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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 116/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 14/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09280202300001118000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 184/2025 emessa dalla CGT di Potenza il 12.03.2025, depositata il 14.03.2025, con cui è stato accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 17.05.2024 per il pagamento della somma di euro 7168,71, relativo a sette cartelle di pagamento.
L'appellante ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado e, specificamente, di dichiarare la legittimità del preavviso impugnato relativamente a 5 cartelle (in luogo delle sette originarie) per il residuo importo di euro 4.489,74, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello l'Agenzia Entrate Riscossione ha dedotto:
- l'avvenuto sgravio delle cartelle sub 1 e sub 2 come da elenco riportato nell'interposto gravame;
- la legittimità del preavviso di fermo anche in conseguenza dell'invalidità e/o del venir meno di una sola cartella posta a fondamento dello stesso, dovendosi a tal fine limitare l'efficacia del preavviso al residuo credito, non costituendo la riduzione del credito azionato un vizio dell'atto citato.
Si è costituita Resistente_1 ribadendo le ragioni poste a fondamento del ricorso, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
L'appellata si è riportata alle motivazioni della sentenza di primo grado.
In data 30.01.2026, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi parzialmente fondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va modificata nei limiti di seguito indicati.
I motivi di appello risultano essenzialmente ripetitivi delle questioni già trattate innanzi al Giudice di primo grado.
In primo luogo va rilevato che le cartelle di pagamento indicate come sub 1 e sub 2 nell'atto di appello sono state effettivamente fatte oggetto di un provvedimento di sgravio.
Il complessivo credito posto a fondamento del preavviso va, pertanto, ridotto con decurtazione delle somme relative alle predette due cartelle.
Ulteriore riduzione deve essere effettuata in relazione alle cartelle riguardanti i crediti di natura non tributaria relativi alle somme iscritte a ruolo dalle Prefetture di Potenza e Salerno in relazione alle quali sussiste difetto di giurisdizione.
Trattasi delle cartelle sub 5 e sub 7 (aventi come numeri finali …..6001 e ….2000).
Legittimo deve, invece, ritersi il preavviso in relazione alle cartelle sub 3, sub 4, e sub 6 in relazione alle quali erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto invalido il preavviso nella sua totalità.
Il vizio dell'atto impugnato comporta unicamente la riduzione dell'atto impugnato in relazione al credito erariale impugnato.
Non è, quindi, possibile procedere all'annullamento in toto dell'atto oggetto di gravame che risulta illegittimo in relazione unicamente alle somme non più dovute per effetto dello sgravio ed alle somme per le quali vì è difetto di giurisdizione da parte del Giudice Tributario.
In tal senso va parzialmente accolto l'appello.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni.
Alla soccombenza sia pure parziale segue la condanna alle spese del doppio grado di giudizio
(limitatamente a due terzi) che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara non efficace il preavviso di fermo amministrativo relativo alle cartelle sub 1 e 2 oggetto di sgravio;
dichiara inammissibile il ricorso originario in relazione alle cartelle sub. 5 e 7 in quanto relative a somme dovute ed iscritte a ruolo dalla Prefettura di Potenza e Salerno per le quali sussiste difetto di giurisdizione da parte del giudice adito;
dichiara efficace il preavviso di fermo in relazione alle somme oggetto delle residue cartelle. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i procedimenti che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 116/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 14/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09280202300001118000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 184/2025 emessa dalla CGT di Potenza il 12.03.2025, depositata il 14.03.2025, con cui è stato accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 17.05.2024 per il pagamento della somma di euro 7168,71, relativo a sette cartelle di pagamento.
L'appellante ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado e, specificamente, di dichiarare la legittimità del preavviso impugnato relativamente a 5 cartelle (in luogo delle sette originarie) per il residuo importo di euro 4.489,74, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello l'Agenzia Entrate Riscossione ha dedotto:
- l'avvenuto sgravio delle cartelle sub 1 e sub 2 come da elenco riportato nell'interposto gravame;
- la legittimità del preavviso di fermo anche in conseguenza dell'invalidità e/o del venir meno di una sola cartella posta a fondamento dello stesso, dovendosi a tal fine limitare l'efficacia del preavviso al residuo credito, non costituendo la riduzione del credito azionato un vizio dell'atto citato.
Si è costituita Resistente_1 ribadendo le ragioni poste a fondamento del ricorso, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
L'appellata si è riportata alle motivazioni della sentenza di primo grado.
In data 30.01.2026, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi parzialmente fondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va modificata nei limiti di seguito indicati.
I motivi di appello risultano essenzialmente ripetitivi delle questioni già trattate innanzi al Giudice di primo grado.
In primo luogo va rilevato che le cartelle di pagamento indicate come sub 1 e sub 2 nell'atto di appello sono state effettivamente fatte oggetto di un provvedimento di sgravio.
Il complessivo credito posto a fondamento del preavviso va, pertanto, ridotto con decurtazione delle somme relative alle predette due cartelle.
Ulteriore riduzione deve essere effettuata in relazione alle cartelle riguardanti i crediti di natura non tributaria relativi alle somme iscritte a ruolo dalle Prefetture di Potenza e Salerno in relazione alle quali sussiste difetto di giurisdizione.
Trattasi delle cartelle sub 5 e sub 7 (aventi come numeri finali …..6001 e ….2000).
Legittimo deve, invece, ritersi il preavviso in relazione alle cartelle sub 3, sub 4, e sub 6 in relazione alle quali erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto invalido il preavviso nella sua totalità.
Il vizio dell'atto impugnato comporta unicamente la riduzione dell'atto impugnato in relazione al credito erariale impugnato.
Non è, quindi, possibile procedere all'annullamento in toto dell'atto oggetto di gravame che risulta illegittimo in relazione unicamente alle somme non più dovute per effetto dello sgravio ed alle somme per le quali vì è difetto di giurisdizione da parte del Giudice Tributario.
In tal senso va parzialmente accolto l'appello.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni.
Alla soccombenza sia pure parziale segue la condanna alle spese del doppio grado di giudizio
(limitatamente a due terzi) che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara non efficace il preavviso di fermo amministrativo relativo alle cartelle sub 1 e 2 oggetto di sgravio;
dichiara inammissibile il ricorso originario in relazione alle cartelle sub. 5 e 7 in quanto relative a somme dovute ed iscritte a ruolo dalla Prefettura di Potenza e Salerno per le quali sussiste difetto di giurisdizione da parte del giudice adito;
dichiara efficace il preavviso di fermo in relazione alle somme oggetto delle residue cartelle. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i procedimenti che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.