Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 25.3.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18129/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. ALLOCATI NERINO e dall'avv. Parte_1
CELLUPICA ENRICO, con cui domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. MAUTONE Controparte_1
PASQUALE, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso depositato l'11.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della e di svolgere mansioni di Controparte_1 macchinista, inquadrato ai sensi del CCNL autoferrotranvieri, nel profilo di macchinista parametro 165 – deduceva che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie di cui egli aveva goduto era stata inferiore al dovuto.
Il lavoratore lamentava, in particolare, che l'azienda avesse illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dal ricorrente quali l'indennità di mansione, l'indennità giornaliera turnisti e l'indennità giornaliera di condotta, come si evinceva pacificamente dagli statini paga depositati;
aggiungeva che la contrattazione collettiva aziendale prevedeva la corresponsione di un'indennità “di riserva” per il caso in cui i lavoratori sostino in un deposito aziendale, a disposizione dell'ufficio trazioni, oppure un'indennità c.d. “media competenze” quando in luogo della conduzione dei treni, i lavoratori veniva-no impiegati in mansioni diverse, come ad esempio, nella scuola professionale, negli aggiornamenti e nelle visite mediche.
Il ricorrente richiamava l'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia e dalla
Suprema Corte secondo cui “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecunia-rio che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni eche sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/19).
Assumeva il ricorrente che alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, le indennità in esame dovevano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, trattandosi di voci di retribuzione variabile intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed essendo dirette a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e/o correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavo-ro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità di mansione” della “indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3
e dell'art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980. 2) Per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato,
l'importo di € 7.224,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società resistente, chiedendo: “1) in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal sig. e per l'effetto rigettare il ricorso con tutte Parte_1 le conseguenze di legge;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti, andando a ritroso dalla formale proposizione del reclamo gerarchico, ovvero dalla data di notifica del ricorso introduttivo, che nel caso del sig.
[...]
ammonta ad €. 1.555,37 come da conteggi allegati”. Pt_1
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis
6641/23 dott.ssa , 5072/23 dott.ssa ), che hanno vagliato la identica Per_1 Per_2 questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Nonché, sulla medesima questione, si è pronunciata la Corte di Appello di Napoli
(la quale con sentenza n. 765/25 accoglie l'appello del lavoratore).
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in quanto la prescrizione quinquennale è interrotta con il reclamo gerarchico del 24.10.2019, allegato al ricorso.
Nel merito la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta. Ed invero, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 36 Cost. che stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie an-nuali retribuite, e non può rinunziarvi", - dall''art.2109 1° e 2° co cc secondo cui: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito"
e dall'art. 10 D.Lgs 66/2003 che dispone che: "il prestatore di la-voro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Quanto al diritto Eurounitario, l'art.31 n.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite", mentre l'art. 7 Direttiva n.88/2003/CE prevede che "gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito un'interpretazione dell'art.7 che permette di individuare una nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (cfr. Cass. 13425/19; Cass.
22401/20; Cass.13613/20; Cass. 6262/22).
La Corte ha chiarito che "l'espressione di cui al richiamato art.7, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta e, cioè, che “il lavoratore deve percepire la retribuzione ordina-ria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez.I, 16.3.2006 n.131; Corte Giustizia UE
Grande Sezione, 20.1.2009, n.350).
Muovendo da tale decisione, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in Per materia con la nota sentenza CGUE 15.9.2011, C-155/10, c. in cui, Per_3 premesso che la formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali, ha evidenziato che “la retribuzio-ne delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore.
Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'im-porto cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolge-re un'analisi specifica.
Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di tra-sporto aereo.
Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.”
Pertanto, ha affermato che CGUE che “, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un impor-to pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del la-voratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansio-ni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva di-ritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale.
Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (vedi in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela mi-nima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, è con-fermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio
2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) relativa ad un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione determinata avuto riguardo alle vendite realizzate dal lavoratore medesimo.
La questione se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il so-lo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio), è stata risolta negativamente dalla Corte che, pertanto, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni ed ha precisato che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Pertanto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione fe-riale, una voce retributiva deve possedere i seguenti requisiti: a) essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, b) compensare uno specifico "disagio" (un "inconvenient aspect", cioè un “incomodo”), oppure c) essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Infine, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore;
pertanto, non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie, quelle voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni.
Così definita la nozione (europea) di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'.Unione Europea deve disattendersi il rilievo svolto dalla resistente CP_1 secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dianzi richiamati risulterebbero applicabili con esclusivo riferimento agli ordinamenti in cui il lavoratore possa rinunciare alla fruizione delle ferie e potrebbero al più riguardare la retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva 2003/88/CE.
Vero è che l'art. 7 della direttiva non afferma espressamente il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che è, invece, codificato nel nostro ordinamento;
tuttavia, esso costituisce la ratio sottesa alla nozione di “retribuzione europea” elaborata dalla Corte di Giustizia e integra, pertanto, il criterio prescrittivo cui i paesi dell'Unione devono attenersi nell'interpretazione della rispettiva normativa interna, in tal modo rendendo irrilevante la distinzione su cui si fonda l'argomento difensivo di parte convenuta.
Ed invero, come affermato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, deve affermarsi, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giusti-zia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica del-la validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata) (Cass. 22401/20).
Inoltre, come è stato osservato, è evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordina-ria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne (e ciò a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto), si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'.Unione, laddove, … “la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04,
Ro.-St. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n.
1. Direttiva n, 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C-520/06, Sc.- Ho. e altri, punto 58)” (cfr. Trib. Taranto
n.12.5.2021 n. 1207).
Va, quindi, accertato se le voci retributive escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente (indennità di condotta, indennità di mansione e indennità giornaliera turnisti) siano dirette a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece siano modalità meramente estrinseche - logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Secondo la classificazione contrattuale i macchinisti sono i lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla conduzione di tutti i mezzi di trazione ferroviaria utilizzati dall'azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo prescrizioni regolamentari e/o prassi aziendali.
L'indennità di condotta è prevista dagli accordi collettivi per la figura professionale del macchinista e spetta, quindi, al personale di condotta dei treni metropolitani;
si tratta di un'indennità correlata allo svolgimento effettivo di attività conferenti il contenuto della prestazione ordinariamente resa dal di-pendente e, quindi, avvinta da un nesso intrinseco alla prestazione resa essendo direttamente collegata alla presenza del lavoratore Essa va a compensare la maggiore penosità del lavoro, cioè l'incomodo, derivante dal fatto che il macchinista è tenuto allo svolgimento della prestazione a bordo treno e, quindi, in una condizione di maggiore responsabilità e disagio in caso di anomalie.
L'indennità di mansione è corrisposta esclusivamente in base alle mansioni effettivamente svolte (cfr. All.B. Tab. 4 accordo sindacale aziendale del
29.12.2004) ed è, quindi, legata intrinsecamente alla prestazione svolta ed allo status professionale del lavoratore.
L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ri- corrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effetti-va presenza. Inoltre, tali indennità risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, tenuto conto che tale carattere di continuità non
è stato contestato dalla convenuta che ha riconosciuto che le stesse sono corrisposte in relazione ad ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che non includono, il computo di tali indennità nella nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, siano in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i gironi di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità di condotta, giornaliera di mansione e per l'indennità giornaliera turnisti. 8)In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Tribunale di recepire i conteggi analitici allegati dalla difesa del ricorrente, sviluppati sulla base delle giornate di ferie usufruite nel periodo in giudizio (e non già sul numero, ipotetico, minimo di ferie individuato dalla resistente), tenendosi conto della retribuzione ricevuta e di quella spettante, alla stregua delle considerazioni svolte innanzi.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro € 7.224,50per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
Le spese di lite, considerato il contrasto in atto nella giurisprudenza di merito e la serialità delle questioni poste, si compensano nella misura di metà; per il residuo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di condotta”, “indennità giornaliera di mansione” e “indennità giornaliera turnisti” nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione dei giorni di ferie;
b) Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_2 somma di euro 7.224,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
c) Compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente al pagamento del residuo liquidato in tale misura ridotta in € 800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 8/04/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo