Trib. Ragusa, sentenza 27/12/2025, n. 1792
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie

    Il Tribunale ritiene che l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio di dimostrare l'esistenza dei contratti di mutuo sottostanti ai titoli. L'interrogatorio formale dell'appellante ha confermato l'acquisto dell'auto ma ha negato che l'assegno fosse destinato a tale acquisto, facendo generico riferimento a una diversa linea di credito. Il Tribunale non ritiene sufficienti le osservazioni sulla data di emissione dei titoli, poiché la cambiale emessa nel 2010 potrebbe essere destinata al pagamento di un acquisto rateale del 2007, e l'assegno, pur proveniente da un carnet del 2008, potrebbe essere stato postdatato.

  • Rigettato
    Arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 2697, comma 1, c.c.

    Il Tribunale ritiene che né la cambiale né l'assegno possano essere considerati promesse di pagamento poiché è emerso che i titoli venivano consegnati dall'appellata solo sottoscritti in bianco e successivamente riempiti dall'appellante, mancando i requisiti minimi per tale qualificazione. L'appellata non era consapevole della somma al momento della sottoscrizione. Inoltre, l'appellante non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto fondamentale sottostante ai titoli diverso dall'acquisto dell'autovettura.

  • Rigettato
    Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia

    Il motivo è considerato scarsamente motivato e assorbito dall'esame dei motivi precedenti.

  • Accolto
    Mancanza di legittimazione passiva dell'opponente

    La sentenza di primo grado ha dichiarato la mancanza di legittimazione passiva dell'odierna opponente in quanto l'assegno è stato tratto sul conto corrente di un soggetto diverso.

  • Accolto
    Nullità dell'assegno

    La sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità dell'assegno in quanto riempito dal creditore in un momento successivo.

  • Accolto
    Prescrizione del rapporto sottostante

    La sentenza di primo grado ha dichiarato la prescrizione del rapporto sottostante relativo all'acquisto di un'autovettura nel 2007.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 27/12/2025, n. 1792
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 1792
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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