Articolo 4 della Legge 1 febbraio 1989, n. 30
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 1989
Art. 4. 1. La tabella C annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituita dalla tabella C annessa alla presente legge.
Nota agll'articolo 4:
Per quanto concerne il R.D. n. 12/"1941 v. nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 maggio 1989
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