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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 157 /2025 , promossa da:
con l'Avv. GIORGIO LEONCINI e con l'Avv. SERGIO PICCHI Parte_1
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE con Controparte_1
l'avv. DOMENICA TOGO
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ex artt. 414 c.p.c., notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, l'odierna ricorrente adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti Conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all''indennità sostitutiva delle ferie non godute degli anni scolastici 2019-2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
- condannare per tale titolo il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma di € 6.384,64 o di quella maggiore o minore all'esito dell'espletanda istruttoria o di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate fino al 30% per predisposizione PCT (art. 4, comma 1 bis T.F.), oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Scolastica contestando in toto quanto dedotto ed eccepito
A sostegno delle proprie ragioni parte resistente in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale.
Nel merito parte convenuta rileva l'infondatezza della domanda.
La causa viene decisa a seguito di scambio di note scritte senza necessità di ulteriore istruttoria.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente.
Sul punto occorre richiamare il principio enunciato dalla Corte di Cassazione in materia secondo cui:
"L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione" (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 3021 del 10/02/2020, Rv. 657052 – 01; sulla natura mista dell'indennità sostitutiva alla base della pronuncia, si veda il consolidato orientamento della Suprema Corte: Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638718 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20836 del 11/09/2013, Rv.
627939 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11462 del 09/07/2012, Rv. 623178 - 01).
Quanto al merito, si richiama anzitutto la normativa nazionale che regola la materia.
La disciplina di fonte contrattuale contenuta nel CCNL 2006-2009 sottoscritto in data 29.11.2007 prevedeva che, qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, esse sarebbero state liquidate e pagate al termine del rapporto, non essendo peraltro obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico (art. 19).
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art.5 comma 8 D.L. n. 95/2012in forza del quale "Le ferie […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". Successivamente alla norma appena citata è stato aggiunto il seguente inciso: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Tale deroga al divieto di monetizzazione è stata introdotta dall' art 1 comma 55 L.
n.228/2012 (legge di stabilità 2013).
Tale inciso è stato inserito nel citato art. 5 comma 8° D.L. n. 95/2012 all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie (garantito dall'art. 36 comma 3° Cost. e dall'art. 31 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che
"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le due disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) sopra dette "non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013".
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema Corte, che hanno tenuto in considerazione le fonti normative di diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea formatasi sulla materia.
Con riferimento al concetto di c.d. prestazioni funzionali all'insegnamento, la Corte ha osservato - in fattispecie avente ad oggetto il pagamento richiesto da una docente della Provincia Autonoma di
Bolzano di giorni festivi non lavorati e non coperti dal periodo di ferie – che "oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
[…] è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
" (così in parte motiva Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23934 del 2020).
Non può dunque essere condivisa l'interpretazione dell'art. 1 comma 55 L. n. 228/2012 (c.d. legge Cont di stabilità) del Ministero. L'amministrazione convenuta si basa infatti su una nota del la n. prot. 72696 del 4.9.2013, secondo la quale "l'articolo I comma 55 di cui trattasi fa riferimento ai
"giorni [ ... ] in cui è consentito al personale [...] di fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della "monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrata al paragrafo precedente, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto".
Tale approccio interpretativo è erroneo, in quanto presuppone che nei giorni successivi alla cessazione delle lezioni l'insegnante non lavori se non in attività programmate all'interno della scuola.
Esso deve altresì ritenersi definitivamente superato, in quanto in contrasto con il diritto comunitario e la successiva giurisprudenza della CGUE.
La Corte ha affrontato ex professo la questione oggetto del presente giudizio con successiva ordinanza così massimata: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro"
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, Rv. 664850 - 01).
Il concetto è stato ribadito con sentenza di poco successiva: "La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21780 del
08/07/2022, Rv. 665135 – 02). Nella pronuncia, attinente ad un dipendente della Regione Abruzzo, la Corte dando atto dei diversi orientamenti che si erano in precedenza delineati nella materia, ha posto in evidenza la necessità di una interpretazione del diritto interno che sia appunto conforme ai principi dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva enunciati con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 ed ha in definitiva osservato quanto segue: "dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che : A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cass. Civ. lav. N. 15652/2018 ;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie ― se necessario formalmente ― ; di averlo nel contempo avvisato ― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato".
In senso conforme si veda anche Cass. Sez. L – ordinanza n. 17643 del 20.6.2023, Rv. 668152 – 01, contenente ampia disamina del diritto unitario in materia di indennità sostitutiva delle ferie, nonché
Cass. Sez. L. – ordinanza n. 16715 del 17.6.2024.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente, non avendo il offerto CP_1 la prova di avere posto in essere le condotte previste al punto C) della pronuncia della Corte.
Con riferimento al quantum della pretesa, il convenuto ha sostenuto che il conteggio CP_1 sarebbe errato, poiché la parte ricorrente ha diviso lo stipendio mensile per 26 giorni, mentre la divisione deve essere effettuata per 30 giorni, così come stabilito dall'art. 528 del D.Legs n.297/1994 comma 2 in cui si precisa che "ogni mese deve essere considerato di trenta giorni".
Ha inoltre sostenuto che i giorni di festività soppresse non possono essere inglobati nelle richieste di monetizzazione delle ferie non avendone la medesima regolamentazione. Su tale seconda questione, si rileva che la contestazione del resistente è generica, mentre si deve rilevare che, come osservato dall'ARAN (orientamenti applicativi), la L. n.937/1977 così come modificata dall'art.1 comma 24 della L. n. 148/2011 sancisce l'attribuzione di quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di tale quadro normativo, l'art. 14, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola stabilisce che tali festività devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l'arco temporale di godimento deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero all'interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Stanti le modalità di fruizione di tali ex-festività, si ritiene che esse debbano essere considerate nel calcolo della indennità sostitutiva delle ferie annualmente maturate e da fruire.
Sulla prima questione, risulta fondata l'obiezione di parte ricorrente;
la disposizione di legge recita, infatti, nella sua interezza quanto segue: "Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni". Non può pertanto trovare applicazione nella fattispecie in esame.
Il conteggio deve dunque essere effettuato secondo le Tabelle contrattuali allegate dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, escludendo l'attività istruttoria
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all''indennità sostitutiva delle ferie non godute degli anni scolastici 2019-2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti e, conseguentemente,
- condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 somma di € 6.384,64, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. condanna parte resistente a rifondere le spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 1.339,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 49,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
da distrarre in favore dei procuratori in intestazione, che si dichiarano antistatari.
Pisa, 8 luglio 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone