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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2383 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Giuseppe Ivan Artico.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: mancata retrodatazione di cancellazione gestione agricola del coadiuvante quale soggetto attivo del nucleo familiare CD.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto essendo inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'istante nei confronti dell . CP_1
Il ricorrente ha chiesto: Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente/coadiuvante, per motivi di salute, presentava il requisito soggettivo della ridotta capacità lavorativa sin dal quinquennio precedente il riconoscimento del
02.05.2024; condannare di conseguenza l' competente in CP_1
persona del Presidente pro tempore alla corresponsione in favore dell'istante, della relativa contribuzione già versata dal
07.2019 o da quella diversa che si accerterà, al 02.05.2024 giorno di effettiva cancellazione per motivi di salute.
La domanda di cancellazione per il coadiuvante agricolo
(appunto il ricorrente) è stata presentata dal titolare dell'Azienda
Agricola “RO NN” (n. 355-00691271) con sede in Scafati
(Sa) alla Via San Vincenzo. La comunicazione della avvenuta cancellazione è stata poi inoltrata dall' al medesimo titolare CP_1
che ha versato i contributi per il coadiuvante. Appare dunque inammissibile la domanda di cancellazione retrodatata richiesta dal ricorrente per difetto di legittimazione attiva, così come inammissibile appare anche la richiesta di ripetizione dei contributi versati tra il 2019 ed il 2024, poiché tale contribuzione
è stata versata dal titolare del nucleo CD RO e non dal ricorrente. Orbene detto titolare dell'Azienda Agricola RO
NN è soggetto estraneo al presente processo.
Difatti, come affermato nella stessa narrativa del ricorso, la contribuzione previdenziale del coadiutore deve essere versata dal titolare dell'impresa, che è tenuto al pagamento dei contributi salvo il diritto di rivalsa. L'Istituto di previdenza non vanta, dunque, un credito contributivo diretto nei confronti del coadiuvante, bensì nei confronti del titolare dell'impresa agricola, unico soggetto ad avere instaurato il rapporto assicurativo con l' . CP_2 L'azione intrapresa è, perciò, inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente nei confronti dell' . CP_1
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della pronuncia soltanto in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 22.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Giuseppe Ivan Artico.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: mancata retrodatazione di cancellazione gestione agricola del coadiuvante quale soggetto attivo del nucleo familiare CD.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto essendo inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'istante nei confronti dell . CP_1
Il ricorrente ha chiesto: Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente/coadiuvante, per motivi di salute, presentava il requisito soggettivo della ridotta capacità lavorativa sin dal quinquennio precedente il riconoscimento del
02.05.2024; condannare di conseguenza l' competente in CP_1
persona del Presidente pro tempore alla corresponsione in favore dell'istante, della relativa contribuzione già versata dal
07.2019 o da quella diversa che si accerterà, al 02.05.2024 giorno di effettiva cancellazione per motivi di salute.
La domanda di cancellazione per il coadiuvante agricolo
(appunto il ricorrente) è stata presentata dal titolare dell'Azienda
Agricola “RO NN” (n. 355-00691271) con sede in Scafati
(Sa) alla Via San Vincenzo. La comunicazione della avvenuta cancellazione è stata poi inoltrata dall' al medesimo titolare CP_1
che ha versato i contributi per il coadiuvante. Appare dunque inammissibile la domanda di cancellazione retrodatata richiesta dal ricorrente per difetto di legittimazione attiva, così come inammissibile appare anche la richiesta di ripetizione dei contributi versati tra il 2019 ed il 2024, poiché tale contribuzione
è stata versata dal titolare del nucleo CD RO e non dal ricorrente. Orbene detto titolare dell'Azienda Agricola RO
NN è soggetto estraneo al presente processo.
Difatti, come affermato nella stessa narrativa del ricorso, la contribuzione previdenziale del coadiutore deve essere versata dal titolare dell'impresa, che è tenuto al pagamento dei contributi salvo il diritto di rivalsa. L'Istituto di previdenza non vanta, dunque, un credito contributivo diretto nei confronti del coadiuvante, bensì nei confronti del titolare dell'impresa agricola, unico soggetto ad avere instaurato il rapporto assicurativo con l' . CP_2 L'azione intrapresa è, perciò, inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente nei confronti dell' . CP_1
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della pronuncia soltanto in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 22.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)