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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILI TULLIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILI TULLIO , CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
“1)nella casa famigliare, di proprietà comune, sita in Mirandola (MO) alla Via
Emilia Romagna n° 18 continuerà a vivere la Signor unitamente Parte_1
ad i figl , il padre ha già lasciato la casa famigliare e si è Per_1 Per_2
trasferito altrove;
2)i coniugi convengono che a titolo di concorso nel mantenimento dei figli tuttora residente con la madre il padre verserà alla madre la somma mensile di
Euro 1.100,00, annualmente rivalutabile su base ISTAT, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese.
Tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli dovranno essere sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto di seguito precisato,
richiamandosi all'uopo il Protocollo del Tribunale di Modena in materia, ad eccezione delle sole spese dentistiche, per le quali i coniugi concordano sin da ora che verranno sopportate al 50% ciascuno senza necessità del preventivo accordo laddove previsto invece dal suddetto protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario, tickets sanitari
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
tempo prolungato;
pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanza.
Il genitore che chiede il rimborso del 50% dovrà documentare la spesa sulla base di idoneo giustificativo ed il genitore tenuto al rimborso vi provvederà,
entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del detto giustificativo, a mezzo bonifico bancario;
3)l'assegno Unico per i figli, se ed in quanto ottenibile,sarà percepito per intero dalla madre;
4)i coniugi dichiarano di avere redditi propri e di essere in grado di provvedere a sé autonomamente, rinunciando reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro,
ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e contributo alimentare o di mantenimento.
5)i coniugi dichiarano, inoltre, di avere definito ogni loro rapporto patrimoniale e di rinunciare vicendevolmente, per quanto occorrer possa, ad ogni qualsivoglia richiesta l'uno nei confronti dell'altro.
6)le spese della procedura di separazione saranno sostenute dai coniugi in ragione di metà per ciascuno”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09/05/1972 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1998 , atto n.1, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale