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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 3777/2021 di R.G. pendente
TRA
(P.IVA ) quale impresa designata per la liquidazione dei Parte_1 P.IVA_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzie Vittime per la Strada per la Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vizzino ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Controparte_1 C.F._1
Farina in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, domiciliati come in atti
APPELLATO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 18.12.2025;
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, la nella qualità di impresa designata per la Parte_1
Regione Campania per il Fondo di Garanzia per Vittime per la Strada ha impugnato la sentenza n.
1234/2021, depositata il 07.05.2021, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha accolto la domanda azionata in primo grado da al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni Controparte_1 subite in conseguenza dell'incidente occorso il 20.02.2017, alle ore 11:30 circa, in Pollena Trocchia
(NA) al Corso Garibaldi, avendo lo stesso lamentato di essere stato investito da un motociclo non identificato mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali. L'appellante ha censurato la sentenza impugnata lamentando: a) l'erronea e superficiale ricostruzione dei fatti del presente giudizio;
b) l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure circa l'attendibilità del teste e le ulteriori risultanze istruttorie, nella parte in cui ha ritenuto provato il sinistro;
c) l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, d) errata valutazione del danno subito ed errata liquidazione del danno morale alla luce della CTU disposta in primo grado;
e) l'erronea liquidazione delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, di accogliere l'impugnazione e riformare integralmente la pronuncia appellata con rigetto della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. , ritualmente citato, si è costituito nel presente giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dello stesso, oltre che infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione articolati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. In via preliminare, deve darsi atto che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 04.06.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 07.05.2021, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 09.06.2021, nel termine di cui all'art. 165
c.p.c.
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
5. Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito in motivazione.
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Deve evidenziarsi che i motivi di appello concernono, da un lato, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, dall'altro, l'erronea valutazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. del materiale probatorio in atti, avendo lamentato la un'errata valutazione dello stesso ai fini del rigetto Pt_1 della domanda risarcitoria spiegata in prime cure.
Risulta opportuno esaminare in via prioritaria il motivo d'appello concernente l'omessa e/o insufficiente motivazione, il quale determinerebbe, ove fondato, un'ipotesi della sentenza di prime cure, con la precisazione che tale motivo deve essere rigettato.
Ed infatti, il vizio di omessa o apparente motivazione di cui all'art. 132 comma I n. 4 c.p.c. si realizza
“allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., ord. 05.02.2020, n. 2626; Cass. civ., sent.
9105 del 07.04.2017). Inoltre, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass., S.U., n. 22232 del 03.11.2016). Più precisamente, il difetto di motivazione è ipotizzabile “solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
nonché perché affetta da “irriducibile contraddittorietà”, ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con risultanze processuali” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.09.2025, n. 24835).
Ne consegue che può dirsi sussistente il vizio di motivazione apparente della sentenza qualora, pur essendo graficamente esistente, non sia possibile percepire il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento.
Invero, nel caso in esame, tale vizio non può ritenersi integrato dal momento che il Giudice di prime cure ha chiaramente enunciato i fatti posti alla base del proprio convincimento deducendo le ragioni che hanno portato lo stesso all'accoglimento della domanda, dovendosi ritenere integrato il requisito
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . della “sufficiente” motivazione previsto dagli artt. 161, comma II, c.p.c. e 132, comma II, n. 4 c.p.c. oltre che dall'art. 111 Cost.
L'appello, tuttavia, risulta meritevole di accoglimento per gli ulteriori motivi articolati tenuto conto delle censure mosse dall'appellante alla valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbero, viceversa, dovuto condurre – secondo la prospettazione della – al rigetto della domanda in Pt_1 considerazione dell'inidoneità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e della relativa dinamica, nonché della sussistenza dei presupposti per il ricorso al Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada e, in particolare, dell'impossibilità di rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
La valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di pace non è, infatti, condivisibile, pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata e la domanda risarcitoria rigettata in quanto non provata, alla luce della testimonianza resa dall'unico teste escusso, fratello dell'istante, vagliata nel complesso del materiale probatorio offerto nel corso del giudizio di prime cure.
Più precisamente, risulta opportuno specificare che nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia
Vittime della Strada per i sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del deve, in primo luogo, provare Parte_2 le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass.
19.09.1992, n. 10762; conf. Cass. 25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
Del resto, il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo non vale a rimpiazzare ma soltanto a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non potendosi dare ingresso ad un sistema che preveda una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione di responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . aggravio della Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo dell'ordinaria accortezza e diligenza.
Quindi, potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) l. 990/1969, soltanto il veicolo rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisca nei confronti del Fondo può assumere rilevanza laddove si riscontrino incompletezze o omissioni in merito alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso o della incolpevole impossibilità di identificazione del veicolo investitore.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che il ha depositato in atti la denuncia querela, ma che CP_1 non può non rilevarsi, alla luce di una valutazione onnicomprensiva del materiale istruttorio, come lo stesso non abbia indicato quale persona informata dei fatti , ossia il proprio Controparte_2 fratello, il quale è stato invece indicato come testimone nel corso del giudizio civile. Il rapporto di parentela è tanto più significativo in quanto è evidente che al momento della presentazione della denuncia-querela il era a conoscenza della circostanza che vi era una persona informata dei CP_1 fatti di causa ed in grado di riferire circostanze utili ai fini del prosieguo delle indagini. Appare, quindi, inverosimile che l'attore non abbia da subito indicato il nome della persona indicata sui fatti, con un comportamento non conforme all'ordinaria diligenza.
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che ad ogni modo, esaminando la testimonianza in atti, non può ritenersi raggiunta la prova circa l'effettivo verificarsi del sinistro, dovendosi ritenere non attendibile la deposizione resa dall'unico teste escusso.
Ora, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale da parte del Giudice, in base ad elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni ecc) e di carattere soggettivo
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.03.2023, n. 8988).
Ebbene, sul punto non è possibile condividere la motivazione del Giudice di prime cure in quanto, alla luce della disamina complessiva del materiale istruttorio in atti, deve escludersi che l'odierno appellato abbia fornito la prova con tranquillizzante certezza del fatto storico dedotto in giudizio.
Vale la pena rappresentare che il testimone, fratello dell'attore, ha riferito (cfr. verbali di udienza del
10.12.18 tenutasi dinanzi al Giudice di prime cure) quanto segue: «[…] mio fratello mi precedeva nell'attraversamento pedonale, sulle strisce…ad un certo punto, una macchina si è fermata per farlo passare e quando aveva superato la macchina ovvero a ¾ dell'attraversamento un motociclo di colore chiaro, di media grandezza, circa
250/300 di cilindrata nel sorpassare la macchina sulla sinistra lo investiva (...) il motociclo che proveniva da tergo tentò di evitare il pedone sterzando ma non ci riuscì e lo investì con il proprio lato anteriore destro alla parte sinistra per
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . poi farlo cadere a destra…il motociclo non si fermò e proseguì la propria corsa…subito ho soccorso mio fratello che lamentava dolori al piede se non erro sinistro oltre spalla e varie escoriazioni ».
Il teste ha dichiarato, dunque, di aver visto il fatto a una brevissima distanza;
tuttavia, non è stato in grado né di descrivere in alcun modo il veicolo investitore, né di rilevare il numero di targa perché il motociclo si sarebbe prontamente dileguato tra le auto, così come non erano riuscite le altre persone asseritamente presenti al fatto, ancorché non indicate come testimoni.
Com'è evidente dalla lettura del verbale di causa, la dinamica descritta risulta lacunosa, non essendo chiaro in quale modo l'impatto sarebbe avvenuto e come il veicolo sarebbe riuscito tanto agevolmente a darsi alla fuga “dileguandosi tra le auto”, in maniera tale da impedire il proprio riconoscimento, nonostante la presenza dell'infortunato caduto davanti al motociclo, e di suo fratello che lo seguiva nell'immediatezza nell'attraversamento pedonale.
In particolare, il teste non ha descritto né la modalità dell'urto in sé né della caduta al suolo, sì da valutare la lesione ad una parte del corpo, essenziale ai fini della compatibilità del nesso con le lesioni refertate. Infatti, la descrizione resa circa la dinamica non rende comprensibile in quale modo vi sarebbe stato l'impatto tra il pedone ed il motociclo, anche al fine di comprendere in quale modo tale urto e la caduta sul lato destro avrebbero potuto provocare lesioni sul solo lato sinistro (spalla e piede), pur essendo il danneggiato caduto sulla sua destra secondo le dichiarazioni rese dal testimone e non avendo riportato alcuna lesione sul proprio lato destro, lato con il quale lo stesso avrebbe impattato al suolo.
Infine, non può peraltro non evidenziarsi in punto di verifica sotto il profilo soggettivo la circostanza che il teste sia stato più volte coinvolto in sinistri stradali, ancorché come Controparte_2 danneggiato, responsabile, conducente, contrente, proprietario, oltre alla circostanza per la quale il sebbene espressamente interrogato sul punto, abbia dichiarato di non avere contenziosi in CP_1 corso con il FGVS, risultando ex actis che, all'epoca della deposizione, almeno uno dei suddetti procedimenti era ancora in corso.
L'inattendibilità del teste, unitamente al comportamento non diligente di relativo Controparte_1 alla completezza della denuncia-querela, si riverbera sulla possibilità di ricostruire l'accaduto con sufficiente certezza con la conseguenza di indurre il Tribunale a ritenere non provato il fatto storico dedotto nel presente giudizio, non potendo la lacunosità della prova in merito all'effettivo accadimento del sinistro essere eventualmente colmata dalla CTU, pur disposta in prime cure.
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . Tanto premesso, l'appello deve essere accolto e, di conseguenza, la domanda proposta in prime cure dal deve essere rigettata;
ogni ulteriore questione, pur proposta, deve ritenersi assorbita nella CP_1 presente decisione.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono strettamente il principio di soccombenza tra le parti e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri pro tempore vigenti e in considerazione della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1234/2021, depositata in data Parte_1
07.05.2021, dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da;
Controparte_1
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, per il primo Parte_1
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . grado, in € 1.990,00, oltre I.V.A, C.P.A. e spese forfetarie al 15%, e, per il presente grado, in €
355,00 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfetarie al 15%;
c) pone a carico di , in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1 svolta in primo grado.
Così deciso in Nola, il 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 3777/2021 di R.G. pendente
TRA
(P.IVA ) quale impresa designata per la liquidazione dei Parte_1 P.IVA_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzie Vittime per la Strada per la Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vizzino ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Controparte_1 C.F._1
Farina in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, domiciliati come in atti
APPELLATO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 18.12.2025;
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, la nella qualità di impresa designata per la Parte_1
Regione Campania per il Fondo di Garanzia per Vittime per la Strada ha impugnato la sentenza n.
1234/2021, depositata il 07.05.2021, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha accolto la domanda azionata in primo grado da al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni Controparte_1 subite in conseguenza dell'incidente occorso il 20.02.2017, alle ore 11:30 circa, in Pollena Trocchia
(NA) al Corso Garibaldi, avendo lo stesso lamentato di essere stato investito da un motociclo non identificato mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali. L'appellante ha censurato la sentenza impugnata lamentando: a) l'erronea e superficiale ricostruzione dei fatti del presente giudizio;
b) l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure circa l'attendibilità del teste e le ulteriori risultanze istruttorie, nella parte in cui ha ritenuto provato il sinistro;
c) l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, d) errata valutazione del danno subito ed errata liquidazione del danno morale alla luce della CTU disposta in primo grado;
e) l'erronea liquidazione delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, di accogliere l'impugnazione e riformare integralmente la pronuncia appellata con rigetto della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. , ritualmente citato, si è costituito nel presente giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dello stesso, oltre che infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione articolati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. In via preliminare, deve darsi atto che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 04.06.2021, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 07.05.2021, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 09.06.2021, nel termine di cui all'art. 165
c.p.c.
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
5. Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito in motivazione.
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Deve evidenziarsi che i motivi di appello concernono, da un lato, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, dall'altro, l'erronea valutazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. del materiale probatorio in atti, avendo lamentato la un'errata valutazione dello stesso ai fini del rigetto Pt_1 della domanda risarcitoria spiegata in prime cure.
Risulta opportuno esaminare in via prioritaria il motivo d'appello concernente l'omessa e/o insufficiente motivazione, il quale determinerebbe, ove fondato, un'ipotesi della sentenza di prime cure, con la precisazione che tale motivo deve essere rigettato.
Ed infatti, il vizio di omessa o apparente motivazione di cui all'art. 132 comma I n. 4 c.p.c. si realizza
“allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., ord. 05.02.2020, n. 2626; Cass. civ., sent.
9105 del 07.04.2017). Inoltre, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass., S.U., n. 22232 del 03.11.2016). Più precisamente, il difetto di motivazione è ipotizzabile “solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
nonché perché affetta da “irriducibile contraddittorietà”, ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con risultanze processuali” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.09.2025, n. 24835).
Ne consegue che può dirsi sussistente il vizio di motivazione apparente della sentenza qualora, pur essendo graficamente esistente, non sia possibile percepire il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento.
Invero, nel caso in esame, tale vizio non può ritenersi integrato dal momento che il Giudice di prime cure ha chiaramente enunciato i fatti posti alla base del proprio convincimento deducendo le ragioni che hanno portato lo stesso all'accoglimento della domanda, dovendosi ritenere integrato il requisito
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . della “sufficiente” motivazione previsto dagli artt. 161, comma II, c.p.c. e 132, comma II, n. 4 c.p.c. oltre che dall'art. 111 Cost.
L'appello, tuttavia, risulta meritevole di accoglimento per gli ulteriori motivi articolati tenuto conto delle censure mosse dall'appellante alla valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbero, viceversa, dovuto condurre – secondo la prospettazione della – al rigetto della domanda in Pt_1 considerazione dell'inidoneità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e della relativa dinamica, nonché della sussistenza dei presupposti per il ricorso al Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada e, in particolare, dell'impossibilità di rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
La valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di pace non è, infatti, condivisibile, pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata e la domanda risarcitoria rigettata in quanto non provata, alla luce della testimonianza resa dall'unico teste escusso, fratello dell'istante, vagliata nel complesso del materiale probatorio offerto nel corso del giudizio di prime cure.
Più precisamente, risulta opportuno specificare che nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia
Vittime della Strada per i sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del deve, in primo luogo, provare Parte_2 le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass.
19.09.1992, n. 10762; conf. Cass. 25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
Del resto, il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo non vale a rimpiazzare ma soltanto a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non potendosi dare ingresso ad un sistema che preveda una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione di responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . aggravio della Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo dell'ordinaria accortezza e diligenza.
Quindi, potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) l. 990/1969, soltanto il veicolo rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisca nei confronti del Fondo può assumere rilevanza laddove si riscontrino incompletezze o omissioni in merito alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso o della incolpevole impossibilità di identificazione del veicolo investitore.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che il ha depositato in atti la denuncia querela, ma che CP_1 non può non rilevarsi, alla luce di una valutazione onnicomprensiva del materiale istruttorio, come lo stesso non abbia indicato quale persona informata dei fatti , ossia il proprio Controparte_2 fratello, il quale è stato invece indicato come testimone nel corso del giudizio civile. Il rapporto di parentela è tanto più significativo in quanto è evidente che al momento della presentazione della denuncia-querela il era a conoscenza della circostanza che vi era una persona informata dei CP_1 fatti di causa ed in grado di riferire circostanze utili ai fini del prosieguo delle indagini. Appare, quindi, inverosimile che l'attore non abbia da subito indicato il nome della persona indicata sui fatti, con un comportamento non conforme all'ordinaria diligenza.
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che ad ogni modo, esaminando la testimonianza in atti, non può ritenersi raggiunta la prova circa l'effettivo verificarsi del sinistro, dovendosi ritenere non attendibile la deposizione resa dall'unico teste escusso.
Ora, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale da parte del Giudice, in base ad elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni ecc) e di carattere soggettivo
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.03.2023, n. 8988).
Ebbene, sul punto non è possibile condividere la motivazione del Giudice di prime cure in quanto, alla luce della disamina complessiva del materiale istruttorio in atti, deve escludersi che l'odierno appellato abbia fornito la prova con tranquillizzante certezza del fatto storico dedotto in giudizio.
Vale la pena rappresentare che il testimone, fratello dell'attore, ha riferito (cfr. verbali di udienza del
10.12.18 tenutasi dinanzi al Giudice di prime cure) quanto segue: «[…] mio fratello mi precedeva nell'attraversamento pedonale, sulle strisce…ad un certo punto, una macchina si è fermata per farlo passare e quando aveva superato la macchina ovvero a ¾ dell'attraversamento un motociclo di colore chiaro, di media grandezza, circa
250/300 di cilindrata nel sorpassare la macchina sulla sinistra lo investiva (...) il motociclo che proveniva da tergo tentò di evitare il pedone sterzando ma non ci riuscì e lo investì con il proprio lato anteriore destro alla parte sinistra per
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . poi farlo cadere a destra…il motociclo non si fermò e proseguì la propria corsa…subito ho soccorso mio fratello che lamentava dolori al piede se non erro sinistro oltre spalla e varie escoriazioni ».
Il teste ha dichiarato, dunque, di aver visto il fatto a una brevissima distanza;
tuttavia, non è stato in grado né di descrivere in alcun modo il veicolo investitore, né di rilevare il numero di targa perché il motociclo si sarebbe prontamente dileguato tra le auto, così come non erano riuscite le altre persone asseritamente presenti al fatto, ancorché non indicate come testimoni.
Com'è evidente dalla lettura del verbale di causa, la dinamica descritta risulta lacunosa, non essendo chiaro in quale modo l'impatto sarebbe avvenuto e come il veicolo sarebbe riuscito tanto agevolmente a darsi alla fuga “dileguandosi tra le auto”, in maniera tale da impedire il proprio riconoscimento, nonostante la presenza dell'infortunato caduto davanti al motociclo, e di suo fratello che lo seguiva nell'immediatezza nell'attraversamento pedonale.
In particolare, il teste non ha descritto né la modalità dell'urto in sé né della caduta al suolo, sì da valutare la lesione ad una parte del corpo, essenziale ai fini della compatibilità del nesso con le lesioni refertate. Infatti, la descrizione resa circa la dinamica non rende comprensibile in quale modo vi sarebbe stato l'impatto tra il pedone ed il motociclo, anche al fine di comprendere in quale modo tale urto e la caduta sul lato destro avrebbero potuto provocare lesioni sul solo lato sinistro (spalla e piede), pur essendo il danneggiato caduto sulla sua destra secondo le dichiarazioni rese dal testimone e non avendo riportato alcuna lesione sul proprio lato destro, lato con il quale lo stesso avrebbe impattato al suolo.
Infine, non può peraltro non evidenziarsi in punto di verifica sotto il profilo soggettivo la circostanza che il teste sia stato più volte coinvolto in sinistri stradali, ancorché come Controparte_2 danneggiato, responsabile, conducente, contrente, proprietario, oltre alla circostanza per la quale il sebbene espressamente interrogato sul punto, abbia dichiarato di non avere contenziosi in CP_1 corso con il FGVS, risultando ex actis che, all'epoca della deposizione, almeno uno dei suddetti procedimenti era ancora in corso.
L'inattendibilità del teste, unitamente al comportamento non diligente di relativo Controparte_1 alla completezza della denuncia-querela, si riverbera sulla possibilità di ricostruire l'accaduto con sufficiente certezza con la conseguenza di indurre il Tribunale a ritenere non provato il fatto storico dedotto nel presente giudizio, non potendo la lacunosità della prova in merito all'effettivo accadimento del sinistro essere eventualmente colmata dalla CTU, pur disposta in prime cure.
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . Tanto premesso, l'appello deve essere accolto e, di conseguenza, la domanda proposta in prime cure dal deve essere rigettata;
ogni ulteriore questione, pur proposta, deve ritenersi assorbita nella CP_1 presente decisione.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono strettamente il principio di soccombenza tra le parti e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri pro tempore vigenti e in considerazione della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1234/2021, depositata in data Parte_1
07.05.2021, dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da;
Controparte_1
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate, per il primo Parte_1
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . grado, in € 1.990,00, oltre I.V.A, C.P.A. e spese forfetarie al 15%, e, per il presente grado, in €
355,00 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfetarie al 15%;
c) pone a carico di , in via definitiva, le spese della consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1 svolta in primo grado.
Così deciso in Nola, il 18 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 3777/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G .