TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1429/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1429/2021 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...], in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n.167, presso lo studio dell'avv. Guglielmo
Borea, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-ricorrente-
e
(c.f. , nata a [...] in data [...], ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), alla via Domenico Di Giura n. 54, presso lo studio dell'avv.
Michele De Bonis, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Annalisa Tommasiello e dall'avv.
Massimo Stoppani in forza di procura in atti
-resistente-
e 2 / 8
AVV. (C.F. ) del Foro di Lagonegro, con studio Controparte_2 C.F._3 in Lagonegro (PZ) alla Via del Popolo, 5 nella sua qualità di curatore speciale della minore Per_1 con domicilio eletto presso il proprio studio in Lagonegro (PZ) alla Via del Popolo, 5
[...]
-curatrice speciale-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa e verbale d'udienza del 10.6.2025; per il p.m. in data
15.7.2025 lo stesso si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, il Sig. chiedeva al Tribunale di Parte_1
Lagonegro di dichiarare la sua separazione personale dalla moglie e di adottare ogni Controparte_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con affido condiviso della figlia minore A sostegno Per_1 della propria domanda il ricorrente premetteva: di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra in Sapri (SA), in data 31.05.2015; che dallo loro unione era nata la figlia (il Controparte_1 Per_1
04.04.2017 in Sapri); che, l'ultima residenza comune dei coniugi era stata presso la casa di proprietà della
Sig.ra che, purtroppo, erano sorti nella coppia dissidi ed incomprensioni che avevano determinato CP_1 il venir meno dell'affectio coniugalis e della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, che avevano reso la situazione insostenibile, anche nell'interesse della figlia minore costretta ad assistere a continui litigi tra i genitori;
che, quanto agli aspetti patrimoniali, il Sig. , pur svolgendo saltuarie prestazioni Pt_1 lavorative quale idraulico, risultava sostanzialmente privo di reddito, avendo percepito nell'anno 2020 redditi da lavoro dipendente per soli euro 2.520,00, mentre relativamente alle annualità 2019, 2018 e 2017 lo stesso non era tenuto alla presentazione della dichiarazione avendo percepito solo redditi per prestazioni occasionali e neppure risultando proprietario di beni immobili;
che, viceversa, la Sig.ra percepiva CP_1 da tempo redditi derivanti dalla propria attività commerciale (negozio di vendita di beni alimentari) - peraltro avviata anche con l'ausilio del ricorrente, che, in particolare, aveva svolto anche piccoli lavori di 3 / 8
manutenzione ordinaria dell'immobile adibito ad attività commerciale – e che risultava anche proprietaria di alcuni beni immobili;
e che, nonostante lunghe trattative, tutti i tentativi diretti a pervenire ad una separazione consensuale si erano rivelati inutili.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale:
1)” di dichiarare la separazione personale dei coniugi disponendo che gli stessi vivranno separati e liberi di fissare, ove riterranno opportuno, la propria residenza o domicilio e dandosi reciproco consenso alla richiesta di rilascio del passaporto;
2) di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , prevedendo il reciproco obbligo di Per_1 fornire tutte le informazioni relative alla vita della minore e stabilendo che sia l'educazione, anche scolastica, sia le spese necessarie alla minore siano deliberate di comune accordo tra i genitori;
3) di disporre, in caso di affidamento della minore alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della figlia in ragione: a) di due incontri settimanali nei giorni del mercoledì e del sabato dall'uscita dalla scuola alle ore 19.30; b) di un incontro nella seconda e quarta domenica del mese dalle ore 10.00 alle ore 19.30; c) disporre il diritto del padre a tenere con sé la figli a per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé la figlia durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Controparte_1
4) quanto alla casa coniugale, di disporre che la stessa venga assegnata al genitore collocatario della figlia minore;
5) quanto ai rapporti economici tra i coniugi, di stabilire un assegno di mantenimento a carico della
Sig.ra in favore del marito, attesa l'evidente sproporzione reddituale esistente tra i Controparte_1 coniugi, in base alla prudente valutazione del Tribunale;
6) quanto al mantenimento della figlia minore, di disporre che i coniugi dovranno contribuire, tenuto conto delle rispettive posizioni reddituali, a tutte le spese relative al mantenimento della figlia;
7) di autorizzare il Sig. a prelevare i propri beni personali, nonché tutti gli utensili, materiali ed Pt_1 attrezzi di lavoro di proprietà dell'istante, presso la residenza familiare e la casa in montagna”. 4 / 8
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.04.2022, si costituiva in giudizio la resistente che pur non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale, contestava tutto Controparte_1 quanto dedotto dal ricorrente. In particolare, esponeva che la possibilità di continuazione della convivenza coniugale era venuta meno a causa del carattere aggressivo e violento del Sig. , come comprovato Pt_1 dall'episodio occorso in data 18.01.2021, per il quale era stata sporta regolare denuncia-querela presso la
Procura della Repubblica di Lagonegro, tanto che il resistente risultava indagato nel procedimento n.
575/2021 RGNR per il reato di cui all'art. 572 c.p..
Pertanto, la resistente eccepiva l'assenza dei presupposti per poter disporre un affidamento condiviso della minore, della quale richiedeva l'affido esclusivo con conseguenziale assegnazione della casa familiare di sua proprietà. Quanto poi all'assegno di mantenimento a favore del marito, la Sig.ra eccepiva che, CP_1
a dispetto di quanto affermato dal ricorrente, lo stesso notoriamente esercitava l'attività imprenditoriale di termoidraulica, prevalentemente “a nero”, e che in ogni caso la resistente, per effetto della crisi di settore e dell'emergenza sanitaria, non aveva affatto redditi derivanti da attività commerciale, bensì perdite, tanto da doversi spesso avvalere dell'aiuto dei propri familiari.
Per tutti questi motivi, la resistente chiedeva al Tribunale:
1)” di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) di disporre l'affidamento esclusivo, con collocamento prevalente presso la madre, della minore
; Persona_1
3) di regolamentare il diritto di visita tenuto conto del carattere del Signor e Parte_1 della circostanza secondo la quale pende procedimento penale n. 575/2021 RGNR presso il Tribunale penale di Lagonegro a suo carico, disponendo l'ausilio dei servizi sociali del comune di Sapri al fine di garantire la piena attuazione del diritto del padre a stabilire una vera e propria relazione tra lui e la figlia e , comunque , con almeno un giorno a settimana dall'uscita di scuola per un'ora, da concordare con gli assistenti sociali, alla sola presenza dei genitori;
4) di stabilire un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
5) di disporre che il resistente versi il 50 % delle spese straordinarie delle spese straordinarie sostenute per la figlia purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre (nello Per_1 5 / 8
specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N.).
Il tutto con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'udienza dell'11.05.2021 di comparizione personale della parti, il Presidente, con provvedimento contestuale: autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa familiare alla moglie;
disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore prevedendo che il genitore non Per_1 convivente poteva vedere la prole il pomeriggio del mercoledì alla presenza di un assistente sociale del
Comune di Sapri dalle ore 18 alle 20, con obbligo dei genitori di scambiarsi un recapito telefonico per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
disponeva l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore per la somma mensile di € 150,00 nonché per il 50% delle spese necessarie infine, rimetteva le parti innanzi al G.I.
All'esito del deposito delle memorie ex art.183 6° comma c.p.c., all'udienza del 07.11.2023 la causa veniva assegnata a sentenza sullo status personale in base alle conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva con propria nota del 30.11.2023 nulla opponendo alla pronuncia di separazione.
Con sentenza non definitiva n 580/2023, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e e fissava con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Giudice istruttore all'udienza dell'11.06.2023.
Con decreto del 16.02.2024, il Giudice, considerata la richiesta della parte ricorrente di disporre l'affidamento in via esclusiva della minore a causa di gravi fatti nuovi che Persona_1 coinvolgevano la salute della madre, anticipava l'udienza al 27.02.2024.
Con decreto del 21.02.2024, il Giudice, stante la richiesta di differimento dell'udienza di parte ricorrente, rinviava all'udienza del 12.03.2024, chiedendo altresì ai Servi Sociali relazione sullo stato attuale della minore anche sugli incontri con il padre e sul loro attuale rapporto.
Dopo aver sciolto la riserva assunta all'esito dell'udienza del 12.03.2024, il Giudice, con provvedimento del 29.03.2024 nominava il curatore speciale della minore, disponeva una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali nel termine di 30 giorni e rinviava altresì per la comparizione delle parti e della costituzione del curatore al 16.04.2024. 6 / 8
Seguivano alcune udienze volte alla comparizione delle parti e del curatore speciale in cui il calendario di incontri tra il padre e la minore veniva variato, al fine di rafforzare il legame tra gli stessi anche alla luce delle difficoltà della resistente e con continui aggiornamenti dei Servizi sociali incaricati.
Con ordinanza dell'11.4.2025, a seguito di alcuni rinvii per cercare una soluzione concordata tra le parti, il Giudice metteva in evidenza che l'accordo conciliativo era stato in più occasioni esortato dalla curatrice speciale che aveva sottolineato come ciò poteva essere proficuo per il benessere della minore.
In tale ordinanza veniva indicato che nelle relazioni depositate in atti dai Servizi Sociali gli stessi avevano messo in luce una inziale difficoltà nei rapporti tra la minore e il padre, tanto da sconsigliare l'affidamento allo stesso, che si è affievolita con il tempo fino alla creazione di un rapporto che all'attualità risulta sereno;
che i Servizi Sociali non avevano mai sollevato perplessità rispetto alla collocazione della minore presso la casa materna e avevano chiarito che in realtà la minore era già collocata con i nonni materni insieme alla madre.
Si indicava, inoltre, che la curatrice speciale con atto depositato il 7.4.2025 aveva rappresentato che la resistente era apparsa durante l'incontro pienamente capace ribadendo il suo parere circa la collocazione presso la madre quale scelta migliore per evitare lo sradicamento della bambina dal proprio centro di interessi.
Per tutte queste ragioni, il Giudice formulava ai sensi dell'art. 185 c.p.c. la seguente proposta conciliativa:
- “Affidamento condiviso della minore;
- Collocazione della stessa presso la madre con assegnazione della casa coniugale alla madre;
- Il padre potrà incontrare la minore per tre incontri settimanali nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00; a fine settimana alternati dal sabato all'uscita della scuola alla domenica fino alle ore 20.00; durante il periodo di Natale e fine anno ad anni alterni con il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 dicembre, o il 1 gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, salvo diversi accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il 30/05/di ogni anno.
- La madre dovrà comunicare al padre tutte le notizie di maggiore rilievo riguardanti la figlia;
7 / 8
- Porre a carico del , considerata la sua età e capacità lavorativa, l'assegno di euro 200,00 Pt_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI;
- Porre a carico del il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia;
Pt_1
- Compensazione delle spese di lite”.
Entrambe le parti, parte ricorrente presente personalmente e parte resistente tramite il suo procuratore munito di procura speciale, hanno espresso la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice all'udienza del 10.06. 2025.
Le stesse hanno precisato di essersi accordate affinché il pernotto presso il padre abbia inizio da agosto
2025 e che la minore ogni anno passerà oltre ai 15 giorni con il padre già previsti per il mese di agosto anche ulteriori 15 giorni nel mese di luglio da concordare preventivamente. Le parti hanno, inoltre, espressamente rinunciato alle ulteriori domande proposte.
Con provvedimento del 18.06.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il p.m. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.
Come detto, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice come sopra riportata con le modifiche espressamente indicate.
Posto che è già stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza del 15.12.2023, gli ulteriori aspetti accessori vanno regolati secondo quanto indicato in parte motiva come da accordo raggiunto tra le parti.
Stante l'accordo delle parti le spese di lite vengono compensate, le spese della curatrice speciale come chiarito all'udienza del 13.5.2025 vengono poste a carico delle parti in solido e vengono liquidate ai sensi del D.M. nr. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, delle fasi svolte, con applicazione dei minimi ed esclusione della fase decisoria.
.
P.Q.M.
8 / 8
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dispone che la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...] Parte_1
e nata a [...] il [...] sia regolata dalle condizioni come riportate in Controparte_1 motivazione;
- Compensa le spese di lite;
- Pone a carico delle parti in solido il pagamento delle spese in favore del curatore speciale della minore, che si liquidano in €2356,00 oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) cpa e iva se dovuta.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1429/2021 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...], in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n.167, presso lo studio dell'avv. Guglielmo
Borea, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-ricorrente-
e
(c.f. , nata a [...] in data [...], ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), alla via Domenico Di Giura n. 54, presso lo studio dell'avv.
Michele De Bonis, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Annalisa Tommasiello e dall'avv.
Massimo Stoppani in forza di procura in atti
-resistente-
e 2 / 8
AVV. (C.F. ) del Foro di Lagonegro, con studio Controparte_2 C.F._3 in Lagonegro (PZ) alla Via del Popolo, 5 nella sua qualità di curatore speciale della minore Per_1 con domicilio eletto presso il proprio studio in Lagonegro (PZ) alla Via del Popolo, 5
[...]
-curatrice speciale-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa e verbale d'udienza del 10.6.2025; per il p.m. in data
15.7.2025 lo stesso si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, il Sig. chiedeva al Tribunale di Parte_1
Lagonegro di dichiarare la sua separazione personale dalla moglie e di adottare ogni Controparte_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con affido condiviso della figlia minore A sostegno Per_1 della propria domanda il ricorrente premetteva: di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra in Sapri (SA), in data 31.05.2015; che dallo loro unione era nata la figlia (il Controparte_1 Per_1
04.04.2017 in Sapri); che, l'ultima residenza comune dei coniugi era stata presso la casa di proprietà della
Sig.ra che, purtroppo, erano sorti nella coppia dissidi ed incomprensioni che avevano determinato CP_1 il venir meno dell'affectio coniugalis e della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, che avevano reso la situazione insostenibile, anche nell'interesse della figlia minore costretta ad assistere a continui litigi tra i genitori;
che, quanto agli aspetti patrimoniali, il Sig. , pur svolgendo saltuarie prestazioni Pt_1 lavorative quale idraulico, risultava sostanzialmente privo di reddito, avendo percepito nell'anno 2020 redditi da lavoro dipendente per soli euro 2.520,00, mentre relativamente alle annualità 2019, 2018 e 2017 lo stesso non era tenuto alla presentazione della dichiarazione avendo percepito solo redditi per prestazioni occasionali e neppure risultando proprietario di beni immobili;
che, viceversa, la Sig.ra percepiva CP_1 da tempo redditi derivanti dalla propria attività commerciale (negozio di vendita di beni alimentari) - peraltro avviata anche con l'ausilio del ricorrente, che, in particolare, aveva svolto anche piccoli lavori di 3 / 8
manutenzione ordinaria dell'immobile adibito ad attività commerciale – e che risultava anche proprietaria di alcuni beni immobili;
e che, nonostante lunghe trattative, tutti i tentativi diretti a pervenire ad una separazione consensuale si erano rivelati inutili.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale:
1)” di dichiarare la separazione personale dei coniugi disponendo che gli stessi vivranno separati e liberi di fissare, ove riterranno opportuno, la propria residenza o domicilio e dandosi reciproco consenso alla richiesta di rilascio del passaporto;
2) di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , prevedendo il reciproco obbligo di Per_1 fornire tutte le informazioni relative alla vita della minore e stabilendo che sia l'educazione, anche scolastica, sia le spese necessarie alla minore siano deliberate di comune accordo tra i genitori;
3) di disporre, in caso di affidamento della minore alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della figlia in ragione: a) di due incontri settimanali nei giorni del mercoledì e del sabato dall'uscita dalla scuola alle ore 19.30; b) di un incontro nella seconda e quarta domenica del mese dalle ore 10.00 alle ore 19.30; c) disporre il diritto del padre a tenere con sé la figli a per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé la figlia durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Controparte_1
4) quanto alla casa coniugale, di disporre che la stessa venga assegnata al genitore collocatario della figlia minore;
5) quanto ai rapporti economici tra i coniugi, di stabilire un assegno di mantenimento a carico della
Sig.ra in favore del marito, attesa l'evidente sproporzione reddituale esistente tra i Controparte_1 coniugi, in base alla prudente valutazione del Tribunale;
6) quanto al mantenimento della figlia minore, di disporre che i coniugi dovranno contribuire, tenuto conto delle rispettive posizioni reddituali, a tutte le spese relative al mantenimento della figlia;
7) di autorizzare il Sig. a prelevare i propri beni personali, nonché tutti gli utensili, materiali ed Pt_1 attrezzi di lavoro di proprietà dell'istante, presso la residenza familiare e la casa in montagna”. 4 / 8
Con comparsa di costituzione, depositata in data 30.04.2022, si costituiva in giudizio la resistente che pur non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale, contestava tutto Controparte_1 quanto dedotto dal ricorrente. In particolare, esponeva che la possibilità di continuazione della convivenza coniugale era venuta meno a causa del carattere aggressivo e violento del Sig. , come comprovato Pt_1 dall'episodio occorso in data 18.01.2021, per il quale era stata sporta regolare denuncia-querela presso la
Procura della Repubblica di Lagonegro, tanto che il resistente risultava indagato nel procedimento n.
575/2021 RGNR per il reato di cui all'art. 572 c.p..
Pertanto, la resistente eccepiva l'assenza dei presupposti per poter disporre un affidamento condiviso della minore, della quale richiedeva l'affido esclusivo con conseguenziale assegnazione della casa familiare di sua proprietà. Quanto poi all'assegno di mantenimento a favore del marito, la Sig.ra eccepiva che, CP_1
a dispetto di quanto affermato dal ricorrente, lo stesso notoriamente esercitava l'attività imprenditoriale di termoidraulica, prevalentemente “a nero”, e che in ogni caso la resistente, per effetto della crisi di settore e dell'emergenza sanitaria, non aveva affatto redditi derivanti da attività commerciale, bensì perdite, tanto da doversi spesso avvalere dell'aiuto dei propri familiari.
Per tutti questi motivi, la resistente chiedeva al Tribunale:
1)” di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) di disporre l'affidamento esclusivo, con collocamento prevalente presso la madre, della minore
; Persona_1
3) di regolamentare il diritto di visita tenuto conto del carattere del Signor e Parte_1 della circostanza secondo la quale pende procedimento penale n. 575/2021 RGNR presso il Tribunale penale di Lagonegro a suo carico, disponendo l'ausilio dei servizi sociali del comune di Sapri al fine di garantire la piena attuazione del diritto del padre a stabilire una vera e propria relazione tra lui e la figlia e , comunque , con almeno un giorno a settimana dall'uscita di scuola per un'ora, da concordare con gli assistenti sociali, alla sola presenza dei genitori;
4) di stabilire un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
5) di disporre che il resistente versi il 50 % delle spese straordinarie delle spese straordinarie sostenute per la figlia purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre (nello Per_1 5 / 8
specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N.).
Il tutto con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'udienza dell'11.05.2021 di comparizione personale della parti, il Presidente, con provvedimento contestuale: autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa familiare alla moglie;
disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore prevedendo che il genitore non Per_1 convivente poteva vedere la prole il pomeriggio del mercoledì alla presenza di un assistente sociale del
Comune di Sapri dalle ore 18 alle 20, con obbligo dei genitori di scambiarsi un recapito telefonico per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
disponeva l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore per la somma mensile di € 150,00 nonché per il 50% delle spese necessarie infine, rimetteva le parti innanzi al G.I.
All'esito del deposito delle memorie ex art.183 6° comma c.p.c., all'udienza del 07.11.2023 la causa veniva assegnata a sentenza sullo status personale in base alle conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva con propria nota del 30.11.2023 nulla opponendo alla pronuncia di separazione.
Con sentenza non definitiva n 580/2023, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e e fissava con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Giudice istruttore all'udienza dell'11.06.2023.
Con decreto del 16.02.2024, il Giudice, considerata la richiesta della parte ricorrente di disporre l'affidamento in via esclusiva della minore a causa di gravi fatti nuovi che Persona_1 coinvolgevano la salute della madre, anticipava l'udienza al 27.02.2024.
Con decreto del 21.02.2024, il Giudice, stante la richiesta di differimento dell'udienza di parte ricorrente, rinviava all'udienza del 12.03.2024, chiedendo altresì ai Servi Sociali relazione sullo stato attuale della minore anche sugli incontri con il padre e sul loro attuale rapporto.
Dopo aver sciolto la riserva assunta all'esito dell'udienza del 12.03.2024, il Giudice, con provvedimento del 29.03.2024 nominava il curatore speciale della minore, disponeva una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali nel termine di 30 giorni e rinviava altresì per la comparizione delle parti e della costituzione del curatore al 16.04.2024. 6 / 8
Seguivano alcune udienze volte alla comparizione delle parti e del curatore speciale in cui il calendario di incontri tra il padre e la minore veniva variato, al fine di rafforzare il legame tra gli stessi anche alla luce delle difficoltà della resistente e con continui aggiornamenti dei Servizi sociali incaricati.
Con ordinanza dell'11.4.2025, a seguito di alcuni rinvii per cercare una soluzione concordata tra le parti, il Giudice metteva in evidenza che l'accordo conciliativo era stato in più occasioni esortato dalla curatrice speciale che aveva sottolineato come ciò poteva essere proficuo per il benessere della minore.
In tale ordinanza veniva indicato che nelle relazioni depositate in atti dai Servizi Sociali gli stessi avevano messo in luce una inziale difficoltà nei rapporti tra la minore e il padre, tanto da sconsigliare l'affidamento allo stesso, che si è affievolita con il tempo fino alla creazione di un rapporto che all'attualità risulta sereno;
che i Servizi Sociali non avevano mai sollevato perplessità rispetto alla collocazione della minore presso la casa materna e avevano chiarito che in realtà la minore era già collocata con i nonni materni insieme alla madre.
Si indicava, inoltre, che la curatrice speciale con atto depositato il 7.4.2025 aveva rappresentato che la resistente era apparsa durante l'incontro pienamente capace ribadendo il suo parere circa la collocazione presso la madre quale scelta migliore per evitare lo sradicamento della bambina dal proprio centro di interessi.
Per tutte queste ragioni, il Giudice formulava ai sensi dell'art. 185 c.p.c. la seguente proposta conciliativa:
- “Affidamento condiviso della minore;
- Collocazione della stessa presso la madre con assegnazione della casa coniugale alla madre;
- Il padre potrà incontrare la minore per tre incontri settimanali nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00; a fine settimana alternati dal sabato all'uscita della scuola alla domenica fino alle ore 20.00; durante il periodo di Natale e fine anno ad anni alterni con il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 dicembre, o il 1 gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, salvo diversi accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il 30/05/di ogni anno.
- La madre dovrà comunicare al padre tutte le notizie di maggiore rilievo riguardanti la figlia;
7 / 8
- Porre a carico del , considerata la sua età e capacità lavorativa, l'assegno di euro 200,00 Pt_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI;
- Porre a carico del il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia;
Pt_1
- Compensazione delle spese di lite”.
Entrambe le parti, parte ricorrente presente personalmente e parte resistente tramite il suo procuratore munito di procura speciale, hanno espresso la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice all'udienza del 10.06. 2025.
Le stesse hanno precisato di essersi accordate affinché il pernotto presso il padre abbia inizio da agosto
2025 e che la minore ogni anno passerà oltre ai 15 giorni con il padre già previsti per il mese di agosto anche ulteriori 15 giorni nel mese di luglio da concordare preventivamente. Le parti hanno, inoltre, espressamente rinunciato alle ulteriori domande proposte.
Con provvedimento del 18.06.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti e trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il p.m. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.
Come detto, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice come sopra riportata con le modifiche espressamente indicate.
Posto che è già stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza del 15.12.2023, gli ulteriori aspetti accessori vanno regolati secondo quanto indicato in parte motiva come da accordo raggiunto tra le parti.
Stante l'accordo delle parti le spese di lite vengono compensate, le spese della curatrice speciale come chiarito all'udienza del 13.5.2025 vengono poste a carico delle parti in solido e vengono liquidate ai sensi del D.M. nr. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, delle fasi svolte, con applicazione dei minimi ed esclusione della fase decisoria.
.
P.Q.M.
8 / 8
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dispone che la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...] Parte_1
e nata a [...] il [...] sia regolata dalle condizioni come riportate in Controparte_1 motivazione;
- Compensa le spese di lite;
- Pone a carico delle parti in solido il pagamento delle spese in favore del curatore speciale della minore, che si liquidano in €2356,00 oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) cpa e iva se dovuta.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco