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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2106/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1 PACETTO;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. OMAR BARTOLOMEO CP_1 C.F._2 FALLA;
APPELLATA
OGGETTO: Atto di appello avverso la sentenza n. 398/2021 del Giudice di Pace di Modica, depositata il 13.12.2021 e pubblicata il 14.12.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 942/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 01/2021 del Giudice di Pace di Modica. Appello notificato il 10.6.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, accogliere per la forma e per il merito il presente atto di appello avverso la sentenza n. 398/2021 resa il 13/12/2021 dal Giudice di Pace di Modica, in persona dell'Avv. Rosella Cannizzaro, pubblicata il 14/12/2021, a definizione della causa civile n. 924/2021 R.G. e, in riforma di questa, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'opponente-odierna appellata , perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, CP_1 sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, confermando in toto il decreto ingiuntivo n. 01/2021, n. 1192/2020 R.G., reso dal Giudice di Pace di Modica il 07/01/2021, Giudice Avv. Giuseppina ITALIA, notificato a in data 22/01/2021. CP_1 Con le spese e i compensi di difesa del doppio grado.
Per l'appellata:
- Accertate e dire infondato l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarlo in toto. - Accertare e dire improcedibile e/o nullo il Decreto ingiuntivo n.01/2021, R.G. 1192/20 del 07.01.2021 reso dall'intestato Giudice e notificato il 22.01.2021, con il quale ad istanza del sig. si ingiunge all'odierna opponente il pagamento della somma di Parte_1
€.1.830,00 oltre interessi e spese relative liquidate in €.330,00 per compensi ed €.76,00 per spese oltre accessori, per il presunto credito fondato sull'assegno bancario n. 63.733.551-11 tratto Su BAPR per
€.1.680,00 che a suo dire sarebbe stato emesso il 15.04.2011, e l'effetto cambiario per l'importo di
pagina 1 di 5 €.150,00, emesso il 15.04.2011, con scadenza il 30.05.2011, e per l'effetto revocarlo in toto e per l'effetto confermare la sentenza n. 398/21 resa il 13.12.2021 dal Giudice di pace di Modica nel RG 924/21 e per l'effetto confermarla in toto. - Ordinare alla controparte la restituzione dei titoli alla sig.
per quanto concerna l'effetto cambiario, quanto all'assegno alla sig. per CP_1 Parte_2 il tramite della traente delegata;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi CP_1 i gradi del giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.6.2022, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 398/2021 del Giudice di Pace di Modica, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 924/2021 R.G., depositata il 13.12.2021 e pubblicata il 14.12.2021, con la quale, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 01/2021 del Giudice di Pace di Modica, si revocava il decreto ingiuntivo opposto e si condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite. In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di essere creditore di CP_2 CP_1 per la somma di € 1.830,00 – di cui € 1.680,00 portati dall'assegno della Banca Agricola Popolare di Ragusa n. 63.733.551-11 datato 15.4.2011 ed € 150,00 portati dall'effetto cambiario emesso in suo favore dall'ingiunta e scaduto il 30.5.2011 – che la non pagava nonostante ripetuti solleciti e CP_1 per la quale otteneva il decreto ingiuntivo n. 01/2021. Pt_1 In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la debenza della somma ingiunta. CP_1 Quanto all'assegno, deduceva che il titolo era stato rilasciato a dall'opponente, in qualità di Pt_1 delegata dalla zia titolare del conto, prima del 2009 a garanzia di un pagamento e non Parte_2 era mai stato portato all'incasso; al momento del rilascio il titolo presentava la sola sottoscrizione della ma successivamente lo aveva riempito con l'indicazione di importo e data (15.4.2011) CP_1 Pt_1 in maniera contraria rispetto agli accordi di riempimento. L'assegno era, pertanto, nullo. Quanto alla cambiale, l'opponente rappresentava che la stessa era stata rilasciata per l'acquisto dell'autovettura Ford Focus targata CD047WG, avvenuto presso di in data 13.09.2007, ed Parte_3 Parte_1 era stata pagata, anche se mai restituita;
eccepiva, peraltro, la prescrizione del relativo credito ex art. 2955 c.c. o, in subordine, la prescrizione decennale. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , deducendo che: era Parte_1 stato socio accomandatario della di fino al 13.8.2008, quando Parte_4 Parte_1 aveva ceduto le quote della predetta società a , e l'automobile non era stata venduta Persona_1 all'opponente da , bensì dalla “ di ”; aveva sempre Parte_1 Parte_4 Parte_1 avuto un buon rapporto di amicizia con l'opponente ed il marito in virtù del quale Persona_2 faceva loro dei prestiti di somme di denaro senza interessi, previo rilascio di titoli, tra cui alcuni già pagati ed in possesso dell'opponente e altri non pagati oggetto della procedura monitoria;
da prassi tra fidati amici, tali titoli venivano compilati da e poi sottoscritti dai debitori. Parte_1 All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Modica, in accoglimento della svolta opposizione, dichiarava la mancanza di legittimazione passiva dell'odierna opponente, in quanto l'assegno è stato tratto sul cc della ; la nullità dell'assegno in quanto riempito dal in un momento Parte_2 Pt_1 successivo; la prescrizione del rapporto sottostante, che è relativo all'acquisto di un'autovettura nel 2007 e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite. Tale decisione veniva censurata da , che la impugnava mediante ricorso in appello per Parte_1 i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie. Lamenta l'appellante che il Giudice non ha adeguatamente preso in considerazione la documentazione prodotta nel fascicolo di parte opposta, coincidente con quella allegata al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1056/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa pendente tra e Parte_1 Per_2
Da tali documenti (23 effetti cambiari emessi a firma di e tra
[...] Persona_2 CP_1
pagina 2 di 5 il settembre del 2007 e l'ottobre del 2020) risulta che le parti in causa non avevano intrattenuto un unico rapporto economico relativo all'acquisto di un'autovettura nel 2007, ma plurimi rapporti, in base ai quali effettuava prestiti di somme di denaro senza interessi ai coniugi e , Pt_1 CP_1 Per_2 previo rilascio di titoli. Segnatamente, l'effetto cambiario azionato in sede monitoria era stato emesso in data 27.5.2010 e aveva scadenza 30.5.2011, per cui appare illogico far risalire la sua consegna al 2007. Quanto all'assegno datato 15.4.2011, l'appellante deduce che il titolo non risulta alterato o postdatato, lo stesso è stato piuttosto compilato da e poi sottoscritto dalla come da Pt_1 CP_1 prassi;
peraltro, l'assegno fa parte di un carnet rilasciato nel 2008, un anno dopo l'acquisto dell'autovettura, per cui appare inverosimile che sia stato destinato al pagamento di quell'acquisto;
- arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 2697, comma 1, c.c. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui prevede “l'assegno de quo poteva aver valore di promessa di pagamento ex art. 1988 eventualmente, ma sempre e solo nei confronti della titolare del. cc, che è la
, non certo della odierna opponente che ne ha solo una delega”, dal momento che Parte_2 Pt_1 non era a conoscenza del fatto che il titolare del conto corrente fosse soggetto diverso da CP_1
Lamenta altresì che l'art. 1988 c.c. determina un'inversione dell'onere probatorio, dispensando il suo destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante e gravando l'emittente dell'onere di dimostrare l'inesistenza o invalidità del rapporto. Nel caso di specie, invece, il Giudice ha ritenuto che avrebbe dovuto provare il contratto di mutuo in forza del quale i titoli sarebbero stati emessi Pt_1 e non vi abbia provveduto;
- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. L'appellante chiedeva, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In data 19.9.2022, si costituiva in appello che preliminarmente eccepiva CP_1 l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. in quanto generico e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Con provvedimento del 18.10.2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., in quanto la ricorrenza dei gravi motivi chiesti dalla disposizione appare esclusa dal modesto importo condannatorio e dal difetto di evidenze atte a sostenere l'adombrata insolvenza degli appellati. In data 8.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'appello è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente, occorre rilevare che in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che il motivo di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, delineando in maniera chiara quali siano le questioni e i punti della sentenza contestati, senza la necessità di formare un progetto di sentenza, ma con la necessaria dimostrazione di perché la decisione del primo giudice sia errata (Cass. n. 24406/2024). Nel caso di specie, ha individuato con sufficiente precisione e chiarezza Parte_1 le parti della sentenza di primo grado da riformare, precisando altresì i pretesi errori commessi dal giudice di prime cure. Il contenuto dell'atto di appello è, pertanto, conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. Procedendo all'esame del merito, con il primo motivo di appello censura la pronuncia del Pt_1 Giudice di Pace di Modica nella parte in cui ha ritenuto non provati i plurimi rapporti di mutuo intercorrenti tra le parti in causa nonostante la copiosa documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (23 effetti cambiari emessi a firma di e tra il settembre del 2007 e Persona_2 CP_1 l'ottobre del 2020) e quella posta alla base del ricorso monitorio. Come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti pagina 3 di 5 impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria. Ciò posto, nel caso di specie avrebbe dovuto dare prova dell'esistenza di uno o più Parte_1 contratti di mutuo stipulati con la aventi ad oggetto la somma di cui all'assegno e alla cambiale CP_1 azionati in sede monitoria, per un totale di € 1.830,00. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari
o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 24328/2017). Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio tale onere probatorio non risulta assolto. A tal fine non possono dirsi sufficienti le risultanze dell'interrogatorio formale di , che Parte_1 alla domanda “Vero che la sig.ra acquistò l'autovettura (Fors focus tg CD047WG) nel CP_1 lontano 2007 per scopi personali quale consumatore e non per l'esercizio di alcuna attività, pagandola integralmente a mezzo di contanti e titoli, ivi consegnando altresì l'assegno bancario n. 63.733.551-11 tratto su BAPR per €. 1.680,00 che reca la data del 15.04.2011, che si esibisce, in garanzia privo di data, importo, prenditore, solo sottoscritto in bianco e successivamente riempito dal ” ha Pt_1 dichiarato che “la l'auto la ha acquistata, ma tale assegno riguarda tutta un'altra cosa. Sono CP_1 soldi che ho prestato a lei e lui, perché venivano insieme. Lui è il marito della sig.ra , sig. CP_1
”. Invero, l'appellante ha confermato che la ha acquistato da lui un'autovettura nel Per_2 CP_1 2007 e ne ha pagato il prezzo, ma ha negato che l'assegno in questione fosse destinato a tale acquisto, limitandosi a fare generico riferimento ad una diversa linea di credito che avrebbe giustificato l'emissione del titolo. In presenza di contestazione ed in assenza di ulteriori argomenti a sostegno, tale ricostruzione non può essere condivisa. Nemmeno assumono rilievo determinante le osservazioni mosse dall'appellante in ordine alla data di emissione dei titoli, da cui si desumerebbe la loro estraneità rispetto all'acquisto dell'autovettura del 2007. Invero, l'effetto cambiario azionato in sede monitoria risulta emesso in data 27.5.2010, ma il fatto che il titolo non sia stato consegnato contestualmente all'acquisto non esclude che sia comunque stato destinato al pagamento dell'autovettura, ben potendo le parti aver pattuito un acquisto rateale. Con riferimento all'assegno bancario, lo stesso presenta la data 15.4.2011, ma nel giudizio di primo grado l'odierna appellata ha prodotto una certificazione bancaria da cui si evince che il titolo in esame fa parte di un carnet di assegni negoziati tra il febbraio e il maggio del 2008 ed è l'unico non portato all'incasso. Peraltro, ha confermato che da prassi lui provvedeva personalmente a compilare gli Pt_1 assegni sottoscritti dalla per cui non deve escludersi che l'appellante abbia postdatato un CP_1 assegno in bianco ricevuto nel 2008 – nell'immediatezza dell'acquisto dell'autovettura – con mera funzione di garanzia. Ciò a fortiori laddove non siano stati dimostrati ulteriori rapporti negoziali tra le parti in causa che avrebbero giustificato l'emissione del titolo. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1988 c.c., per non Pt_1 avere il giudice di primo grado attribuito ai titoli azionati il valore di promessa di pagamento da parte della CP_1 Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far pagina 4 di 5 valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cass. n. 10710/2016). Pertanto, il rilascio di un assegno a garanzia di un'altra obbligazione rende invalido il patto di garanzia ma non impedisce al giudice di considerare l'assegno come promessa di pagamento. Tuttavia, nel caso in esame né la cambiale né l'assegno possono essere considerati promesse di pagamento in quanto dalla svolta istruttoria è emerso che la consegnava i titoli all'appellante con la mera sottoscrizione e CP_1 successivamente il li riempiva con l'indicazione di data e importo. Da ciò emerge che difettano i Pt_1 requisiti minimi per considerare i titoli in questione quali promesse di pagamento, dal momento che la non era neanche consapevole della somma al cui pagamento si obbligava al momento della CP_1 sottoscrizione. In ogni caso parte opponente in primo grado ha dedotto che l'emissione dei titoli trovava fondamento nell'acquisto dell'autovettura; di contro parte opposta, che ha ammesso l'avvenuto pagamento del veicolo, non ha dimostrato l'esistenza di altro rapporto fondamentale, sottostante ai titoli in questione, genericamente deducendo l'esistenza di un mutuo, dai contorni del tutto imprecisati. Il terzo motivo di appello, relativo all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, risulta scarsamente motivato e comunque assorbito dall'esame dei due motivi precedenti. Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellata, non emergendo dagli atti che l'appellante abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica n. Parte_1 398/2021; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 1.000,00, oltre Iva, cpa e rimborso di spese generali.
Ragusa, 27/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2106/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1 PACETTO;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. OMAR BARTOLOMEO CP_1 C.F._2 FALLA;
APPELLATA
OGGETTO: Atto di appello avverso la sentenza n. 398/2021 del Giudice di Pace di Modica, depositata il 13.12.2021 e pubblicata il 14.12.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 942/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 01/2021 del Giudice di Pace di Modica. Appello notificato il 10.6.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, accogliere per la forma e per il merito il presente atto di appello avverso la sentenza n. 398/2021 resa il 13/12/2021 dal Giudice di Pace di Modica, in persona dell'Avv. Rosella Cannizzaro, pubblicata il 14/12/2021, a definizione della causa civile n. 924/2021 R.G. e, in riforma di questa, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'opponente-odierna appellata , perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, CP_1 sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, confermando in toto il decreto ingiuntivo n. 01/2021, n. 1192/2020 R.G., reso dal Giudice di Pace di Modica il 07/01/2021, Giudice Avv. Giuseppina ITALIA, notificato a in data 22/01/2021. CP_1 Con le spese e i compensi di difesa del doppio grado.
Per l'appellata:
- Accertate e dire infondato l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarlo in toto. - Accertare e dire improcedibile e/o nullo il Decreto ingiuntivo n.01/2021, R.G. 1192/20 del 07.01.2021 reso dall'intestato Giudice e notificato il 22.01.2021, con il quale ad istanza del sig. si ingiunge all'odierna opponente il pagamento della somma di Parte_1
€.1.830,00 oltre interessi e spese relative liquidate in €.330,00 per compensi ed €.76,00 per spese oltre accessori, per il presunto credito fondato sull'assegno bancario n. 63.733.551-11 tratto Su BAPR per
€.1.680,00 che a suo dire sarebbe stato emesso il 15.04.2011, e l'effetto cambiario per l'importo di
pagina 1 di 5 €.150,00, emesso il 15.04.2011, con scadenza il 30.05.2011, e per l'effetto revocarlo in toto e per l'effetto confermare la sentenza n. 398/21 resa il 13.12.2021 dal Giudice di pace di Modica nel RG 924/21 e per l'effetto confermarla in toto. - Ordinare alla controparte la restituzione dei titoli alla sig.
per quanto concerna l'effetto cambiario, quanto all'assegno alla sig. per CP_1 Parte_2 il tramite della traente delegata;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi CP_1 i gradi del giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.6.2022, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 398/2021 del Giudice di Pace di Modica, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 924/2021 R.G., depositata il 13.12.2021 e pubblicata il 14.12.2021, con la quale, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 01/2021 del Giudice di Pace di Modica, si revocava il decreto ingiuntivo opposto e si condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite. In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di essere creditore di CP_2 CP_1 per la somma di € 1.830,00 – di cui € 1.680,00 portati dall'assegno della Banca Agricola Popolare di Ragusa n. 63.733.551-11 datato 15.4.2011 ed € 150,00 portati dall'effetto cambiario emesso in suo favore dall'ingiunta e scaduto il 30.5.2011 – che la non pagava nonostante ripetuti solleciti e CP_1 per la quale otteneva il decreto ingiuntivo n. 01/2021. Pt_1 In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la debenza della somma ingiunta. CP_1 Quanto all'assegno, deduceva che il titolo era stato rilasciato a dall'opponente, in qualità di Pt_1 delegata dalla zia titolare del conto, prima del 2009 a garanzia di un pagamento e non Parte_2 era mai stato portato all'incasso; al momento del rilascio il titolo presentava la sola sottoscrizione della ma successivamente lo aveva riempito con l'indicazione di importo e data (15.4.2011) CP_1 Pt_1 in maniera contraria rispetto agli accordi di riempimento. L'assegno era, pertanto, nullo. Quanto alla cambiale, l'opponente rappresentava che la stessa era stata rilasciata per l'acquisto dell'autovettura Ford Focus targata CD047WG, avvenuto presso di in data 13.09.2007, ed Parte_3 Parte_1 era stata pagata, anche se mai restituita;
eccepiva, peraltro, la prescrizione del relativo credito ex art. 2955 c.c. o, in subordine, la prescrizione decennale. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , deducendo che: era Parte_1 stato socio accomandatario della di fino al 13.8.2008, quando Parte_4 Parte_1 aveva ceduto le quote della predetta società a , e l'automobile non era stata venduta Persona_1 all'opponente da , bensì dalla “ di ”; aveva sempre Parte_1 Parte_4 Parte_1 avuto un buon rapporto di amicizia con l'opponente ed il marito in virtù del quale Persona_2 faceva loro dei prestiti di somme di denaro senza interessi, previo rilascio di titoli, tra cui alcuni già pagati ed in possesso dell'opponente e altri non pagati oggetto della procedura monitoria;
da prassi tra fidati amici, tali titoli venivano compilati da e poi sottoscritti dai debitori. Parte_1 All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Modica, in accoglimento della svolta opposizione, dichiarava la mancanza di legittimazione passiva dell'odierna opponente, in quanto l'assegno è stato tratto sul cc della ; la nullità dell'assegno in quanto riempito dal in un momento Parte_2 Pt_1 successivo; la prescrizione del rapporto sottostante, che è relativo all'acquisto di un'autovettura nel 2007 e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite. Tale decisione veniva censurata da , che la impugnava mediante ricorso in appello per Parte_1 i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie. Lamenta l'appellante che il Giudice non ha adeguatamente preso in considerazione la documentazione prodotta nel fascicolo di parte opposta, coincidente con quella allegata al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1056/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa pendente tra e Parte_1 Per_2
Da tali documenti (23 effetti cambiari emessi a firma di e tra
[...] Persona_2 CP_1
pagina 2 di 5 il settembre del 2007 e l'ottobre del 2020) risulta che le parti in causa non avevano intrattenuto un unico rapporto economico relativo all'acquisto di un'autovettura nel 2007, ma plurimi rapporti, in base ai quali effettuava prestiti di somme di denaro senza interessi ai coniugi e , Pt_1 CP_1 Per_2 previo rilascio di titoli. Segnatamente, l'effetto cambiario azionato in sede monitoria era stato emesso in data 27.5.2010 e aveva scadenza 30.5.2011, per cui appare illogico far risalire la sua consegna al 2007. Quanto all'assegno datato 15.4.2011, l'appellante deduce che il titolo non risulta alterato o postdatato, lo stesso è stato piuttosto compilato da e poi sottoscritto dalla come da Pt_1 CP_1 prassi;
peraltro, l'assegno fa parte di un carnet rilasciato nel 2008, un anno dopo l'acquisto dell'autovettura, per cui appare inverosimile che sia stato destinato al pagamento di quell'acquisto;
- arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 2697, comma 1, c.c. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui prevede “l'assegno de quo poteva aver valore di promessa di pagamento ex art. 1988 eventualmente, ma sempre e solo nei confronti della titolare del. cc, che è la
, non certo della odierna opponente che ne ha solo una delega”, dal momento che Parte_2 Pt_1 non era a conoscenza del fatto che il titolare del conto corrente fosse soggetto diverso da CP_1
Lamenta altresì che l'art. 1988 c.c. determina un'inversione dell'onere probatorio, dispensando il suo destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante e gravando l'emittente dell'onere di dimostrare l'inesistenza o invalidità del rapporto. Nel caso di specie, invece, il Giudice ha ritenuto che avrebbe dovuto provare il contratto di mutuo in forza del quale i titoli sarebbero stati emessi Pt_1 e non vi abbia provveduto;
- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. L'appellante chiedeva, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In data 19.9.2022, si costituiva in appello che preliminarmente eccepiva CP_1 l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. in quanto generico e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Con provvedimento del 18.10.2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., in quanto la ricorrenza dei gravi motivi chiesti dalla disposizione appare esclusa dal modesto importo condannatorio e dal difetto di evidenze atte a sostenere l'adombrata insolvenza degli appellati. In data 8.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'appello è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente, occorre rilevare che in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che il motivo di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, delineando in maniera chiara quali siano le questioni e i punti della sentenza contestati, senza la necessità di formare un progetto di sentenza, ma con la necessaria dimostrazione di perché la decisione del primo giudice sia errata (Cass. n. 24406/2024). Nel caso di specie, ha individuato con sufficiente precisione e chiarezza Parte_1 le parti della sentenza di primo grado da riformare, precisando altresì i pretesi errori commessi dal giudice di prime cure. Il contenuto dell'atto di appello è, pertanto, conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. Procedendo all'esame del merito, con il primo motivo di appello censura la pronuncia del Pt_1 Giudice di Pace di Modica nella parte in cui ha ritenuto non provati i plurimi rapporti di mutuo intercorrenti tra le parti in causa nonostante la copiosa documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (23 effetti cambiari emessi a firma di e tra il settembre del 2007 e Persona_2 CP_1 l'ottobre del 2020) e quella posta alla base del ricorso monitorio. Come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti pagina 3 di 5 impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria. Ciò posto, nel caso di specie avrebbe dovuto dare prova dell'esistenza di uno o più Parte_1 contratti di mutuo stipulati con la aventi ad oggetto la somma di cui all'assegno e alla cambiale CP_1 azionati in sede monitoria, per un totale di € 1.830,00. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari
o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 24328/2017). Dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio tale onere probatorio non risulta assolto. A tal fine non possono dirsi sufficienti le risultanze dell'interrogatorio formale di , che Parte_1 alla domanda “Vero che la sig.ra acquistò l'autovettura (Fors focus tg CD047WG) nel CP_1 lontano 2007 per scopi personali quale consumatore e non per l'esercizio di alcuna attività, pagandola integralmente a mezzo di contanti e titoli, ivi consegnando altresì l'assegno bancario n. 63.733.551-11 tratto su BAPR per €. 1.680,00 che reca la data del 15.04.2011, che si esibisce, in garanzia privo di data, importo, prenditore, solo sottoscritto in bianco e successivamente riempito dal ” ha Pt_1 dichiarato che “la l'auto la ha acquistata, ma tale assegno riguarda tutta un'altra cosa. Sono CP_1 soldi che ho prestato a lei e lui, perché venivano insieme. Lui è il marito della sig.ra , sig. CP_1
”. Invero, l'appellante ha confermato che la ha acquistato da lui un'autovettura nel Per_2 CP_1 2007 e ne ha pagato il prezzo, ma ha negato che l'assegno in questione fosse destinato a tale acquisto, limitandosi a fare generico riferimento ad una diversa linea di credito che avrebbe giustificato l'emissione del titolo. In presenza di contestazione ed in assenza di ulteriori argomenti a sostegno, tale ricostruzione non può essere condivisa. Nemmeno assumono rilievo determinante le osservazioni mosse dall'appellante in ordine alla data di emissione dei titoli, da cui si desumerebbe la loro estraneità rispetto all'acquisto dell'autovettura del 2007. Invero, l'effetto cambiario azionato in sede monitoria risulta emesso in data 27.5.2010, ma il fatto che il titolo non sia stato consegnato contestualmente all'acquisto non esclude che sia comunque stato destinato al pagamento dell'autovettura, ben potendo le parti aver pattuito un acquisto rateale. Con riferimento all'assegno bancario, lo stesso presenta la data 15.4.2011, ma nel giudizio di primo grado l'odierna appellata ha prodotto una certificazione bancaria da cui si evince che il titolo in esame fa parte di un carnet di assegni negoziati tra il febbraio e il maggio del 2008 ed è l'unico non portato all'incasso. Peraltro, ha confermato che da prassi lui provvedeva personalmente a compilare gli Pt_1 assegni sottoscritti dalla per cui non deve escludersi che l'appellante abbia postdatato un CP_1 assegno in bianco ricevuto nel 2008 – nell'immediatezza dell'acquisto dell'autovettura – con mera funzione di garanzia. Ciò a fortiori laddove non siano stati dimostrati ulteriori rapporti negoziali tra le parti in causa che avrebbero giustificato l'emissione del titolo. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1988 c.c., per non Pt_1 avere il giudice di primo grado attribuito ai titoli azionati il valore di promessa di pagamento da parte della CP_1 Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far pagina 4 di 5 valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cass. n. 10710/2016). Pertanto, il rilascio di un assegno a garanzia di un'altra obbligazione rende invalido il patto di garanzia ma non impedisce al giudice di considerare l'assegno come promessa di pagamento. Tuttavia, nel caso in esame né la cambiale né l'assegno possono essere considerati promesse di pagamento in quanto dalla svolta istruttoria è emerso che la consegnava i titoli all'appellante con la mera sottoscrizione e CP_1 successivamente il li riempiva con l'indicazione di data e importo. Da ciò emerge che difettano i Pt_1 requisiti minimi per considerare i titoli in questione quali promesse di pagamento, dal momento che la non era neanche consapevole della somma al cui pagamento si obbligava al momento della CP_1 sottoscrizione. In ogni caso parte opponente in primo grado ha dedotto che l'emissione dei titoli trovava fondamento nell'acquisto dell'autovettura; di contro parte opposta, che ha ammesso l'avvenuto pagamento del veicolo, non ha dimostrato l'esistenza di altro rapporto fondamentale, sottostante ai titoli in questione, genericamente deducendo l'esistenza di un mutuo, dai contorni del tutto imprecisati. Il terzo motivo di appello, relativo all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, risulta scarsamente motivato e comunque assorbito dall'esame dei due motivi precedenti. Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellata, non emergendo dagli atti che l'appellante abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica n. Parte_1 398/2021; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 1.000,00, oltre Iva, cpa e rimborso di spese generali.
Ragusa, 27/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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