TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/07/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA RT
MA in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 242/2024 proposta da:
.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. SARACINO ANTONIO C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il predetto difensore in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 47
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), , P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dai Dott. VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_3
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“- accertare e dichiarare, nei limiti dei cinque anni scolastici antecedenti a quello
(2023/ 2024) in corso, il di ritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per ciascun anno scolastico anteriore all'a.s. 2023/ 2024, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il resistente, in persona del Ministro pro CP_1 tempore, al pagamento in favore di
- ACQUISTAPACE per ciascun anno scolastico 2019/ 2020, 2020/2021, Pt_1
2022/ 2023, dell'importo complessivo di €. 1.500,00 = (ossia €. 500,00 = per ciascun anno di servi -zio), oltre interessi e rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
- per ciascun anno scolasti co 2019/ 2020, 2020/ 2021, 2021/2022, Parte_2
2022/ 2023, dell'importo complessivo di €. 2.000,00 = (ossia €. 500,00 = per ciascun anno di servi -zio), oltre interessi e rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratori a del di ritto della part e ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personal e docente per gli anni scolastici per agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/ 2023, conseguentemente condannarsi il al pagamento Controparte_4 della somma di € 2.000,00 o di quel la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- con vittoria di spese legali , compensi professionali, esborsi , diritti ed onorari del presente processo, oltre contributo spese generali 15%, iva e cpa., da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Pag. 2 di 12
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
4. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024, e Parte_1 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione Parte_2 di Giudice del Lavoro il e le sue Controparte_4 articolazioni territoriali, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, allegava di aver Parte_1 prestato servizio come docente a tempo determinato, tra gli altri, negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; allegava di aver prestato Parte_2 servizio come docente a tempo determinato, tra gli altri, negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; entrambe le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/03/2022 e la sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023.
In data 07/01/2025 si costituiva il , preliminarmente Controparte_4 eccependo la prescrizione del diritto e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone
Pag. 3 di 12 il rigetto;
in subordine, parte convenuta chiedeva che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 07/01/2025, su richiesta di chiarimenti del Giudice, il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver depositato il contratto stipulato per l'a.s. 2024/2025 relativo alla ricorrente mentre dichiarava che Parte_2 [...] non risultava più in servizio e che quest'ultima aveva svolto Parte_1 domanda di risarcimento del danno.
All'udienza del 11/06/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È appena il caso di osservare che la domanda svolta in via principale dalle ricorrenti, volta a far valere il proprio diritto al beneficio economico della “Carta Docente” per gli anni di servizio svolti, deve essere interpretata quale domanda di condanna del al riconoscimento del predetto beneficio mediante Controparte_4 accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente, in quanto in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore, in violazione della normativa in materia.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
Pag. 4 di 12 da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona
Pag. 5 di 12 amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Pag. 6 di 12 Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
Pag. 7 di 12 servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_6
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che
- in servizio al momento della discussione e decisione del presente Parte_2
Pag. 8 di 12 giudizio, cfr. doc. depositato in data 26/11/2024 - ha prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (doc. 2 ricorrenti).
È altresì pacifico che la ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda di deve essere Parte_2 accolta.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto formulata genericamente nella forma di un mero richiamo al principio elaborato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, senza riferimenti specifici alla situazione concreta della ricorrente.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_4 riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari all'importo di € Parte_2
500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 2.000,00 sulla Carta in questione, affinché la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
Viceversa, la domanda svolta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Invero, l'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28/11/2016 (decreto a cui l'art. 1 co. 122 l. 107/2015 ha rinviato per la definizione dei i criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta in questione) dispone espressamente che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”; la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha precisato che la portata della nozione di “cessazione dal servizio” e del conseguente effetto estintivo del diritto a conseguire la Carta Docenti non deve essere
Pag. 9 di 12 intesa in senso stretto quale assenza di incarichi in atto, bensì deve essere interpretata quale uscita definitiva dal sistema scolastico, situazione, quest'ultima, che non si verifica laddove un soggetto resti iscritto nelle graduatorie che consentono di conseguire incarichi di supplenza (“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto
12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Pag. 10 di 12 Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo”, cfr. in motivazione Cass. n.
29961/2023).
Nel caso di specie risulta pacifico che al momento Parte_1 della proposizione del ricorso in data 20/09/2024, non aveva incarichi in corso né risultava inserita in alcuna graduatoria scolastica: invero, l'ultimo contratto in atti risulta avere decorrenza sino al 31/08/2024 (doc. 1 ricorrenti) e il difensore in udienza ha dichiarato che la ricorrente in questione non risulta più in servizio, insistendo per la domanda di risarcimento del danno.
Ne consegue che, considerato che già al momento del deposito del ricorso la ricorrente era definitivamente fuoriuscita dal sistema scolastico (nei termini sopra precisati), non può essere accolta la domanda di adempimento in forma specifica svolta in via principale;
parimenti non può essere accolta la domanda, svolta in via subordinata, di risarcimento del danno (esercitabile in via residuale in siffatta fattispecie, cfr. ancora
Cass. n. 29961/2023), in quanto la ricorrente non ha allegato alcun elemento tale da consentire, anche in via presuntiva, la valutazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso di Parte_1 deve essere rigettato.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di elle spese di lite, Parte_2 che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La peculiarità e novità della questione giuridica sottesa al ricorso di
[...] giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti Parte_1 relativamente a tale rapporto processuale.
Pag. 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA RT MA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_2 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta la domanda di Parte_1
condanna parte convenuta al pagamento in favore di elle spese di Parte_2 lite, che liquida in € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa integralmente le spese di lite tra e parte Parte_1 convenuta.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 11/06/2025
Il Giudice
IA RT MA
Pag. 12 di 12
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA RT
MA in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 242/2024 proposta da:
.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. SARACINO ANTONIO C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il predetto difensore in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 47
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), , P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dai Dott. VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_3
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“- accertare e dichiarare, nei limiti dei cinque anni scolastici antecedenti a quello
(2023/ 2024) in corso, il di ritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per ciascun anno scolastico anteriore all'a.s. 2023/ 2024, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il resistente, in persona del Ministro pro CP_1 tempore, al pagamento in favore di
- ACQUISTAPACE per ciascun anno scolastico 2019/ 2020, 2020/2021, Pt_1
2022/ 2023, dell'importo complessivo di €. 1.500,00 = (ossia €. 500,00 = per ciascun anno di servi -zio), oltre interessi e rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
- per ciascun anno scolasti co 2019/ 2020, 2020/ 2021, 2021/2022, Parte_2
2022/ 2023, dell'importo complessivo di €. 2.000,00 = (ossia €. 500,00 = per ciascun anno di servi -zio), oltre interessi e rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratori a del di ritto della part e ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personal e docente per gli anni scolastici per agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/ 2023, conseguentemente condannarsi il al pagamento Controparte_4 della somma di € 2.000,00 o di quel la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- con vittoria di spese legali , compensi professionali, esborsi , diritti ed onorari del presente processo, oltre contributo spese generali 15%, iva e cpa., da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Pag. 2 di 12
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
4. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/09/2024, e Parte_1 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione Parte_2 di Giudice del Lavoro il e le sue Controparte_4 articolazioni territoriali, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, allegava di aver Parte_1 prestato servizio come docente a tempo determinato, tra gli altri, negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; allegava di aver prestato Parte_2 servizio come docente a tempo determinato, tra gli altri, negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; entrambe le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16/03/2022 e la sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023.
In data 07/01/2025 si costituiva il , preliminarmente Controparte_4 eccependo la prescrizione del diritto e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone
Pag. 3 di 12 il rigetto;
in subordine, parte convenuta chiedeva che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 07/01/2025, su richiesta di chiarimenti del Giudice, il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver depositato il contratto stipulato per l'a.s. 2024/2025 relativo alla ricorrente mentre dichiarava che Parte_2 [...] non risultava più in servizio e che quest'ultima aveva svolto Parte_1 domanda di risarcimento del danno.
All'udienza del 11/06/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È appena il caso di osservare che la domanda svolta in via principale dalle ricorrenti, volta a far valere il proprio diritto al beneficio economico della “Carta Docente” per gli anni di servizio svolti, deve essere interpretata quale domanda di condanna del al riconoscimento del predetto beneficio mediante Controparte_4 accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente, in quanto in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore, in violazione della normativa in materia.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
Pag. 4 di 12 da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona
Pag. 5 di 12 amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Pag. 6 di 12 Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
Pag. 7 di 12 servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_6
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che
- in servizio al momento della discussione e decisione del presente Parte_2
Pag. 8 di 12 giudizio, cfr. doc. depositato in data 26/11/2024 - ha prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (doc. 2 ricorrenti).
È altresì pacifico che la ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda di deve essere Parte_2 accolta.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto formulata genericamente nella forma di un mero richiamo al principio elaborato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, senza riferimenti specifici alla situazione concreta della ricorrente.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_4 riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari all'importo di € Parte_2
500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 2.000,00 sulla Carta in questione, affinché la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
Viceversa, la domanda svolta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Invero, l'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28/11/2016 (decreto a cui l'art. 1 co. 122 l. 107/2015 ha rinviato per la definizione dei i criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta in questione) dispone espressamente che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”; la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha precisato che la portata della nozione di “cessazione dal servizio” e del conseguente effetto estintivo del diritto a conseguire la Carta Docenti non deve essere
Pag. 9 di 12 intesa in senso stretto quale assenza di incarichi in atto, bensì deve essere interpretata quale uscita definitiva dal sistema scolastico, situazione, quest'ultima, che non si verifica laddove un soggetto resti iscritto nelle graduatorie che consentono di conseguire incarichi di supplenza (“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto
12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Pag. 10 di 12 Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo”, cfr. in motivazione Cass. n.
29961/2023).
Nel caso di specie risulta pacifico che al momento Parte_1 della proposizione del ricorso in data 20/09/2024, non aveva incarichi in corso né risultava inserita in alcuna graduatoria scolastica: invero, l'ultimo contratto in atti risulta avere decorrenza sino al 31/08/2024 (doc. 1 ricorrenti) e il difensore in udienza ha dichiarato che la ricorrente in questione non risulta più in servizio, insistendo per la domanda di risarcimento del danno.
Ne consegue che, considerato che già al momento del deposito del ricorso la ricorrente era definitivamente fuoriuscita dal sistema scolastico (nei termini sopra precisati), non può essere accolta la domanda di adempimento in forma specifica svolta in via principale;
parimenti non può essere accolta la domanda, svolta in via subordinata, di risarcimento del danno (esercitabile in via residuale in siffatta fattispecie, cfr. ancora
Cass. n. 29961/2023), in quanto la ricorrente non ha allegato alcun elemento tale da consentire, anche in via presuntiva, la valutazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso di Parte_1 deve essere rigettato.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di elle spese di lite, Parte_2 che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La peculiarità e novità della questione giuridica sottesa al ricorso di
[...] giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti Parte_1 relativamente a tale rapporto processuale.
Pag. 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA RT MA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_2 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta la domanda di Parte_1
condanna parte convenuta al pagamento in favore di elle spese di Parte_2 lite, che liquida in € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa integralmente le spese di lite tra e parte Parte_1 convenuta.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 11/06/2025
Il Giudice
IA RT MA
Pag. 12 di 12