mensile di € 300,00.= per ciascun fi- glio (così complessivamente € 600,00) oltre rivalutazione Istat annuale (primo adeguamento 15.3.2018 con base marzo 2017), a mezzo bonifico bancario alle coordinate note. Le parti confermano che i trat- tamenti estetici (parrucchiere, barbiere, estetista) rientrano tra le spese ordinarie.
10) Ciascun genitore sosterrà inoltre, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straor- dinarie […]”.
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, il Sig. chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio, allegando, a fondamento della domanda, le intervenute modifiche nella situazione patrimonia- le dei figli oggi maggiorenni. Nel dettaglio, deduceva il raggiungimento dell'autosufficienza economica sia da parte di studente universitario ma assunto con contratto di apprendistato part-time presso Per_3
ERREGI s.r.l. dal 02.10.2023 (v. doc.
2-3 ricorrente), che di assunta con contratto di apprendi- Per_2
stato full-time presso CARLOTTA s.r.l. dal 16.06.2023 (v. doc. 4 ricorrente).
Pertanto, chiedeva revocare l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà esclusiva) alla Sig.ra e, in via principale, revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli;
in via subordinata, CP_1
domandava di revocare il contributo al mantenimento di e ridurre quello per nella misura Per_2 Per_3 del 50% “o in quella diversa misura che dovesse ritenere congrua” e, in via ulteriormente subordinata, ridurre nella misura del 50% o in altra congrua misura il contributo paterno al mantenimento di en- trambi i figli. In data 04.12.2024 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice relatore e in data 16.01.2025 veniva disposta la rimessione in termini del ricorrente per la notifica del ricorso alla resistente.
In data 05.04.2025 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale contestava CP_1
il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli e chiedeva di confermare le condizio- ni di divorzio di cui alla sentenza n. 1272/2017 di questo Tribunale. In subordine, domandava di ridurre il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura del 30% o in altra misura ritenuta congrua dal Giudice e di rigettare la domanda di revoca dell'assegnazione a sé della casa coniugale.
Alla prima udienza celebrata in data 07.05.2025, il Giudice Delegato proponeva alle parti di definire la presente controversia con il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di la revoca del contributo paterno al mante- Per_3
nimento di e il dimezzamento di quello dovuto per oltre alla compensazione delle spese Per_2 Per_3
di lite. Le parti accettavano di definire la causa alle condizioni indicate dal Giudice concordando, in aggiunta, che “la revoca per operi da marzo 2025 e il dimezzamento per da aprile 2025”. Per_2 Per_3
Deve, quindi, essere recepito l'accordo raggiunto delle parti, non essendovi figli minorenni e non es- sendo contrario a norme imperative, al buon costume, all'ordine pubblico. L'accordo è, inoltre, coeren- te con le condizioni reddituali delle parti.
P.Q.M.
l Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divor- zio di cui alla sentenza n. 1272/2017, pubblicata in data 16.08.2017 da questo Tribunale, così provvede:
1) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Canegrate (MI), Via Lodi n. 5, di proprietà esclusiva del Sig. alla Sig.ra fino al raggiungimento dell'autosufficienza eco- Parte_1 CP_1
nomica da parte del figlio Per_3
2) revoca il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere dalla mensilità di marzo Per_2
2025;
3) dispone che dal mese di aprile 2025 il padre versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, il minore importo mensile di € 150,00 (oltre a rivalutazione annuale come da sentenza n. 1272/2017,
Tribunale di Busto Arsizio) a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_3
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 7 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4240/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Brescia Sil- Parte_1 C.F._1
via, presso il cui studio ha eletto domicilio,
-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marrocco Raffaele CP_1 C.F._2
Antonio Luigi, presso il cui studio ha eletto domicilio,
-RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. Sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025 le parti accettavano la proposta formulata dal Giudice Delegato, così come
1 integrata dalle stesse parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1272/2017, pubblicata il 16.08.2017, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, dalla cui unione nascevano i figli Per_1
[... (il 12.03.2000) e (il 027.10.2001), alle seguenti condizioni – tra le altre- concordate dalle parti: Per_2
“1) La casa coniugale viene assegnata alla signora , in quanto genitore prevalente collocataria CP_1
dei figli minori, con tutti i mobili ivi esistenti che vengono assegnati in proprietà esclusiva alla signora
medesima. CP_1
2) Il signor si impegna ad accollarsi le spese future di natura straordinaria riguardanti la Parte_1
casa coniugale ed il box, gravando sulla signora le spese di ordinaria manutenzione, confor- CP_1
memente alla disciplina normativa ed alla ripartizione delle spese in materia locatizia come riportate nella tabella già sottoscritta dalle parti durante il giudizio di separazione;
[…] 9) il signor verserà alla signora quale contributo per il mantenimento dei due Parte_1 CP_1 figli, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, un assegno mensile di € 300,00.= per ciascun fi- glio (così complessivamente € 600,00) oltre rivalutazione Istat annuale (primo adeguamento 15.3.2018 con base marzo 2017), a mezzo bonifico bancario alle coordinate note. Le parti confermano che i trat- tamenti estetici (parrucchiere, barbiere, estetista) rientrano tra le spese ordinarie.
10) Ciascun genitore sosterrà inoltre, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straor- dinarie […]”.
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, il Sig. chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio, allegando, a fondamento della domanda, le intervenute modifiche nella situazione patrimonia- le dei figli oggi maggiorenni. Nel dettaglio, deduceva il raggiungimento dell'autosufficienza economica sia da parte di studente universitario ma assunto con contratto di apprendistato part-time presso Per_3
ERREGI s.r.l. dal 02.10.2023 (v. doc.
2-3 ricorrente), che di assunta con contratto di apprendi- Per_2
stato full-time presso CARLOTTA s.r.l. dal 16.06.2023 (v. doc. 4 ricorrente).
Pertanto, chiedeva revocare l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà esclusiva) alla Sig.ra e, in via principale, revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli;
in via subordinata, CP_1
domandava di revocare il contributo al mantenimento di e ridurre quello per nella misura Per_2 Per_3 del 50% “o in quella diversa misura che dovesse ritenere congrua” e, in via ulteriormente subordinata, ridurre nella misura del 50% o in altra congrua misura il contributo paterno al mantenimento di en- trambi i figli. In data 04.12.2024 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice relatore e in data 16.01.2025 veniva disposta la rimessione in termini del ricorrente per la notifica del ricorso alla resistente.
In data 05.04.2025 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale contestava CP_1
il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli e chiedeva di confermare le condizio- ni di divorzio di cui alla sentenza n. 1272/2017 di questo Tribunale. In subordine, domandava di ridurre il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura del 30% o in altra misura ritenuta congrua dal Giudice e di rigettare la domanda di revoca dell'assegnazione a sé della casa coniugale.
Alla prima udienza celebrata in data 07.05.2025, il Giudice Delegato proponeva alle parti di definire la presente controversia con il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di la revoca del contributo paterno al mante- Per_3
nimento di e il dimezzamento di quello dovuto per oltre alla compensazione delle spese Per_2 Per_3
di lite. Le parti accettavano di definire la causa alle condizioni indicate dal Giudice concordando, in aggiunta, che “la revoca per operi da marzo 2025 e il dimezzamento per da aprile 2025”. Per_2 Per_3
Deve, quindi, essere recepito l'accordo raggiunto delle parti, non essendovi figli minorenni e non es- sendo contrario a norme imperative, al buon costume, all'ordine pubblico. L'accordo è, inoltre, coeren- te con le condizioni reddituali delle parti.
P.Q.M.
l Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divor- zio di cui alla sentenza n. 1272/2017, pubblicata in data 16.08.2017 da questo Tribunale, così provvede:
1) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Canegrate (MI), Via Lodi n. 5, di proprietà esclusiva del Sig. alla Sig.ra fino al raggiungimento dell'autosufficienza eco- Parte_1 CP_1
nomica da parte del figlio Per_3
2) revoca il contributo paterno al mantenimento della figlia a decorrere dalla mensilità di marzo Per_2
2025;
3) dispone che dal mese di aprile 2025 il padre versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, il minore importo mensile di € 150,00 (oltre a rivalutazione annuale come da sentenza n. 1272/2017,
Tribunale di Busto Arsizio) a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_3
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 7 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo