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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281, sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5382/2023 R.G. promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e amministratore delegato, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. PASTRONE Controparte_2
Massimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(P.I. ), in persona del dott. rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 CP_4 dall'Avv. FALARDI Elio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Passalacqua
n.10, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (in atto di citazione in opposizione):
“Voglia l'Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Invitare la parte opposta ad avviare il procedimento di mediazione, in conformità alla sentenza n.
19596 del 18/09/2020 della Cassazione a Sezioni Unite ed al testo dell'art. 5 bis del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28.
In via preliminare:
Respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, essendo
l'opposizione basata su prova scritta.
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova per interpello e per testi dedotti in narrativa e quelli ulteriormente deducendi ex art. 183 c.p.c.
Nel merito, in via diretta e riconvenzionale
Respingere ogni avversaria richiesta.
Accertare e dichiarare valido tra le parti la pattuizione di dilazione del pagamento dovuto dalla
Società alla società stipulato tra le parti come clausola essenziale Controparte_1 Controparte_3 degli ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto contrario a detta pattuizione.
Accertare e dichiarare che competeva alla “ l'onere di far eseguire le prove di CP_3 stampaggio, invece anticipate dalla “ ”, condannare la “ a rimborsare Controparte_1 CP_3 alla “ tali importi, nella misura emergente dalle fatture afferenti tali spese. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inadempienza della “ in relazione all'obbligazione di ultimazione e CP_3 consegna degli stampi ordinati dalla “ , anche in relazione alla indimostrata funzionalità CP_1 degli stessi, e per l'effetto dichiarare risolti per fatto e colpa della “ i contratti di cui agli CP_3 ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, conseguentemente condannando la “ CP_3 alla restituzione delle somme sino ad oggi versate alla stessa da parte della “ , oltre agli CP_1
interessi moratori di legge.
pagina 2 di 19 Accertata l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte della “ ” ed accertata la palese CP_1 infondatezza delle ragioni della “ , e visto l'art. 96 c.p.c., condannare, nella misura che riterrà CP_3 più opportuna, anche in via equitativa, la “ al risarcimento del danno patito da CP_3 CP_1
per essere stata costretta a difendersi da un'azione temeraria e per i danni patiti e patendi in
[...] conseguenza dell'avvio dell'infondata azione giudiziaria.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, spese ed oneri fiscali e previdenziali.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 07.03.2025):
“Contrariis reiectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, esaminati gli atti, i documenti prodotti e le deposizioni testimoniali rese, respingere l'opposizione ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto e non supportata da alcun elemento probatorio con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto
Respingere ogni domanda e/o eccezione ex adverso formulata anche in via riconvenzionale.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'opposizione dovesse risultare in qualche misura accoglibile condannare la al pagamento a favore della società delle CP_5 CP_1 CP_3
somme che risulteranno effettivamente dovute per le opere svolte.
In ogni caso con il favore delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.”.
pagina 3 di 19
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del dott. il Tribunale di CP_3 CP_4
Torino, con decreto n. 24/2023, datato 30.12.2022, depositato in data 02.01.2023, ha ingiunto a
[...]
di pagare alla ricorrente la somma di Euro 45.603,60, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 20.02.2023 ritualmente notificato in pari data, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato, sig. CP_1
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il Controparte_2
predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Ordinanza datata 19.09.2023, il Giudice Istruttore, ritenuto che l'opposizione era fondata su prova scritta, non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o pagina 4 di 19 modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. Con Ordinanza in data 05.02.2024 il Giudice Istruttore ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti.
1.7. Con Ordinanza in data 14.06.2024 il Giudice Istruttore:
- ha dichiarato chiusa l'istruttoria;
- ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.10.2024.
1.8. Con Ordinanza in data 02.07.2024 il nuovo Giudice Istruttore, a modifica ed integrazione dell'Ordinanza del precedente Giudice dr.ssa VIGONE, ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
1.9. Con successiva Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.01.2025, il Giudice Istruttore:
- rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”),
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui … all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la pagina 5 di 19 precisazione che al termine della discussione orale il giudice depositerà la sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo);
- ritenuto, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
➢ determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva di precisazione delle pagina 6 di 19 conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino a giovedì 13 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. La parte attrice opponente non ha depositato “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c.
1.11. La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c. in data
07.03.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulle istanze formulate dalla parte attrice opponente.
2.1. La parte attrice opponente ha formulato istanza di ordine d'esibizione, nei confronti di CP_3
degli “stampi oggetto della presenta causa e la relativa documentazione tecnica, a tutt'oggi non
[...] consegnati alla « » e di ignota collocazione.”. CP_1
L'istanza, per la sua genericità, non è ammissibile e, pertanto, dev'essere rigettata, essendo articolata in modo del tutto insufficiente, risultando quindi impossibile valutare l'eventuale rilevanza dell'esibizione dei menzionati “stampi” ai fini della decisione.
2.2. La parte attrice opponente ha, altresì, reiterato l'istanza di CTU dedotta nella comparsa di costituzione e risposta.
L'istanza non può trovare accoglimento.
pagina 7 di 19 2.3. Ancora, la parte attrice opponente ha chiesto al Giudice “di invitare la parte opposta ad avviare il procedimento di mediazione”.
Si rileva, preliminarmente, che la materia di cui alla presente causa non rientra tra le ipotesi per cui è prevista la “mediazione obbligatoria”.
In ogni caso, con Ordinanza del 02.07.2024, il Giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 5 quater
D.Lgs n. 28/2010, l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata, che tuttavia ha dato esito negativo, non essendosi presentata, proprio la parte istante (l'attrice opponente), alla prima riunione (cfr. verbale di mediazione n. 828/2023 prodotto dalla parte convenuta opposta in data
24.10.2024).
L'istanza deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sul disconoscimento proposto dalla parte attrice opponente.
3.1. Nell'atto di citazione in opposizione, la parte attrice ha dichiarato espressamente e formalmente di disconoscere le sottoscrizioni delle “bolle di consegna” menzionate dalla parte convenuta opposta.
3.2. Tuttavia, dalla suddetta dichiarazione della parte attrice opponente non può derivare l'effetto giuridico del vero e proprio “disconoscimento”, in quanto il preteso “disconoscimento” da parte dell'attrice opponente risulta estremamente generico – oltreché di natura, per così dire, “preventiva”, essendosi la parte riservata di effettuare una “veriore verifica in prosieguo di causa”.
Deve, infatti, condividersi l'orientamento della Cassazione prevalente, secondo cui il
“disconoscimento” dev'essere effettuato in modo formale e specifico, ossia in modo chiaro ed univoco, anche con riguardo all'oggetto della sottoscrizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 luglio
2008, n. 19680 in Giust. civ. Mass. 2008, 7-8 1162; Cass. civile , sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23174 in
Giust. civ. Mass. 2006, 10; Cass. civile, sez. lav., 07 agosto 2003, n. 11911 in Giust. civ. Mass. 2003;
Cass. civile, sez. III, 01 luglio 2002, n. 9543 in Giust. civ. Mass. 2002, 1147).
pagina 8 di 19
4. Sul merito della presente causa.
4.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respingere ogni avversaria richiesta.
Accertare e dichiarare valido tra le parti la pattuizione di dilazione del pagamento dovuto dalla
Società alla società stipulato tra le parti come clausola essenziale Controparte_1 Controparte_3 degli ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto contrario a detta pattuizione.
Accertare e dichiarare che competeva alla “ l'onere di far eseguire le prove di CP_3 stampaggio, invece anticipate dalla “ ”, condannare la “ a rimborsare Controparte_1 CP_3 alla “ tali importi, nella misura emergente dalle fatture afferenti tali spese. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inadempienza della “ in relazione all'obbligazione di ultimazione e CP_3 consegna degli stampi ordinati dalla “ , anche in relazione alla indimostrata funzionalità CP_1 degli stessi, e per l'effetto dichiarare risolti per fatto e colpa della “ i contratti di cui agli CP_3 ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, conseguentemente condannando la “ CP_3 alla restituzione delle somme sino ad oggi versate alla stessa da parte della “ , oltre agli CP_1
interessi moratori di legge.
Accertata l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte della “ ” ed accertata la palese CP_1 infondatezza delle ragioni della “ , e visto l'art. 96 c.p.c., condannare, nella misura che riterrà CP_3
[... più opportuna, anche in via equitativa, la “ al risarcimento del danno patito da CP_3 CP_1
CP_ per essere stata costretta a difendersi da un'azione temeraria e per i danni patiti e patendi in conseguenza dell'avvio dell'infondata azione giudiziaria.”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la società ricorrente vanta nei confronti di un credito pari a Euro Controparte_1
45.603,60, al netto degli acconti ricevuti, oltre agli interessi di mora da calcolarsi ex D. Lgs. n.
231/2002, dalla data prevista per il saldo sino al saldo effettivo;
- che il credito sopra indicato è provato dalla fattura n. 4 del 25.03.2019 (cfr. doc. n. 2 della parte convenuta opposta), emessa a fronte delle prestazioni in essa descritte;
- che il credito è fondato sulla predetta fattura, comprensiva dell'ordine n. 106 del 27.10.2017 (cfr. doc.
pagina 9 di 19 n. 3 della parte convenuta opposta) e dell'ordine n. 101 del 08.02.2018 (cfr. doc. n. 4 della parte convenuta opposta);
- che, a ulteriore prova del credito vantato, sono state prodotte le seguenti bolle di consegna: n. 38/2017 del 27.10.2017, n. 41/2017 del 06.11.2017, n. 42/2017 del 07.11.2017, n. 44/2017 del 14.11.2017, n.
58/2017 del 23.11.2017, n. 53/2017 del 04.12.2017, n. 60/2017 del 04.12.2017, n. 12/2018 del
01.02.2018, n. 15/2018 del 15.02.2018;
- che tali bolle di consegna sono sottoscritte sia dal vettore sia dal destinatario, (cfr. doc. da n. 5 a n. 13 della parte convenuta opposta) e che, nonostante ripetuti solleciti, la società debitrice non ha provveduto al pagamento dovuto.
4.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
pagina 10 di 19 Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.4. Invero, nel caso di specie risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- nel mese di ottobre 2017, (d'ora in avanti anche soltanto “ Controparte_1 [...]
) commissionava a (d'ora in avanti anche soltanto ”) la CP_1 CP_3 CP_3 produzione di “stampi in alluminio per la costruzione di fanali anteriori e posteriori, luci di svolta e terzo stop” per automobili (circostanza pacifica in causa);
- formulava a le relative offerte, datate, rispettivamente, 9.10.2017 e CP_3 CP_1
26.10.2017 (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7 della parte attrice opponente), che venivano formalizzati negli ordini nn. 106 del 27.10. 2017 e 101 del 08.02.2018 (cfr. docc. nn. 8 e 9 della parte attrice opponente e nn. 3 e
4 della parte convenuta opposta);
- l'ordine 106 prevedeva, per la produzione di quattro “stampi”, un prezzo pari a Euro 38.800,00, mentre l'ordine 101 prevedeva, per un ulteriore “stampo”, un costo di Euro 14.600,00 (cfr. docc. nn. 8
e 9 della parte attrice opponente e nn. 3 e 4 della parte convenuta opposta);
- in entrambi i casi, veniva previsto un pagamento così ripartito: 30% al momento dell'ordine, 30% alla consegna della merce e il residuo 40% nei sessanta giorni successivi (cfr. docc. nn. 8 e 9 della parte pagina 11 di 19 attrice opponente e nn. 3 e 4 della parte convenuta opposta);
- una volta fabbricati gli “stampi”, prendeva accordi con la (d'ora in CP_1 Controparte_6 avanti ) per eseguire una prova di funzionalità degli stessi” in data 27.10.2017 presso tale CP_6 società e chiedeva alla di consegnare gli “stampi” prodotti direttamente alla , CP_3 CP_6
come risulta dalla corrispondenza e-mail del 25 e 26 ottobre 2017 (cfr. doc. nn. 16, 17, 18 e 19 della parte convenuta opposta);
- provvedeva, dunque, a effettuare il trasporto degli “stampi” presso la CP_3 CP_6
mediante plurime consegne come risulta dai documenti di trasporto prodotti dalla parte convenuta opposta sub doc. da n. 5 a n. 13, tutti debitamente sottoscritti tanto dal vettore quanto dal destinatario;
- a fronte delle prestazioni eseguite a favore di , emetteva la fattura n. 4 datata CP_1 CP_3
25.03.2019 avente a oggetto gli ordini n. 106 del 27.10.2017 e n. 101 del 08.02.2018 chiedendo il pagamento del credito residuo di Euro 45.603,60 (cfr. doc. n. 2 della parte convenuta opposta).
4.5. La parte attrice opponente, , da parte sua, non ha specificamente contestato il credito CP_1
azionato dalla parte convenuta opposta né il suo preciso ammontare, così come non ha contestato la realizzazione dei cinque “stampi” in suo favore da parte di , sicché tale circostanza consente CP_3 di ritenere accertata l'esecuzione della prestazione dovuta da e quindi il diritto di credito da CP_3
questa invocato nei confronti di . CP_1
Ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., infatti, il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso:
Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I,
17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590).
4.6. La parte attrice opponente, invece, si è limitata ad eccepire:
1) che non ha provveduto al saldo della fattura azionata (avendo solo versato l'acconto CP_1 di Euro 23.884,60 al momento dell'ordine) in quanto non ha mai consegnato le gli “stampi” CP_3
richiestile;
2) che avrebbe dovuto effettuare essa stessa le prove di funzionalità degli “stampi”; CP_3
3) che dopo una “prima versione degli stampi” e dopo aver “verificato in contraddittorio con il
pagina 12 di 19 committente finale e con la controparte contrattuale la presenza di una serie di difformità”, CP_1
avrebbe promesso di provvedere alle necessarie modifiche, senza però dimostrare di averle CP_3 effettivamente apportate e senza svolgere una “nuova prova di funzionamento degli stampi”;
4) che tali difformità sono state evidenziate già durante la “la prima verifica degli stampi”;
5) che si è comportata in violazione della regola della buona fede contrattuale, poiché è CP_3 venuta meno ai propri obblighi avendo “opposto un reticente rifiuto ad ogni collaborazione e ad ogni attività che pure le competenza (i.e.: le prove di stampaggio)”.
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
Quanto al punto n.1), non corrisponde al vero che non ha effettuato la consegna CP_3 degli “stampi” richiesti da con i già citati e illustrati ordini nn. 106 e 101, risultando, CP_1
agli atti, proprio il contrario. Infatti, ha prodotto in giudizio i documenti di trasporto (c.d. CP_3
bolle di consegna) n. 41/2017 del 06.11.2017, n. 44/2017 del 14.11.2017, n. 58/2017 del 23.11.2017, n.
60/2017 del 04.12.2017 e n. 15/2018 del 15.02.2018 – tutti debitamente sottoscritti sia dal vettore sia dal destinatario – dai quali risulta che gli “stampi” oggetto degli ordini n. 106 del 27.10.2017 e n. 101 del 08.02.2018 sono stati consegnati (cfr. doc. nn. 6, 8, 9, 11 e 13 della parte convenuta opposta).
Tale circostanza è stata, peraltro, anche provata in sede di deposizione testimoniale dalla teste la quale ha confermato il capitolo n. 8 della memoria ex art. 186, comma 6, n. Testimone_1
2 della parte convenuta opposta, che recita “vero che su indicazione di consegnò CP_3 CP_1 gli stampi alla società con sede in Narzole, come da bolle di consegna?”. Controparte_6
Quanto al punto n. 2), allo stato non risulta che fosse onere di effettuare le prove di CP_3 funzionamento degli “stampi”. Dai menzionati ordini nn. 106 e 101, infatti, non risulta una tale obbligazione a carico di , risultandovi solo la realizzazione dei cinque “stampi” oggetto di CP_3
causa (cfr. doc. nn. 8 e 9 della parte attrice opponente e nn. 3 e 4 della parte convenuta opposta).
Quanto al punto n. 3), l'eccezione sollevata dall'opponente non può essere accolta, non essendoci sufficiente materiale probatorio a sostegno.
Anzi, il teste interrogato in prova contraria sul capitolo n. 9 della memoria ex art. Testimone_2
186, comma 6, n. 2 di parte attrice opponente (“la dopo aver realizzato una prima versione CP_3
degli stampi, e dopo aver verificato in contraddittorio con il committente finale e con la la CP_1
presenza di difformità, prometteva di eseguire le modifiche necessarie e provvedeva quindi a ritirare gli stampi”), ha affermato: “Ricordo di aver fatto (indicativamente a febbraio – marzo 2018) delle messe a punto che servono per ottimizzare il prodotto. Gli stampi non sono più tornati indietro per le messe a punto e pertanto erano corretti”.
pagina 13 di 19 Quanto al punto n. 4), anche in tal caso la parte attrice opponente non ha fornito materiale probatorio a sostegno della sua allegazione. Sul punto, infatti, le uniche prove sono quelle ricavabili dalla deposizione dal sig. che, interrogato sul capitolo 19 della memoria ex art. 186, Testimone_2 comma 6, n. 2 della parte attrice opponente (“Di fatto, dopo le prove di stampaggio non superate all'inizio del 2018, la aveva richiesto e atteso una risposta fattiva da parte della CP_1 CP_3 che aveva dichiarato di voler provvedere alle emende necessarie”, ha risposto: “Non è vero quanto capitolato. A seguito delle messe a punto le prove di stampaggio erano state tutte superate”.
Inoltre, non può considerarsi provato che abbia tempestivamente denunciato i vizi da CP_1 cui erano affetti gli “stampi”, essendo di conseguenza incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1667, comma 2, c.c., ai sensi del quale “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. Nel caso di specie, non è provata la denuncia nel termine di sessanta giorni dalla scoperta.
Quanto, infine, al punto n. 5), alla luce dei rilievi sin qui svolti, anche tale eccezione non può essere accolta, non essendo condivisibile l'affermazione secondo cui si sia comportata in CP_3
maniera contraria a buona fede. Al contrario, come visto, essa ha adempiuto le prestazioni gravanti su di lei gravanti, mentre non ha ricevuto la controprestazione dovuta da , che è quindi CP_1
venuta meno agli obblighi contrattuali presi.
4.7. Si deve anche osservare che la parte attrice opponente non ha partecipato all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione n. 828/2023 prodotto dalla parte convenuta opposta in data 24.10.2024).
Ora, già l'art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010 prevedeva che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potesse “desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Il D.Lgs. n. 149/2022 (all'art. 7, comma 1, lettera p), ha sostanzialmente ribadito la predetta previsione introducendo il nuovo art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010 (rubricato “Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione”), che al comma 1 (in vigore dal 1° marzo
2023) prevede testualmente quanto segue: “
1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.”
Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.,
pagina 14 di 19 ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale.
In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall' ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio
2017, in Redazione Giuffrè 2017).
In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in Redazione Giuffrè 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez.
XIII 28 novembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017).
Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte attrice opponente al primo incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno dell'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente stessa.
4.8. In definitiva, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.10. Pertanto, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c. .
4.11. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri pagina 15 di 19 rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
pagina 16 di 19
5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente,
[...]
dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese CP_1
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”:
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.905,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”: Euro
536,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta dunque a complessivi Euro 8.152,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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6. Sulla condanna della parte attrice opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
6.1. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte attrice opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
6.2. Invero, già l'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, prevedeva testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Il D.Lgs. n. 149/2022 (all'art. 7, comma 1, lettera p) ha rinforzato la predetta previsione al nuovo art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 1° marzo 2023) del seguente tenore letterale: “
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Dunque, a differenza della precedente formulazione, la norma prevede la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il riferimento alle ipotesi in cui “la mediazione costituisce condizione di procedibilità” conferma l'applicabilità della norma alla mediazione “obbligatoria”, “demandata” e “su clausola contrattuale o statutaria”, con esclusione della sola “mediazione facoltativa”.
Come si legge nella relazione illustrativa “il comma 2, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del previgente comma 4-bis dell'articolo 8, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
in tale ipotesi si prevede che la mancata e ingiustificata partecipazione comporti la condanna della parte costituita, a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione;
rispetto alla disposizione vigente, oltre a una diversa e più razionale collocazione, si è previsto un aumento della sanzione irrogata a questo titolo al fine di disincentivare comportamenti elusivi del principio del tentativo obbligatorio di mediazione, procedura astrattamente idonea a evitare che le parti, per la
pagina 18 di 19 medesima controversia ricorrano al giudice.”
La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5382/2023 R.G. promossa da (parte attrice Controparte_1
opponente) contro la parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: CP_3
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 24/2023 datato 30.12.2022, depositato in data
02.01.2023, che conferma integralmente;
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c.;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi 8.152,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la attrice opponente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma
2, D.Lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Torino, in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281, sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5382/2023 R.G. promossa da:
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
e amministratore delegato, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. PASTRONE Controparte_2
Massimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(P.I. ), in persona del dott. rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 CP_4 dall'Avv. FALARDI Elio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Passalacqua
n.10, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (in atto di citazione in opposizione):
“Voglia l'Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Invitare la parte opposta ad avviare il procedimento di mediazione, in conformità alla sentenza n.
19596 del 18/09/2020 della Cassazione a Sezioni Unite ed al testo dell'art. 5 bis del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28.
In via preliminare:
Respingere l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, essendo
l'opposizione basata su prova scritta.
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova per interpello e per testi dedotti in narrativa e quelli ulteriormente deducendi ex art. 183 c.p.c.
Nel merito, in via diretta e riconvenzionale
Respingere ogni avversaria richiesta.
Accertare e dichiarare valido tra le parti la pattuizione di dilazione del pagamento dovuto dalla
Società alla società stipulato tra le parti come clausola essenziale Controparte_1 Controparte_3 degli ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto contrario a detta pattuizione.
Accertare e dichiarare che competeva alla “ l'onere di far eseguire le prove di CP_3 stampaggio, invece anticipate dalla “ ”, condannare la “ a rimborsare Controparte_1 CP_3 alla “ tali importi, nella misura emergente dalle fatture afferenti tali spese. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inadempienza della “ in relazione all'obbligazione di ultimazione e CP_3 consegna degli stampi ordinati dalla “ , anche in relazione alla indimostrata funzionalità CP_1 degli stessi, e per l'effetto dichiarare risolti per fatto e colpa della “ i contratti di cui agli CP_3 ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, conseguentemente condannando la “ CP_3 alla restituzione delle somme sino ad oggi versate alla stessa da parte della “ , oltre agli CP_1
interessi moratori di legge.
pagina 2 di 19 Accertata l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte della “ ” ed accertata la palese CP_1 infondatezza delle ragioni della “ , e visto l'art. 96 c.p.c., condannare, nella misura che riterrà CP_3 più opportuna, anche in via equitativa, la “ al risarcimento del danno patito da CP_3 CP_1
per essere stata costretta a difendersi da un'azione temeraria e per i danni patiti e patendi in
[...] conseguenza dell'avvio dell'infondata azione giudiziaria.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, spese ed oneri fiscali e previdenziali.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 07.03.2025):
“Contrariis reiectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, esaminati gli atti, i documenti prodotti e le deposizioni testimoniali rese, respingere l'opposizione ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto e non supportata da alcun elemento probatorio con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto
Respingere ogni domanda e/o eccezione ex adverso formulata anche in via riconvenzionale.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'opposizione dovesse risultare in qualche misura accoglibile condannare la al pagamento a favore della società delle CP_5 CP_1 CP_3
somme che risulteranno effettivamente dovute per le opere svolte.
In ogni caso con il favore delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.”.
pagina 3 di 19
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del dott. il Tribunale di CP_3 CP_4
Torino, con decreto n. 24/2023, datato 30.12.2022, depositato in data 02.01.2023, ha ingiunto a
[...]
di pagare alla ricorrente la somma di Euro 45.603,60, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 20.02.2023 ritualmente notificato in pari data, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato, sig. CP_1
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il Controparte_2
predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Ordinanza datata 19.09.2023, il Giudice Istruttore, ritenuto che l'opposizione era fondata su prova scritta, non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o pagina 4 di 19 modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. Con Ordinanza in data 05.02.2024 il Giudice Istruttore ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti.
1.7. Con Ordinanza in data 14.06.2024 il Giudice Istruttore:
- ha dichiarato chiusa l'istruttoria;
- ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.10.2024.
1.8. Con Ordinanza in data 02.07.2024 il nuovo Giudice Istruttore, a modifica ed integrazione dell'Ordinanza del precedente Giudice dr.ssa VIGONE, ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
1.9. Con successiva Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.01.2025, il Giudice Istruttore:
- rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”),
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui … all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la pagina 5 di 19 precisazione che al termine della discussione orale il giudice depositerà la sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo);
- ritenuto, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
➢ determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva di precisazione delle pagina 6 di 19 conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino a giovedì 13 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. La parte attrice opponente non ha depositato “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c.
1.11. La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c. in data
07.03.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulle istanze formulate dalla parte attrice opponente.
2.1. La parte attrice opponente ha formulato istanza di ordine d'esibizione, nei confronti di CP_3
degli “stampi oggetto della presenta causa e la relativa documentazione tecnica, a tutt'oggi non
[...] consegnati alla « » e di ignota collocazione.”. CP_1
L'istanza, per la sua genericità, non è ammissibile e, pertanto, dev'essere rigettata, essendo articolata in modo del tutto insufficiente, risultando quindi impossibile valutare l'eventuale rilevanza dell'esibizione dei menzionati “stampi” ai fini della decisione.
2.2. La parte attrice opponente ha, altresì, reiterato l'istanza di CTU dedotta nella comparsa di costituzione e risposta.
L'istanza non può trovare accoglimento.
pagina 7 di 19 2.3. Ancora, la parte attrice opponente ha chiesto al Giudice “di invitare la parte opposta ad avviare il procedimento di mediazione”.
Si rileva, preliminarmente, che la materia di cui alla presente causa non rientra tra le ipotesi per cui è prevista la “mediazione obbligatoria”.
In ogni caso, con Ordinanza del 02.07.2024, il Giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 5 quater
D.Lgs n. 28/2010, l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata, che tuttavia ha dato esito negativo, non essendosi presentata, proprio la parte istante (l'attrice opponente), alla prima riunione (cfr. verbale di mediazione n. 828/2023 prodotto dalla parte convenuta opposta in data
24.10.2024).
L'istanza deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sul disconoscimento proposto dalla parte attrice opponente.
3.1. Nell'atto di citazione in opposizione, la parte attrice ha dichiarato espressamente e formalmente di disconoscere le sottoscrizioni delle “bolle di consegna” menzionate dalla parte convenuta opposta.
3.2. Tuttavia, dalla suddetta dichiarazione della parte attrice opponente non può derivare l'effetto giuridico del vero e proprio “disconoscimento”, in quanto il preteso “disconoscimento” da parte dell'attrice opponente risulta estremamente generico – oltreché di natura, per così dire, “preventiva”, essendosi la parte riservata di effettuare una “veriore verifica in prosieguo di causa”.
Deve, infatti, condividersi l'orientamento della Cassazione prevalente, secondo cui il
“disconoscimento” dev'essere effettuato in modo formale e specifico, ossia in modo chiaro ed univoco, anche con riguardo all'oggetto della sottoscrizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 luglio
2008, n. 19680 in Giust. civ. Mass. 2008, 7-8 1162; Cass. civile , sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23174 in
Giust. civ. Mass. 2006, 10; Cass. civile, sez. lav., 07 agosto 2003, n. 11911 in Giust. civ. Mass. 2003;
Cass. civile, sez. III, 01 luglio 2002, n. 9543 in Giust. civ. Mass. 2002, 1147).
pagina 8 di 19
4. Sul merito della presente causa.
4.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respingere ogni avversaria richiesta.
Accertare e dichiarare valido tra le parti la pattuizione di dilazione del pagamento dovuto dalla
Società alla società stipulato tra le parti come clausola essenziale Controparte_1 Controparte_3 degli ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto contrario a detta pattuizione.
Accertare e dichiarare che competeva alla “ l'onere di far eseguire le prove di CP_3 stampaggio, invece anticipate dalla “ ”, condannare la “ a rimborsare Controparte_1 CP_3 alla “ tali importi, nella misura emergente dalle fatture afferenti tali spese. Controparte_1
Accertare e dichiarare l'inadempienza della “ in relazione all'obbligazione di ultimazione e CP_3 consegna degli stampi ordinati dalla “ , anche in relazione alla indimostrata funzionalità CP_1 degli stessi, e per l'effetto dichiarare risolti per fatto e colpa della “ i contratti di cui agli CP_3 ordini n. 106 del 27/10/2017 e n. 101 del 08/02/2018, conseguentemente condannando la “ CP_3 alla restituzione delle somme sino ad oggi versate alla stessa da parte della “ , oltre agli CP_1
interessi moratori di legge.
Accertata l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte della “ ” ed accertata la palese CP_1 infondatezza delle ragioni della “ , e visto l'art. 96 c.p.c., condannare, nella misura che riterrà CP_3
[... più opportuna, anche in via equitativa, la “ al risarcimento del danno patito da CP_3 CP_1
CP_ per essere stata costretta a difendersi da un'azione temeraria e per i danni patiti e patendi in conseguenza dell'avvio dell'infondata azione giudiziaria.”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la società ricorrente vanta nei confronti di un credito pari a Euro Controparte_1
45.603,60, al netto degli acconti ricevuti, oltre agli interessi di mora da calcolarsi ex D. Lgs. n.
231/2002, dalla data prevista per il saldo sino al saldo effettivo;
- che il credito sopra indicato è provato dalla fattura n. 4 del 25.03.2019 (cfr. doc. n. 2 della parte convenuta opposta), emessa a fronte delle prestazioni in essa descritte;
- che il credito è fondato sulla predetta fattura, comprensiva dell'ordine n. 106 del 27.10.2017 (cfr. doc.
pagina 9 di 19 n. 3 della parte convenuta opposta) e dell'ordine n. 101 del 08.02.2018 (cfr. doc. n. 4 della parte convenuta opposta);
- che, a ulteriore prova del credito vantato, sono state prodotte le seguenti bolle di consegna: n. 38/2017 del 27.10.2017, n. 41/2017 del 06.11.2017, n. 42/2017 del 07.11.2017, n. 44/2017 del 14.11.2017, n.
58/2017 del 23.11.2017, n. 53/2017 del 04.12.2017, n. 60/2017 del 04.12.2017, n. 12/2018 del
01.02.2018, n. 15/2018 del 15.02.2018;
- che tali bolle di consegna sono sottoscritte sia dal vettore sia dal destinatario, (cfr. doc. da n. 5 a n. 13 della parte convenuta opposta) e che, nonostante ripetuti solleciti, la società debitrice non ha provveduto al pagamento dovuto.
4.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
pagina 10 di 19 Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.4. Invero, nel caso di specie risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- nel mese di ottobre 2017, (d'ora in avanti anche soltanto “ Controparte_1 [...]
) commissionava a (d'ora in avanti anche soltanto ”) la CP_1 CP_3 CP_3 produzione di “stampi in alluminio per la costruzione di fanali anteriori e posteriori, luci di svolta e terzo stop” per automobili (circostanza pacifica in causa);
- formulava a le relative offerte, datate, rispettivamente, 9.10.2017 e CP_3 CP_1
26.10.2017 (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7 della parte attrice opponente), che venivano formalizzati negli ordini nn. 106 del 27.10. 2017 e 101 del 08.02.2018 (cfr. docc. nn. 8 e 9 della parte attrice opponente e nn. 3 e
4 della parte convenuta opposta);
- l'ordine 106 prevedeva, per la produzione di quattro “stampi”, un prezzo pari a Euro 38.800,00, mentre l'ordine 101 prevedeva, per un ulteriore “stampo”, un costo di Euro 14.600,00 (cfr. docc. nn. 8
e 9 della parte attrice opponente e nn. 3 e 4 della parte convenuta opposta);
- in entrambi i casi, veniva previsto un pagamento così ripartito: 30% al momento dell'ordine, 30% alla consegna della merce e il residuo 40% nei sessanta giorni successivi (cfr. docc. nn. 8 e 9 della parte pagina 11 di 19 attrice opponente e nn. 3 e 4 della parte convenuta opposta);
- una volta fabbricati gli “stampi”, prendeva accordi con la (d'ora in CP_1 Controparte_6 avanti ) per eseguire una prova di funzionalità degli stessi” in data 27.10.2017 presso tale CP_6 società e chiedeva alla di consegnare gli “stampi” prodotti direttamente alla , CP_3 CP_6
come risulta dalla corrispondenza e-mail del 25 e 26 ottobre 2017 (cfr. doc. nn. 16, 17, 18 e 19 della parte convenuta opposta);
- provvedeva, dunque, a effettuare il trasporto degli “stampi” presso la CP_3 CP_6
mediante plurime consegne come risulta dai documenti di trasporto prodotti dalla parte convenuta opposta sub doc. da n. 5 a n. 13, tutti debitamente sottoscritti tanto dal vettore quanto dal destinatario;
- a fronte delle prestazioni eseguite a favore di , emetteva la fattura n. 4 datata CP_1 CP_3
25.03.2019 avente a oggetto gli ordini n. 106 del 27.10.2017 e n. 101 del 08.02.2018 chiedendo il pagamento del credito residuo di Euro 45.603,60 (cfr. doc. n. 2 della parte convenuta opposta).
4.5. La parte attrice opponente, , da parte sua, non ha specificamente contestato il credito CP_1
azionato dalla parte convenuta opposta né il suo preciso ammontare, così come non ha contestato la realizzazione dei cinque “stampi” in suo favore da parte di , sicché tale circostanza consente CP_3 di ritenere accertata l'esecuzione della prestazione dovuta da e quindi il diritto di credito da CP_3
questa invocato nei confronti di . CP_1
Ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., infatti, il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso:
Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I,
17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito 2012, 3, 590).
4.6. La parte attrice opponente, invece, si è limitata ad eccepire:
1) che non ha provveduto al saldo della fattura azionata (avendo solo versato l'acconto CP_1 di Euro 23.884,60 al momento dell'ordine) in quanto non ha mai consegnato le gli “stampi” CP_3
richiestile;
2) che avrebbe dovuto effettuare essa stessa le prove di funzionalità degli “stampi”; CP_3
3) che dopo una “prima versione degli stampi” e dopo aver “verificato in contraddittorio con il
pagina 12 di 19 committente finale e con la controparte contrattuale la presenza di una serie di difformità”, CP_1
avrebbe promesso di provvedere alle necessarie modifiche, senza però dimostrare di averle CP_3 effettivamente apportate e senza svolgere una “nuova prova di funzionamento degli stampi”;
4) che tali difformità sono state evidenziate già durante la “la prima verifica degli stampi”;
5) che si è comportata in violazione della regola della buona fede contrattuale, poiché è CP_3 venuta meno ai propri obblighi avendo “opposto un reticente rifiuto ad ogni collaborazione e ad ogni attività che pure le competenza (i.e.: le prove di stampaggio)”.
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
Quanto al punto n.1), non corrisponde al vero che non ha effettuato la consegna CP_3 degli “stampi” richiesti da con i già citati e illustrati ordini nn. 106 e 101, risultando, CP_1
agli atti, proprio il contrario. Infatti, ha prodotto in giudizio i documenti di trasporto (c.d. CP_3
bolle di consegna) n. 41/2017 del 06.11.2017, n. 44/2017 del 14.11.2017, n. 58/2017 del 23.11.2017, n.
60/2017 del 04.12.2017 e n. 15/2018 del 15.02.2018 – tutti debitamente sottoscritti sia dal vettore sia dal destinatario – dai quali risulta che gli “stampi” oggetto degli ordini n. 106 del 27.10.2017 e n. 101 del 08.02.2018 sono stati consegnati (cfr. doc. nn. 6, 8, 9, 11 e 13 della parte convenuta opposta).
Tale circostanza è stata, peraltro, anche provata in sede di deposizione testimoniale dalla teste la quale ha confermato il capitolo n. 8 della memoria ex art. 186, comma 6, n. Testimone_1
2 della parte convenuta opposta, che recita “vero che su indicazione di consegnò CP_3 CP_1 gli stampi alla società con sede in Narzole, come da bolle di consegna?”. Controparte_6
Quanto al punto n. 2), allo stato non risulta che fosse onere di effettuare le prove di CP_3 funzionamento degli “stampi”. Dai menzionati ordini nn. 106 e 101, infatti, non risulta una tale obbligazione a carico di , risultandovi solo la realizzazione dei cinque “stampi” oggetto di CP_3
causa (cfr. doc. nn. 8 e 9 della parte attrice opponente e nn. 3 e 4 della parte convenuta opposta).
Quanto al punto n. 3), l'eccezione sollevata dall'opponente non può essere accolta, non essendoci sufficiente materiale probatorio a sostegno.
Anzi, il teste interrogato in prova contraria sul capitolo n. 9 della memoria ex art. Testimone_2
186, comma 6, n. 2 di parte attrice opponente (“la dopo aver realizzato una prima versione CP_3
degli stampi, e dopo aver verificato in contraddittorio con il committente finale e con la la CP_1
presenza di difformità, prometteva di eseguire le modifiche necessarie e provvedeva quindi a ritirare gli stampi”), ha affermato: “Ricordo di aver fatto (indicativamente a febbraio – marzo 2018) delle messe a punto che servono per ottimizzare il prodotto. Gli stampi non sono più tornati indietro per le messe a punto e pertanto erano corretti”.
pagina 13 di 19 Quanto al punto n. 4), anche in tal caso la parte attrice opponente non ha fornito materiale probatorio a sostegno della sua allegazione. Sul punto, infatti, le uniche prove sono quelle ricavabili dalla deposizione dal sig. che, interrogato sul capitolo 19 della memoria ex art. 186, Testimone_2 comma 6, n. 2 della parte attrice opponente (“Di fatto, dopo le prove di stampaggio non superate all'inizio del 2018, la aveva richiesto e atteso una risposta fattiva da parte della CP_1 CP_3 che aveva dichiarato di voler provvedere alle emende necessarie”, ha risposto: “Non è vero quanto capitolato. A seguito delle messe a punto le prove di stampaggio erano state tutte superate”.
Inoltre, non può considerarsi provato che abbia tempestivamente denunciato i vizi da CP_1 cui erano affetti gli “stampi”, essendo di conseguenza incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1667, comma 2, c.c., ai sensi del quale “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. Nel caso di specie, non è provata la denuncia nel termine di sessanta giorni dalla scoperta.
Quanto, infine, al punto n. 5), alla luce dei rilievi sin qui svolti, anche tale eccezione non può essere accolta, non essendo condivisibile l'affermazione secondo cui si sia comportata in CP_3
maniera contraria a buona fede. Al contrario, come visto, essa ha adempiuto le prestazioni gravanti su di lei gravanti, mentre non ha ricevuto la controprestazione dovuta da , che è quindi CP_1
venuta meno agli obblighi contrattuali presi.
4.7. Si deve anche osservare che la parte attrice opponente non ha partecipato all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione n. 828/2023 prodotto dalla parte convenuta opposta in data 24.10.2024).
Ora, già l'art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010 prevedeva che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potesse “desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Il D.Lgs. n. 149/2022 (all'art. 7, comma 1, lettera p), ha sostanzialmente ribadito la predetta previsione introducendo il nuovo art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010 (rubricato “Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione”), che al comma 1 (in vigore dal 1° marzo
2023) prevede testualmente quanto segue: “
1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.”
Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.,
pagina 14 di 19 ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale.
In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall' ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio
2017, in Redazione Giuffrè 2017).
In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in Redazione Giuffrè 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez.
XIII 28 novembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017).
Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte attrice opponente al primo incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno dell'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente stessa.
4.8. In definitiva, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.10. Pertanto, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c. .
4.11. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri pagina 15 di 19 rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
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5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente,
[...]
dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese CP_1
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”:
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.905,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”: Euro
536,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta dunque a complessivi Euro 8.152,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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6. Sulla condanna della parte attrice opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
6.1. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte attrice opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
6.2. Invero, già l'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, prevedeva testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Il D.Lgs. n. 149/2022 (all'art. 7, comma 1, lettera p) ha rinforzato la predetta previsione al nuovo art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 1° marzo 2023) del seguente tenore letterale: “
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Dunque, a differenza della precedente formulazione, la norma prevede la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il riferimento alle ipotesi in cui “la mediazione costituisce condizione di procedibilità” conferma l'applicabilità della norma alla mediazione “obbligatoria”, “demandata” e “su clausola contrattuale o statutaria”, con esclusione della sola “mediazione facoltativa”.
Come si legge nella relazione illustrativa “il comma 2, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del previgente comma 4-bis dell'articolo 8, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
in tale ipotesi si prevede che la mancata e ingiustificata partecipazione comporti la condanna della parte costituita, a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione;
rispetto alla disposizione vigente, oltre a una diversa e più razionale collocazione, si è previsto un aumento della sanzione irrogata a questo titolo al fine di disincentivare comportamenti elusivi del principio del tentativo obbligatorio di mediazione, procedura astrattamente idonea a evitare che le parti, per la
pagina 18 di 19 medesima controversia ricorrano al giudice.”
La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5382/2023 R.G. promossa da (parte attrice Controparte_1
opponente) contro la parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: CP_3
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 24/2023 datato 30.12.2022, depositato in data
02.01.2023, che conferma integralmente;
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c.;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi 8.152,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la attrice opponente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma
2, D.Lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Torino, in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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